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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 22/12/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 906/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 906 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IA CASILLI, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in San
Giovanni in Galdo (CB) alla Via Circonvallazione sn, giusta mandato in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. GIOVANNI DE VINCENTIIS, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Termoli, via Giappone n. 16, giusta procura in atti;
- PARTE APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI. Come in atti rassegnate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso proposto innanzi al Giudice di Pace di Larino, premesso Controparte_1 di essere stato proprietario del veicolo Fiat Marea Weekend, tg BC667BJ, e di averlo venduto alla sig.ra in data 13 novembre 2008 senza che quest'ultima avesse provveduto ad Parte_1
pagina 1 di 7 effettuare il passaggio di proprietà al P.R.A., domandava accertarsi l'intervenuto trasferimento del possesso e della proprietà del veicolo in favore della convenuta a far data dalla vendita e, quindi, la perdita del possesso della res, con conseguente autorizzazione alla trascrizione della sentenza presso il Pubblico Registro Automobilistico.
A sostegno della domanda l'istante depositava la dichiarazione unilaterale di vendita, sottoscritta dinanzi all'Ispettore Capo della Polizia Municipale di Guardialfiera, documento sul quale fondava la prova dell'avvenuto passaggio di proprietà.
1.1. Si costituiva contestando l'esistenza stessa della compravendita e Parte_1 opponendosi integralmente alla pretesa avversaria. La resistente eccepiva, in primis,
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, nonché l'incompetenza territoriale dell'adito giudice e la decadenza annuale dall'azione “possessoria” o la prescrizione di quella “dichiarativa-costitutiva del diritto di proprietà”; nel merito, negava recisamente di aver acquistato il veicolo, disconoscendo la dichiarazione prodotta dal ricorrente.
1.2. Alla luce delle eccezioni sollevate dalla convenuta con la propria comparsa, il ricorrente deferiva alla stessa giuramento decisorio, che la prestava all'udienza del 4.6.2024. Pt_1
1.3. Con sentenza n. 121/2024, depositata il 21 novembre 2024, il Giudice di Pace di Larino accoglieva integralmente la domanda del ritenendo che la prova documentale offerta CP_1 dall'attore fosse “oltremodo idonea” a confermare i fatti posti a fondamento della domanda e reputando irrilevanti le difese della convenuta e le risultanze istruttorie.
2. Avverso tale decisione la ha spiegato appello, riproponendo l'eccezione di Pt_1 improcedibilità della domanda introduttiva per mancata mediazione obbligatoria, in quanto non esaminata dal primo Giudice, e censurando la decisione con riguardo al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del giudice di pace di Larino, nonché di decadenza e prescrizione del diritto azionato;
nel merito, l'appellante ha censurato l'apprezzamento del Giudice di Pace in ordine alla rilevanza ed efficacia della dichiarazione di vendita prodotta dal ricorrente, ritenendola inidonea a provare il contratto di compravendita, oltre a porsi in contrasto con il giuramento decisorio reso in giudizio, non considerato dal giudice di primo grado.
2.2 Si è costituito l'appellato, chiedendo il rigetto dell'impugnazione perché infondata, insistendo sulla piena valenza probatoria del documento prodotto e domandando la conferma della sentenza impugnata, riproponendo, altresì, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande ed eccezioni rimaste assorbite in primo grado.
3. La causa, istruita mediante produzione documentale, è stata trattenuta in decisione pagina 2 di 7 all'udienza del 17.12.2025, previa assegnazione dei i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
*****
Il Tribunale osserva quanto segue.
4. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado, deducendo che il
Giudice di Pace avrebbe omesso di dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, assumendo che la controversia, attenendo all'accertamento del trasferimento di proprietà del veicolo, rientrerebbe nell'alveo di quelle in materia di diritti reali e, come tale, soggetta alla condizione di procedibilità ex art. 5, co. 1 cit.
4.1. L'eccezione è certamente infondata nel merito, pur dandosi atto dell'omessa pronuncia sul punto da parte del primo Giudice.
Invero, dalla semplice lettura dell'atto introduttivo emerge con chiarezza che l'attore ha inteso ottenere una pronuncia accertativa della perdita del possesso del veicolo da lui venduto e consegnato alla convenuta nel 2008, al dichiarato fine di procedere alla regolarizzazione burocratica conseguente alla vendita, giacché la convenuta “nonostante le rassicurazioni verbali fornite”, non si era attivata “in alcuna maniera in ordine al completamento della procedura di passaggio di proprietà presso il PRA” (pag. 2 atto di citazione).
Tali il petitum e la causa petendi dell'originaria domanda, risulta evidente che la controversia non verta affatto in materia di proprietà, avendo la parte ricorrente in primo grado allegato, quale presupposto della propria azione di dichiarazione della perdita di possesso ai fini dell'annotazione nel PRA, l'intervenuta compravendita tra le parti in causa;
né potrebbe mai sostenersi che la controversia fosse così da intendersi alla luce della contestazione del trasferimento del diritto di proprietà sul bene in questione fatta dal convenuto, dovendosi qualificare la controversia, ai fini di cui all'art. 5 d.lgs. 28/2010, alla stregua della sola allegazione attorea.
5. Con il secondo motivo l'appellante deduce l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Larino, sostenendo che il ricorso avrebbe dovuto essere incardinato innanzi al Giudice di
Pace di Campobasso, in quanto foro del luogo in cui la convenuta risiedeva al momento dell'introduzione del giudizio.
5.1. Tale censura non merita accoglimento.
La controversia, avente ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta perdita di possesso per trasferimento del veicolo e inadempimento all'obbligo del compratore di regolarizzare l'acquisto al PRA, è stata radicata nel luogo in cui l'attore ha dichiarato di aver stipulato la compravendita pagina 3 di 7 ed è sorta l'obbligazione indicata come inadempiuta, ovvero in Guardialfiera, che rientra nella competenza territoriale dell'Ufficio del Giudice di Pace di Larino.
Ne consegue che, avendo il ricorrente in primo grado incardinato la controversia dinanzi al
Giudice competente ex art. 20 c.p.c., è certamente infondata l'eccezione sollevata dall'odierna appellante, la quale, quindi, non si è confrontata con i fori alternativi pure invocabili dal ricorrente, mentre manifestamente infondata è l'argomentazione spesa, in parte qua, con riguardo all'esito del giuramento decisorio, per l'evidente ragione che l'eccezione di incompetenza deve essere esaminata dal Giudice in limine e in base a quanto “risulta dagli atti” e, quindi, certamente non all'esito dell'istruttoria -ergo, delle risultanze del giuramento deferito dal ricorrente-.
6. Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace ha rigettato l'eccezione di decadenza annuale dell'azione possessoria nonché di prescrizione dell'azione costitutiva esercitata dal nonostante quest'ultima fosse stata CP_1 proposta a distanza di oltre quindici anni dalla presunta alienazione del veicolo.
6.1. Anche tale motivo è certamente infondato.
In primo luogo, non è dato comprendere in iure la ragione del richiamo “in via analogica”
(cfr. pag. 3 comparsa di costituzione in primo grado), da parte dell'appellante, nel caso in esame, al termine decadenziale annuale previsto per le (diverse) azioni possessorie di natura cautelare, le quali, di manifesta evidenza, sono incentrate sul diverso presupposto della lesione, per spoglio o turbativa, del possesso quale situazione di fatto e che, quindi, nulla hanno a che vedere con l'azione qui proposta.
Parimenti, priva di pregio è l'eccezione di prescrizione decennale, argomentata dalla parte sull'asserita natura costitutiva dell'azione spiegata: come già detto, l'attore non ha agito per ottenere il conseguimento di un diritto con modificazione della propria situazione giuridica, ma ha avanzato una domanda volta ad ottenere il mero accertamento del già intervenuto trasferimento della proprietà, stante l'interesse – che sorregge l'azione spiegata- ad ottenere una pronuncia accertativa della conseguenziale perdita del possesso del veicolo, al fine di conseguire l'opponibilità di tale effetto ai terzi mediante trascrizione presso il Pubblico Registro
Automobilistico. Difatti, del tutto fuori fuoco è la lettura data dall'appellante all'art. 2683 c.c., il quale non afferma affatto- come invece sostiene l'appellante- che “la normativa di riferimento, delineata dagli artt. 2683 c.c. e ss., nel capo sulla trascrizione degli atti relativi agli autoveicoli, prescrive che le trascrizioni sono possibili solamente in virtù di sentenze che operano la costituzione, la modificazione od il trasferimento dei diritti indicati nei numeri precedenti e quindi in virtù di azioni costitutive, quale in effetti è l'azione promossa dal ricorrente” (pag. 7 pagina 4 di 7 atto di appello).
Al contrario, il contratto di compravendita di un'automobile non richiede la forma scritta ad substantiam, né tantomeno le modalità indicate dall'appellante, giacché tale negozio si perfeziona, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso di venditore e acquirente validamente manifestato, ai sensi dell'art. 1376 c.c. L'eventuale forma scritta è richiesta ai fini della trascrizione al PRA, che non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento, ma un mezzo di pubblicità, inteso a dirimere vari contrasti tra più aventi causa dal medesimo venditore, nonché ai fini dell'imputabilità fiscale del bollo di circolazione e di altri adempimenti quali la revisione del veicolo.
Inoltre, ai fini della individuazione dell'effettivo proprietario del veicolo i dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi, che possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale (Cass. 20.4.2016, n. 7771; Cass.11.4.2016, n. 8415). Infatti, il R.D.
29.7.1927, n. 1814, art. 13 prevede che “se il trasferimento derivi da vendita eseguita verbalmente, l'atto scritto è supplito, ai fini dell'annotazione nel Pubblico Registro Automobilistico, da una dichiarazione, firmata dal venditore, debitamente autenticata”.
Ne consegue che l'accertamento della perdita del possesso è questione legata alla sola dimostrazione, gravante su chi lo chiede, di aver trasferito un'autovettura per vendita, comodato o altro contratto traslativo della proprietà o del godimento del bene, con la precisazione che la prova della conclusione del contratto può essere data con ogni mezzo, anche per testimoni (tra le molte, nei termini testé visti, cfr. Cassazione civile sez. II, 07/08/2023, (ud. 28/04/2023, dep.
07/08/2023), n.23960).
Pertanto, anche per tale via, gli assunti dell'appellante si palesano infondati.
7. Con il quarto motivo l'appellante lamenta che il Giudice di Pace abbia disatteso, senza alcuna motivazione sul punto, l'esito del giuramento decisorio deferito dall'attore e prestato dalla convenuta, valorizzando invece la dichiarazione unilaterale di vendita prodotta dal ricorrente, reputandola prova piena e insuperabile del trasferimento del veicolo.
7.1. Il motivo è fondato.
Giova anzitutto evidenziare che la dichiarazione di vendita prodotta dall'attore, resa ai sensi del citato art. 13, R.D. 29.7.1927, n. 1814, è un atto unilaterale, sottoscritto dal solo dante causa e autenticato da un pubblico ufficiale, ove l'autenticazione garantisce esclusivamente l'identità del sottoscrittore e la genuinità della firma, ma non anche la verità intrinseca del contenuto dell'atto, né l'effettività del negozio dichiarato. Ciò significa che il documento fa piena prova, fino a querela di falso, solo della provenienza della dichiarazione, non già della sua veridicità. pagina 5 di 7 Posto che, come già visto, la mera dichiarazione di vendita non può valere, da sola, quale prova del trasferimento della proprietà o della perdita del possesso, mancando, nel caso di specie, qualunque elemento attestante l'intervenuto consenso della convenuta (non vi è una firma sua, non vi è un atto bilaterale, non vi sono testimoni, non vi è alcun indizio oggettivo di consegna o utilizzazione del veicolo da parte sua), deve piuttosto darsi atto che l'attore deferiva giuramento decisorio alla convenuta. L'istituto, disciplinato dall'art. 2736 e segg. c.c. e 233 e segg. c.p.c., costituisce una prova legale: una volta ammesso e una volta prestato, vincola il giudice nella ricostruzione del fatto dedotto, imponendogli di ritenere avverata la circostanza secondo quanto dichiarato dal giurante, salvo i casi eccezionali in cui la legge lo esclude.
Tenuto conto che è stato lo stesso ricorrente ad aver richiesto il giuramento decisorio, ammesso dal Giudice negli esatti termini in cui egli stesso lo aveva formulato, è certamente inammissibile, poiché contraria al principio del venire contra factum proprium, la doglianza Part dell'appellato secondo cui le dichiarazioni rese dalla ita sarebbero inattendibili “nella parte in cui contraddicono un atto pubblico assistito da fede privilegiata”, avendo la convenuta prestato giuramento negli esatti termini di cui ai capitoli articolati dal ricorrente;
ad ogni modo, anche nel merito l'eccezione è infondata: il giuramento non ha avuto ad oggetto fatti coperti da fede privilegiata, né era diretto a contestare l'unico fatto storico coperto da pubblica fede ed attestato dal pubblico ufficiale, ovvero che il avesse dichiarato, innanzi all'Ispettore della CP_1
Polizia Municipale, l'intervenuta vendita, di talché la contestazione è in tal senso pretestuosa.
E allora, venendo al contenuto del giuramento prestato in primo grado, la convenuta ha negato tutte le circostanze poste a fondamento della domanda del ricorrente: ha giurato di non aver acquistato il veicolo e, quindi, di non averlo ricevuto;
ha quindi negato, conseguentemente, di aver assunto l'obbligo di trascrivere il passaggio di proprietà, non avendo mai posseduto l'autovettura in questione.
Tali le risultanze del giuramento, è certamente fondata la doglianza dell'appellante, la quale ha lamentato l'omessa valutazione, da parte del primo giudice, dell'efficacia probatoria di tale mezzo, che vincola senz'altro la risoluzione della causa al suo esito;
difatti, ai sensi degli artt.
2738 c.c. e 239 c.p.c., una volta ammesso, l'esito del giuramento vincola la decisione del Giudice, il quale, dopo aver constatato “an iuratum sit”, deve senz'altro dichiarare vittoriosa – nel caso di specie, su tutta la causa, visti i fatti sui cui la parte ha prestato il giuramento- la parte che ha giurato e soccombente l'altra, senza che quest'ultima possa essere ammessa a provare il contrario di quanto giurato. Nel caso di specie, invece, il Giudice di Pace ha ritenuto erroneamente prevalente la prova documentale offerta dall'attore (peraltro con i limiti poc'anzi visti) senza pagina 6 di 7 confrontarsi con gli esiti, per lui vincolanti, della prova legale richiesta proprio dal ricorrente, assegnando valore assorbente alla dichiarazione unilaterale del venditore rispetto agli esiti legali del giuramento decisorio.
Da tanto consegue che l'appello è quindi fondato e che la sentenza impugnata deve essere riformata, con rigetto integrale della domanda attorea.
6. La totale riforma della sentenza di primo grado impone una nuova regolamentazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite.
Dette spese, quindi, in virtù del principio della soccombenza, vanno poste in capo a
[...]
e si liquidano come in dispositivo, nei valori medi di cui al dm 55/2014per tutte CP_1 le fasi in primo grado e, per il presente grado, secondo quelli medi per le fasi studio e introduttivo e minimi per la fase decisoria – non avendo la parte vittoriosa svolto attività difensiva in detta fase, non avendo depositato le memorie conclusionali-, omessa quella istruttoria, non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , ogni diversa istanza ed Parte_1 Controparte_1 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda promossa da CP_1
;
[...]
− Condanna al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_1 giudizio in favore del – spese che liquida, quanto al primo grado, in Parte_1 euro 346,00 per compenso professionale e, quanto al presente grado, in euro 91,50 per esborsi ed euro 362,00 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA,
CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %.
Larino, 19 dicembre 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 906 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IA CASILLI, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in San
Giovanni in Galdo (CB) alla Via Circonvallazione sn, giusta mandato in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. GIOVANNI DE VINCENTIIS, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Termoli, via Giappone n. 16, giusta procura in atti;
- PARTE APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI. Come in atti rassegnate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso proposto innanzi al Giudice di Pace di Larino, premesso Controparte_1 di essere stato proprietario del veicolo Fiat Marea Weekend, tg BC667BJ, e di averlo venduto alla sig.ra in data 13 novembre 2008 senza che quest'ultima avesse provveduto ad Parte_1
pagina 1 di 7 effettuare il passaggio di proprietà al P.R.A., domandava accertarsi l'intervenuto trasferimento del possesso e della proprietà del veicolo in favore della convenuta a far data dalla vendita e, quindi, la perdita del possesso della res, con conseguente autorizzazione alla trascrizione della sentenza presso il Pubblico Registro Automobilistico.
A sostegno della domanda l'istante depositava la dichiarazione unilaterale di vendita, sottoscritta dinanzi all'Ispettore Capo della Polizia Municipale di Guardialfiera, documento sul quale fondava la prova dell'avvenuto passaggio di proprietà.
1.1. Si costituiva contestando l'esistenza stessa della compravendita e Parte_1 opponendosi integralmente alla pretesa avversaria. La resistente eccepiva, in primis,
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, nonché l'incompetenza territoriale dell'adito giudice e la decadenza annuale dall'azione “possessoria” o la prescrizione di quella “dichiarativa-costitutiva del diritto di proprietà”; nel merito, negava recisamente di aver acquistato il veicolo, disconoscendo la dichiarazione prodotta dal ricorrente.
1.2. Alla luce delle eccezioni sollevate dalla convenuta con la propria comparsa, il ricorrente deferiva alla stessa giuramento decisorio, che la prestava all'udienza del 4.6.2024. Pt_1
1.3. Con sentenza n. 121/2024, depositata il 21 novembre 2024, il Giudice di Pace di Larino accoglieva integralmente la domanda del ritenendo che la prova documentale offerta CP_1 dall'attore fosse “oltremodo idonea” a confermare i fatti posti a fondamento della domanda e reputando irrilevanti le difese della convenuta e le risultanze istruttorie.
2. Avverso tale decisione la ha spiegato appello, riproponendo l'eccezione di Pt_1 improcedibilità della domanda introduttiva per mancata mediazione obbligatoria, in quanto non esaminata dal primo Giudice, e censurando la decisione con riguardo al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del giudice di pace di Larino, nonché di decadenza e prescrizione del diritto azionato;
nel merito, l'appellante ha censurato l'apprezzamento del Giudice di Pace in ordine alla rilevanza ed efficacia della dichiarazione di vendita prodotta dal ricorrente, ritenendola inidonea a provare il contratto di compravendita, oltre a porsi in contrasto con il giuramento decisorio reso in giudizio, non considerato dal giudice di primo grado.
2.2 Si è costituito l'appellato, chiedendo il rigetto dell'impugnazione perché infondata, insistendo sulla piena valenza probatoria del documento prodotto e domandando la conferma della sentenza impugnata, riproponendo, altresì, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande ed eccezioni rimaste assorbite in primo grado.
3. La causa, istruita mediante produzione documentale, è stata trattenuta in decisione pagina 2 di 7 all'udienza del 17.12.2025, previa assegnazione dei i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
*****
Il Tribunale osserva quanto segue.
4. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado, deducendo che il
Giudice di Pace avrebbe omesso di dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, assumendo che la controversia, attenendo all'accertamento del trasferimento di proprietà del veicolo, rientrerebbe nell'alveo di quelle in materia di diritti reali e, come tale, soggetta alla condizione di procedibilità ex art. 5, co. 1 cit.
4.1. L'eccezione è certamente infondata nel merito, pur dandosi atto dell'omessa pronuncia sul punto da parte del primo Giudice.
Invero, dalla semplice lettura dell'atto introduttivo emerge con chiarezza che l'attore ha inteso ottenere una pronuncia accertativa della perdita del possesso del veicolo da lui venduto e consegnato alla convenuta nel 2008, al dichiarato fine di procedere alla regolarizzazione burocratica conseguente alla vendita, giacché la convenuta “nonostante le rassicurazioni verbali fornite”, non si era attivata “in alcuna maniera in ordine al completamento della procedura di passaggio di proprietà presso il PRA” (pag. 2 atto di citazione).
Tali il petitum e la causa petendi dell'originaria domanda, risulta evidente che la controversia non verta affatto in materia di proprietà, avendo la parte ricorrente in primo grado allegato, quale presupposto della propria azione di dichiarazione della perdita di possesso ai fini dell'annotazione nel PRA, l'intervenuta compravendita tra le parti in causa;
né potrebbe mai sostenersi che la controversia fosse così da intendersi alla luce della contestazione del trasferimento del diritto di proprietà sul bene in questione fatta dal convenuto, dovendosi qualificare la controversia, ai fini di cui all'art. 5 d.lgs. 28/2010, alla stregua della sola allegazione attorea.
5. Con il secondo motivo l'appellante deduce l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Larino, sostenendo che il ricorso avrebbe dovuto essere incardinato innanzi al Giudice di
Pace di Campobasso, in quanto foro del luogo in cui la convenuta risiedeva al momento dell'introduzione del giudizio.
5.1. Tale censura non merita accoglimento.
La controversia, avente ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta perdita di possesso per trasferimento del veicolo e inadempimento all'obbligo del compratore di regolarizzare l'acquisto al PRA, è stata radicata nel luogo in cui l'attore ha dichiarato di aver stipulato la compravendita pagina 3 di 7 ed è sorta l'obbligazione indicata come inadempiuta, ovvero in Guardialfiera, che rientra nella competenza territoriale dell'Ufficio del Giudice di Pace di Larino.
Ne consegue che, avendo il ricorrente in primo grado incardinato la controversia dinanzi al
Giudice competente ex art. 20 c.p.c., è certamente infondata l'eccezione sollevata dall'odierna appellante, la quale, quindi, non si è confrontata con i fori alternativi pure invocabili dal ricorrente, mentre manifestamente infondata è l'argomentazione spesa, in parte qua, con riguardo all'esito del giuramento decisorio, per l'evidente ragione che l'eccezione di incompetenza deve essere esaminata dal Giudice in limine e in base a quanto “risulta dagli atti” e, quindi, certamente non all'esito dell'istruttoria -ergo, delle risultanze del giuramento deferito dal ricorrente-.
6. Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace ha rigettato l'eccezione di decadenza annuale dell'azione possessoria nonché di prescrizione dell'azione costitutiva esercitata dal nonostante quest'ultima fosse stata CP_1 proposta a distanza di oltre quindici anni dalla presunta alienazione del veicolo.
6.1. Anche tale motivo è certamente infondato.
In primo luogo, non è dato comprendere in iure la ragione del richiamo “in via analogica”
(cfr. pag. 3 comparsa di costituzione in primo grado), da parte dell'appellante, nel caso in esame, al termine decadenziale annuale previsto per le (diverse) azioni possessorie di natura cautelare, le quali, di manifesta evidenza, sono incentrate sul diverso presupposto della lesione, per spoglio o turbativa, del possesso quale situazione di fatto e che, quindi, nulla hanno a che vedere con l'azione qui proposta.
Parimenti, priva di pregio è l'eccezione di prescrizione decennale, argomentata dalla parte sull'asserita natura costitutiva dell'azione spiegata: come già detto, l'attore non ha agito per ottenere il conseguimento di un diritto con modificazione della propria situazione giuridica, ma ha avanzato una domanda volta ad ottenere il mero accertamento del già intervenuto trasferimento della proprietà, stante l'interesse – che sorregge l'azione spiegata- ad ottenere una pronuncia accertativa della conseguenziale perdita del possesso del veicolo, al fine di conseguire l'opponibilità di tale effetto ai terzi mediante trascrizione presso il Pubblico Registro
Automobilistico. Difatti, del tutto fuori fuoco è la lettura data dall'appellante all'art. 2683 c.c., il quale non afferma affatto- come invece sostiene l'appellante- che “la normativa di riferimento, delineata dagli artt. 2683 c.c. e ss., nel capo sulla trascrizione degli atti relativi agli autoveicoli, prescrive che le trascrizioni sono possibili solamente in virtù di sentenze che operano la costituzione, la modificazione od il trasferimento dei diritti indicati nei numeri precedenti e quindi in virtù di azioni costitutive, quale in effetti è l'azione promossa dal ricorrente” (pag. 7 pagina 4 di 7 atto di appello).
Al contrario, il contratto di compravendita di un'automobile non richiede la forma scritta ad substantiam, né tantomeno le modalità indicate dall'appellante, giacché tale negozio si perfeziona, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso di venditore e acquirente validamente manifestato, ai sensi dell'art. 1376 c.c. L'eventuale forma scritta è richiesta ai fini della trascrizione al PRA, che non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento, ma un mezzo di pubblicità, inteso a dirimere vari contrasti tra più aventi causa dal medesimo venditore, nonché ai fini dell'imputabilità fiscale del bollo di circolazione e di altri adempimenti quali la revisione del veicolo.
Inoltre, ai fini della individuazione dell'effettivo proprietario del veicolo i dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi, che possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale (Cass. 20.4.2016, n. 7771; Cass.11.4.2016, n. 8415). Infatti, il R.D.
29.7.1927, n. 1814, art. 13 prevede che “se il trasferimento derivi da vendita eseguita verbalmente, l'atto scritto è supplito, ai fini dell'annotazione nel Pubblico Registro Automobilistico, da una dichiarazione, firmata dal venditore, debitamente autenticata”.
Ne consegue che l'accertamento della perdita del possesso è questione legata alla sola dimostrazione, gravante su chi lo chiede, di aver trasferito un'autovettura per vendita, comodato o altro contratto traslativo della proprietà o del godimento del bene, con la precisazione che la prova della conclusione del contratto può essere data con ogni mezzo, anche per testimoni (tra le molte, nei termini testé visti, cfr. Cassazione civile sez. II, 07/08/2023, (ud. 28/04/2023, dep.
07/08/2023), n.23960).
Pertanto, anche per tale via, gli assunti dell'appellante si palesano infondati.
7. Con il quarto motivo l'appellante lamenta che il Giudice di Pace abbia disatteso, senza alcuna motivazione sul punto, l'esito del giuramento decisorio deferito dall'attore e prestato dalla convenuta, valorizzando invece la dichiarazione unilaterale di vendita prodotta dal ricorrente, reputandola prova piena e insuperabile del trasferimento del veicolo.
7.1. Il motivo è fondato.
Giova anzitutto evidenziare che la dichiarazione di vendita prodotta dall'attore, resa ai sensi del citato art. 13, R.D. 29.7.1927, n. 1814, è un atto unilaterale, sottoscritto dal solo dante causa e autenticato da un pubblico ufficiale, ove l'autenticazione garantisce esclusivamente l'identità del sottoscrittore e la genuinità della firma, ma non anche la verità intrinseca del contenuto dell'atto, né l'effettività del negozio dichiarato. Ciò significa che il documento fa piena prova, fino a querela di falso, solo della provenienza della dichiarazione, non già della sua veridicità. pagina 5 di 7 Posto che, come già visto, la mera dichiarazione di vendita non può valere, da sola, quale prova del trasferimento della proprietà o della perdita del possesso, mancando, nel caso di specie, qualunque elemento attestante l'intervenuto consenso della convenuta (non vi è una firma sua, non vi è un atto bilaterale, non vi sono testimoni, non vi è alcun indizio oggettivo di consegna o utilizzazione del veicolo da parte sua), deve piuttosto darsi atto che l'attore deferiva giuramento decisorio alla convenuta. L'istituto, disciplinato dall'art. 2736 e segg. c.c. e 233 e segg. c.p.c., costituisce una prova legale: una volta ammesso e una volta prestato, vincola il giudice nella ricostruzione del fatto dedotto, imponendogli di ritenere avverata la circostanza secondo quanto dichiarato dal giurante, salvo i casi eccezionali in cui la legge lo esclude.
Tenuto conto che è stato lo stesso ricorrente ad aver richiesto il giuramento decisorio, ammesso dal Giudice negli esatti termini in cui egli stesso lo aveva formulato, è certamente inammissibile, poiché contraria al principio del venire contra factum proprium, la doglianza Part dell'appellato secondo cui le dichiarazioni rese dalla ita sarebbero inattendibili “nella parte in cui contraddicono un atto pubblico assistito da fede privilegiata”, avendo la convenuta prestato giuramento negli esatti termini di cui ai capitoli articolati dal ricorrente;
ad ogni modo, anche nel merito l'eccezione è infondata: il giuramento non ha avuto ad oggetto fatti coperti da fede privilegiata, né era diretto a contestare l'unico fatto storico coperto da pubblica fede ed attestato dal pubblico ufficiale, ovvero che il avesse dichiarato, innanzi all'Ispettore della CP_1
Polizia Municipale, l'intervenuta vendita, di talché la contestazione è in tal senso pretestuosa.
E allora, venendo al contenuto del giuramento prestato in primo grado, la convenuta ha negato tutte le circostanze poste a fondamento della domanda del ricorrente: ha giurato di non aver acquistato il veicolo e, quindi, di non averlo ricevuto;
ha quindi negato, conseguentemente, di aver assunto l'obbligo di trascrivere il passaggio di proprietà, non avendo mai posseduto l'autovettura in questione.
Tali le risultanze del giuramento, è certamente fondata la doglianza dell'appellante, la quale ha lamentato l'omessa valutazione, da parte del primo giudice, dell'efficacia probatoria di tale mezzo, che vincola senz'altro la risoluzione della causa al suo esito;
difatti, ai sensi degli artt.
2738 c.c. e 239 c.p.c., una volta ammesso, l'esito del giuramento vincola la decisione del Giudice, il quale, dopo aver constatato “an iuratum sit”, deve senz'altro dichiarare vittoriosa – nel caso di specie, su tutta la causa, visti i fatti sui cui la parte ha prestato il giuramento- la parte che ha giurato e soccombente l'altra, senza che quest'ultima possa essere ammessa a provare il contrario di quanto giurato. Nel caso di specie, invece, il Giudice di Pace ha ritenuto erroneamente prevalente la prova documentale offerta dall'attore (peraltro con i limiti poc'anzi visti) senza pagina 6 di 7 confrontarsi con gli esiti, per lui vincolanti, della prova legale richiesta proprio dal ricorrente, assegnando valore assorbente alla dichiarazione unilaterale del venditore rispetto agli esiti legali del giuramento decisorio.
Da tanto consegue che l'appello è quindi fondato e che la sentenza impugnata deve essere riformata, con rigetto integrale della domanda attorea.
6. La totale riforma della sentenza di primo grado impone una nuova regolamentazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite.
Dette spese, quindi, in virtù del principio della soccombenza, vanno poste in capo a
[...]
e si liquidano come in dispositivo, nei valori medi di cui al dm 55/2014per tutte CP_1 le fasi in primo grado e, per il presente grado, secondo quelli medi per le fasi studio e introduttivo e minimi per la fase decisoria – non avendo la parte vittoriosa svolto attività difensiva in detta fase, non avendo depositato le memorie conclusionali-, omessa quella istruttoria, non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , ogni diversa istanza ed Parte_1 Controparte_1 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda promossa da CP_1
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− Condanna al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_1 giudizio in favore del – spese che liquida, quanto al primo grado, in Parte_1 euro 346,00 per compenso professionale e, quanto al presente grado, in euro 91,50 per esborsi ed euro 362,00 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA,
CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %.
Larino, 19 dicembre 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
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