Articolo 207 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 203Articolo 208
Versione
6 maggio 1952
Art. 207.
(Cancellazione dal registro)


Alla cancellazione dal registro si procede:
1) per morte;
2) per permanente inabilita' al servizio;
3) per avere il palombaro raggiunto l'eta' prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;
4) a domanda;
5) per la perdita di uno dei requisiti di cui ai numeri 2, 3 e 5 dell'art. 205.
L'inabilita' di cui al n. 2 del precedente comma e' accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell'articolo 156 del presente regolamento.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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