Articolo 9 della Legge 21 luglio 1965, n. 939
Articolo 8
Versione
20 agosto 1965
Art. 9.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con gli stanziamenti dei capitoli 169 e 271 del bilancio del Ministero delle finanze per il periodo finanziario dal 1 luglio al 31 dicembre 1964 e con quelli dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Entrata in vigore il 20 agosto 1965