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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1622/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AT BE, Presidente
PETRUCCI LUIGI, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 248/2020 depositato il 10/01/2020
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Viale Santa Panagia N.141 96100 Siracusa SR
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N. 4
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Lentini - Piazza Umberto N. 1 96016 Lentini SR
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2120/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 10/06/2019
Atti impositivi: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 20673/2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa dichiarava l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere limitatamente a parte del credito portato dalla cartella n. *55958 e, nel resto, accoglieva il ricorso proposto dal Comune di Lentini
l'iscrizione ipotecaria effettuata dalla RISCOSSIONE SICILIA s.p.a. per crediti erariali.
In particolare, il giudice di prime cure dava atto del provvedimento di sgravio parziale emesso dall'Agenzia delle Entrate e rilevava l'omessa notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agente della Riscossione per i seguenti motivi:
1.- omessa valutazione della relata di notificazione del preavviso depositata in primo grado.
2. ultra-petizione nella parte in cui era stata rilevata anche l'omessa notificazione degli atti presupposti all'iscrizione ipotecaria, che non era stata eccepita dal Comune.
Devolveva, quindi, le difese sui motivi non esaminati.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che, pur dichiarandosi estranea rispetto ad eccezioni tutte riguardanti l'attività dell'Agente della Riscossione, si associava ai motivi di appello.
Si costituiva il Comune svolgendo le seguenti difese:
3. in via pregiudiziale inammissibilità dell'appello per mancanza dell'attestazione di conformità rispetto all'atto notificato.
sub 2 in primo grado era stata eccepita l'omessa indicazione degli immobili gravati da ipoteca prevista dall'art. 2089 c.c., particolarmente necessaria nel caso di specie atteso lo stato dissesto del Comune.
4. devoluzione del motivo relativo all'inammissibilità dell'iscrizione ipotecaria in quanto effettuata in violazione del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive previsto dagli artt. 81, comma 2, d.lgs. n.
77/1995 e 243 bis, comma 4, tuel.
In vista dell'odierna udienza depositavano memoria il difensore dell'Agente della Riscossione, che replicava all'eccezione di inammissibilità e chiedeva la distrazione delle spese del giudizio, ed il difensore del Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è fondato.
Motivo 3 Il motivo non è fondato.
Come ha avuto modo di precisare la Corte di Nomofilachia:
<
In tema di processo tributario, l'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 (richiamato, per il giudizio di appello, dal successivo art. 53) va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso non già la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra l'atto depositato e quello notificato, ma solo la loro effettiva difformità, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui la parte resistente (o appellata) si sia costituita, la difformità tra i due esemplari di ricorso può essere contestata da quest'ultima - o, comunque, agevolmente rilevata dal giudice - sulla base del diretto raffronto del ricorso depositato con quello notificato, trattandosi di atti entrambi acquisiti al giudizio.
->
(Cass. Sez. 5, 27/10/2025, n. 28376, Rv. 676732 - 01)
I due file prodotti in formato .pdf dall'appellante e dal Comune appaiono identici e, comunque, il Comune non ha evidenziato dove sarebbero le difformità.
Motivo 1
Il motivo è fondato.
In primo grado l'Agente della Riscossione aveva depositato la relata di notificazione del preavviso, circostanza neppure contestata in questo grado di giudizio dal difensore del Comune.
Motivo 2
Il motivo è fondato.
Come riconosciuto dallo stesso difensore del Comune, in primo grado era stata eccepita solo l'omessa indicazione degli immobili gravati di ipoteca all'interno della comunicazione di avvenuta iscrizione.
Come di recente ricordato da Cass. n. 23096/23 con indicazioni di giurisprudenza precedente, non è necessaria la puntuale indicazione dei beni da ipotecare, ma è sufficiente l'indicazione dei crediti garantiti.
Nel caso di specie il valore del credito garantito (superiore ad euro 150.000,00) è certamente superiore al limite di euro 20.000,00 previsto dall'art. 77, comma 1 bis, d.P.R. n. 602/1973, che consente l'iscrizione dell'ipoteca anche quando non si sono verificate le condizioni di cui all'art. 76 d.P.R. cit.
L'indicazione del valore dei beni appare inutile anche al fine di consentire al contribuente di chiedere una restrizione dei beni ipotecati, poiché l'informazione sull'ammontare dei crediti tributari garantiti gli consente di verificare da sé la capienza dei beni vincolati con una semplice visura.
In ogni caso la domanda di restrizione andrebbe fatta in modo specifico e documentato in sede di ricorso, ma ciò non è accaduto, né in punto di allegazione, né in punto di prova.
Motivo 4
Il motivo non è fondato. Le pur suggestive argomentazioni del difensore del Comune non possono essere accolte per le seguenti ragioni.
Sebbene l'iscrizione ipotecaria rappresenti normalmente l'inizio dell'iter che porterà all'esecuzione forzata nelle forme della riscossione esattoriale, la Corte di Nomofilachia ha sempre riconosciuto la natura non esecutiva dell'iscrizione dell'ipoteca legale, traendone la conseguenza, fra l'altro, che non sia necessario l'invio dell'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 prima di eseguire l'annotazione.
La stessa disciplina sul dissesto degli enti locali, pur molto dettagliata, prevede chiaramente il divieto di esperire azioni esecutive individuali, ma a seguito della modificazione effettuata con l'art. 1 l. n. 205/2017 entrata in vigore il 1/1/2018 all'art. 243 bis tuel dispone quanto segue:
<
7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato può richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
->
Com'è noto l'art. 19, comma 1 quater, d.P.R. n. 602/1973 prevede il divieto di iscrizione ipotecaria dopo la presentazione della richiesta di rateazione (e fino al provvedimento di rigetto), lasciando in essere le iscrizioni effettuate in precedenza. Appare, dunque, chiaro che solo questa iniziativa del Comune comporta il divieto di iscrivere ipoteche. Se il divieto di iscrivere ipoteche fosse un effetto della dichiarazione di dissesto, il richiamo non avrebbe senso.
Deve, pertanto, ritenersi che l'iscrizione dell'ipoteca legale, quale strumento di garanzia del credito erariale e non atto dell'esecuzione forzata, sia possibile anche in pendenza dello stato di dissesto dell'ente locale.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio per la novità della questione di cui al motivo n. 4.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza indicata in epigrafe, conferma l'atto impugnato meglio indicato in epigrafe.
Spese del doppio grado di giudizio integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
UI TR BE TT
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AT BE, Presidente
PETRUCCI LUIGI, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 248/2020 depositato il 10/01/2020
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Viale Santa Panagia N.141 96100 Siracusa SR
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N. 4
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Lentini - Piazza Umberto N. 1 96016 Lentini SR
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2120/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 10/06/2019
Atti impositivi: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 20673/2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa dichiarava l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere limitatamente a parte del credito portato dalla cartella n. *55958 e, nel resto, accoglieva il ricorso proposto dal Comune di Lentini
l'iscrizione ipotecaria effettuata dalla RISCOSSIONE SICILIA s.p.a. per crediti erariali.
In particolare, il giudice di prime cure dava atto del provvedimento di sgravio parziale emesso dall'Agenzia delle Entrate e rilevava l'omessa notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agente della Riscossione per i seguenti motivi:
1.- omessa valutazione della relata di notificazione del preavviso depositata in primo grado.
2. ultra-petizione nella parte in cui era stata rilevata anche l'omessa notificazione degli atti presupposti all'iscrizione ipotecaria, che non era stata eccepita dal Comune.
Devolveva, quindi, le difese sui motivi non esaminati.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che, pur dichiarandosi estranea rispetto ad eccezioni tutte riguardanti l'attività dell'Agente della Riscossione, si associava ai motivi di appello.
Si costituiva il Comune svolgendo le seguenti difese:
3. in via pregiudiziale inammissibilità dell'appello per mancanza dell'attestazione di conformità rispetto all'atto notificato.
sub 2 in primo grado era stata eccepita l'omessa indicazione degli immobili gravati da ipoteca prevista dall'art. 2089 c.c., particolarmente necessaria nel caso di specie atteso lo stato dissesto del Comune.
4. devoluzione del motivo relativo all'inammissibilità dell'iscrizione ipotecaria in quanto effettuata in violazione del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive previsto dagli artt. 81, comma 2, d.lgs. n.
77/1995 e 243 bis, comma 4, tuel.
In vista dell'odierna udienza depositavano memoria il difensore dell'Agente della Riscossione, che replicava all'eccezione di inammissibilità e chiedeva la distrazione delle spese del giudizio, ed il difensore del Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è fondato.
Motivo 3 Il motivo non è fondato.
Come ha avuto modo di precisare la Corte di Nomofilachia:
<
In tema di processo tributario, l'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 (richiamato, per il giudizio di appello, dal successivo art. 53) va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso non già la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra l'atto depositato e quello notificato, ma solo la loro effettiva difformità, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui la parte resistente (o appellata) si sia costituita, la difformità tra i due esemplari di ricorso può essere contestata da quest'ultima - o, comunque, agevolmente rilevata dal giudice - sulla base del diretto raffronto del ricorso depositato con quello notificato, trattandosi di atti entrambi acquisiti al giudizio.
->
(Cass. Sez. 5, 27/10/2025, n. 28376, Rv. 676732 - 01)
I due file prodotti in formato .pdf dall'appellante e dal Comune appaiono identici e, comunque, il Comune non ha evidenziato dove sarebbero le difformità.
Motivo 1
Il motivo è fondato.
In primo grado l'Agente della Riscossione aveva depositato la relata di notificazione del preavviso, circostanza neppure contestata in questo grado di giudizio dal difensore del Comune.
Motivo 2
Il motivo è fondato.
Come riconosciuto dallo stesso difensore del Comune, in primo grado era stata eccepita solo l'omessa indicazione degli immobili gravati di ipoteca all'interno della comunicazione di avvenuta iscrizione.
Come di recente ricordato da Cass. n. 23096/23 con indicazioni di giurisprudenza precedente, non è necessaria la puntuale indicazione dei beni da ipotecare, ma è sufficiente l'indicazione dei crediti garantiti.
Nel caso di specie il valore del credito garantito (superiore ad euro 150.000,00) è certamente superiore al limite di euro 20.000,00 previsto dall'art. 77, comma 1 bis, d.P.R. n. 602/1973, che consente l'iscrizione dell'ipoteca anche quando non si sono verificate le condizioni di cui all'art. 76 d.P.R. cit.
L'indicazione del valore dei beni appare inutile anche al fine di consentire al contribuente di chiedere una restrizione dei beni ipotecati, poiché l'informazione sull'ammontare dei crediti tributari garantiti gli consente di verificare da sé la capienza dei beni vincolati con una semplice visura.
In ogni caso la domanda di restrizione andrebbe fatta in modo specifico e documentato in sede di ricorso, ma ciò non è accaduto, né in punto di allegazione, né in punto di prova.
Motivo 4
Il motivo non è fondato. Le pur suggestive argomentazioni del difensore del Comune non possono essere accolte per le seguenti ragioni.
Sebbene l'iscrizione ipotecaria rappresenti normalmente l'inizio dell'iter che porterà all'esecuzione forzata nelle forme della riscossione esattoriale, la Corte di Nomofilachia ha sempre riconosciuto la natura non esecutiva dell'iscrizione dell'ipoteca legale, traendone la conseguenza, fra l'altro, che non sia necessario l'invio dell'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 prima di eseguire l'annotazione.
La stessa disciplina sul dissesto degli enti locali, pur molto dettagliata, prevede chiaramente il divieto di esperire azioni esecutive individuali, ma a seguito della modificazione effettuata con l'art. 1 l. n. 205/2017 entrata in vigore il 1/1/2018 all'art. 243 bis tuel dispone quanto segue:
<
7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato può richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
->
Com'è noto l'art. 19, comma 1 quater, d.P.R. n. 602/1973 prevede il divieto di iscrizione ipotecaria dopo la presentazione della richiesta di rateazione (e fino al provvedimento di rigetto), lasciando in essere le iscrizioni effettuate in precedenza. Appare, dunque, chiaro che solo questa iniziativa del Comune comporta il divieto di iscrivere ipoteche. Se il divieto di iscrivere ipoteche fosse un effetto della dichiarazione di dissesto, il richiamo non avrebbe senso.
Deve, pertanto, ritenersi che l'iscrizione dell'ipoteca legale, quale strumento di garanzia del credito erariale e non atto dell'esecuzione forzata, sia possibile anche in pendenza dello stato di dissesto dell'ente locale.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio per la novità della questione di cui al motivo n. 4.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza indicata in epigrafe, conferma l'atto impugnato meglio indicato in epigrafe.
Spese del doppio grado di giudizio integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
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