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Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/10/2024, n. 2657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2657 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. 3262/2021 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2024 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace EL Tribunale di Torre Annunziata, dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013); nella causa civile di I° grado iscritta al n. 3262 EL ruolo degli affari contenziosi civili ELl'anno 2021 avente ad oggetto: opposizione a d.i..
TRA
C.F. e P. IVA ) - con sede legale in Napoli in via Parte_1 P.IVA_1
F. Imparato n. 495 - in persona EL l.r.p.t.; (C.F. Parte_2 [...]
), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
rano di Napoli (NA) in via Dora, 3; (C.F. Parte_3 [...]
), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
in via Vincenzo Legnante n. 8; (C.F. Parte_4
), nata a [...] il [...] e residente in [...]di Na- C.F._3
poli (NA) in via Dora n. 3 e (C.F. Parte_5 [...]
), nato a [...] il [...] ivi residente alla C.F._4
1 Traversa II Montenegro n. 34, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Angelo D'Or-
lando (C.F. ) - PEC CodiceFiscale_5 Email_1
ed elett.te dom.ti presso il suo studio in Napoli (NA) in Via Luigi Caldieri
[...]
n. 127,
-opponenti-
E
(C.F. ), con sede Controparte_1 P.IVA_2
in Torre EL GR (NA) al Corso Vittorio Emanuele "Palazzo Vallelonga", in per-
sona EL suo Presidente e legale rappresentante rapp.ta e difesa CP_2
[... dall'avv. Francesco Falanga (C.F. ) – PEC C.F._6 Email_2
ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Torre EL GR (NA) Email_3
in via Dello Sport n. 13,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti EL giudizio, cui si fa espresso rinvio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 484/2021 gli opponenti esponevano che:
- In data 10.12.2024 la ”, stipulava con la Parte_1 Controparte_1
contratto di mutuo chirografario n. 166/620/1011641 di originari
[...]
40.000,00 euro da estinguersi in 60 rate mensili. A garanzia EL suddetto credito veniva rilasciata una cambiale di 80.000 euro.
- Successivamente, la ” stipulava con la medesima banca un Parte_1
contratto conto corrente c/c n. 1101600. A garanzia EL suddetto credito, veniva
2 stipulate una fideiussione sottoscritta da , , Parte_2 Parte_3 [...]
e . Parte_4 Parte_5
- Con ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 633 c.p.c. Controparte_1
chiedeva a Questo Tribunale di ingiungere a , Parte_1 Parte_2
, e , il pagamento, Parte_3 Parte_4 Parte_5
in solido tra loro ed in favore ELla ricorrente, ELla somma di € 33.995,00, oltre interessi di cui al ricorso dal 18.02.2021, di cui € 9.759,92, quale saldo EL conto corrente ed € 24.235,08, quale residuo EL mutuo chirografario, nonché spese ed onorari EL giudizio monitorio.
- Questo Tribunale, con D.I. n. 484/2021 (R.G. 1618/2021) ingiungeva agli attuali opponenti, entro 40 giorni dalla notificazione EL d.i., il pagamento di euro 33.995,00 oltre gli interessi convenzionali, sulla sorte capitale, fino all'effettivo soddisfo, oltre le spese legali EL procedimento, liquidate in complessivi euro 1.086,00 di cui euro 286,00 per esborsi, euro 800,00 per compensi professionali, oltre il rimborso ELle spese generali, nella misura EL
15%, oltre I.V.A. e C.P.A., ai sensi di legge.
Gli opponenti in citazione hanno poi lamentato:
1. Nullità EL decreto ingiuntivo opposto per carenza EL requisito ELla certezza EL credito azionato;
2. Illegittimità
ELla cambiale emessa a garanzia EL mutuo chirografario 3. Nullità ex art. 1815,
comma II, c.c. ELle clausole relative agli interessi compensativi e moratori per usurarietà stante il superamento EL tasso soglia;
4. Nullità dei criteri di calcolo degli interessi compensativi sul mutuo chirografario per uso EL sistema
ELl'ammortamento alla francese.
La si costituiva ritualmente chiedendo il rigetto ELla Controparte_1
domanda e la conferma EL decreto ingiuntivo opposto.
3 Nel merito, si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento ELla domanda di pagamento, mentre alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, di fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi ELla pretesa creditoria.
Sulla cambiale
Il motivo di opposizione, oltre che in parte generico, è destituito di fondamento,
risultando la cambiale rilasciata sulla base ELla libera volontà negoziale ELle parti.
Inoltre la prassi ormai consolidata, come chiarito dagli stessi opponenti, esclude anche qualsivoglia violazione EL canone ELla buona fede, considerato che la stessa costituisce mera garanzia ELl'adempimento ed il suo utilizzo non è avvenuto in violazione o con abuso EL processo, non essendo stata avviata in tale giudizio alcuna attività esecutiva sulla base dei suddetti titoli. L'eventuale sproporzione evidenziata rispetto alla somma garantita, oltre che liberamente voluta, in assenza di ulteriori circostanze ed attività esecutive, non pare realizzare alcun esercizio discrezionale arbitrario EL diritto con fine diverso rispetto a quello previsto (abuso
EL diritto), né una violazione ELla buona fede tout court che richiederebbe un comportamento da parte EL creditore da tenersi nell'interesse ELla controparte,
“nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico”
(Cass. civ., sez. III, 30 luglio 2004, n. 14605), anche considerato, come si dirà infra,
l'avvenuto accertamento ELla legittimità ELle condizioni EL mutuo.
Sul contratto di mutuo
4 Spetta dunque alla banca dimostrare l'esistenza EL contratto indicato nel ricorso e l'ammontare EL debito, mentre sull'opponente incombe l'onere di provare l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive EL credito.
Sul punto, l'opposta ha provato l'esistenza EL mutuo mediante deposito EL relativo contratto, nonché ELl'erogazione ELla somma finanziata.
Vi è contestazione, viceversa, sulla quantificazione EL credito.
Sotto tale profilo va premesso che le clausole di determinazione degli interessi EL
contratto di mutuo risultano pienamente valide ed efficaci tra le parti, non ravvisandosi alcuno dei profili di nullità dedotti dall'opponente.
È possibile richiamare sul punto la sentenza ELla Cassazione civile S.U.,
29.05.2024, n. 15130 la quale ha definitivamente chiarito che:” in tema di mutuo
bancario con rimborso rateale EL prestito regolato da un piano di ammortamento «alla
francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale EL
contratto la mancata indicazione ELla modalità di ammortamento e EL regime di
capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o
indeterminabilità ELl'oggetto EL contratto né per violazione ELla normativa in tema di
trasparenza ELle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti",
né lo stesso produce l'effetto di un inammissibile anatocismo (sul punto, Tribunale
Padova 07.05.2024).
Un piano di ammortamento “alla francese” può essere elaborato tanto in regime di capitalizzazione composta degli interessi, quanto in regime di capitalizzazione semplice.
Nel caso in esame dalle risultanze ELla CTU è emerso che, rideterminando il piano di ammortamento EL prestito, in regime di capitalizzazione semplice degli
5 interessi, lasciando invariate tutte le ulteriori condizioni economiche convenute tra le parti (importo mutuato pari ad € 40.000,00; tasso di interesse nominale annuo pari all'Euribor 6 mesi + 6%; rimborso in 60 rate mensili), i maggiori importi corrisposti dalla parte mutuataria, per effetto ELl'applicazione EL regime finanziario composto in luogo di quello semplice, ammontano a complessivi €
757,93.
La , in comparsa conclusionale ed in sede di osservazioni Controparte_1
tecniche, non ha contestato quanto rilevato dal CTU in ordine alle verifiche compiute e EL conseguente riconoscimento di una differenza in favore ELla
mutuataria di Euro 757,93, rispetto al credito di Euro 24.235,08 maturato ELla
Banca, ben potendo quindi la stessa, stante la correttezza ELl'operato EL
consulente, essere posta alla base ELla decisione, in quanto logicamente e tecnicamente corretta e motivata (Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza 31 agosto
2018 n. 21504).
Sul conto corrente.
Rispetto alle tre ipotesi di rielaborazione EL conto corrente, offerte dal CTU,
l'unica, tra quelle proposte, che risponde in maniera compiuta al quesito così come posto dal G.I. è quella riportata quale “Ipotesi di calcolo n. 1”, considerato che in tale ipotesi di conteggio, quale base contabile di partenza, è stato assunto il saldo debitore di € 7.900,15 indicato sul primo degli estratti conto prodotti in giudizio in serie continua risalente al 31.12.2019, saldo debitore non specificamente contestato dalle parti opponenti e che può quindi essere considerato quale saldo di partenza.
Le altre due ipotesi, per quanto puntuali sotto l'aspetto tecnico, non rispecchiano il reale andamento EL rapporto intercorso tra le parti.
6
Considerato che
le rettifiche apportate dalla CTU riguardano unicamente l'esclusione ELla capitalizzazione composta trimestrale dall'01.01.2014 al
30.09.2016 e che, pertanto, nell'arco temporale esaminato, tutte le condizioni economiche praticate dalla banca si sono rivelate legittime, si conferma il saldo debitore di € 9.759,92 risultante dalla certificazione ex art.50 TUB.
Le principali condizioni economiche regolanti il rapporto (tasso creditore, tasso debitore, tasso di mora, commissione disponibilità fondi, spese, commissioni,
variazioni peggiorative e regime ELle valute) risultano regolarmente pattuite nei contratti EL 29.05.2012 e EL 13.12.2013.
Da tutto quanto esposto, consegue che in relazione all'indagine:
- sul finanziamento chirografario, Questo Tribunale prende atto e fa proprio quanto rilevato dal CTU in ordine alle verifiche compiute e EL conseguente riconoscimento di una differenza in favore ELla mutuataria di Euro 757,93, rispetto al credito di Euro 24.235,08 maturato;
- sul conto corrente, in adesione al ricalcolo di cui all'ipotesi di calcolo “1”, si conferma l'importo di Euro 9.759,92.
Consegue la revoca EL D.I. 484/2021 e la condanna degli opponenti, in solido fra loro, al pagamento in favore ELl'opposta ELl'importo di euro 33.237,07.
Stante l'accoglimento parziale ELl'opposizione e la soccombenza reciproca rispetto ai diversi motivi di opposizione la spese vanno integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione di-
sattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 484/2021
(R.G. 1618/2021), pronunciato da Questo Tribunale, per le ragioni in motivazione;
2) condanna gli opponenti al pagamento, in favore ELl'opposta ELl' importo di euro
33.237,07 oltre interessi convenzionali dal 18.02.2021 fino all'effettivo soddisfo;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese e competenze di lite.
Così deciso in Torre Annunziata il 04.10.2024
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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