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7 agosto 1987
7 agosto 1987
Art. 2. 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 37, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 , il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione delle disposizioni legislative oggetto dei referendum indicati nell'articolo 1, per un termine non superiore a centoventi giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al primo comma del citato articolo 37.
Nota all'art. 2, comma 1:
Si trascrive il testo dell'intero art. 37 della legge n. 352/1970 :
"Art. 37. - Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione di una legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge, o dell'atto avente forza di legge, o delle disposizioni suddette.
Il decreto e' pubblicato immediatamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana [ora denominata: Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana].
L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il Presidente della Repubblica nel decreto stesso, su proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' ritardare l'entrata in vigore della abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione".
Nota all'art. 2, comma 1:
Si trascrive il testo dell'intero art. 37 della legge n. 352/1970 :
"Art. 37. - Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione di una legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge, o dell'atto avente forza di legge, o delle disposizioni suddette.
Il decreto e' pubblicato immediatamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana [ora denominata: Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana].
L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il Presidente della Repubblica nel decreto stesso, su proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' ritardare l'entrata in vigore della abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione".
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 04/05/2005, n. 9288Provvedimento: […] (Responsabilità del pubblico ministero) costituivano insieme all'art. 56 (Autorizzazione) un sistema coerente di tutela della funzione giurisdizionale, sia nella limitazione dei titoli di responsabilità del giudice - dolo, frode o concussione, omissione o ritardo di provvedere su istanze o domande delle parti o di compiere atti del suo ministero - sia nella valutazione discrezionale dell'autorità politica titolare di potere autorizzatorio. Una volta intervenuta la autorizzazione ministeriale, la Corte di Cassazione individuava il giudice chiamato a decidere sulla domanda. Questo sistema venne caducato con la consultazione referendaria dell'8 novembre 1987. Avvalendosi del potere conferitogli dall'art. 37 legge n. 352/1970 (come modificato dall'art. 2 legge n. 332 del 1987), ilLeggi di più...
- giudizio preventivo di ammissibilità dell'azione ex art. 5 della legge n. 117 del 1988·
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- fondamento·
- necessità·
- decorrenza·
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- art. 5 della legge n. 117 del 1988·
- nozione·
- previo esperimento dei mezzi ordinari di impugnazione e degli altri rimedi previsti·
- domanda risarcitoria contro lo stato ai sensi dell'art. 5 legge n. 117 del 1988·
- termine per l'esperibilità dell'azione risarcitoria ex art.4 legge n. 117/1988·
- fase camerale di deliberazione in ordine all'ammissibilità