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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2455 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
26/05/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 10446/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti GANCI FABIO, RINALDI GIOVANNI, Parte_1
MICELI WALTER E ZAMPIERI NICOLA)
ricorrente
CONTRO
(Dott. CAVADI RENZO Controparte_1
ex art. 417 bis, comma 1, c.p.c.)
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, all'emissione della “carta docenti” in favore del ricorrente Parte_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Barone, nonché all'assegnazione sulla medesima della somma di € 1.500,00 per gli aa. ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021;
◊ condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, al pagamento spese processuali in favore del ricorrente che liquida in tal misura in € 1030,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso iscritto al ruolo il 25/08/2023 parte ricorrente deduceva di aver prestato servizio - in ragione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione agli anni scolastici analiticamente indicati –
quale supplente annuale o fine al termine delle attività didattiche e che per i suddetti anni non gli era stata riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente
(legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del
23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione,
quindi, dei docenti cd. precari come la parte ricorrente;
lamentava che tale disciplina era illegittima per contrarietà alla clausola 4 punto 1 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato della
Direttiva 1999/70/CE. In conseguenza di ciò chiedeva che il Tribunale gli riconoscesse il diritto a ottenere il beneficio della Carta Docenti, con valore di €
500,00 annui, e condannasse il ad operarne il relativo Controparte_1
pagamento, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il convenuto si costituiva in CP_1
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro giudizio contestando nel merito la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Superflua ogni ulteriore attività istruttoria, le parti venivano invitate a rassegnare le proprie conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta per l'udienza del 26/05/2025 e la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
Le domande devono ritenersi fondate sulla scorta della pronuncia n. 29961 del
27.10.2023 con la quale le Sezioni Uniti hanno affermato i seguenti principi di diritto: ''1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n.
124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività
di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma
2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui CP_1
alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito,
ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico''.
Ora, applicati tutti i superiori principi alla fattispecie in esame, va adottata la conseguente statuizione di condanna a favore del ricorrente per ciascuno degli anni scolastici indicati nel ricorso, incluso l'a. s. 2018/19 il quale ha visto il ricorrente impegnato in contratti di supplenza temporanee dispiegatesi dal
03/10/2018 al 22/10/2018, dal 23/10/2018 al 19/11/2018, dal 20/11/2018 al
29/03/2019, dal 01/04/2019 al 30/06/2019, conseguentemente delineando un servizio del tutto comparabile a quello svolto da un lavoratore a tempo
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro indeterminato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014,
come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, in relazione ai valori minimi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione tenuto conto della assenza di attività istruttoria e della assenza di significative deduzioni difensive in corso di causa.
Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta nell'atto introduttivo.
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 27/05/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE OO
(firmato digitalmente a margine)
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
26/05/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 10446/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti GANCI FABIO, RINALDI GIOVANNI, Parte_1
MICELI WALTER E ZAMPIERI NICOLA)
ricorrente
CONTRO
(Dott. CAVADI RENZO Controparte_1
ex art. 417 bis, comma 1, c.p.c.)
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, all'emissione della “carta docenti” in favore del ricorrente Parte_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Barone, nonché all'assegnazione sulla medesima della somma di € 1.500,00 per gli aa. ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021;
◊ condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, al pagamento spese processuali in favore del ricorrente che liquida in tal misura in € 1030,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso iscritto al ruolo il 25/08/2023 parte ricorrente deduceva di aver prestato servizio - in ragione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione agli anni scolastici analiticamente indicati –
quale supplente annuale o fine al termine delle attività didattiche e che per i suddetti anni non gli era stata riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente
(legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del
23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione,
quindi, dei docenti cd. precari come la parte ricorrente;
lamentava che tale disciplina era illegittima per contrarietà alla clausola 4 punto 1 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato della
Direttiva 1999/70/CE. In conseguenza di ciò chiedeva che il Tribunale gli riconoscesse il diritto a ottenere il beneficio della Carta Docenti, con valore di €
500,00 annui, e condannasse il ad operarne il relativo Controparte_1
pagamento, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il convenuto si costituiva in CP_1
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro giudizio contestando nel merito la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Superflua ogni ulteriore attività istruttoria, le parti venivano invitate a rassegnare le proprie conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta per l'udienza del 26/05/2025 e la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
Le domande devono ritenersi fondate sulla scorta della pronuncia n. 29961 del
27.10.2023 con la quale le Sezioni Uniti hanno affermato i seguenti principi di diritto: ''1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n.
124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività
di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma
2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui CP_1
alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito,
ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico''.
Ora, applicati tutti i superiori principi alla fattispecie in esame, va adottata la conseguente statuizione di condanna a favore del ricorrente per ciascuno degli anni scolastici indicati nel ricorso, incluso l'a. s. 2018/19 il quale ha visto il ricorrente impegnato in contratti di supplenza temporanee dispiegatesi dal
03/10/2018 al 22/10/2018, dal 23/10/2018 al 19/11/2018, dal 20/11/2018 al
29/03/2019, dal 01/04/2019 al 30/06/2019, conseguentemente delineando un servizio del tutto comparabile a quello svolto da un lavoratore a tempo
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro indeterminato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014,
come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, in relazione ai valori minimi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione tenuto conto della assenza di attività istruttoria e della assenza di significative deduzioni difensive in corso di causa.
Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta nell'atto introduttivo.
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 27/05/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE OO
(firmato digitalmente a margine)
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro