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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 07/04/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 266/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 266/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Lavinia Maria Laura Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti ricorrente
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Arnaldo Sebastiani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/02/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 10/06/2001 in Terni, che dall'unione sono nati tre figli, (nato a [...] il [...]), (nato a [...] il Persona_1 Persona_2
21/11/2006) e (nato a [...] il [...]), che il rapporto coniugale aveva Parte_2
manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza di comparizione delle parti, tenuta in data 19/03/2025 con modalità di scambio di note scritte, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, ed avranno la residenza anagrafica presso la madre in Terni, Via Puglie, 14.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. La casa familiare sita in Terni, Via Puglie, 14, è assegnata alla RA , con Parte_1 tutti gli arredi che la corredano all'atto della sottoscrizione del presente Ricorso;
4. Il signor tenuto anche conto dell'età dei ragazzi, potrà vedere e tenere con Controparte_1
sé i figli quando vorrà nei tempi e con le modalità concordati di volta in volta, secondo gli impegni lavorativi del padre e quelli scolastici e sportivi dei figli, come accaduto sinora.
Fermo restando quanto sopra, i genitori si impegnano ad assicurare una pari frequentazione con i figli durante i periodi festivi e le vacanze scolastiche, e, pertanto, indicativamente, il figlio minorenne trascorrerà con il padre i fine settimana a settimane alterne;
15 giorni consecutivi durante il periodo di ferie lavorative di questi;
le festività Natalizie (24 o 25 dicembre, 31 dicembre
o 1gennaio, 6 gennaio) e Pasquali (Pasqua o Lunedì di Pasqua) ad anni alterni.
I figli potranno trascorrere con il padre e dimorare con lui presso la sua abitazione anche per periodi prolungati.
5. Il signor corrisponderà alla RA , entro il giorno 16 Controparte_1 Parte_1
di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 200,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, secondo quanto previsto dal “Protocollo
d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli nella crisi familiare” del 27/6/2018 che si allega al presente ricorso a farne parte integrante.
Qualora ciascuno dei figli dimori presso il padre per un periodo continuativo superiore a venti giorni nell'arco di un mese, il signor sarà esentato dal versamento del mantenimento CP_1
dovuto alla RA in favore del figlio dimorante relativamente a quel mese. Pt_1 L'assegno unico per la prole sarà ripartito fra i coniugi come per legge, impegnandosi gli stessi a presentare nuova domanda in tal senso all' CP_2
6. Le spese legali sono interamente compensate.”
All'esito dell'udienza, la decisione è stata rimessa al Collegio.
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n. 28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue.
Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
-dichiara la separazione personale tra , nata a [...] il Parte_1
11/06/1975, e nato a [...] il [...], coniugi per matrimonio Controparte_1
celebrato in Terni in data 10/06/2001, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Terni al n. 33 P.2 S. A UFF.1 ANNO 2001;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio in data 2 aprile 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli