Ordinanza cautelare 5 settembre 2024
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 00425/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00445/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 445 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Melara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria e Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
-del provvedimento interdittivo antimafia del -OMISSIS-, notificato in pari data, emesso a carico della società “-OMISSIS-”;
- di ogni altro atto connesso presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto ritualmente notificato il 20.7.2024 e depositato in pari data la “-OMISSIS-” in persona del titolare -OMISSIS- ha esposto:
-) a seguito di richiesta di iscrizione nell’elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori dei lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. White list ), la società ricorrente –attiva nella costruzione di edifici, strade, autostrade, lavori di tinteggiatura, movimento terra, di sistemazione agraria forestale e verde pubblico- riceveva la prefettizia prot. n. -OMISSIS- con la quale si segnalava la emersione di elementi significativi ai fini della adozione del provvedimento di cui all’art 92 c. 2 lett. b) del d.lgs. n. 159/2011;
-) seguiva accesso agli atti e lo svolgimento di audizione, nonostante i quali in data -OMISSIS- la Prefettura di Reggio Calabria emetteva nei suoi confronti l’informazione antimafia a contenuto interdittivo prot. int. n. -OMISSIS-, a seguito della quale la ricorrente veniva escluso dalle gare cui aveva partecipato, in alcune delle quali utilmente classificato.
1.1- Avverso il provvedimento interdittivo in questione viene presentato ricorso per il seguente articolato motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, incompletezza e difetto di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità della motivazione .
In sintesi, parte ricorrente, esaminando partitamente i singoli punti su cui si basa l’interdittiva, deduce la sostanziale insufficienza del materiale istruttorio posto a fondamento del provvedimento impugnato, in quanto di peso insufficiente e dunque inidoneo a fondare legittimamente l’atto impugnato, non potendosi inferire da essi – tanto singolarmente quanto in chiave sinottica- una prognosi di rischio di condizionamento della criminalità organizzata sulla propria attività, anche alla luce dell’inesistenza, al di là di tale profilo formale, di elementi fattuali idonei ad inferire la sussistenti di collegamenti attinenti l’attività di impresa.
2- Con atto depositato il 23.7.2024 si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, depositando memoria di stile, cui faceva seguito il deposito di documenti.
3- Alla camera di consiglio del 4.9.2024, con ordinanza n. -OMISSIS- depositata il successivo 5.9.2024 è stata accolta l’istanza cautelare, con sospensione del provvedimento impugnato.
4- In vista della trattazione del merito nessuna produzione è pervenuta dalle parti.
5- All’udienza pubblica del 16.4.2025 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
6- Il ricorso è fondato.
7- Questa Sezione ha già, ripetutamente, chiarito (v. da ultimo, sentenza n. 2 del 2.1.2025) come l’interdittiva antimafia costituisca una misura preventiva che prescinde dall’accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che ne sono colpiti, che si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente e che è volta a colpire l’azione della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti con la Pubblica amministrazione.
Per la sua natura cautelare e la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, l’interdittiva non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi, in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste.
Ai fini dell’adozione del provvedimento interdittivo occorre, pertanto, non già provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, ma soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata.
Quanto, poi, ai criteri da impiegarsi per tale verifica, la giurisprudenza ha chiarito che il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi basato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere ‘più probabile che non’, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa (v., da ultimo, Cons. St., sez. III, 25 ottobre 2022, n. 9059).
In ordine, poi, alla valenza del rapporto di parentela con soggetti gravemente controindicati, come chiarito dal Consiglio di Stato “Preme, al riguardo, rammentare la costante giurisprudenza amministrativa formatasi sul tema della rilevanza del rapporto parentale con riguardo alla valutazione del rischio infiltrativo in sede di misure prefettizie antimafia. Dapprima, val la pena precisare che l’indirizzo pretorio più prudente si è orientato nel senso che il rapporto parentale o familiare non possa rilevare ex se sul piano prognostico – instaurando inammissibili automatismi che adombrano sospetti pregiudiziali su tutti i membri del nucleo familiare di un soggetto controindicato - ma debba inscriversi nella cornice di un compendio indiziario più vasto in cui il legame di parentela può concorrere a lumeggiare la plausibilità del grado di permeabilità mafiosa: secondo l’orientamento condiviso della giurisprudenza di questo Consiglio “se infatti è vero, in base a regole di comune esperienza, che il vincolo di sangue può esporre il soggetto all'influsso dell'organizzazione, se non addirittura imporre (in determinati contesti) un coinvolgimento nella stessa, tuttavia l'attendibilità dell'interferenza dipende anche da una serie di circostanze ed ulteriori elementi indiziari, che qualifichino, su un piano di attualità ed effettività, una immanente situazione di condizionamento e di contiguità con interessi malavitosi; deve trattarsi di elementi significativi, che corroborino il pericolo di condizionamento ed in ordine ai quali va data adeguata motivazione nel provvedimento interdittivo” (Cons. Stato, sez. III, 27 febbraio 2015, n. 983; Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2014, n. 1367). L’elaborazione giurisprudenziale successiva ha poi messo ulteriormente a fuoco la salienza del legame di sangue nel contesto delle dinamiche malavitose organizzate, facendo in particolare tesoro del recente decisum della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 57 del 26 marzo 2020, nel richiamare il sistema di tassatività sostanziale costruito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. in particolare Cons. Stato, sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743), ha incluso nel novero delle situazioni indiziarie “i rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una "regia collettiva" dell'impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia clanica (Cons. Stato, sez. III, 26 agosto 2024, n. 7230; Consiglio di Stato sez. III, 24 aprile 2020, n. 2651)” (Cons. Stato sez. III n. 8902 del 7.11.2024, ripresa peraltro da questa Sezione con la sentenza n. 44 del 17.1.2025).
8- Nella fattispecie, l’impugnata interdittiva si fonda precipuamente:
a) sulla posizione del titolare -OMISSIS-, in quanto:
a.1) condannato per porto d’armi il 3.3.2003;
a.2) controllato con soggetti controindicati e precisamente: [i] alle ore 17.45 dell’11.12.2005 unitamente a soggetto già sorvegliato speciale di P.S., segnalato in BDNA per produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e violazione delle norme sul controllo delle armi (arrestato il 16.8.1991 e condannato 19.03.2002, quindi arrestato l’11.9.2003) omicidio e ritenuto contiguo alla cosca di ‘ndrangheta “-OMISSIS-”; [ii] alle ore 10.20 presso bar locale con soggetto già diffidato, segnalato in banca dati per truffa (1996), falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e falsità in scrittura privata (2001), violazione delle norme sul controllo delle armi (2002), danneggiamento (2014); ritenuto contiguo alla cosca di ‘ndrangheta dei “-OMISSIS-”; [iii] l’1.9.2017 a bordo di autovettura in compagnia di soggetto (con il quale era stato già controllato il 24.10.2010), arrestato in flagranza di reato il 13.9.2018 per reati di cui agli artt. 73 comma 2 DPR 309/1990, l. 895/1967 come modificato dall'art. 10 L. 497/1974, 697 C.P, quindi sottoposto agli arresti domiciliari, sostituito dall’obbligo di dimora e poi dall’obbligo di presentazione alla P.G. quindi revocato); [iv] in data 11.6.2021 in compagnia del padre;
b) sul contesto familiare del titolare di cui fanno parte soggetti riconducibili a vario titolo alla criminalità organizzata, avuto riguardo:
b.1) alla posizione del padre -OMISSIS-, [i] diffidato di P.S. il 19.8.1974 perché ritenuto affiliato alla malavita organizzata del luogo e dei paesi limitrofi, [ii] arrestato il 18.2.1975 per favoreggiamento personale di evasi e porto e detenzione abusiva di armi, [iii] sottoposto il 6.6.1977 alla sorveglianza speciale di P.S. per anni 3, [iv] arrestato il 18.2.1989 per concorso in coltivazione e traffico illecito di sostanze stupefacenti (con sequestro di kg. 50 di marijuana) e detenzione illegale di arma clandestina, [v] condannato il 29.5.1982 dalla Corte di Appello di Reggo Calabria per favoreggiamento personale in concorso e poi riabilitato il 27.5.1988;
b.2) alla posizione del suocero -OMISSIS- , [i] diffidato di P.S. il 20.1.1977, [ii] arrestato il 7.11.1977 per sequestro di persona in concorso, [iii] arrestato il 18.5.1979 per sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina e furto, [iv] arrestato l’1.6.1992 per associazione di tipo mafioso, estorsione e violazione delle leggi sulle armi, [v] sottoposto l’1.12.1993 all’obbligo di dimora, [vi] costituito presso i Carabinieri, dopo periodo di latitanza, il 25.2.1998 per l’espiazione di pena detentiva, [vii] deferito all’A.G. il 15.12.2004 per violazione degli obblighi impostigli dall’A.G., [viii] sottoposto l’1.2.2005 alla sorveglianza speciale di P.S. per anni 3, [ix] deferito il 31.1.2006, il 19.6.2007 e il 18.12.2007 per violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale, [x] sottoposto il 13.11.2008 alla liberà vigilata per anni 3 poi ridotta ad anni 1, [xi] destinatario di revoca di patente di guida il 16.12.2008, [xii] assunto dall’anno 2005 quale bracciante agricolo da azienda la cui titolare è coniugata con esponente di spicco di cosca di ‘ndrangheta e già sorvegliato speciale di P.S., [xiii] condannato il 24.10.1983 per favoreggiamento personale, [xiv] condannato il 19.2.1993 per porto d’armi, [xv] condannato il 18.7.1996 per associazione di tipo mafioso in concorso – estorsione continuata in concorso – violenza privata continuata in concorso – detenzione di armi e munizioni continuato – lesioni personali – detenzione abusiva di armi, [xvi] sottoposto il 7.1.2000 alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno e quindi [xvii] condannato il 21.9.2010 per violazione delle misure di prevenzione;
b.3) alla posizione dello zio paterno -OMISSIS-, deceduto, [i] già sorvegliato speciale di P.S., [ii] gravato da precedenti penali per violazione al T.U. norme sulla circolazione stradale, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, violazione al T.U. delle leggi di P.S. e furto in concorso, [iii] deferito all’A.G. per danneggiamento, porto e detenzione illegale di armi, associazione per delinquere, violazione della legge sugli stupefacenti, associazione mafiosa ed estorsione, [iv] ritenuto contiguo a cosca di ‘ndrangheta il cui suocero è ritenuto elemento di spicco;
c) tra i dipendenti della ditta risulta –nei periodi 5.4.2018/31.8.2018 e 22.2.2022/31.10.2022 – un dipendente sottoposto il 23.7.2020 agli arresti domiciliari in quanto responsabile dei reati di cui agli artt. 378 e 416 comma 1 c.p., per aver aiutato soggetto partecipante ad associazione di stampo mafioso ad eludere le investigazioni e a sottrarsi alle ricerche dell’A.G., destinatario il 19.8.2020 di avviso orale, sottoposto il 21.10.2020 all’obbligo di presentazione all’A.G. in sostituzione degli arresti domiciliari, obbligo a sua volta revocato l’1.2.2021.
9- Così ricostruita la vicenda, il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi da quanto già delibato nella sommarietà della fase cautelare.
10- Quanto infatti ai rapporti di parentela e di affinità, si nota anzitutto che i precedenti penali di -OMISSIS-, padre del legale rappresentante, coprendo un arco temporale tra l’anno 1974 e l’anno 1988, risultano molto risalenti nel tempo, mentre nulla di più specifico viene evidenziato, all’attualità, in ordine alla posizione dello stesso.
11- Quanto, poi, alla posizione –di per sé cospicua in termini di controindicazioni- del suocero -OMISSIS-, vi è però da osservare che non risulta documentata alcuna frequentazione o legame con lo stesso, al di là del mero dato parentale, come peraltro aveva rilevato parte ricorrente già in sede di audizione, tenuto anche conto che detto suocero ha stabilito da tempo la propria residenza nel Comune di -OMISSIS-.
12- Parimenti irrilevante è, nel contesto ora delineato, la controindicazione parentale data dalla posizione dello zio -OMISSIS-, peraltro da tempo deceduto.
13- Nel contesto ora delineato non appaiono nemmeno significativi i contestati controlli, invero sporadici, con soggetti controindicati, i cui precedenti sono in massima parte peraltro temporalmente risalenti e (quanto ai controlli dell’1.9.2017 e del 24.10.2018) successivi alla data del controllo stesso, mentre sostanzialmente irrilevante il controllo con il padre del ricorrente.
14- Quanto poi alla sussistenza di pregiudizi a carico di un ex dipendente –richiamata la giurisprudenza della Sezione per cui “ Come chiarito dal Consiglio di Stato (v. sentenza della III sezione n. 3138/2018) "A rilevare non è il dato in sé che un'impresa possa avere alle proprie dipendenze soggetti pregiudicati oppure sospettati di essere contigui ad ambienti mafiosi, quanto piuttosto che la presenza degli stessi possa essere ritenuta indicativa, alla luce di una quadro indiziario complessivo, del potere della criminalità organizzata di incidere sulle politiche assunzionali dell'impresa e, mediante ciò, di inquinarne la gestione a propri fini [...] Non può dunque sussistere alcun automatismo fra presenza di dipendenti controindicati e tentativo di infiltrazione mafiosa. Del resto, se così non fosse, se ne ricaverebbe che un soggetto pregiudicato non possa mai essere assunto da alcuna impresa, non solo se attiva nel mercato delle commesse pubbliche (e, più in generale, dell'economia pubblica), ma anche se operante nell'economia privata, stanti i più recenti approdi di questo Consiglio in ordine all'ambito di applicazione dell'informativa antimafia (Cons. Stato, Sez. III, 9 febbraio 2017, n. 565). Ma così evidentemente non è. Se ne ricaverebbe, altresì, che il dipendente controindicato possa essere, qualora già assunto, immediatamente e legittimamente licenziato, ma ciò non sembra in linea con i più recenti approdi ermeneutici del giudice del lavoro, che invece sembrano inclinare per una maggior cautela prima di risolvere il rapporto (Corte di Cassazione, Sez. L., 10 gennaio 2018, n. 331). " (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 2.8.2019, n. 496) – il Collegio osserva che nessuna valenza indiziaria può essere attribuita a tale circostanza in assenza di una valutazione in ordine alle mansioni effettivamente espletate dallo stesso ed alla concreta possibilità di una sua ingerenza nella gestione dell’attività di impresa.
15- Peraltro, come già osservato in sede cautelare, il provvedimento interdittivo omette di enunciare elementi o circostanze da cui possa essere desunto – quantunque tenuto conto della natura della ditta individuale – un qualsivoglia pericolo o il tentativo di condizionamento, ad opera dei soggetti menzionati nell’atto, dell’attività imprenditoriale del ricorrente.
16- In conclusione, il ricorso va accolto e il provvedimento interdittivo impugnato va annullato, impregiudicata la riedizione del potere.
17- Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero dell’Interno per essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento interdittivo antimafia del -OMISSIS-.
Condanna il Ministero dell’Interno alle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico Gaglioti | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.