Articolo 2 della Legge 7 agosto 1987, n. 332
Articolo 1Articolo 3
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7 agosto 1987
Art. 2. 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 37, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 , il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione delle disposizioni legislative oggetto dei referendum indicati nell'articolo 1, per un termine non superiore a centoventi giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al primo comma del citato articolo 37.
Nota all'art. 2, comma 1:
Si trascrive il testo dell'intero art. 37 della legge n. 352/1970 :
"Art. 37. - Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione di una legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge, o dell'atto avente forza di legge, o delle disposizioni suddette.
Il decreto e' pubblicato immediatamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana [ora denominata: Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana].
L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il Presidente della Repubblica nel decreto stesso, su proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' ritardare l'entrata in vigore della abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione".
Entrata in vigore il 7 agosto 1987
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