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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/10/2025, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1385/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1385/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. sino al
17.4.2025, vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. LUIGI CIRO (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._2 elettivamente domiciliata in Potenza alla via Parigi n. 114 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: , nato a [...] in Controparte_1 C.F._3 data 11.4.1973 e ivi residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. ROCCO CURCIO (C.F.: , giusta procura in C.F._4 atti, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alessandro Poerio n. 14 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
1 R.G. N. 1385/2020
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di precisazione delle conclusioni;
per il Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal Parte_1 coniuge, , addebitandola a quest'ultimo, con il quale aveva Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Bella (PZ) il 7.8.2004, deducendo che dall'unione coniugale non erano nati figli e che la residenza familiare era stata posta in
RN (PZ) alla via Carlo Levi n. 8.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis a causa del comportamento del marito, il quale «da molti anni aveva manifestato ingiustificato e persistente rifiuto ad intrattenere rapporti intimi, sia sentimentali che sessuali, determinando il mancato soddisfacimento delle esigenze affettive e sessuali della sig.ra […] alla fine del mese ottobre 2019 il sig. Pt_1
aveva abbandonato il tetto coniugale motivando con “infedeltà coniugale” CP_1 della sig.ra , tradimento che non vi era stato. Pt_1
In ordine alla situazione reddituale, la ricorrente ha rappresentato che «entrambi
i coniugi lavoravano ed erano in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento».
Per l'effetto, la ricorrente ha domandato di:
«1) dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa esclusiva del sig.
, autorizzando gli stessi a vivere separati, con obbligo di mutuo Controparte_1 rispetto;
2) nelle more della vendita dell'immobile di proprietà di entrambi i coniugi, adibito a casa coniugale, assegnare lo stesso a titolo gratuito unitamente ai mobili che la arredano, alla sig.ra ; con vittoria delle spese di lite. Parte_1
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II , costituitosi in giudizio in data 17.11.2020, non si Controparte_1
è opposto alla domanda di separazione personale e ha contestato le avverse deduzioni in ordine alla crisi del rapporto coniugale, formulando domanda riconvenzionale di addebito.
In particolare, il resistente ha sostenuto che la causa della separazione era da rivenirsi nella relazione extraconiugale che la moglie aveva intrattenuto con un altro uomo, tale , come provato a mezzo di investigatore privato incaricato Persona_1
(cfr. relazione investigativa in atti) e ammesso dalla ricorrente «nell'ambito di una conversazione intervenuta tra la stessa ed il presso la propria Controparte_1 abitazione coniugale in data 27 ottobre 2019 alle ore 19:20 circa, alla presenza di testimoni tra cui il fratello del predetto suo assistito». E, circa la mancanza di rapporti sessuali, ha esposto di aver sempre intrattenuto rapporti sessuali con la moglie con regolarità sino al mese di aprile 2019.
Per l'effetto, il resistente ha concluso la memoria difensiva formulando la seguente domanda:
«1. Dichiarare la separazione coniugale dei coniugi per colpa della condotta sleale ed infedele della;
Parte_1
2. L'assegnazione della casa familiare al coniuge in attesa della Controparte_1 vendita dello stesso immobile con allontanamento della presso altra Parte_1 dimora;
3. La messa in vendita della casa coniugale al prezzo medio stabilito secondo le recenti valutazioni del mercato immobiliare come da stima che sarà affidata alle competenze di un tecnico;
4. La dovrà farsi carico di corrispondere il 50% di ogni singola rata di mutuo Pt_1 bancario contratto per l'acquisto della casa familiare unitamente al;
CP_1
5. La dovrà cambiare residenza anagrafica da quella familiare». Pt_1
III Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del
Tribunale, con ordinanza del 24.11.2020, ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati e dichiarando il non luogo a provvedere in ordine all'assegnazione della casa coniugale attesa l'assenza di figli nati dal rapporto
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coniugale; e ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
IV Con memoria integrativa, parte ricorrente ha reiterato le deduzioni e ribadito le conclusioni di cui al ricorso introduttivo, e ha formulato le istanze istruttorie, ovvero ha domandato ammettersi l'interrogatorio formale del resistente e la prova testimoniale.
Con ordinanza del 19.1.2022 è stata ammessa la prova testimoniale così come articolata da parte ricorrente, rinviando la causa all'udienza del 27.5.2022.
All'udienza da ultimo indicata sono stati escussi i testimoni di parte ricorrente e e, all'esito, è stata fissata l'udienza del Tes_1 Parte_2 CP_2
28.10.2022, disponendo la comparizione personale delle parti.
All'udienza da ultimo indicata sono comparsi i coniugi personalmente, i quali hanno rappresentato della pendenza di trattative di bonario componimento, motivo per cui la causa è stata rinviata.
All'udienza del 10.3.2023, la quale è stata celebrata nelle forme dell'art. 127 ter
c.p.c., alla luce delle deduzioni della sola ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il dì 6.12.2023.
Dopo rinvii determinati dalla necessità di rimettere prioritariamente alla fase decisoria cause recanti anno di iscrizione a ruolo più risalente nel tempo (cc.dd. cause vetuste – giusto programma di smaltimento dell'arretrato), all'udienza del 22.1.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190
c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato -ritualmente- le comparse conclusionali.
V Sulle questioni preliminari.
Preliminarmente, circa la tesi della difesa della ricorrente secondo la quale il resistente non risulterebbe costituito in giudizio per non aver «ottemperato all''ordinanza del Presidente del Tribunale emanata al termine dell'udienza del
24/11/2020. Inoltre per non aver depositato le note di trattazione scritta in vista dell'udienza fissata per il 12/03/2021 e, successivamente, una volta disposto il rinvio
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di questa al 31/03/2021 da tenersi in presenza, non è neppure comparso a tale udienza», si osserva quanto segue.
La tesi della contumacia del resistente per mancato rispetto dei termini assegnati con l'ordinanza presidenziale, dunque per mancata costituzione del resistente innanzi all'Istruttore conclusasi la fase presidenziale, non merita accoglimento.
Invero, anteriormente all'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia (d.lgs. n.
149/2022 e successive modificazioni) ossia del rito unico in materia di persone, minorenni e famiglia di cui agli artt. 473 bis e ss. c.p.c., il giudizio di separazione personale -retto dagli abrogati artt. 706 e ss. c.p.c.- aveva natura bifasica (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 28.6.2019, n. 17590), essendo composto da una prima fase che si celebrava dinanzi al Presidente del Tribunale o al Giudice dallo stesso delegato, e una seconda fase che si teneva innanzi all'Istruttore. Talché, il deposito della memoria integrativa per il ricorrente/attore e della comparsa di costituzione e risposta per il resistente/convenuto (nella fase innanzi all'Istruttore) individuava l'ultimo momento processuale per la proposizione delle domande (nuove e riconvenzionali) ex art. 709, comma 3, c.p.c. Allorquando la domanda riconvenzionale (solitamente di addebito) veniva formulata nella memoria di costituzione depositata per la fase presidenziale, la stessa doveva intendersi ritualmente e tempestivamente avanzata, ovvero appartenente al patrimonio processuale. Ne discende che non occorreva depositare necessariamente gli scritti difensivi di cui all'art. 709, comma 3, c.p.c. ai fini della valida costituzione in giudizio nella fase da celebrarsi innanzi all'Istruttore, ben potendo il processo esser retto dagli scritti difensivi depositati dalle parti nella fase presidenziale. Dunque, le parti erano da considerarsi regolarmente costituite in giudizio, sebbene non avessero inteso depositare la memoria integrativa o la comparsa di costituzione e risposta di cui all'art. 709, comma 3, c.p.c., allorquando si erano costituite regolarmente in giudizio nella fase presidenziale.
Per il condotto ragionamento, il quale non è inficiato -come si dirà- dall'inammissibilità delle note scritte depositate nell'interesse del resistente il
23.2.2021 né dalla successiva mancata comparizione all'udienza del 31.3.2021, non può dichiararsi la contumacia del resistente.
Avuto riguardo alle note scritte depositate nel fascicolo telematico nell'interesse del resistente il 23.2.2021 (denominate dal depositante “Memoria generica”) si ritiene
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che le stesse (sia intese quali note sia quale memoria difensiva) debbano essere dichiarate inammissibili in quanto depositate da soggetto non munito del ius postulandi. Infatti, come è stato eccepito dalla difesa della ricorrente e come nitidamente risulta dalla firma digitale apposta alle menzionate note, queste ultime recano la firma digitale di e da questi sono state depositate nel fascicolo Parte_3 telematico, sebbene in calce alle stesse vi è scritto “Avv. Rocco Curcio”. Parte_3 non è il difensore del resistente, essendo stata rilasciata -in data 16.11.2020- la procura alle liti esclusivamente all'Avv. Rocco Curcio, il quale si è regolarmente costituito in giudizio per il resistente in data 17.11.2020 depositando atto denominato “Costituzione
Semplice”.
VI Sulla domanda di separazione personale e sulle reciproche domande di addebito.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, posto che non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro e l'assoluta indisponibilità delle parti alla riconciliazione per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Avuto riguardo alle reciproche domande di addebito, necessita preliminarmente osservare, con riguardo al riparto dell'onere probatorio, che:
- ai fini della pronuncia di addebito deve essere fornita la prova della sussistenza di comportamenti, imputabili a uno dei coniugi o a entrambi, volontariamente e consapevolmente contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 18.11.2013, n. 25843);
- deve essere altresì raggiunta la prova del nesso causale tra tali comportamenti e la fine dell'unione matrimoniale (cfr. Cass. civ., sez. I, 20.8.2014, n. 18074; di recente
Cass. civ., sez. I, ord., 24.5.2025, n. 13858; Cass. civ., sez. I, ord., 30.5.2025, n. 14458);
- grava, in conformità ai principi generali, sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le
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circostanze su cui l'eccezione si fonda (cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 27.3.2025, n. 8071;
Cass. civ., sez. I, ord., 7.8.2024, n. 22291; Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 28.5.2019, n.
14591; Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 19.2.2018, n. 3923);
- con riferimento all'ipotesi di addebito della separazione per persistente rifiuto di intrattenere rapporti intimi è stato chiarito che «il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge - poiché, provocando oggettivamente frustrazione e disagio e, non di rado, irreversibili danni sul piano dell'equilibrio psicofisico, costituisce gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner - configura e integra violazione dell'inderogabile dovere di assistenza morale sancito dall'art. 143 c.c., che ricomprende tutti gli aspetti di sostegno nei quali si estrinseca il concetto di comunione coniugale. Tale volontario comportamento sfugge, pertanto, ad ogni giudizio di comparazione, non potendo in alcun modo essere giustificato come reazione o ritorsione nei confronti del partner e legittima pienamente l'addebitamento della separazione, in quanto rende impossibile al coniuge il soddisfacimento delle proprie esigenze affettive e sessuali e impedisce l'esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato» (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 23.3.2005, n. 6276);
-tuttavia, la Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU) ha stabilito che il rifiuto di avere rapporti intimi con il coniuge non può costituire un inadempimento dei doveri coniugali tale da giustificare l'addebito della separazione (o del divorzio).
Invero, la V sezione della Corte EDU, nella sentenza del 23.1.2025 - CAUSA
H.W. c. CI (ric. n. 13805/21), ha chiarito:
«71. La Corte ritiene che la riaffermazione del dovere coniugale e il fatto di aver pronunciato il divorzio per colpa per il motivo che la ricorrente aveva cessato tutte le relazioni intime con il marito costituiscano interferenze con il suo diritto al rispetto della vita privata, la sua libertà sessuale e il suo diritto di disporre del suo corpo. Se è vero che il diritto interno separa ormai ampiamente le conseguenze pecuniarie del divorzio dai possibili illeciti dei coniugi (v. punto 22 supra), ciò non toglie che tali misure sono particolarmente invadenti, in quanto incidono su uno degli aspetti più intimi della vita privata dell'individuo […]. Inoltre, le constatazioni della Corte
d'Appello sono particolarmente stigmatizzanti, in quanto il rifiuto della ricorrente è stato considerato come una violazione «grave e rinnovata» degli obblighi del matrimonio che rende «intollerabile» continuare a vivere insieme (v. punto 14 supra).
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72. Poiché tali ingerenze nei diritti della ricorrente sono state effettuate da autorità pubbliche, il Tribunale ritiene che esse debbano essere esaminate sotto il profilo degli obblighi negativi.
ii. Sulla giustificazione delle interferenze
(α) Sull'esistenza di una base giuridica prevedibile
73. La Corte ricorda che spetta in primo luogo alle autorità nazionali, e in particolare agli organi giurisdizionali, interpretare e applicare il diritto nazionale. A meno che
l'interpretazione adottata non sia arbitraria o manifestamente irragionevole, il compito della Corte si limita a determinare se i suoi effetti siano compatibili con la
Convenzione […].
74. Nel caso di specie, la Corte rileva che il divorzio è stato pronunciato ai sensi degli articoli 229 e 242 e seguenti del codice civile (v. punto 20 supra), i quali prevedono che il divorzio può essere pronunciato per colpa qualora fatti costitutivi di una violazione grave o rinnovata degli obblighi e dei doveri del matrimonio siano imputabili a uno dei coniugi e rendano intollerabile il proseguimento della convivenza.
Il disaccordo tra le parti riguarda unicamente la portata dei «doveri e obblighi del matrimonio» e, più specificamente, la persistenza del dovere coniugale.
75. In via principale, la ricorrente sostiene che il diritto nazionale non prevede alcun obbligo per i coniugi di avere rapporti sessuali.
76. La Corte rileva, tuttavia, che da una giurisprudenza consolidata ma costante della
Corte di cassazione risulta che i coniugi sono vincolati da un obbligo coniugale e che
l'inadempimento di quest'ultimo può costituire un illecito che giustifica il divorzio (v. punto 23 supra). […] la Corte di cassazione ha confermato, con sentenza 17 dicembre
1997, che «l'astensione prolungata dalle relazioni intime attribuite alla moglie» era tale da giustificare il divorzio per colpa, in quanto quest'ultima «non era giustificata da sufficienti motivi di salute». Sebbene da allora la Corte di cassazione non abbia ribadito tale giurisprudenza, essa non è mai stata invertita e continua ad essere applicata dai giudici nel merito (v. punti 25 e 29 supra). La Corte ha concluso che le ingerenze in questione si basavano su una giurisprudenza interna consolidata.
77. In subordine, la ricorrente sostiene che l'esatta portata del dovere coniugale era imprevedibile.
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78. A tal riguardo, è vero che la giurisprudenza nazionale non considera colpevole
l'eventuale rifiuto di avere rapporti sessuali. Spetta ai giudici di merito stabilire se tale rifiuto sia sufficiente a costituire una violazione grave o reiterata dei doveri e degli obblighi del matrimonio che giustifichi il divorzio (v. punto 26 supra). Essa riconosce inoltre che talune circostanze, quali l'età, lo stato di salute o la natura abusiva o violenta del coniuge, sono tali da giustificare l'inadempimento del dovere coniugale
(ibid.). La Corte ricorda, tuttavia, che il requisito della prevedibilità della legge non si spinge fino a richiedere un grado di precisione tale che il cittadino possa essere assolutamente certo delle conseguenze che possono derivare dalla sua applicazione.
Molte leggi utilizzano necessariamente formule più o meno vaghe, la cui interpretazione e applicazione dipendono dalla prassi […]. Essa sottolinea inoltre che spetta alle autorità nazionali, e in primo luogo ai giudici, interpretare e applicare il diritto nazionale […]. Pertanto, il fatto che il diritto nazionale conferisca ai giudici di merito il potere di valutare se la violazione di un obbligo matrimoniale sia o meno sufficientemente qualificata da giustificare il divorzio non è tale da rimetterne in discussione la prevedibilità. Il Tribunale ritiene che la giurisprudenza controversa sia stata formulata con sufficiente precisione per consentire alla ricorrente di regolare il proprio comportamento, eventualmente con un valido parere.
79. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che le ingerenze controverse fossero
«previste dalla legge» ai sensi dell'art. 8, n. 2.
b) Sulla legittimità dell'obiettivo perseguito
80. Spetta alla Corte verificare se le restrizioni controverse siano state ispirate da uno scopo che può essere collegato a uno di quelli elencati all'articolo 8, secondo comma
[…].
81. Il governo precisa che le ingerenze controverse erano dirette a tutelare i diritti altrui e, più in particolare, il diritto di ciascuno dei coniugi di porre fine al rapporto matrimoniale qualora non sia più possibile continuare a convivere (v., in tal senso, sentenza N.N. e T.A. c. Belgio, cit., § 42).
82. Rilevando che il diritto interno garantisce il diritto al divorzio e che la disunione incide sui diritti di ciascuno dei coniugi, la Corte riconosce che lo scopo delle ingerenze in questione, che si riferiscono al diritto di ciascuno dei coniugi di porre fine
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ai rapporti matrimoniali, era connesso alla «tutela dei diritti e delle libertà altrui» ai sensi della Convenzione.
83. Tuttavia, spetta alla Corte determinare la questione, che è strettamente connessa alla questione se sussista una finalità legittima, se le restrizioni in questione siano giustificate, vale a dire se siano fondate su motivi pertinenti e sufficienti e se siano proporzionate allo scopo perseguito (v., su tale punto, sentenze cit., § Persona_2
302, e L.B. c. Ungheria, cit., § 109).
(γ) La necessità di interferenze
84. Occorre esaminare se i giudici nazionali abbiano trovato un giusto equilibrio tra gli interessi individuali concorrenti in gioco, vale a dire, da un lato, la libertà sessuale della ricorrente e, dall'altro, il diritto del coniuge di far cessare il rapporto coniugale qualora ritenga che l'astinenza sessuale imposta alla ricorrente renda intollerabile il suo mantenimento. A tale riguardo, la Corte non esclude la possibilità che il mantenimento forzato di un coniuge nell'unione nonostante la constatazione di un'alterazione irrimediabile del rapporto coniugale possa, in determinate circostanze, pregiudicare indebitamente i suoi diritti […].
85. Nella misura in cui le ingerenze di cui trattasi riguardano uno degli aspetti più intimi della vita privata del ricorrente, la Corte ritiene che il margine di discrezionalità lasciato agli Stati contraenti sia limitato […]. Essa sottolinea che solo ragioni particolarmente gravi possono giustificare l'ingerenza delle autorità pubbliche nel settore della sessualità (citate sentenze Dudgeon, punto 52, Smith e Grady, punto 89,
e K.A. e A.D. c. Belgio, punto 84). Su questo punto, la presente causa è chiaramente diversa dalla causa in cui nessuno dei diritti invocati dai coniugi nel CP_3 procedimento di divorzio tra loro era di tale natura o importanza (cfr. sentenza
Babiarz, cit., §§ 37 e 47).
86. Nel caso di specie, la Corte constata che il dovere coniugale, quale previsto nell'ordinamento giuridico interno e riaffermato nel caso di specie (v. punti 14 e 19 supra), non tiene conto del consenso ai rapporti sessuali, sebbene tale consenso costituisca un limite fondamentale all'esercizio della libertà sessuale altrui.
87. A tale riguardo, la Corte ricorda che qualsiasi atto sessuale non consensuale costituisce una forma di violenza sessuale (v., al riguardo, sentenza M.C. c. Bulgaria, cit., § 163). Inoltre, dal solo punto di vista dell'art. 8 o in combinato disposto con l'art.
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3, esso afferma costantemente che gli Stati contraenti devono istituire e attuare un quadro giuridico adeguato che offra protezione contro gli atti di violenza che possono essere commessi da singoli (sentenza Söderman, cit., § 80 e riferimenti ivi citati).
Inoltre, gli obblighi relativi alla prevenzione della violenza sessuale e domestica sono stati introdotti negli articoli 5 § 2 e 12 § 2 della Convenzione di Istanbul (v. punto 34 supra).
88. La Corte constata che l'obbligo controverso non garantisce il libero consenso ai rapporti sessuali all'interno della coppia. Questo stato di diritto ha una dimensione prescrittiva nei confronti dei coniugi, nello svolgimento della loro vita sessuale.
Inoltre, la sua mancanza di consapevolezza non è priva di conseguenze giuridiche. Da un lato, il rifiuto di rispettare l'obbligo coniugale può, alle condizioni previste dall'articolo 242 del codice civile, essere considerato come una colpa che giustifica il divorzio, come nel caso di specie (v. punti 20 e 23-26 supra). Per contro, essa può comportare conseguenze pecuniarie e costituire il fondamento di un'azione di risarcimento danni (v. punti 22 e 27 supra).
89. La Corte ne deduce che l'esistenza stessa di un siffatto obbligo matrimoniale è contraria tanto alla libertà sessuale quanto al diritto di disporre del proprio corpo e al dovere positivo di prevenzione che incombe agli Stati contraenti nella lotta contro la violenza domestica e sessuale.
[…] 91. La Corte non può accettare, come suggerisce il governo, che il consenso al matrimonio implichi il consenso a futuri rapporti sessuali. Tale giustificazione sarebbe tale da privare lo stupro coniugale del suo carattere riprovevole.
La Corte ha da tempo affermato che l'idea che un marito non possa essere perseguito per lo stupro della moglie è inaccettabile e che essa è contraria non solo a una nozione civilizzata di matrimonio, ma anche e soprattutto agli obiettivi fondamentali della
Convenzione, la cui essenza stessa è il rispetto della dignità umana e della libertà
(S.W.c. Regno Unito, cit., § 44, e C.R. c. Regno Unito, 22 novembre 1995, § 42, serie
A n.335-C). Secondo la Corte, il consenso deve riflettere la libera volontà di avere un determinato rapporto sessuale, nel momento in cui si verifica e tenendo conto delle sue circostanze.
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92. Inoltre, nel caso di specie, la Corte non ravvisa alcun motivo particolarmente grave che possa giustificare un'ingerenza nel settore della sessualità (citate sentenzeDudgeon, punto 52, Smith e punto 89, e K.A. e A.D./Belgio, punto 84). Per_3
[…] 93. Da tutte le considerazioni che precedono, la Corte deduce che la riaffermazione del dovere coniugale e la pronuncia del divorzio nei confronti dei torti esclusivi del ricorrente non erano fondate su motivi pertinenti e sufficienti e che i giudici nazionali non hanno trovato un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti in gioco. Quanto precede è sufficiente a dimostrare una violazione dell'articolo 8 della
Convenzione».
Posto che le norme della CEDU (nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpretazione e applicazione) integrano, quali norme interposte, il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, comma 1, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (ex multis Cons.
Stato, sez. IV, sent., 25.1.2017, n. 297), la domanda di addebito formulata dalla ricorrente deve essere rigettata.
Parimenti deve essere disattesa la domanda di addebito formulata dal resistente, poiché nessuna concreta efficacia probatoria può essere ricondotta alla relazione investigativa depositata in allegato alla comparsa di costituzione in giudizio del
17.11.2020.
Se è vero che la relazione investigativa rientra tra le prove atipiche liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., di cui il giudice è legittimato ad avvalersi, atteso che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova (cfr. Cass. n. 4038/2024; Cass. n.
15196/2023; Cass. n. 7712/2023; Cass. n. 1593/2017; Cass. n. 18025/2019; Cass. n.
3689/2021; su accertamenti tramite agenzia investigativa v. anche Cass. n. 15094/
2018; Cass. n. 11697/2020); è altresì vero che essa ha valore indiziario e deve esser valutata unitamente ad altri elementi di prova ritualmente acquisiti, tenendo conto che le relazioni investigative -sovente- sono formate anche da materiale fotografico, la cui utilizzabilità ai fini decisori è espressamente riconosciuta dall'art. 2712 c.c., anche in presenza di un disconoscimento della parte contro la quale il materiale fotografico viene prodotto;
nel senso che, neppure il disconoscimento esclude l'autonoma
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valutazione della veridicità di detto materiale fotografico da parte del giudice, mediante il ricorso ad altri mezzi probatori (cfr. Cass. n.13519/2022).
Ebbene, nella specie la relazione investigativa non ha trovato riscontro in ulteriori elementi di prova, i quali sono del tutto assenti. Le riproduzioni fotografiche presenti nella relazione investigativa sono mute circa l'asserita infedeltà della moglie, in quanto riproducono esclusivamente l'autovettura della ricorrente. Null'altro è riprodotto nelle foto, le quali non ritraggono la ricorrente con altro uomo, né forniscono ulteriori elementi idonei all'accoglimento della domanda in esame.
V Sull'assegnazione della casa coniugale e sulle spese di lite.
La domanda di assegnazione della casa coniugale, in relazione alla quale già all'esito della fase presidenziale è stato dichiarato il non luogo a provvedere per assenza nella specie di prole nata dal rapporto coniugale, non va delibata atteso che non è stata oggetto delle specifiche domande rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni (tra l'altro è pacifico che l'immobile è stato alienato a terzi con conseguente estinzione del mutuo contratto per acquistarlo).
Le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. ossia per la reciproca soccombenza dei coniugi atteso l'esito del giudizio con riguardo alle reciproche domande di addebito, si compensano integralmente.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 1385 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2020, vertente tra Pt_1
e , con l'intervento necessario del Pubblico
[...] Controparte_1
Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di (C.F.: Parte_1
, nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F.: , nato a RN (PZ) in [...]
[...] C.F._3
11.4.1973, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Bella (PZ) il
7.8.2004;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Comune di Bella in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, atto N. 8, P. II, S. A);
13 R.G. N. 1385/2020
3) rigetta le reciproche domande di addebito;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1385/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. sino al
17.4.2025, vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. LUIGI CIRO (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._2 elettivamente domiciliata in Potenza alla via Parigi n. 114 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: , nato a [...] in Controparte_1 C.F._3 data 11.4.1973 e ivi residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. ROCCO CURCIO (C.F.: , giusta procura in C.F._4 atti, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alessandro Poerio n. 14 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
1 R.G. N. 1385/2020
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di precisazione delle conclusioni;
per il Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal Parte_1 coniuge, , addebitandola a quest'ultimo, con il quale aveva Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Bella (PZ) il 7.8.2004, deducendo che dall'unione coniugale non erano nati figli e che la residenza familiare era stata posta in
RN (PZ) alla via Carlo Levi n. 8.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis a causa del comportamento del marito, il quale «da molti anni aveva manifestato ingiustificato e persistente rifiuto ad intrattenere rapporti intimi, sia sentimentali che sessuali, determinando il mancato soddisfacimento delle esigenze affettive e sessuali della sig.ra […] alla fine del mese ottobre 2019 il sig. Pt_1
aveva abbandonato il tetto coniugale motivando con “infedeltà coniugale” CP_1 della sig.ra , tradimento che non vi era stato. Pt_1
In ordine alla situazione reddituale, la ricorrente ha rappresentato che «entrambi
i coniugi lavoravano ed erano in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento».
Per l'effetto, la ricorrente ha domandato di:
«1) dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa esclusiva del sig.
, autorizzando gli stessi a vivere separati, con obbligo di mutuo Controparte_1 rispetto;
2) nelle more della vendita dell'immobile di proprietà di entrambi i coniugi, adibito a casa coniugale, assegnare lo stesso a titolo gratuito unitamente ai mobili che la arredano, alla sig.ra ; con vittoria delle spese di lite. Parte_1
2 R.G. N. 1385/2020
II , costituitosi in giudizio in data 17.11.2020, non si Controparte_1
è opposto alla domanda di separazione personale e ha contestato le avverse deduzioni in ordine alla crisi del rapporto coniugale, formulando domanda riconvenzionale di addebito.
In particolare, il resistente ha sostenuto che la causa della separazione era da rivenirsi nella relazione extraconiugale che la moglie aveva intrattenuto con un altro uomo, tale , come provato a mezzo di investigatore privato incaricato Persona_1
(cfr. relazione investigativa in atti) e ammesso dalla ricorrente «nell'ambito di una conversazione intervenuta tra la stessa ed il presso la propria Controparte_1 abitazione coniugale in data 27 ottobre 2019 alle ore 19:20 circa, alla presenza di testimoni tra cui il fratello del predetto suo assistito». E, circa la mancanza di rapporti sessuali, ha esposto di aver sempre intrattenuto rapporti sessuali con la moglie con regolarità sino al mese di aprile 2019.
Per l'effetto, il resistente ha concluso la memoria difensiva formulando la seguente domanda:
«1. Dichiarare la separazione coniugale dei coniugi per colpa della condotta sleale ed infedele della;
Parte_1
2. L'assegnazione della casa familiare al coniuge in attesa della Controparte_1 vendita dello stesso immobile con allontanamento della presso altra Parte_1 dimora;
3. La messa in vendita della casa coniugale al prezzo medio stabilito secondo le recenti valutazioni del mercato immobiliare come da stima che sarà affidata alle competenze di un tecnico;
4. La dovrà farsi carico di corrispondere il 50% di ogni singola rata di mutuo Pt_1 bancario contratto per l'acquisto della casa familiare unitamente al;
CP_1
5. La dovrà cambiare residenza anagrafica da quella familiare». Pt_1
III Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del
Tribunale, con ordinanza del 24.11.2020, ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati e dichiarando il non luogo a provvedere in ordine all'assegnazione della casa coniugale attesa l'assenza di figli nati dal rapporto
3 R.G. N. 1385/2020
coniugale; e ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
IV Con memoria integrativa, parte ricorrente ha reiterato le deduzioni e ribadito le conclusioni di cui al ricorso introduttivo, e ha formulato le istanze istruttorie, ovvero ha domandato ammettersi l'interrogatorio formale del resistente e la prova testimoniale.
Con ordinanza del 19.1.2022 è stata ammessa la prova testimoniale così come articolata da parte ricorrente, rinviando la causa all'udienza del 27.5.2022.
All'udienza da ultimo indicata sono stati escussi i testimoni di parte ricorrente e e, all'esito, è stata fissata l'udienza del Tes_1 Parte_2 CP_2
28.10.2022, disponendo la comparizione personale delle parti.
All'udienza da ultimo indicata sono comparsi i coniugi personalmente, i quali hanno rappresentato della pendenza di trattative di bonario componimento, motivo per cui la causa è stata rinviata.
All'udienza del 10.3.2023, la quale è stata celebrata nelle forme dell'art. 127 ter
c.p.c., alla luce delle deduzioni della sola ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il dì 6.12.2023.
Dopo rinvii determinati dalla necessità di rimettere prioritariamente alla fase decisoria cause recanti anno di iscrizione a ruolo più risalente nel tempo (cc.dd. cause vetuste – giusto programma di smaltimento dell'arretrato), all'udienza del 22.1.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190
c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato -ritualmente- le comparse conclusionali.
V Sulle questioni preliminari.
Preliminarmente, circa la tesi della difesa della ricorrente secondo la quale il resistente non risulterebbe costituito in giudizio per non aver «ottemperato all''ordinanza del Presidente del Tribunale emanata al termine dell'udienza del
24/11/2020. Inoltre per non aver depositato le note di trattazione scritta in vista dell'udienza fissata per il 12/03/2021 e, successivamente, una volta disposto il rinvio
4 R.G. N. 1385/2020
di questa al 31/03/2021 da tenersi in presenza, non è neppure comparso a tale udienza», si osserva quanto segue.
La tesi della contumacia del resistente per mancato rispetto dei termini assegnati con l'ordinanza presidenziale, dunque per mancata costituzione del resistente innanzi all'Istruttore conclusasi la fase presidenziale, non merita accoglimento.
Invero, anteriormente all'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia (d.lgs. n.
149/2022 e successive modificazioni) ossia del rito unico in materia di persone, minorenni e famiglia di cui agli artt. 473 bis e ss. c.p.c., il giudizio di separazione personale -retto dagli abrogati artt. 706 e ss. c.p.c.- aveva natura bifasica (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 28.6.2019, n. 17590), essendo composto da una prima fase che si celebrava dinanzi al Presidente del Tribunale o al Giudice dallo stesso delegato, e una seconda fase che si teneva innanzi all'Istruttore. Talché, il deposito della memoria integrativa per il ricorrente/attore e della comparsa di costituzione e risposta per il resistente/convenuto (nella fase innanzi all'Istruttore) individuava l'ultimo momento processuale per la proposizione delle domande (nuove e riconvenzionali) ex art. 709, comma 3, c.p.c. Allorquando la domanda riconvenzionale (solitamente di addebito) veniva formulata nella memoria di costituzione depositata per la fase presidenziale, la stessa doveva intendersi ritualmente e tempestivamente avanzata, ovvero appartenente al patrimonio processuale. Ne discende che non occorreva depositare necessariamente gli scritti difensivi di cui all'art. 709, comma 3, c.p.c. ai fini della valida costituzione in giudizio nella fase da celebrarsi innanzi all'Istruttore, ben potendo il processo esser retto dagli scritti difensivi depositati dalle parti nella fase presidenziale. Dunque, le parti erano da considerarsi regolarmente costituite in giudizio, sebbene non avessero inteso depositare la memoria integrativa o la comparsa di costituzione e risposta di cui all'art. 709, comma 3, c.p.c., allorquando si erano costituite regolarmente in giudizio nella fase presidenziale.
Per il condotto ragionamento, il quale non è inficiato -come si dirà- dall'inammissibilità delle note scritte depositate nell'interesse del resistente il
23.2.2021 né dalla successiva mancata comparizione all'udienza del 31.3.2021, non può dichiararsi la contumacia del resistente.
Avuto riguardo alle note scritte depositate nel fascicolo telematico nell'interesse del resistente il 23.2.2021 (denominate dal depositante “Memoria generica”) si ritiene
5 R.G. N. 1385/2020
che le stesse (sia intese quali note sia quale memoria difensiva) debbano essere dichiarate inammissibili in quanto depositate da soggetto non munito del ius postulandi. Infatti, come è stato eccepito dalla difesa della ricorrente e come nitidamente risulta dalla firma digitale apposta alle menzionate note, queste ultime recano la firma digitale di e da questi sono state depositate nel fascicolo Parte_3 telematico, sebbene in calce alle stesse vi è scritto “Avv. Rocco Curcio”. Parte_3 non è il difensore del resistente, essendo stata rilasciata -in data 16.11.2020- la procura alle liti esclusivamente all'Avv. Rocco Curcio, il quale si è regolarmente costituito in giudizio per il resistente in data 17.11.2020 depositando atto denominato “Costituzione
Semplice”.
VI Sulla domanda di separazione personale e sulle reciproche domande di addebito.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, posto che non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro e l'assoluta indisponibilità delle parti alla riconciliazione per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Avuto riguardo alle reciproche domande di addebito, necessita preliminarmente osservare, con riguardo al riparto dell'onere probatorio, che:
- ai fini della pronuncia di addebito deve essere fornita la prova della sussistenza di comportamenti, imputabili a uno dei coniugi o a entrambi, volontariamente e consapevolmente contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 18.11.2013, n. 25843);
- deve essere altresì raggiunta la prova del nesso causale tra tali comportamenti e la fine dell'unione matrimoniale (cfr. Cass. civ., sez. I, 20.8.2014, n. 18074; di recente
Cass. civ., sez. I, ord., 24.5.2025, n. 13858; Cass. civ., sez. I, ord., 30.5.2025, n. 14458);
- grava, in conformità ai principi generali, sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le
6 R.G. N. 1385/2020
circostanze su cui l'eccezione si fonda (cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 27.3.2025, n. 8071;
Cass. civ., sez. I, ord., 7.8.2024, n. 22291; Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 28.5.2019, n.
14591; Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 19.2.2018, n. 3923);
- con riferimento all'ipotesi di addebito della separazione per persistente rifiuto di intrattenere rapporti intimi è stato chiarito che «il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge - poiché, provocando oggettivamente frustrazione e disagio e, non di rado, irreversibili danni sul piano dell'equilibrio psicofisico, costituisce gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner - configura e integra violazione dell'inderogabile dovere di assistenza morale sancito dall'art. 143 c.c., che ricomprende tutti gli aspetti di sostegno nei quali si estrinseca il concetto di comunione coniugale. Tale volontario comportamento sfugge, pertanto, ad ogni giudizio di comparazione, non potendo in alcun modo essere giustificato come reazione o ritorsione nei confronti del partner e legittima pienamente l'addebitamento della separazione, in quanto rende impossibile al coniuge il soddisfacimento delle proprie esigenze affettive e sessuali e impedisce l'esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato» (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 23.3.2005, n. 6276);
-tuttavia, la Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU) ha stabilito che il rifiuto di avere rapporti intimi con il coniuge non può costituire un inadempimento dei doveri coniugali tale da giustificare l'addebito della separazione (o del divorzio).
Invero, la V sezione della Corte EDU, nella sentenza del 23.1.2025 - CAUSA
H.W. c. CI (ric. n. 13805/21), ha chiarito:
«71. La Corte ritiene che la riaffermazione del dovere coniugale e il fatto di aver pronunciato il divorzio per colpa per il motivo che la ricorrente aveva cessato tutte le relazioni intime con il marito costituiscano interferenze con il suo diritto al rispetto della vita privata, la sua libertà sessuale e il suo diritto di disporre del suo corpo. Se è vero che il diritto interno separa ormai ampiamente le conseguenze pecuniarie del divorzio dai possibili illeciti dei coniugi (v. punto 22 supra), ciò non toglie che tali misure sono particolarmente invadenti, in quanto incidono su uno degli aspetti più intimi della vita privata dell'individuo […]. Inoltre, le constatazioni della Corte
d'Appello sono particolarmente stigmatizzanti, in quanto il rifiuto della ricorrente è stato considerato come una violazione «grave e rinnovata» degli obblighi del matrimonio che rende «intollerabile» continuare a vivere insieme (v. punto 14 supra).
7 R.G. N. 1385/2020
72. Poiché tali ingerenze nei diritti della ricorrente sono state effettuate da autorità pubbliche, il Tribunale ritiene che esse debbano essere esaminate sotto il profilo degli obblighi negativi.
ii. Sulla giustificazione delle interferenze
(α) Sull'esistenza di una base giuridica prevedibile
73. La Corte ricorda che spetta in primo luogo alle autorità nazionali, e in particolare agli organi giurisdizionali, interpretare e applicare il diritto nazionale. A meno che
l'interpretazione adottata non sia arbitraria o manifestamente irragionevole, il compito della Corte si limita a determinare se i suoi effetti siano compatibili con la
Convenzione […].
74. Nel caso di specie, la Corte rileva che il divorzio è stato pronunciato ai sensi degli articoli 229 e 242 e seguenti del codice civile (v. punto 20 supra), i quali prevedono che il divorzio può essere pronunciato per colpa qualora fatti costitutivi di una violazione grave o rinnovata degli obblighi e dei doveri del matrimonio siano imputabili a uno dei coniugi e rendano intollerabile il proseguimento della convivenza.
Il disaccordo tra le parti riguarda unicamente la portata dei «doveri e obblighi del matrimonio» e, più specificamente, la persistenza del dovere coniugale.
75. In via principale, la ricorrente sostiene che il diritto nazionale non prevede alcun obbligo per i coniugi di avere rapporti sessuali.
76. La Corte rileva, tuttavia, che da una giurisprudenza consolidata ma costante della
Corte di cassazione risulta che i coniugi sono vincolati da un obbligo coniugale e che
l'inadempimento di quest'ultimo può costituire un illecito che giustifica il divorzio (v. punto 23 supra). […] la Corte di cassazione ha confermato, con sentenza 17 dicembre
1997, che «l'astensione prolungata dalle relazioni intime attribuite alla moglie» era tale da giustificare il divorzio per colpa, in quanto quest'ultima «non era giustificata da sufficienti motivi di salute». Sebbene da allora la Corte di cassazione non abbia ribadito tale giurisprudenza, essa non è mai stata invertita e continua ad essere applicata dai giudici nel merito (v. punti 25 e 29 supra). La Corte ha concluso che le ingerenze in questione si basavano su una giurisprudenza interna consolidata.
77. In subordine, la ricorrente sostiene che l'esatta portata del dovere coniugale era imprevedibile.
8 R.G. N. 1385/2020
78. A tal riguardo, è vero che la giurisprudenza nazionale non considera colpevole
l'eventuale rifiuto di avere rapporti sessuali. Spetta ai giudici di merito stabilire se tale rifiuto sia sufficiente a costituire una violazione grave o reiterata dei doveri e degli obblighi del matrimonio che giustifichi il divorzio (v. punto 26 supra). Essa riconosce inoltre che talune circostanze, quali l'età, lo stato di salute o la natura abusiva o violenta del coniuge, sono tali da giustificare l'inadempimento del dovere coniugale
(ibid.). La Corte ricorda, tuttavia, che il requisito della prevedibilità della legge non si spinge fino a richiedere un grado di precisione tale che il cittadino possa essere assolutamente certo delle conseguenze che possono derivare dalla sua applicazione.
Molte leggi utilizzano necessariamente formule più o meno vaghe, la cui interpretazione e applicazione dipendono dalla prassi […]. Essa sottolinea inoltre che spetta alle autorità nazionali, e in primo luogo ai giudici, interpretare e applicare il diritto nazionale […]. Pertanto, il fatto che il diritto nazionale conferisca ai giudici di merito il potere di valutare se la violazione di un obbligo matrimoniale sia o meno sufficientemente qualificata da giustificare il divorzio non è tale da rimetterne in discussione la prevedibilità. Il Tribunale ritiene che la giurisprudenza controversa sia stata formulata con sufficiente precisione per consentire alla ricorrente di regolare il proprio comportamento, eventualmente con un valido parere.
79. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che le ingerenze controverse fossero
«previste dalla legge» ai sensi dell'art. 8, n. 2.
b) Sulla legittimità dell'obiettivo perseguito
80. Spetta alla Corte verificare se le restrizioni controverse siano state ispirate da uno scopo che può essere collegato a uno di quelli elencati all'articolo 8, secondo comma
[…].
81. Il governo precisa che le ingerenze controverse erano dirette a tutelare i diritti altrui e, più in particolare, il diritto di ciascuno dei coniugi di porre fine al rapporto matrimoniale qualora non sia più possibile continuare a convivere (v., in tal senso, sentenza N.N. e T.A. c. Belgio, cit., § 42).
82. Rilevando che il diritto interno garantisce il diritto al divorzio e che la disunione incide sui diritti di ciascuno dei coniugi, la Corte riconosce che lo scopo delle ingerenze in questione, che si riferiscono al diritto di ciascuno dei coniugi di porre fine
9 R.G. N. 1385/2020
ai rapporti matrimoniali, era connesso alla «tutela dei diritti e delle libertà altrui» ai sensi della Convenzione.
83. Tuttavia, spetta alla Corte determinare la questione, che è strettamente connessa alla questione se sussista una finalità legittima, se le restrizioni in questione siano giustificate, vale a dire se siano fondate su motivi pertinenti e sufficienti e se siano proporzionate allo scopo perseguito (v., su tale punto, sentenze cit., § Persona_2
302, e L.B. c. Ungheria, cit., § 109).
(γ) La necessità di interferenze
84. Occorre esaminare se i giudici nazionali abbiano trovato un giusto equilibrio tra gli interessi individuali concorrenti in gioco, vale a dire, da un lato, la libertà sessuale della ricorrente e, dall'altro, il diritto del coniuge di far cessare il rapporto coniugale qualora ritenga che l'astinenza sessuale imposta alla ricorrente renda intollerabile il suo mantenimento. A tale riguardo, la Corte non esclude la possibilità che il mantenimento forzato di un coniuge nell'unione nonostante la constatazione di un'alterazione irrimediabile del rapporto coniugale possa, in determinate circostanze, pregiudicare indebitamente i suoi diritti […].
85. Nella misura in cui le ingerenze di cui trattasi riguardano uno degli aspetti più intimi della vita privata del ricorrente, la Corte ritiene che il margine di discrezionalità lasciato agli Stati contraenti sia limitato […]. Essa sottolinea che solo ragioni particolarmente gravi possono giustificare l'ingerenza delle autorità pubbliche nel settore della sessualità (citate sentenze Dudgeon, punto 52, Smith e Grady, punto 89,
e K.A. e A.D. c. Belgio, punto 84). Su questo punto, la presente causa è chiaramente diversa dalla causa in cui nessuno dei diritti invocati dai coniugi nel CP_3 procedimento di divorzio tra loro era di tale natura o importanza (cfr. sentenza
Babiarz, cit., §§ 37 e 47).
86. Nel caso di specie, la Corte constata che il dovere coniugale, quale previsto nell'ordinamento giuridico interno e riaffermato nel caso di specie (v. punti 14 e 19 supra), non tiene conto del consenso ai rapporti sessuali, sebbene tale consenso costituisca un limite fondamentale all'esercizio della libertà sessuale altrui.
87. A tale riguardo, la Corte ricorda che qualsiasi atto sessuale non consensuale costituisce una forma di violenza sessuale (v., al riguardo, sentenza M.C. c. Bulgaria, cit., § 163). Inoltre, dal solo punto di vista dell'art. 8 o in combinato disposto con l'art.
10 R.G. N. 1385/2020
3, esso afferma costantemente che gli Stati contraenti devono istituire e attuare un quadro giuridico adeguato che offra protezione contro gli atti di violenza che possono essere commessi da singoli (sentenza Söderman, cit., § 80 e riferimenti ivi citati).
Inoltre, gli obblighi relativi alla prevenzione della violenza sessuale e domestica sono stati introdotti negli articoli 5 § 2 e 12 § 2 della Convenzione di Istanbul (v. punto 34 supra).
88. La Corte constata che l'obbligo controverso non garantisce il libero consenso ai rapporti sessuali all'interno della coppia. Questo stato di diritto ha una dimensione prescrittiva nei confronti dei coniugi, nello svolgimento della loro vita sessuale.
Inoltre, la sua mancanza di consapevolezza non è priva di conseguenze giuridiche. Da un lato, il rifiuto di rispettare l'obbligo coniugale può, alle condizioni previste dall'articolo 242 del codice civile, essere considerato come una colpa che giustifica il divorzio, come nel caso di specie (v. punti 20 e 23-26 supra). Per contro, essa può comportare conseguenze pecuniarie e costituire il fondamento di un'azione di risarcimento danni (v. punti 22 e 27 supra).
89. La Corte ne deduce che l'esistenza stessa di un siffatto obbligo matrimoniale è contraria tanto alla libertà sessuale quanto al diritto di disporre del proprio corpo e al dovere positivo di prevenzione che incombe agli Stati contraenti nella lotta contro la violenza domestica e sessuale.
[…] 91. La Corte non può accettare, come suggerisce il governo, che il consenso al matrimonio implichi il consenso a futuri rapporti sessuali. Tale giustificazione sarebbe tale da privare lo stupro coniugale del suo carattere riprovevole.
La Corte ha da tempo affermato che l'idea che un marito non possa essere perseguito per lo stupro della moglie è inaccettabile e che essa è contraria non solo a una nozione civilizzata di matrimonio, ma anche e soprattutto agli obiettivi fondamentali della
Convenzione, la cui essenza stessa è il rispetto della dignità umana e della libertà
(S.W.c. Regno Unito, cit., § 44, e C.R. c. Regno Unito, 22 novembre 1995, § 42, serie
A n.335-C). Secondo la Corte, il consenso deve riflettere la libera volontà di avere un determinato rapporto sessuale, nel momento in cui si verifica e tenendo conto delle sue circostanze.
11 R.G. N. 1385/2020
92. Inoltre, nel caso di specie, la Corte non ravvisa alcun motivo particolarmente grave che possa giustificare un'ingerenza nel settore della sessualità (citate sentenzeDudgeon, punto 52, Smith e punto 89, e K.A. e A.D./Belgio, punto 84). Per_3
[…] 93. Da tutte le considerazioni che precedono, la Corte deduce che la riaffermazione del dovere coniugale e la pronuncia del divorzio nei confronti dei torti esclusivi del ricorrente non erano fondate su motivi pertinenti e sufficienti e che i giudici nazionali non hanno trovato un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti in gioco. Quanto precede è sufficiente a dimostrare una violazione dell'articolo 8 della
Convenzione».
Posto che le norme della CEDU (nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpretazione e applicazione) integrano, quali norme interposte, il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, comma 1, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (ex multis Cons.
Stato, sez. IV, sent., 25.1.2017, n. 297), la domanda di addebito formulata dalla ricorrente deve essere rigettata.
Parimenti deve essere disattesa la domanda di addebito formulata dal resistente, poiché nessuna concreta efficacia probatoria può essere ricondotta alla relazione investigativa depositata in allegato alla comparsa di costituzione in giudizio del
17.11.2020.
Se è vero che la relazione investigativa rientra tra le prove atipiche liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., di cui il giudice è legittimato ad avvalersi, atteso che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova (cfr. Cass. n. 4038/2024; Cass. n.
15196/2023; Cass. n. 7712/2023; Cass. n. 1593/2017; Cass. n. 18025/2019; Cass. n.
3689/2021; su accertamenti tramite agenzia investigativa v. anche Cass. n. 15094/
2018; Cass. n. 11697/2020); è altresì vero che essa ha valore indiziario e deve esser valutata unitamente ad altri elementi di prova ritualmente acquisiti, tenendo conto che le relazioni investigative -sovente- sono formate anche da materiale fotografico, la cui utilizzabilità ai fini decisori è espressamente riconosciuta dall'art. 2712 c.c., anche in presenza di un disconoscimento della parte contro la quale il materiale fotografico viene prodotto;
nel senso che, neppure il disconoscimento esclude l'autonoma
12 R.G. N. 1385/2020
valutazione della veridicità di detto materiale fotografico da parte del giudice, mediante il ricorso ad altri mezzi probatori (cfr. Cass. n.13519/2022).
Ebbene, nella specie la relazione investigativa non ha trovato riscontro in ulteriori elementi di prova, i quali sono del tutto assenti. Le riproduzioni fotografiche presenti nella relazione investigativa sono mute circa l'asserita infedeltà della moglie, in quanto riproducono esclusivamente l'autovettura della ricorrente. Null'altro è riprodotto nelle foto, le quali non ritraggono la ricorrente con altro uomo, né forniscono ulteriori elementi idonei all'accoglimento della domanda in esame.
V Sull'assegnazione della casa coniugale e sulle spese di lite.
La domanda di assegnazione della casa coniugale, in relazione alla quale già all'esito della fase presidenziale è stato dichiarato il non luogo a provvedere per assenza nella specie di prole nata dal rapporto coniugale, non va delibata atteso che non è stata oggetto delle specifiche domande rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni (tra l'altro è pacifico che l'immobile è stato alienato a terzi con conseguente estinzione del mutuo contratto per acquistarlo).
Le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. ossia per la reciproca soccombenza dei coniugi atteso l'esito del giudizio con riguardo alle reciproche domande di addebito, si compensano integralmente.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 1385 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2020, vertente tra Pt_1
e , con l'intervento necessario del Pubblico
[...] Controparte_1
Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di (C.F.: Parte_1
, nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F.: , nato a RN (PZ) in [...]
[...] C.F._3
11.4.1973, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Bella (PZ) il
7.8.2004;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Comune di Bella in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, atto N. 8, P. II, S. A);
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3) rigetta le reciproche domande di addebito;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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