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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/12/2025, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 107/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio, magistrato in applicazione ex DL 117/2025,
letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta ex art. 127-ter c.p.c. all'udienza cartolare del 20.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 107/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA FRANCESCO FERRARA 8 PALERMO presso il Difensore TE IG
ATTORE
contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Esposto il fatto nelle sue linee essenziali.
1. Si trascrive il fatto dalla conclusionale. “Il sig. nato a [...] il CP_1
12.06.1951, Cod. Fisc.: , res. a Cerda Via Gramsci n. 321, e il sig. CodiceFiscale_3
nato a [...] il [...], Cod Fisc.: , res. a Cerda Parte_1 CodiceFiscale_4
Piazza Merlina n. 13, germani, sono comproprietari indivisi del terreno sito in agro di Termini
Imerese, alla Contrada Villaurea o Signore, esteso are ottantadue e centiare settantasette circa,
identificato catastalmente al fg. 68 p.lle 2 e 288 (devesi intendere p.lla 188 erroneamente per
refuso dattilografico trascritto in 288), giusto atto di compravendita in Notaio Persona_1
dl 22.05.1975 Rep. n. 18473 e Racc. n. 8515”. Volendo procedere alla divisione, e in assenza di fattivo riscontro da parte del germano – che non ha mai compiuto alcun atto di impulso pur avendo ricevuto le comunicazioni e notificazioni di rito – adiva il
Tribunale, che disponeva CTU per predisporre un progetto di divisione. All'esito,
“poiché la p.lla 2 risulta più grande della p.lla 188 di mq 1335, il CTU suggeriva ai fini della
divisione 2 possibili soluzioni: 1) Frazionare parzialmente la p.lla 2 concedendo alla p.lla 188
metà della differenza pari a mq. 667,5; 2) Considerato il valore al mq stimato pari a 4,20 €/mq,
versare in favore dell'aggiudicatario della p.lla 188 una somma a conguaglio pari a € 2.803,50
(€ 4,20 x 667,5 mq).” Tale seconda opzione era preferita dall'attore, nel silenzio del convenuto cui veniva notificato anche il progetto di divisione;
chiedeva pertanto l'assegnazione in proprietà esclusiva della particella 2, con assegnazione esclusiva al convenuto della 188 e diritto del convenuto al conguaglio in denaro.
2. La domanda è fondata e, nella contumacia del convenuto, meritevole di accoglimento, non ravvisandosi ragione alcuna per non provvedere all'assegnazione in conformità. Le spese di CTU vanno poste a carico di entrambi, per il principio di causalità. Irripetibili quelle di difesa, in assenza di parti costituite.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara lo scioglimento della comproprietà del terreno sito in agro di Termini
Imerese (PA) individuato catastalmente al fg. 68 p.lle 2 e 188, ordinandone la divisione secondo l'ipotesi 2 di cui al progetto redatto dal CTU nominato dal Tribunale;
e per l'effetto assegna in proprietà esclusiva:
1) A , nato a [...] il [...], Cod. Fisc.: Parte_1 C.F._5
, il lotto di terreno sito nel Comune di Termini Imerese (PA) C.da
[...]
Villaurea o Signore fg. 68 p.lla 2;
2) A , nato a [...] il [...], Cod. Fisc.: CP_1 C.F._3
, il lotto di terreno sito in Termini Imerese (PA) C.da Villaurea o Signore
[...]
fg. 68 p.lla 188, con diritto al conguaglio della somma di € 2.803,50.
Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti in solido;
Irripetibili le spese di giustizia.
Termini Imerese, 13 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio, magistrato in applicazione ex DL 117/2025,
letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta ex art. 127-ter c.p.c. all'udienza cartolare del 20.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 107/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA FRANCESCO FERRARA 8 PALERMO presso il Difensore TE IG
ATTORE
contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Esposto il fatto nelle sue linee essenziali.
1. Si trascrive il fatto dalla conclusionale. “Il sig. nato a [...] il CP_1
12.06.1951, Cod. Fisc.: , res. a Cerda Via Gramsci n. 321, e il sig. CodiceFiscale_3
nato a [...] il [...], Cod Fisc.: , res. a Cerda Parte_1 CodiceFiscale_4
Piazza Merlina n. 13, germani, sono comproprietari indivisi del terreno sito in agro di Termini
Imerese, alla Contrada Villaurea o Signore, esteso are ottantadue e centiare settantasette circa,
identificato catastalmente al fg. 68 p.lle 2 e 288 (devesi intendere p.lla 188 erroneamente per
refuso dattilografico trascritto in 288), giusto atto di compravendita in Notaio Persona_1
dl 22.05.1975 Rep. n. 18473 e Racc. n. 8515”. Volendo procedere alla divisione, e in assenza di fattivo riscontro da parte del germano – che non ha mai compiuto alcun atto di impulso pur avendo ricevuto le comunicazioni e notificazioni di rito – adiva il
Tribunale, che disponeva CTU per predisporre un progetto di divisione. All'esito,
“poiché la p.lla 2 risulta più grande della p.lla 188 di mq 1335, il CTU suggeriva ai fini della
divisione 2 possibili soluzioni: 1) Frazionare parzialmente la p.lla 2 concedendo alla p.lla 188
metà della differenza pari a mq. 667,5; 2) Considerato il valore al mq stimato pari a 4,20 €/mq,
versare in favore dell'aggiudicatario della p.lla 188 una somma a conguaglio pari a € 2.803,50
(€ 4,20 x 667,5 mq).” Tale seconda opzione era preferita dall'attore, nel silenzio del convenuto cui veniva notificato anche il progetto di divisione;
chiedeva pertanto l'assegnazione in proprietà esclusiva della particella 2, con assegnazione esclusiva al convenuto della 188 e diritto del convenuto al conguaglio in denaro.
2. La domanda è fondata e, nella contumacia del convenuto, meritevole di accoglimento, non ravvisandosi ragione alcuna per non provvedere all'assegnazione in conformità. Le spese di CTU vanno poste a carico di entrambi, per il principio di causalità. Irripetibili quelle di difesa, in assenza di parti costituite.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara lo scioglimento della comproprietà del terreno sito in agro di Termini
Imerese (PA) individuato catastalmente al fg. 68 p.lle 2 e 188, ordinandone la divisione secondo l'ipotesi 2 di cui al progetto redatto dal CTU nominato dal Tribunale;
e per l'effetto assegna in proprietà esclusiva:
1) A , nato a [...] il [...], Cod. Fisc.: Parte_1 C.F._5
, il lotto di terreno sito nel Comune di Termini Imerese (PA) C.da
[...]
Villaurea o Signore fg. 68 p.lla 2;
2) A , nato a [...] il [...], Cod. Fisc.: CP_1 C.F._3
, il lotto di terreno sito in Termini Imerese (PA) C.da Villaurea o Signore
[...]
fg. 68 p.lla 188, con diritto al conguaglio della somma di € 2.803,50.
Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti in solido;
Irripetibili le spese di giustizia.
Termini Imerese, 13 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 3 di 3