Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 868
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Irregolarità deposito ricorso

    La Corte ha ritenuto che il ricorso, depositato in forma cartacea e non regolarizzato secondo le prescrizioni di legge, fosse da considerare inesistente e, pertanto, inammissibile. La violazione delle regole tecniche sulla formazione del documento informatico comporta l'inesistenza dell'atto, non la sua nullità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 868
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 868
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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