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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/10/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6468/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Padova, Volontaria Giurisdizione, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente rel.
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. n. 6468/2025 V.G., promosso con ricorso congiunto depositato il 23.6.2025 da:
con il patrocinio dell'avv. Dibitonto Alessandro Controparte_1
e con il patrocinio degli avv. Verde Marielena e Carraro Anna CP_2
-ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“all'Ill.mo Tribunale di confermare le condizioni di cui al ricorso introduttivo e, quindi, che voglia pronunciare sentenza di divorzio dei coniugi alle seguenti condizioni:
1 1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra CP_2
(C.F.: ) nata a [...] il [...], residente in
[...] C.F._1
Altavilla Vicentina (VI), in via Petrarca n. 6, ed (C.F. Controparte_1
) nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
(PD), Via Bracciano n. 19, matrimonio contratto il 15.05.2004 in SE EN (PD)
e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune nell'anno 2004 al
Numero 4 Parte I, Ufficio 1; 2) Il sig. continuerà a vivere e risiedere all'interno CP_1
dell'abitazione familiare, sita in
SE EN (PD), Via Bracciano n. 19 di proprietà esclusiva del medesimo;
3) La sig.ra sino a quando lo riterrà opportuno, continuerà a vivere e risiedere presso CP_2
l'immobile sito in Altavilla Vicentina (VI), in Via Petrarca n. 6, condotto dalla medesima in locazione in forza del contratto datato 13.11.2023. Il canone di locazione e l'assicurazione sulla casa relativi a detto immobile, che nelle condizioni di separazione erano stati posti a carico del Sig. , verranno corrisposti direttamente dalla Sig.ra CP_1
a partire dal mese successivo al deposito del ricorso per la cessazione degli effetti CP_2
civili del matrimonio. Le mensilità di deposito cauzionale (2 mensilità per complessivi
Euro 1.200,00) versate dal Sig. direttamente alla proprietà all'atto della CP_1
sottoscrizione del contratto di locazione, sono state rimborsate dalla Sig.ra con le CP_2
modalità che si indicheranno infra. La Sig.ra ha, altresì, concordato con la CP_2
proprietaria del predetto immobile la cancellazione della clausola finale contenuta nel contratto di locazione, che prevede l'assunzione della qualifica di garante da parte del Sig.
di tutte le obbligazioni contrattuali ivi concordate (pagamento del canone, degli CP_1
oneri accessori, di interessi e penalità per ritardato pagamento, indennità di occupazione ed eventuale risarcimento danni all'immobile, sia nell'eventualità di rescissione del contratto, sia al momento della riconsegna). La Sig.ra si impegna comunque a manlevare, il CP_2
Sig. da ogni richiesta economica che dovesse essere rivolta a quest'ultimo dalla CP_1
proprietaria in ragione del contratto di locazione menzionato.
4) Su espresso accordo tra le parti, ed in luogo del pagamento dell'assegno divorzile mensile,
2 il Sig. ha provveduto a versare alla Sig.ra a titolo di pagamento CP_1 CP_2
dell'assegno divorzile in unica soluzione, l'importo una tantum pari ad Euro 75.000,00, all'atto della sottoscrizione delle condizioni di divorzio. Dal predetto importo, sempre su accordo tra le parti, sono stati detratti Euro 1.200,00 a titolo di restituzione del deposito cauzionale già eseguito dal primo in ragione del contratto di locazione indicato al punto 2),
e pertanto il versamento è stato pari a complessivi Euro 73.800,00, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla Sig.ra CP_2
5) Il versamento una tantum indicato al punto precedente, eseguito ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, produrrà i relativi effetti previsti dalla normativa vigente, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, e determinando la cessazione di ogni obbligazione di natura economica concordata tra le parti in sede si separazione.
Per_ 6) La figlia (maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente) vivrà con il padre presso l'immobile di proprietà del medesimo, ivi mantenendo la propria residenza. 7) Gli odierni ricorrenti, in accordo tra loro, hanno stabilito che sarà il padre a provvedere per
Per_ intero al mantenimento ordinario e straordinario della figlia .
Per_ 8) Il Sig. si impegna a parlare con la figlia al fine di favorire il contatto ed il CP_1
dialogo con la madre, invitandola a riallacciare il rapporto con la stessa.
9) La Sig.ra dipendente della società denominata La Lucente S.n.c. di LA P. & CP_2
C. della quale il Sig. è socio al 50%, continuerà a percepire l'attuale Controparte_1
retribuzione netta pari a circa Euro 1.350,00 per dodici mensilità, oltre a 13^ e 14^ mensilità come da relativo CCNL.
10) Competenze legali del presente giudizio a carico del Sig. , nella misura Controparte_1
concordata tra le parti”
Concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione nata Zug (Svizzera) il 27.06.1971, e , nato a [...] il [...], CP_2 Controparte_1
contraevano matrimonio con rito civile in data 15.05.2004 a SE EN, trascritto nel registro degli atti di Stato Civile del Comune di SE EN (PD), al n. 4, parte I.
Per_ Dalla loro unione in data 10.07.2004 nasceva la figlia .
3 Con decreto n. 2385/2023 del 05.04.2023, il Tribunale di Padova omologava la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale di comparizione personale degli stessi dinnanzi al Presidente del Tribunale del 04.04.2023.
In data 23.6.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con le note scritte depositate per l'udienza del 16.9.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse della figlia anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto si prende atto delle condizioni sub 1, 2, 4, 5, 6, 7.
Quanto ai punti 3, 4 limitatamente alla seconda parte, 8, 9, 10 delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volti alla definizione dei rapporti nascenti dal matrimonio, trattasi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Con riferimento alle condizioni concordate dalle parti, il Tribunale dà atto che e CP_2
hanno concordato la corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione, di cui Controparte_1
ai punti 4 limitatamente alla prima parte e 5.
Va riconosciuta l'equità della datio una tantum, rappresentata dal suddetto accordo, tenendo conto dell'età dei coniugi e della durata del matrimonio.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
4 Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 15.05.2004 da e CP_2 CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SE EN, al n. 4, parte
[...]
S;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. prende atto dei punti nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 delle condizioni di cui in premessa, da aversi qui integralmente riprodotti;
4. dichiara l'equità dell'accordo delle parti relativo alla corresponsione una tantum dell'assegno divorzile per l'importo di cui ai punti 4, limitatamente alla prima parte, e 5 delle conclusioni sopra riportate;
5. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella Camera di Consiglio del 10.10.25
Il Presidente relatore
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Padova, Volontaria Giurisdizione, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente rel.
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. n. 6468/2025 V.G., promosso con ricorso congiunto depositato il 23.6.2025 da:
con il patrocinio dell'avv. Dibitonto Alessandro Controparte_1
e con il patrocinio degli avv. Verde Marielena e Carraro Anna CP_2
-ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“all'Ill.mo Tribunale di confermare le condizioni di cui al ricorso introduttivo e, quindi, che voglia pronunciare sentenza di divorzio dei coniugi alle seguenti condizioni:
1 1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra CP_2
(C.F.: ) nata a [...] il [...], residente in
[...] C.F._1
Altavilla Vicentina (VI), in via Petrarca n. 6, ed (C.F. Controparte_1
) nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
(PD), Via Bracciano n. 19, matrimonio contratto il 15.05.2004 in SE EN (PD)
e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune nell'anno 2004 al
Numero 4 Parte I, Ufficio 1; 2) Il sig. continuerà a vivere e risiedere all'interno CP_1
dell'abitazione familiare, sita in
SE EN (PD), Via Bracciano n. 19 di proprietà esclusiva del medesimo;
3) La sig.ra sino a quando lo riterrà opportuno, continuerà a vivere e risiedere presso CP_2
l'immobile sito in Altavilla Vicentina (VI), in Via Petrarca n. 6, condotto dalla medesima in locazione in forza del contratto datato 13.11.2023. Il canone di locazione e l'assicurazione sulla casa relativi a detto immobile, che nelle condizioni di separazione erano stati posti a carico del Sig. , verranno corrisposti direttamente dalla Sig.ra CP_1
a partire dal mese successivo al deposito del ricorso per la cessazione degli effetti CP_2
civili del matrimonio. Le mensilità di deposito cauzionale (2 mensilità per complessivi
Euro 1.200,00) versate dal Sig. direttamente alla proprietà all'atto della CP_1
sottoscrizione del contratto di locazione, sono state rimborsate dalla Sig.ra con le CP_2
modalità che si indicheranno infra. La Sig.ra ha, altresì, concordato con la CP_2
proprietaria del predetto immobile la cancellazione della clausola finale contenuta nel contratto di locazione, che prevede l'assunzione della qualifica di garante da parte del Sig.
di tutte le obbligazioni contrattuali ivi concordate (pagamento del canone, degli CP_1
oneri accessori, di interessi e penalità per ritardato pagamento, indennità di occupazione ed eventuale risarcimento danni all'immobile, sia nell'eventualità di rescissione del contratto, sia al momento della riconsegna). La Sig.ra si impegna comunque a manlevare, il CP_2
Sig. da ogni richiesta economica che dovesse essere rivolta a quest'ultimo dalla CP_1
proprietaria in ragione del contratto di locazione menzionato.
4) Su espresso accordo tra le parti, ed in luogo del pagamento dell'assegno divorzile mensile,
2 il Sig. ha provveduto a versare alla Sig.ra a titolo di pagamento CP_1 CP_2
dell'assegno divorzile in unica soluzione, l'importo una tantum pari ad Euro 75.000,00, all'atto della sottoscrizione delle condizioni di divorzio. Dal predetto importo, sempre su accordo tra le parti, sono stati detratti Euro 1.200,00 a titolo di restituzione del deposito cauzionale già eseguito dal primo in ragione del contratto di locazione indicato al punto 2),
e pertanto il versamento è stato pari a complessivi Euro 73.800,00, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla Sig.ra CP_2
5) Il versamento una tantum indicato al punto precedente, eseguito ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, produrrà i relativi effetti previsti dalla normativa vigente, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, e determinando la cessazione di ogni obbligazione di natura economica concordata tra le parti in sede si separazione.
Per_ 6) La figlia (maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente) vivrà con il padre presso l'immobile di proprietà del medesimo, ivi mantenendo la propria residenza. 7) Gli odierni ricorrenti, in accordo tra loro, hanno stabilito che sarà il padre a provvedere per
Per_ intero al mantenimento ordinario e straordinario della figlia .
Per_ 8) Il Sig. si impegna a parlare con la figlia al fine di favorire il contatto ed il CP_1
dialogo con la madre, invitandola a riallacciare il rapporto con la stessa.
9) La Sig.ra dipendente della società denominata La Lucente S.n.c. di LA P. & CP_2
C. della quale il Sig. è socio al 50%, continuerà a percepire l'attuale Controparte_1
retribuzione netta pari a circa Euro 1.350,00 per dodici mensilità, oltre a 13^ e 14^ mensilità come da relativo CCNL.
10) Competenze legali del presente giudizio a carico del Sig. , nella misura Controparte_1
concordata tra le parti”
Concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione nata Zug (Svizzera) il 27.06.1971, e , nato a [...] il [...], CP_2 Controparte_1
contraevano matrimonio con rito civile in data 15.05.2004 a SE EN, trascritto nel registro degli atti di Stato Civile del Comune di SE EN (PD), al n. 4, parte I.
Per_ Dalla loro unione in data 10.07.2004 nasceva la figlia .
3 Con decreto n. 2385/2023 del 05.04.2023, il Tribunale di Padova omologava la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale di comparizione personale degli stessi dinnanzi al Presidente del Tribunale del 04.04.2023.
In data 23.6.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con le note scritte depositate per l'udienza del 16.9.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse della figlia anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto si prende atto delle condizioni sub 1, 2, 4, 5, 6, 7.
Quanto ai punti 3, 4 limitatamente alla seconda parte, 8, 9, 10 delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volti alla definizione dei rapporti nascenti dal matrimonio, trattasi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Con riferimento alle condizioni concordate dalle parti, il Tribunale dà atto che e CP_2
hanno concordato la corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione, di cui Controparte_1
ai punti 4 limitatamente alla prima parte e 5.
Va riconosciuta l'equità della datio una tantum, rappresentata dal suddetto accordo, tenendo conto dell'età dei coniugi e della durata del matrimonio.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
4 Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 15.05.2004 da e CP_2 CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SE EN, al n. 4, parte
[...]
S;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. prende atto dei punti nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 delle condizioni di cui in premessa, da aversi qui integralmente riprodotti;
4. dichiara l'equità dell'accordo delle parti relativo alla corresponsione una tantum dell'assegno divorzile per l'importo di cui ai punti 4, limitatamente alla prima parte, e 5 delle conclusioni sopra riportate;
5. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella Camera di Consiglio del 10.10.25
Il Presidente relatore
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi
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