Decreto cautelare 10 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 8 novembre 2023
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00081/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00669/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 669 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Callina e Roberto Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della Determina del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n. -OMISSIS- di prot. del 6 settembre 2023, notificata al ricorrente in data 13 settembre 2023, con la quale si dispone, nei confronti dell’odierno ricorrente la sospensione disciplinare dall’impiego, per mesi 3 (tre), ai sensi degli articoli 1357, lettera a) e 1379, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con conseguente rideterminazione dell’anzianità di grado, dal 3 marzo 2001 al 3 giugno 2001, e della qualifica posseduta, dal 1 ottobre 2017 al 1 gennaio 2018, ai sensi dell’art. 858 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, dimezzamento degli assegni a carattere fisso e continuativo, nonché computo del tempo a metà ai fini pensionistici;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali o collegati anteriori e successivi, ancorché non conosciuti dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa MA TA e udita la sola difesa erariale, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è destinatario del provvedimento con cui è stata disposta la sua sospensione disciplinare dall’impiego per tre mesi, ai sensi degli articoli 1357, lettera a) e 1379, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con conseguente rideterminazione dell’anzianità di grado, dal 3 marzo 2001 al 3 giugno 2001, e della qualifica posseduta, dal 1 ottobre 2017 al 1 gennaio 2018, ai sensi dell’art. 858 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 , dimezzamento degli assegni a carattere fisso e continuativo, nonché computo del tempo a metà ai fini pensionistici.
L’adozione di tale misura è stata determinata dal fatto che il ricorrente è stato assoggettato a giudizio penale, nel 2015, per il reato di cui all’art. 615 ter c.p., ovvero “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”, con riferimento a fatti accaduti tra il 28 aprile e il 5 maggio 2015. Tale giudizio si è concluso con la sentenza (datata 15 novembre 2022 e divenuta irrevocabile il 2 dicembre 2022) con cui il Tribunale di Modena (cui sono stati trasmessi gli atti da quello di Bologna, ritenutosi incompetente) ha dichiarato il reato estinto per intervenuta prescrizione, non ravvisando, dagli atti del fascicolo, l’evidenza della innocenza dell’imputato al fine di una declaratoria di assoluzione nel merito.
Conseguentemente, il 13 marzo 2023, il Comandante della Legione Carabinieri ‘Emilia Romagna’ ha disposto inchiesta formale, ai sensi degli artt. 1377 e 1378 COM, finalizzata alla verifica di eventuali responsabilità tali da dover procedere con provvedimenti disciplinari, che si è concluso con la comminazione della sanzione disciplinare che parte ricorrente ritiene illegittima.
Il ricorso si incentra, in particolare, sulla mancata valutazione della testimonianza del Maresciallo della Stazione dei Carabinieri presso cui il ricorrente prestava servizio, che attestava piena stima al sottoposto e definiva ordinario e strumentale all’attività di servizio il corposo numero di accessi alla banca dati SD (114 in due giorni) effettuato nell’ambito di un’indagine su un’attività di spaccio, che ha poi portato anche all’arresto di alcuni dei soggetti rispetto a cui sono intervenute le interrogazioni del sistema.
Parte ricorrente ha, quindi, dedotto i seguenti vizi di legittimità:
1. Violazione degli artt. 1350 e 1352 del d.lgs. n. 66 del 2010 (COM) e inesistenza ontologica dell’illecito disciplinare, definito dall’art. 1352 come “ ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal presente codice, dal regolamento, o conseguenti all'emanazione di un ordine ”. Non sarebbe, vero, infatti, quanto addebitato al militare nell’atto di contestazione e cioè “…il militare si manteneva in quel sistema per ragioni ontologicamente estranee o comunque diverse da quelle per cui, a suo tempo, Le è stata data facoltà di accesso, giacché senza che ne ricorressero i presupposti di legge e regolamentari, svolgeva complessive n. 114 interrogazioni di sintesi (…) su conto di nominativi vari tra cui il proprio”. Ciò sarebbe confermato dal fatto che nel 2015 (foglio n. -OMISSIS- di prot. datato 26.6.2015 emesso dal Comando Provinciale di Modena a firma del -OMISSIS-) è stato affermato che: “Nella vicenda non sono emersi profili di responsabilità disciplinare autonoma”;
2. Violazione dell’art. 1393 comma I, del d.lgs. n. 66 del 2010 – C.O.M.– e dell’art. 1398 COM - Mancanza pregiudizialità penale – Eccesso di potere – Violazione dell’art. 1392 comma IV, del d.lgs. n. 66 del 2010. La regola secondo cui “ Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale ”, conosce solo due eccezioni: a) le infrazioni di “maggiore gravità” punibili con la consegna di rigore o con sanzioni di stato “nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato”; b) nel caso di atti e comportamenti compiuti nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Nel caso di specie non sussisteva alcun motivo per attendere la definizione del procedimento penale per avviare quello disciplinare (ed, anzi, già nel 2015 i superiori, informati dei fatti, hanno ritenuto che non vi fossero aspetti rilevanti sul piano disciplinare), atteso che l’accertamento dei fatti che sono stati ritenuti gravi e puniti con sanzione di stato non era di particolare complessità, né presentava elementi insufficienti ai fini della valutazione disciplinare;
3. Violazione dell’art. 1392 comma I, del d.lgs. n. 66 del 2010, tardività della contestazione degli addebiti – Eccesso di potere. La norma invocata prevede, infatti, che “ Il procedimento disciplinare di stato, ……., deve essere istaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione ”;
4. Violazione dell’art. 1355 del d.lgs. n. 66 del 2010 – Sproporzionalità della sanzione disciplinare – travisamento dei fatti – violazione del principio di gradualità- irragionevolezza - Eccesso di potere.
L’Amministrazione si è difesa, depositando un’ampia memoria nella quale, dopo aver ricostruito i fatti, evidenzia che ciò che è stato ritenuto rilevante è che tra le 114 interrogazioni effettuate, alcune di esse hanno riguardato persone con cui il militare aveva avuto un diverbio in un locale pubblico e la sua stessa persona: fatto questo espressamente vietato dalla normativa.
Come si legge nella relazione finale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Maresciallo non era stato informato delle indagini condotte dall’odierno ricorrente (il 28 aprile e il 5 maggio 2015), né di quanto accaduto l’1 maggio 2015, data in cui il ricorrente avrebbe risposto in maniera inurbana ai colleghi che gli chiedevano di identificarsi mentre era all’interno di un bar in compagnia di alcuni avventori “controindicati”, tra cui uno dei soggetti il cui nominativo rientra tra quelli che hanno formato oggetto di interrogazioni nella banca dati non autorizzate.
Ciò che risulta essere determinante, però, è che - in disparte la plausibile attività di indagine condotta nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni documentata dalle annotazioni di polizia giudiziaria depositate in vista della trattazione dell’incidente cautelare - dall’interrogatorio del maresciallo emerge chiaramente che il ricorrente ha fatto un controllo su sé stesso e questo non è spiegabile nell’ambito di un’ordinaria attività di indagine ed integra il reato di cui all’art. 615 ter , secondo comma c.p., così come chiarito dalla Corte di Cassazione, sezioni unite, nella pronuncia n. -OMISSIS-. Né può ritenersi legittimo l’accesso alla banca dati per controllare una pluralità di soggetti non propriamente coinvolti nell’attività d’indagine, rispetto a cui il ricorrente ha giustificato l’interrogazione facendo riferimento all’assonanza o all’esistenza di precedenti penali.
Le conclusioni cui è addivenuta l’Amministrazione rispetto al configurarsi di una violazione dei doveri d’ufficio risultano, peraltro, in linea con quelle del giudice penale che ha dichiarato la prescrizione del reato non potendo procedere, sulla scorta delle risultanze del fascicolo per il dibattimento, a una declaratoria di assoluzione nel merito dell’odierno ricorrente.
Ne deriva il rigetto della prima censura.
Quanto alla censura n. 2, si rende necessario evidenziare come la formulazione dell’art. 1393 vigente al momento dei fatti precludesse l’avvio del procedimento disciplinare fino all’esito di quello penale. Proprio in ragione di ciò il Collegio ritiene che sia stato correttamente applicato il principio tempus regit actum , stante il carattere non retroattivo della novella di cui alla legge n. 124/2015, costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., da ultimo Cons. Stato, Sez. II, 3.7.2023, n. -OMISSIS-, dalle cui conclusioni il Collegio non ravvisa la ragione di discostarsi).
Né può avere alcuna rilevanza la nota prot. -OMISSIS- del 26 giugno 2015, in cui il Comandante Provinciale di Modena si è limitato a dare atto che “nella vicenda non sono emersi profili di responsabilità disciplinare autonoma” rispetto a quegli stessi fatti descritti al primo alinea ovvero l’aver praticato interrogazioni su sé stesso (in data 5 maggio) in conseguenza di un alterco intervenuto l’1 maggio presso un esercizio pubblico e altre decine di accessi non collegate a specifiche attività del reparto di appartenenza già oggetto del giudizio penale e, dunque, valutabili in relazione alla loro rilevanza disciplinare solo a seguito della conclusione di quest’ultimo.
Legittimamente, dunque, l’esercizio dell’azione disciplinare è stato posticipato a un momento successivo alla chiusura del processo penale, in conformità alla normativa vigente nel momento in cui i fatti rilevanti sono stati commessi.
Quanto alla terza censura, che sostiene l’illegittimità dell’avvio dell’azione disciplinare il 13 marzo 2023, in quanto tardivo, la difesa dell’Amministrazione si fondata sul fatto che il timbro della copia conforme all’originale della sentenza depositata in atti reca la data dell’1 marzo 2023. Solo in tale data, dunque, l’Amministrazione avrebbe avuto piena conoscenza della sentenza.
Fatta tale premessa, la tempestività dell’azione disciplinare deve essere valutata alla luce del principio affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. -OMISSIS-, secondo cui “l’art. 1392 cod.ord.mil., laddove indica come dies a quo del termine per il radicamento e la definizione del procedimento disciplinare di stato la data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, fa evidentemente riferimento ad una conoscenza giuridicamente certa, che può derivare solo dall'acquisizione di copia conforme della sentenza completa dell'attestazione di irrevocabilità”.
Né parte ricorrente ha fornito alcun principio di prova della conoscenza in data antecedente. Non può rilevare, infatti, la trasmissione della copia conforme all’originale della sentenza in data 26 novembre 2022, dal momento che a tale data la pronuncia non era ancora passata in giudicato, mentre la piena conoscenza deve riguardare la pronuncia “irrevocabile” e, quindi, la copia conforme all’originale della pronuncia recante l’attestazione del passaggio in giudicato. Copia che, nel caso di specie, reca, come già anticipato, la data del 1 marzo 2023.
Ne discende la tempestività dell’esercizio dell’azione disciplinare.
Infine, il Collegio ritiene che la sanzione irrogata non sia affetta dalla dedotta sproporzione. Come chiarito dalla giurisprudenza “Le valutazioni in ordine al convincimento sulla gravità delle infrazioni
e alla conseguente sanzione da infliggere sono dunque connotate da amplissima discrezionalità” (così la sentenza del Consiglio di Stato n. 7888/2023). Nel caso di specie il Comando generale risulta aver valutato non solo la vicenda penalmente rilevante, ma, più in generale, la condotta tenuta dal ricorrente, anche alla luce dei suoi precedenti disciplinari (tre, di cui due per condotte di particolare gravità) e di comportamenti successivi ai fatti, come l’intervenuto fermo, in data 5 aprile 2018, per guida in stato di ebbrezza. Ne deriva che il contestato esercizio del potere risulta rientrare nei limiti della legittimità.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO RP, Presidente
MA TA, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA TA | LO RP |
IL SEGRETARIO