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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17331 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 19688/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DI GREGORIO TANIA, Parte_1 C.F._1 con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ); CP_1 C.F._2 RESISTENTE NON COMPARSO
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.4.2025 chiedeva la pronuncia della cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto il 21.12.2003 in San LO (VV) con , CP_1 precisando che dalla predetta unione erano nati i figli (2003) e e che in data Per_1 Persona_2
10.1.2025 il Tribunale di Roma aveva pronunciato con sentenza non definitiva la separazione personale delle parti nell'ambito del procedimento iscritto al n. RG.23064/2021 e di aver vissuto da allora ininterrottamente separato dal coniuge;
, non si costituiva in giudizio. CP_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1.12.2025 il GD pronunciava i provvedimenti urgenti e rimetteva la decisione al Collegio sullo status.
Dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta. Poiché la causa non risulta adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori 2 aspetti, di ordine patrimoniale e non patrimoniale, connessi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve disporsi la rimessione della causa in istruttoria per i necessari incombenti.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San LO (VV) il
21.12.2003 tra e;
Parte_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di San
LO (VV) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003 atto n.14, parte II, serie A);
- rimette la causa in istruttoria come da ordinanza in data odierna.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 02/12/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI