TAR Bologna, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 81
TAR
Decreto cautelare 10 ottobre 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 8 novembre 2023
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TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inesistenza ontologica dell'illecito disciplinare

    Il Collegio ritiene che l'accesso alla banca dati per controllare sé stesso, in seguito a un alterco, non sia spiegabile nell'ambito di un'ordinaria attività di indagine e integri il reato di accesso abusivo a sistema informatico, come chiarito dalla Cassazione. Le conclusioni dell'Amministrazione sono in linea con quelle del giudice penale.

  • Rigettato
    Mancanza di pregiudizialità penale e avvio tardivo del procedimento disciplinare

    Il Collegio applica il principio 'tempus regit actum' in relazione alla normativa vigente al momento dei fatti, che precludeva l'avvio del procedimento disciplinare fino all'esito di quello penale. La conoscenza integrale della sentenza irrevocabile da parte dell'Amministrazione è stata ritenuta avvenuta solo in data 1 marzo 2023, data apposta sulla copia conforme della sentenza, rendendo tempestivo l'avvio dell'azione disciplinare.

  • Rigettato
    Sproporzionalità della sanzione disciplinare

    Il Collegio ritiene che la sanzione non sia sproporzionata, poiché l'Amministrazione ha valutato non solo la vicenda penalmente rilevante, ma anche i precedenti disciplinari del ricorrente e comportamenti successivi ai fatti, rientrando tale valutazione nei limiti della discrezionalità amministrativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 81
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 81
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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