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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1550/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1451/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2024 00773052 01 000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 556/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del ricorrente insiste nel ricorso
Resistente/Appellato: il rappresentante di Agenzia delle Entrate insiste nelle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento trae origine dal ricorso presentato da Ricorrente_1 avverso la notifica, avvenuta il 12/12/2024, della cartella esattoriale di cui in epigrafe, per l'importo di € 462,25 relativa controllo modello/unico redditi 2018 per Irpef di € 308,22, oltre sanzioni ed interessi. La contribuente evidenzia che aveva richiesto l'annullamento in autotutela della comunicazione nr 024093901900100 con la quale le era stato richiesto il pagamento Irpef anno 2018 e detta istanza era stata rigettata perché non vi sarebbe stata una corretta esposizione in dichiarazione delle compensazioni effettuate ( di cui al rigo RN37 del modello unico 2019 per redditi 2018). Osserva la ricorrente che la differenza rilevata dall'Ufficio tra le compensazioni dichiarate ( € 155,00) e quelle effettuate( € 462,00) ammonta ad € 307,00, ossia al maggior credito Irpef
2017 riconosciuto dalla stessa A.E. in sede di controllo automatizzato relativo al modello unico 2018 ( redditi anno 2017, ovvero annualità precedente a quella in contestazione ): si osserva che l'errata indicazione delle compensazioni effettuate non ha determinato, in sostanza, una maggiore compensazione di crediti fiscali proprio in ragione del maggior credito relativo all'anno 2017.
La ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato perché immotivatamente, anche in sede di autotutela, non si è tenuto conto di quanto sopra rilevato e si è proceduto alla notifica della cartella esattoriale impugnata;
con vittoria di spese e compensi.
L' Agenzia delle Entrate si è costituita ed ha controdedotto chiedendo il rigetto del ricorso, in particolare rilevando che il maggior credito può sorgere per errori del contribuente o per errori di commessi da parte del sistema. Al ricevimento di una comunicazione di irregolarità portante un maggior credito, è necessario provvedere alla verifica della sua spettanza e chiederne la conferma. Tale conferma è un passaggio obbligato per il riconoscimento da parte dell'ufficio e quindi per il suo successivo utilizzo. Il credito non confermato non può essere utilizzato a riporto nella dichiarazione successiva, non può essere richiesto a rimborso né utilizzato in compensazione. Pertanto si conferma l'operato dell'ufficio che ha disconosciuto i crediti non confermati nella dichiarazione 2018, recuperando correttamente la differenza tra le compensazioni dichiarate pari a € 155,00 e quelle effettuate pari a € 462,00 €.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Questa Corte di Giustizia Tributaria, rileva, al riguardo, che l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate e la conseguente notifica dell'atto di diniego prima e della cartella esattoriale impugnata dopo non sono avvenuti nel rispetto di quanto statuito nelle disposizioni di cui ai DD.PP.RR. 633/72, 600/73 e 602/73 nonché la legge 289/02; immotivato, in particolare, risulta il diniego alla compensazione del credito d'imposta siccome rappresentato e comprovato dalla ricorrente e pertanto è da ritenersi indebitamente rigettata la compensazione del credito di che trattasi, avvenuta anche sulla scorta di maggior credito Irpef 2017 riconosciuto dalla stessa A.E. in sede di controllo automatizzato relativo al modello unico 2018. Nel caso in esame si tratta di un mero errore formale della compilazione che non ha comportato una violazione grave in ordine all'importo dovuto, e comunque poi versato ( cfr documentazione prodotta dalla ricorrente).
In conseguenza di quanto sopra il ricorso deve essere accolto ed annullato l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 13 in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna la resistente alle spese, che si liquidano in € 200,00 oltre Iva ed acccessori se dovuti, nonchè al rimborso del CUT.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1451/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2024 00773052 01 000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 556/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del ricorrente insiste nel ricorso
Resistente/Appellato: il rappresentante di Agenzia delle Entrate insiste nelle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento trae origine dal ricorso presentato da Ricorrente_1 avverso la notifica, avvenuta il 12/12/2024, della cartella esattoriale di cui in epigrafe, per l'importo di € 462,25 relativa controllo modello/unico redditi 2018 per Irpef di € 308,22, oltre sanzioni ed interessi. La contribuente evidenzia che aveva richiesto l'annullamento in autotutela della comunicazione nr 024093901900100 con la quale le era stato richiesto il pagamento Irpef anno 2018 e detta istanza era stata rigettata perché non vi sarebbe stata una corretta esposizione in dichiarazione delle compensazioni effettuate ( di cui al rigo RN37 del modello unico 2019 per redditi 2018). Osserva la ricorrente che la differenza rilevata dall'Ufficio tra le compensazioni dichiarate ( € 155,00) e quelle effettuate( € 462,00) ammonta ad € 307,00, ossia al maggior credito Irpef
2017 riconosciuto dalla stessa A.E. in sede di controllo automatizzato relativo al modello unico 2018 ( redditi anno 2017, ovvero annualità precedente a quella in contestazione ): si osserva che l'errata indicazione delle compensazioni effettuate non ha determinato, in sostanza, una maggiore compensazione di crediti fiscali proprio in ragione del maggior credito relativo all'anno 2017.
La ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato perché immotivatamente, anche in sede di autotutela, non si è tenuto conto di quanto sopra rilevato e si è proceduto alla notifica della cartella esattoriale impugnata;
con vittoria di spese e compensi.
L' Agenzia delle Entrate si è costituita ed ha controdedotto chiedendo il rigetto del ricorso, in particolare rilevando che il maggior credito può sorgere per errori del contribuente o per errori di commessi da parte del sistema. Al ricevimento di una comunicazione di irregolarità portante un maggior credito, è necessario provvedere alla verifica della sua spettanza e chiederne la conferma. Tale conferma è un passaggio obbligato per il riconoscimento da parte dell'ufficio e quindi per il suo successivo utilizzo. Il credito non confermato non può essere utilizzato a riporto nella dichiarazione successiva, non può essere richiesto a rimborso né utilizzato in compensazione. Pertanto si conferma l'operato dell'ufficio che ha disconosciuto i crediti non confermati nella dichiarazione 2018, recuperando correttamente la differenza tra le compensazioni dichiarate pari a € 155,00 e quelle effettuate pari a € 462,00 €.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Questa Corte di Giustizia Tributaria, rileva, al riguardo, che l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate e la conseguente notifica dell'atto di diniego prima e della cartella esattoriale impugnata dopo non sono avvenuti nel rispetto di quanto statuito nelle disposizioni di cui ai DD.PP.RR. 633/72, 600/73 e 602/73 nonché la legge 289/02; immotivato, in particolare, risulta il diniego alla compensazione del credito d'imposta siccome rappresentato e comprovato dalla ricorrente e pertanto è da ritenersi indebitamente rigettata la compensazione del credito di che trattasi, avvenuta anche sulla scorta di maggior credito Irpef 2017 riconosciuto dalla stessa A.E. in sede di controllo automatizzato relativo al modello unico 2018. Nel caso in esame si tratta di un mero errore formale della compilazione che non ha comportato una violazione grave in ordine all'importo dovuto, e comunque poi versato ( cfr documentazione prodotta dalla ricorrente).
In conseguenza di quanto sopra il ricorso deve essere accolto ed annullato l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 13 in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna la resistente alle spese, che si liquidano in € 200,00 oltre Iva ed acccessori se dovuti, nonchè al rimborso del CUT.