CASS
Sentenza 31 maggio 2023
Sentenza 31 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 31/05/2023, n. 15318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15318 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 35724/2018, proposto da: AG LI, domiciliato in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 134, presso lo studio dell’avv. FEDERICA PATINI, rappresentato e difeso dall'avv. MARCO D'ONOFRIO;
- ricorrente -
contro LA ST OM, domiciliata in Roma Via Filippo Corridoni 15, presso lo studio dell’avv. GIOVANNI BONACCIO, rappresentato e dife- so dall'avv. GIUSEPPE MARTINI;
- controricorrente – avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI ROMA n. 6512/2018, depositata il 16/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal cons. REMO CAPONI. Civile Sent. Sez. 2 Num. 15318 Anno 2023 Presidente: GIUSTI ALBERTO Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 31/05/2023 2 di 7 - RG 35724/2018 – S2 – PU 20/12/2022 (n. 09) – Caponi Est. Lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale ROBERTO MUCCI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA La controversia ha ad oggetto il rispetto delle distanze legali delle costruzioni in edificio condominiale. Nel 2004 NA La ST, condomina, conveniva dinanzi al Tribunale di Latina, Sezione distac- cata di Gaeta, EL GL, altro condomino (nonché proprietario di fabbricato latistante), per l’accertamento dell’illegittimità della costru- zione di un balcone con sporto, a causa d’inosservanza delle distanze legali, e della infissione di travi di sostegno nel muro di proprietà dell’attrice, per la condanna alla riduzione in pristino e al risarcimento dei danni. In prime cure le domande venivano rigettate e le spese di lite compensate. L’attrice proponeva appello principale, mentre il convenuto indirizzava il proprio appello incidentale contro il capo rela- tivo alla compensazione delle spese. In parziale accoglimento dell’appello principale, è stata accertata l’illegittimità della costruzione del balcone, condannato il convenuto a demolirlo nei limiti e con le modalità indicate nella c.t.u., nonché a rifondere le spese del doppio grado di giudizio. Ricorre in cassazione il convenuto con sei motivi, illustrati da me- moria. Resiste l’attrice con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo si censura che la Corte di appello abbia ac- certato l’illegittimità della costruzione del balcone per lesione del de- coro architettonico e diminuzione di luce e aria alla proprietà dell’attrice, senza che tali causae petendi fossero allegate nel giudizio di primo grado, in quanto la domanda di demolizione del balcone era fondata soltanto sull’inosservanza delle distanze legali e la lesione della proprietà esclusiva in capo all’attrice del muro dove è stato in- 3 di 7 - RG 35724/2018 – S2 – PU 20/12/2022 (n. 09) – Caponi Est. stallato lo sporto del balcone. Nei termini del convenuto, parte ricor- rente, si lamenta il vizio di «extra/ultra petizione, avendo la Corte pronunciato oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere da parte attrice con la proposizione della domanda e comunque su que- stioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio» (si deduce violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.). Con il secondo motivo si reitera la sostanza del primo motivo, sotto il profilo dell’inammissibilità delle domande nuove in appello (si dedu- ce violazione degli artt. 163, co. 2, 112, 183, e 345 c.p.c.). I primi due motivi sono da esaminare congiuntamente. Essi non sono fondati. Dall’esame dell’atto di citazione risulta che l’attrice ha adito il Tri- bunale per l’accertamento dell’illegittimità del balcone con sporto rea- lizzato dal convenuto che ha «violato tutte le limitazioni legali relative alle distanze» rispetto alla proprietà dell’attrice, «alterando i diritti dell’istante», e «pregiudicato le parti di proprietà comune» (p. 2 ss.). ST ha domandato poi l’accertamento dell’illegittimità dell’innesto di travi a sostegno di tale manufatto nella sua proprietà esclusiva, senza autorizzazione, in violazione delle limitazioni legali relative alle distanze. L’attrice ha domandato infine la riduzione in pristino e la condanna al risarcimento dei danni alla sua proprietà esclusiva e all’intero edificio. Dinanzi a una domanda complessa di questo tenore, che invoca il rispetto delle distanze legali nelle costruzioni in funzione di una tutela pienamente ripristinatoria, sia della proprietà esclusiva che delle parti comuni in un edificio condominiale, il giudice - lungi dal violare il prin- cipio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) - è tenuto a verificare la sussistenza delle violazioni sotto ogni profilo, secondo le norme giuridiche applicabili d’ufficio (iura novit curia). È 4 di 7 - RG 35724/2018 – S2 – PU 20/12/2022 (n. 09) – Caponi Est. pertanto irrilevante che la domanda giudiziale, dopo aver conferito li- neamenti così ampi alla richiesta di tutela, non abbia nominato espressamente ogni specifica conseguenza sanzionatoria discendente dalla violazione delle prescrizioni sulle distanze (cfr. Cass. 3889/2017). A tale principio della giurisprudenza di legittimità, la Corte di appel- lo si è attenuta laddove ha dichiarato l’illegittimità del manufatto per violazione delle distanze legali, oltre che per lesione del decoro archi- tettonico e diminuzione di luce e aria in danno della proprietà dell’attrice. Scrive la Corte di appello: la costruzione realizzata dal convenuto «si appalesa illegittima alla luce delle risultanze istruttorie non solo per la violazione delle distanze minime, ma anche per il su- peramento dei limiti consentiti dall’art. 1102 c.c.» (cfr. sentenza, p. 3) e precisa che «il giudicante di prime cure ha errato nel ritenere non applicabile al caso in esame i limiti imposti dalla normativa codi- cistica in tema di distanze e dall’art. 1102 c.c. che risultano nella spe- cie violati in maniera chiara ed incontrovertibile» (cfr. sentenza, p. 4). In conclusione, il primo e il secondo motivo sono rigettati. 3. – Con il terzo motivo si fa valere l’ingiustizia della sentenza per non avere la Corte d’appello tenuto nel debito conto le conclusioni della c.t.u. di primo grado oltre a non aver motivato la decisione di non disporre una nuova c.t.u., nonché perché avrebbe accolto la do- manda dell’attrice soltanto sulla base di fotografie dello stato dei luo- ghi senza che sulle sue doglianze si fosse formata alcuna prova (si deduce omissione circa fatti decisivi che sono stati oggetto di discus- sione fra le parti). Del terzo motivo è dichiarare l’inammissibilità, perché chiede alla Corte di sovrapporre il proprio apprezzamento dei risultati dell’istruzione probatoria a quello proprio del giudice di merito, che 5 di 7 - RG 35724/2018 – S2 – PU 20/12/2022 (n. 09) – Caponi Est. non presenta profili sindacabili in sede di giudizio di legittimità. Il giudice di merito che – come nel caso di specie - fondi il proprio ap- prezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, sen- za essere tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una di- versa ricostruzione della situazione di fatto rilevante. In tal modo so- no da ritenersi disattesi i rilievi che, sebbene non menzionati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. L’apprezzamento del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia talmente inadeguata da non consentire di ri- costruire l'iter logico seguito dal giudice, mentre non vi è spazio per una critica ad opera del ricorrente che si sostanzi nella mera contrap- posizione di una differente ricostruzione dei fatti. Sui limiti del sinda- cato ex art. 360, n. 5 c.p.c. si rinvia a Cass. SU 8053/2014 In conclusione, il terzo motivo è inammissibile. 4. - Con il quarto motivo si censura che la Corte di appello abbia ri- tenuto le disposizioni sulle distanze fra costruzioni applicabili anche a un edificio condominiale e non derogabili dalle norme relative alle co- se comuni di cui all’art. 1102 c.c. (si deduce violazione dell’art. 1102 c.c., in relazione agli artt. 905 e 907 c.c.). Con il quinto motivo si censura che la Corte di appello non abbia considerato che le proprietà dell’attrice e del convenuto confinano con la pubblica via, per cui la costruzione di balconi e sporti in tali edifici non è soggetta al rispetto della distanza minima ex art. 905, co. 2 c.c. (si deduce appunto la violazione dell’art. 905 c.c.) Il quarto e il quinto motivi possono esaminarsi congiuntamente. Il quarto è infondato;
del quinto è da dichiarare l’inammissibilità. 6 di 7 - RG 35724/2018 – S2 – PU 20/12/2022 (n. 09) – Caponi Est. Il quarto motivo non è fondato, poiché le norme sulle distanze delle costruzioni dalle vedute si osservano anche nei rapporti tra unità im- mobiliari in un edificio condominiale. Infatti, in linea di principio l’art. 1102 c.c. non deroga al disposto dell’art. 907 c.c. Tale è l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre Cass. 15186/2011), dal quale la sentenza impugnata non si è disco- stata. Del quinto motivo è da dichiarare l’inammissibilità, poiché non co- glie la ratio decidendi, che si fonda non solo sull’inosservanza delle distanze, ma anche sul superamento dei limiti d’uso delle parti comu- ni nell’edificio condominiale: «la costruzione realizzata da parte ap- pellata si appalesa illegittima alla luce delle risultanze istruttorie non solo per la violazione delle distanze minime, ma anche per il supera- mento dei limiti consentiti dall'art. 1102 c.c. (cfr. sentenza, p. 3). In conclusione, il quarto motivo è infondato, il quinto motivo è inammissibile. 5. - Con il sesto motivo si censura il capo sulle spese, nell’auspicio che il ricorso abbia successo. Pertanto, esso non è fondato e va rigettato. 6. - L’inammissibilità o infondatezza di ogni motivo su cui il ricorso si fonda determina l’infondatezza di quest’ultimo nel suo complesso. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soc- combenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co.
1-quater d.p.r. 115/2002, si dà at- to della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
7 di 7 - RG 35724/2018 – S2 – PU 20/12/2022 (n. 09) – Caponi Est. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorren- te, che liquida in € 2.500,00, oltre a € 200,00 euro per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti per il versamento, ad opera della parte ri- corrente, dell'ulteriore somma pari a quella dovuta per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, il 20/12/2022.
- ricorrente -
contro LA ST OM, domiciliata in Roma Via Filippo Corridoni 15, presso lo studio dell’avv. GIOVANNI BONACCIO, rappresentato e dife- so dall'avv. GIUSEPPE MARTINI;
- controricorrente – avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI ROMA n. 6512/2018, depositata il 16/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal cons. REMO CAPONI. Civile Sent. Sez. 2 Num. 15318 Anno 2023 Presidente: GIUSTI ALBERTO Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 31/05/2023 2 di 7 - RG 35724/2018 – S2 – PU 20/12/2022 (n. 09) – Caponi Est. Lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale ROBERTO MUCCI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA La controversia ha ad oggetto il rispetto delle distanze legali delle costruzioni in edificio condominiale. Nel 2004 NA La ST, condomina, conveniva dinanzi al Tribunale di Latina, Sezione distac- cata di Gaeta, EL GL, altro condomino (nonché proprietario di fabbricato latistante), per l’accertamento dell’illegittimità della costru- zione di un balcone con sporto, a causa d’inosservanza delle distanze legali, e della infissione di travi di sostegno nel muro di proprietà dell’attrice, per la condanna alla riduzione in pristino e al risarcimento dei danni. In prime cure le domande venivano rigettate e le spese di lite compensate. L’attrice proponeva appello principale, mentre il convenuto indirizzava il proprio appello incidentale contro il capo rela- tivo alla compensazione delle spese. In parziale accoglimento dell’appello principale, è stata accertata l’illegittimità della costruzione del balcone, condannato il convenuto a demolirlo nei limiti e con le modalità indicate nella c.t.u., nonché a rifondere le spese del doppio grado di giudizio. Ricorre in cassazione il convenuto con sei motivi, illustrati da me- moria. Resiste l’attrice con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo si censura che la Corte di appello abbia ac- certato l’illegittimità della costruzione del balcone per lesione del de- coro architettonico e diminuzione di luce e aria alla proprietà dell’attrice, senza che tali causae petendi fossero allegate nel giudizio di primo grado, in quanto la domanda di demolizione del balcone era fondata soltanto sull’inosservanza delle distanze legali e la lesione della proprietà esclusiva in capo all’attrice del muro dove è stato in- 3 di 7 - RG 35724/2018 – S2 – PU 20/12/2022 (n. 09) – Caponi Est. stallato lo sporto del balcone. Nei termini del convenuto, parte ricor- rente, si lamenta il vizio di «extra/ultra petizione, avendo la Corte pronunciato oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere da parte attrice con la proposizione della domanda e comunque su que- stioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio» (si deduce violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.). Con il secondo motivo si reitera la sostanza del primo motivo, sotto il profilo dell’inammissibilità delle domande nuove in appello (si dedu- ce violazione degli artt. 163, co. 2, 112, 183, e 345 c.p.c.). I primi due motivi sono da esaminare congiuntamente. Essi non sono fondati. Dall’esame dell’atto di citazione risulta che l’attrice ha adito il Tri- bunale per l’accertamento dell’illegittimità del balcone con sporto rea- lizzato dal convenuto che ha «violato tutte le limitazioni legali relative alle distanze» rispetto alla proprietà dell’attrice, «alterando i diritti dell’istante», e «pregiudicato le parti di proprietà comune» (p. 2 ss.). ST ha domandato poi l’accertamento dell’illegittimità dell’innesto di travi a sostegno di tale manufatto nella sua proprietà esclusiva, senza autorizzazione, in violazione delle limitazioni legali relative alle distanze. L’attrice ha domandato infine la riduzione in pristino e la condanna al risarcimento dei danni alla sua proprietà esclusiva e all’intero edificio. Dinanzi a una domanda complessa di questo tenore, che invoca il rispetto delle distanze legali nelle costruzioni in funzione di una tutela pienamente ripristinatoria, sia della proprietà esclusiva che delle parti comuni in un edificio condominiale, il giudice - lungi dal violare il prin- cipio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) - è tenuto a verificare la sussistenza delle violazioni sotto ogni profilo, secondo le norme giuridiche applicabili d’ufficio (iura novit curia). È 4 di 7 - RG 35724/2018 – S2 – PU 20/12/2022 (n. 09) – Caponi Est. pertanto irrilevante che la domanda giudiziale, dopo aver conferito li- neamenti così ampi alla richiesta di tutela, non abbia nominato espressamente ogni specifica conseguenza sanzionatoria discendente dalla violazione delle prescrizioni sulle distanze (cfr. Cass. 3889/2017). A tale principio della giurisprudenza di legittimità, la Corte di appel- lo si è attenuta laddove ha dichiarato l’illegittimità del manufatto per violazione delle distanze legali, oltre che per lesione del decoro archi- tettonico e diminuzione di luce e aria in danno della proprietà dell’attrice. Scrive la Corte di appello: la costruzione realizzata dal convenuto «si appalesa illegittima alla luce delle risultanze istruttorie non solo per la violazione delle distanze minime, ma anche per il su- peramento dei limiti consentiti dall’art. 1102 c.c.» (cfr. sentenza, p. 3) e precisa che «il giudicante di prime cure ha errato nel ritenere non applicabile al caso in esame i limiti imposti dalla normativa codi- cistica in tema di distanze e dall’art. 1102 c.c. che risultano nella spe- cie violati in maniera chiara ed incontrovertibile» (cfr. sentenza, p. 4). In conclusione, il primo e il secondo motivo sono rigettati. 3. – Con il terzo motivo si fa valere l’ingiustizia della sentenza per non avere la Corte d’appello tenuto nel debito conto le conclusioni della c.t.u. di primo grado oltre a non aver motivato la decisione di non disporre una nuova c.t.u., nonché perché avrebbe accolto la do- manda dell’attrice soltanto sulla base di fotografie dello stato dei luo- ghi senza che sulle sue doglianze si fosse formata alcuna prova (si deduce omissione circa fatti decisivi che sono stati oggetto di discus- sione fra le parti). Del terzo motivo è dichiarare l’inammissibilità, perché chiede alla Corte di sovrapporre il proprio apprezzamento dei risultati dell’istruzione probatoria a quello proprio del giudice di merito, che 5 di 7 - RG 35724/2018 – S2 – PU 20/12/2022 (n. 09) – Caponi Est. non presenta profili sindacabili in sede di giudizio di legittimità. Il giudice di merito che – come nel caso di specie - fondi il proprio ap- prezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, sen- za essere tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una di- versa ricostruzione della situazione di fatto rilevante. In tal modo so- no da ritenersi disattesi i rilievi che, sebbene non menzionati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. L’apprezzamento del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia talmente inadeguata da non consentire di ri- costruire l'iter logico seguito dal giudice, mentre non vi è spazio per una critica ad opera del ricorrente che si sostanzi nella mera contrap- posizione di una differente ricostruzione dei fatti. Sui limiti del sinda- cato ex art. 360, n. 5 c.p.c. si rinvia a Cass. SU 8053/2014 In conclusione, il terzo motivo è inammissibile. 4. - Con il quarto motivo si censura che la Corte di appello abbia ri- tenuto le disposizioni sulle distanze fra costruzioni applicabili anche a un edificio condominiale e non derogabili dalle norme relative alle co- se comuni di cui all’art. 1102 c.c. (si deduce violazione dell’art. 1102 c.c., in relazione agli artt. 905 e 907 c.c.). Con il quinto motivo si censura che la Corte di appello non abbia considerato che le proprietà dell’attrice e del convenuto confinano con la pubblica via, per cui la costruzione di balconi e sporti in tali edifici non è soggetta al rispetto della distanza minima ex art. 905, co. 2 c.c. (si deduce appunto la violazione dell’art. 905 c.c.) Il quarto e il quinto motivi possono esaminarsi congiuntamente. Il quarto è infondato;
del quinto è da dichiarare l’inammissibilità. 6 di 7 - RG 35724/2018 – S2 – PU 20/12/2022 (n. 09) – Caponi Est. Il quarto motivo non è fondato, poiché le norme sulle distanze delle costruzioni dalle vedute si osservano anche nei rapporti tra unità im- mobiliari in un edificio condominiale. Infatti, in linea di principio l’art. 1102 c.c. non deroga al disposto dell’art. 907 c.c. Tale è l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre Cass. 15186/2011), dal quale la sentenza impugnata non si è disco- stata. Del quinto motivo è da dichiarare l’inammissibilità, poiché non co- glie la ratio decidendi, che si fonda non solo sull’inosservanza delle distanze, ma anche sul superamento dei limiti d’uso delle parti comu- ni nell’edificio condominiale: «la costruzione realizzata da parte ap- pellata si appalesa illegittima alla luce delle risultanze istruttorie non solo per la violazione delle distanze minime, ma anche per il supera- mento dei limiti consentiti dall'art. 1102 c.c. (cfr. sentenza, p. 3). In conclusione, il quarto motivo è infondato, il quinto motivo è inammissibile. 5. - Con il sesto motivo si censura il capo sulle spese, nell’auspicio che il ricorso abbia successo. Pertanto, esso non è fondato e va rigettato. 6. - L’inammissibilità o infondatezza di ogni motivo su cui il ricorso si fonda determina l’infondatezza di quest’ultimo nel suo complesso. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soc- combenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co.
1-quater d.p.r. 115/2002, si dà at- to della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
7 di 7 - RG 35724/2018 – S2 – PU 20/12/2022 (n. 09) – Caponi Est. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorren- te, che liquida in € 2.500,00, oltre a € 200,00 euro per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti per il versamento, ad opera della parte ri- corrente, dell'ulteriore somma pari a quella dovuta per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, il 20/12/2022.