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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 868/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GRASSO BARBARA MODESTA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7260/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249038411122000 VARIE
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate RI, avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di intimazione n. 07120249038411122000.
Il ricorso recante il n. 7260/2025 è risultato depositato il 09/04/2025 in forma cartacea a mezzo posta raccomandata, in violazione del disposto dell'art. 16 bis D.Lgs. 546/1992 che prescrive obbligatoriamente che la comunicazione avvenga a mezzo posta elettronica certificata.
Il Presidente della sezione, pertanto, con decreto N. 6997/2025, emesso in data 29.10.2025, ha assegnato al ricorrente il termine perentorio di giorni dieci dalla comunicazione del predetto decreto, per la regolarizzazione del deposito del ricorso, ai sensi dell'art. 16 bis comma 4 D.Lgs. 546/1992.
Rilevato che il decreto presidenziale è stato comunicato alla parte all'indirizzo PEC: Email_1, in data 31.10.2025.
Rilevato, tuttavia, che alcun atto risulta pervenuto presso questa Corte, nonostante parte ricorrente sia stata edotta dell'avviso di trattazione del ricorso alla odierna udienza, a mezzo pec, all'indirizzo sopra indicato, in data 25/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dal 2 settembre 2024, è previsto l'obbligo esclusivo di utilizzare le modalità telematiche per la notifica e il deposito degli atti processuali, anche per controversie di importo inferiore ai 3.000 euro.
Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, anche se scannerizzato e notificato a mezzo pec è da considerarsi inesistente. L'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 163/2013 dispone che le notificazioni telematiche devono essere effettuate mediante l'utilizzo di documenti informatici nativi, in formato pdf/A 1° o pdf/A 1b e devono essere sottoscritti con firma digitale (art. 10 D.M. 04/08/2015). La violazione delle regole tecniche relative alla formazione del documento informatico comporta, come conseguenza, che per l'assenza della firma digitale, l'atto non può essere qualificato come atto scritto e non può produrre gli effetti previsti dall'art. 2702 c.c. e, quindi, comporta che l'atto non è riferibile al soggetto che l'ha apparentemente sottoscritto. Né può ritenersi che l'atto abbia raggiunto lo scopo ai sensi della generale previsione dell'art. 156 c.p.c. perchè la violazione delle norme sulla redazione dell'atto determina non la nullità dello stesso ma la sua inesistenza.
Per le ragioni suesposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GRASSO BARBARA MODESTA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7260/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249038411122000 VARIE
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate RI, avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di intimazione n. 07120249038411122000.
Il ricorso recante il n. 7260/2025 è risultato depositato il 09/04/2025 in forma cartacea a mezzo posta raccomandata, in violazione del disposto dell'art. 16 bis D.Lgs. 546/1992 che prescrive obbligatoriamente che la comunicazione avvenga a mezzo posta elettronica certificata.
Il Presidente della sezione, pertanto, con decreto N. 6997/2025, emesso in data 29.10.2025, ha assegnato al ricorrente il termine perentorio di giorni dieci dalla comunicazione del predetto decreto, per la regolarizzazione del deposito del ricorso, ai sensi dell'art. 16 bis comma 4 D.Lgs. 546/1992.
Rilevato che il decreto presidenziale è stato comunicato alla parte all'indirizzo PEC: Email_1, in data 31.10.2025.
Rilevato, tuttavia, che alcun atto risulta pervenuto presso questa Corte, nonostante parte ricorrente sia stata edotta dell'avviso di trattazione del ricorso alla odierna udienza, a mezzo pec, all'indirizzo sopra indicato, in data 25/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dal 2 settembre 2024, è previsto l'obbligo esclusivo di utilizzare le modalità telematiche per la notifica e il deposito degli atti processuali, anche per controversie di importo inferiore ai 3.000 euro.
Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, anche se scannerizzato e notificato a mezzo pec è da considerarsi inesistente. L'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 163/2013 dispone che le notificazioni telematiche devono essere effettuate mediante l'utilizzo di documenti informatici nativi, in formato pdf/A 1° o pdf/A 1b e devono essere sottoscritti con firma digitale (art. 10 D.M. 04/08/2015). La violazione delle regole tecniche relative alla formazione del documento informatico comporta, come conseguenza, che per l'assenza della firma digitale, l'atto non può essere qualificato come atto scritto e non può produrre gli effetti previsti dall'art. 2702 c.c. e, quindi, comporta che l'atto non è riferibile al soggetto che l'ha apparentemente sottoscritto. Né può ritenersi che l'atto abbia raggiunto lo scopo ai sensi della generale previsione dell'art. 156 c.p.c. perchè la violazione delle norme sulla redazione dell'atto determina non la nullità dello stesso ma la sua inesistenza.
Per le ragioni suesposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.