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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2024, n. 17049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17049 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA NZ nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/09/2023 del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
lette/sentite le conclusioni del PG PERLA LORI Il Proc. Gen. conclude per l'accoglimento del ricorso. udito il difensore L'avv. GUIDO CONTESTABILE insiste nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17049 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 27/02/2024 Ritenuto in fatto 1.CA VI, tramite difensore abilitato, ha promosso ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria, che ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. da lui presentato contro l'ordinanza del Tribunale di Palmi, a sua volta reiettiva della istanza di sostituzione della misura carceraria, in atto in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., con quella degli arresti domiciliari. 2.Sono stati dedotti due motivi, di ricorso, enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha denunciato violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in ordine all'affermata sussistenza delle esigenze cautelari, in quanto la posizione processuale del ricorrente sarebbe sovrapponibile a quella del coimputato - del medesimo reato - LI ES, che aveva recentemente beneficiato di una pronuncia di annullamento con rinvio di un'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria per analoghe ragioni e assimilabile a quella di altro imputato, a sua volta scarcerato;
il decisum della Sesta sezione della Cassazione avrebbe superato l'indirizzo più rigoristico del giudice di legittimità, poggiato sulla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen.; avrebbe, in definitiva, richiamato il giudice di merito ad una adeguata ponderazione del tempo trascorso dall'inizio dell'esecuzione della misura in assenza di ulteriori indizi dai quali desumere una possibile persistenza della pericolosità dell'indagato. L'ordinanza impugnata avrebbe invece respinto l'istanza difensiva traendo spunto dal quadro indiziario posto a base dell'esecuzione della misura originaria, svalutando il tempo trascorso dall'inizio dell'esecuzione del provvedimento coercitivo e giungendo a pretendere la prova "diabolica" dell'interruzione del rapporto con il sodalizio di origine. 2.2.E' stato dedotto un secondo motivo di ricorso, che ha richiamato il vizio di motivazione, ritenuta apparente ed illogica, del provvedimento impugnato, che non avrebbe affrontato il profilo del periculum libertatis in modo individualizzante, desumendolo dagli elementi indiziari risalenti a 5 anni prima e non dall'attuale e concreta situazione personale del ricorrente, detenuto da oltre un anno e mezzo;
anzi, l'evidenziato indebolimento del sodalizio conseguente all'arresto di altri componenti, avrebbe dovuto indurre a valutare l'affievolimento delle esigenze cautelari, anche in considerazione del c.d. "tempo silente". Ancora, la difesa aveva richiesto l'applicazione della misura degli arresti domiciliari con l'uso del braccialetto elettronico, che avrebbe dovuto essere apprezzata con la dovuta ragionevolezza. 3.11 Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Perla Lori, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 2 Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.11 collegio è consapevole dell'esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali in relazione alla portata applicativa della presunzione relativa di sussistenza e persistenza delle esigenze cautelari per i soggetti indiziati o imputati del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa. Secondo una prima opzione, la presunzione relativa di pericolosità sociale per il partecipe ad associazione mafiosa, di cui all'attuale dettato dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice (presenti agli atti o addotti dalla parte interessata) emerga che l'associato abbia stabilmente reciso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, sicchè, in assenza di elementi a favore, sul giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 19787 del 26/3/2019, Bonforte, Rv. 275681; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Rv. Trombacca, Rv. 278569; Sez. 5, n. 26371 del 24/7/2020, Carparelli, Rv. 279470; Sez. 5, n. 40206 del 2/7/2018, Lombardo, n. m.; Sez. 5, n. 35847 del 11/6/2018, C., Rv. 274174; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726; Sez. 5, n. 44644 del 28/06/2016, Leonardi, Rv. 268197; Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265986; Sez. 5, n. 38119 del 22/07/2015, Ascone, Rv. 264727). Tralasciando, perché non è oggetto di interesse, l'indirizzo che introduce distinzioni applicative in base alla tipologia dell'associazione di tipo mafioso, se "storica" o di diversa formazione, vi è una seconda corrente ermeneutica, richiamata a sostegno del ricorso, che, anche nella prospettiva di ispirarsi ad una esegesi costituzionalmente orientata della presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ritiene sia comunque necessario un approfondimento dell'onere motivazionale, incentrato sulla valutazione del requisito dell'attualità, allorché si registri un consistente iato temporale tra i fatti contestati e la data del provvedimento cautelare e laddove, in particolare, non sia possibile cogliere comportamenti, tenuti dall'indagato, sintomatici di perdurante pericolosità; tale interpretazione rinviene fonte normativa nell'inciso, di cui all'art. 275 comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen., che valorizza gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari" (Sez. 1, n. 28991 del 25/9/2020, Felice, Rv. 279728; Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, Lo Russo, Rv. 279720; Sez. 1, n. Sez. 1, n. 42714 del 19/7/2019, Terminio, Rv. 277231; Sez. 3, n. 6284 del 16/1/2019, Pianta, Rv. 274861; Sez. 6, n. 16867 del 20/3/2018, Morabito, Rv. 272919; Sez. 6, n. 29807 del 4/5/2017, Nocerino, Rv. 270738; Sez. 6, n. 25517 3 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino e altri, Rv. 270738; Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv. 269957; Sez. 5, n. 36569 del 19/07/2016, Cosentino, Rv. 267995; Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2016, Gallo e altri, Rv. 268727). 2.Una terza opzione, condivisa dal collegio, si pone come intermedia, poiché suggerisce di ritenere che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ponga una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei pericula libertatis, ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione e ciò, ovviamente, se queste siano state evidenziate dalla parte - sulla quale grava, comunque, un onere di allegazione - o siano direttamente traibili dagli atti, con la precisazione che, tra le ragioni di esclusione, oltre al dato della rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha tout court valore determinante della sopravvenuta, definitiva elisione delle esigenze cautelari, possa essere ricompreso il fattore del "tempo trascorso dai fatti", che deve essere raffrontato, tuttavia, alla gravità della condotta (Sez. 5, n. 57580 del 14 settembre 2017, P.M. in proc. Lupia, Rv. 272435; vedi anche Sez. 5, n. 45840 del 14/6/2018, M., Rv. 274180 che, pur aderendo in linea teorica al primo degli orientamenti esaminati, si è occupata di una fattispecie di reato associativo contestato in fase cautelare con condotta "perdurante", dando atto, in motivazione, della vicinanza dei fatti di reato all'applicazione della custodia cautelare ed incentrando su tale valutazione la prima delle due rationes decidendi). In altre parole, quanto più ampio è il torno di tempo che intercorre tra la commissione dei reati e l'applicazione della cautela, tanto più deve essere esaltato il parametro della gravità della condotta per sostenere la permanenza del periculum, inteso come sua attualità. Tale indirizzo ermeneutico, pur non snaturando il carattere "speciale" della presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., mira a riflettere sui possibili eccessi nel richiamo alla sua previsione e tende a sollecitare un'attenzione motivazionale direttamente proporzionale alla dimensione della distanza temporale tra la condotta illecita oggetto d'incolpazione e l'applicazione della cautela, con un occhio di riguardo, naturalmente, alla gravità della condotta concretamente contestata, che ne rappresenta un indice di pericolosità, sia pure in senso ampio. D'altro canto, allo specifico profilo dell'allarme sociale provocato dal fenomeno mafioso si è richiamata anche la giurisprudenza costituzionale che, sia pure al fine di respingere, per manifesta infondatezza, una censura di illegittimità della presunzione non già di sussistenza delle esigenze cautelari, ma di adeguatezza assoluta della custodia in carcere, con l'ordinanza n. 136 del 2017 ha sottolineato il connotato di perniciosità del vincolo associativo mafioso, che "implica ed è suscettibile di produrre, da un lato, una solida e permanente adesione tra gli associati, una rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento territoriale e, dall'altro, una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva di 4 accrescimento della forza intimidatrice del sodalizio criminoso" (cfr. anche Corte Cost. n. 265 del 2010). 3. Ebbene, il Tribunale si è soffermato, da un lato, sul dato della mancata dimostrazione della interruzione dei rapporti tra il ricorrente e la cosca di appartenenza, rimarcandone i diversi, plurimi indicatori di grave, stabile ed organica compenetrazione in senso oggettivo e soggettivo, come la titolarità di "dote di 'ndrangheta", che - pur non costituendo elemento di per sé sufficiente a comprovarne un ruolo dinamico nell'associazione - rappresenta indice di formale, significativa investitura al suo interno (sez. 6, n.16543 del 19/01/2021, Barbaro, Rv. 281054); la veste di persona di fiducia, a cui appoggiarsi per ampliare il business degli stupefacenti e per veicolare informazioni all'interno della consorteria;
il ruolo nella vicenda dell' accoltellamento di AL OM cl.'98; l'assistenza in ottica di copertura, di estrazione mafiosa, fornita a AF OM e CC dopo tale episodio;
ed evidenziando, ancora, l'elemento di fatto costituito dal vincolo familiare esistente tra il ricorrente ed il vertice del sodalizio facente capo a CA NT, capo della locale di Roma. Ha sottolineato, dall'altro lato (pag.2), che nessun elemento sia stato addotto dalla difesa a suffragio dell'attenuazione delle esigenze cautelari se non gli aspetti, da soli non conducenti, del tempo trascorso e del rispetto delle prescrizioni imposte dal regime carcerario. Il collegio rileva in proposito, del resto, che la contestazione del delitto associativo, di natura permanente, sia di tipo "aperto" ("in Cosoleto e Sinopoli dal 2016 con condotta perdurante") ed osserva che, in ogni caso, la forbice temporale tra i fatti accertati dalle indagini (2018) e la data di emissione del provvedimento coercitivo (marzo 2022), una volta delineata la specificità del contesto, non si palesi affatto abnorme. Pur essenzialmente assestando la decisione di rigetto dell'appello cautelare sulla giurisprudenza di legittimità aderente al primo, più severo orientamento, l'ordito motivazionale dell'ordinanza impugnata ha comunque fornito appaganti argomentazioni anche in relazione all'applicazione dei principi condivisi dalla tesi interpretativa più garantista. I motivi di ricorso, puramente reiterativi delle lagnanze già respinte, con enunciati logici ed appropriati, immuni da censure in sede di legittimità, dal provvedimento impugnato, si rivelano dunque infondati. Per un verso, essi si limitano a riproporre, sic et simpliciter, l'argomento della necessità di adozione di una "parità di trattamento" rispetto alla posizione del coimputato LI, senza assolvere all'onere di indicazione di elementi concreti, pure diversi dalla prova dell'avvenuta dissociazione, che deporrebbero per la disarticolazione della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari a fronte della gravità indiziaria della commissione del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. attribuito al ricorrente;
e tale non può evidentemente individuarsi nella correttezza del comportamento tenuto in sede inframuraria, che costituisce un dovere di ciascun detenuto, del tutto neutro ai fini della delibazione dei tratti sintomatici di 5 \; un affievolimento del quadro esigenziale (sez. 5, n. 16425 del 02/02/2010, Iurato, Rv. 246868; sez.2, n. 1858 del 09/10/2013, Scalamana, Rv. 258191). Non solo, ma è costante principio espresso dalla giurisprudenza di questa Corte che il "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura coercitiva con altra meno grave non può essere rappresentato dall'esigenza di "bilanciamento" con la valutazione ("in melius") delle esigenze cautelari operata in relazione a co-indagati (o coimputati) (sez.2, n. 39785 del 26/09/2007, Poropat, Rv. 238763; sez.2, n. 54298 del 16/09/2016, Baldassarri, Rv. 268634). Per altro verso, con specifico riferimento alla denunciata lacuna della motivazione sul mancato ricorso al braccialetto elettronico a garanzia del rispetto del vincolo, le ragioni di doglianza non tengono conto dell'assolutezza della presunzione di adeguatezza della misura della custodia carceraria, sancita dall'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. in presenza delle esigenze cautelari che giustifichino l'irrogazione della misura restrittiva. 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 27/02/2024 Il (tons retensore Il Presidente
lette/sentite le conclusioni del PG PERLA LORI Il Proc. Gen. conclude per l'accoglimento del ricorso. udito il difensore L'avv. GUIDO CONTESTABILE insiste nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17049 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 27/02/2024 Ritenuto in fatto 1.CA VI, tramite difensore abilitato, ha promosso ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria, che ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. da lui presentato contro l'ordinanza del Tribunale di Palmi, a sua volta reiettiva della istanza di sostituzione della misura carceraria, in atto in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., con quella degli arresti domiciliari. 2.Sono stati dedotti due motivi, di ricorso, enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha denunciato violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in ordine all'affermata sussistenza delle esigenze cautelari, in quanto la posizione processuale del ricorrente sarebbe sovrapponibile a quella del coimputato - del medesimo reato - LI ES, che aveva recentemente beneficiato di una pronuncia di annullamento con rinvio di un'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria per analoghe ragioni e assimilabile a quella di altro imputato, a sua volta scarcerato;
il decisum della Sesta sezione della Cassazione avrebbe superato l'indirizzo più rigoristico del giudice di legittimità, poggiato sulla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen.; avrebbe, in definitiva, richiamato il giudice di merito ad una adeguata ponderazione del tempo trascorso dall'inizio dell'esecuzione della misura in assenza di ulteriori indizi dai quali desumere una possibile persistenza della pericolosità dell'indagato. L'ordinanza impugnata avrebbe invece respinto l'istanza difensiva traendo spunto dal quadro indiziario posto a base dell'esecuzione della misura originaria, svalutando il tempo trascorso dall'inizio dell'esecuzione del provvedimento coercitivo e giungendo a pretendere la prova "diabolica" dell'interruzione del rapporto con il sodalizio di origine. 2.2.E' stato dedotto un secondo motivo di ricorso, che ha richiamato il vizio di motivazione, ritenuta apparente ed illogica, del provvedimento impugnato, che non avrebbe affrontato il profilo del periculum libertatis in modo individualizzante, desumendolo dagli elementi indiziari risalenti a 5 anni prima e non dall'attuale e concreta situazione personale del ricorrente, detenuto da oltre un anno e mezzo;
anzi, l'evidenziato indebolimento del sodalizio conseguente all'arresto di altri componenti, avrebbe dovuto indurre a valutare l'affievolimento delle esigenze cautelari, anche in considerazione del c.d. "tempo silente". Ancora, la difesa aveva richiesto l'applicazione della misura degli arresti domiciliari con l'uso del braccialetto elettronico, che avrebbe dovuto essere apprezzata con la dovuta ragionevolezza. 3.11 Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Perla Lori, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 2 Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.11 collegio è consapevole dell'esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali in relazione alla portata applicativa della presunzione relativa di sussistenza e persistenza delle esigenze cautelari per i soggetti indiziati o imputati del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa. Secondo una prima opzione, la presunzione relativa di pericolosità sociale per il partecipe ad associazione mafiosa, di cui all'attuale dettato dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice (presenti agli atti o addotti dalla parte interessata) emerga che l'associato abbia stabilmente reciso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, sicchè, in assenza di elementi a favore, sul giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 19787 del 26/3/2019, Bonforte, Rv. 275681; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Rv. Trombacca, Rv. 278569; Sez. 5, n. 26371 del 24/7/2020, Carparelli, Rv. 279470; Sez. 5, n. 40206 del 2/7/2018, Lombardo, n. m.; Sez. 5, n. 35847 del 11/6/2018, C., Rv. 274174; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726; Sez. 5, n. 44644 del 28/06/2016, Leonardi, Rv. 268197; Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265986; Sez. 5, n. 38119 del 22/07/2015, Ascone, Rv. 264727). Tralasciando, perché non è oggetto di interesse, l'indirizzo che introduce distinzioni applicative in base alla tipologia dell'associazione di tipo mafioso, se "storica" o di diversa formazione, vi è una seconda corrente ermeneutica, richiamata a sostegno del ricorso, che, anche nella prospettiva di ispirarsi ad una esegesi costituzionalmente orientata della presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ritiene sia comunque necessario un approfondimento dell'onere motivazionale, incentrato sulla valutazione del requisito dell'attualità, allorché si registri un consistente iato temporale tra i fatti contestati e la data del provvedimento cautelare e laddove, in particolare, non sia possibile cogliere comportamenti, tenuti dall'indagato, sintomatici di perdurante pericolosità; tale interpretazione rinviene fonte normativa nell'inciso, di cui all'art. 275 comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen., che valorizza gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari" (Sez. 1, n. 28991 del 25/9/2020, Felice, Rv. 279728; Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, Lo Russo, Rv. 279720; Sez. 1, n. Sez. 1, n. 42714 del 19/7/2019, Terminio, Rv. 277231; Sez. 3, n. 6284 del 16/1/2019, Pianta, Rv. 274861; Sez. 6, n. 16867 del 20/3/2018, Morabito, Rv. 272919; Sez. 6, n. 29807 del 4/5/2017, Nocerino, Rv. 270738; Sez. 6, n. 25517 3 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino e altri, Rv. 270738; Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv. 269957; Sez. 5, n. 36569 del 19/07/2016, Cosentino, Rv. 267995; Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2016, Gallo e altri, Rv. 268727). 2.Una terza opzione, condivisa dal collegio, si pone come intermedia, poiché suggerisce di ritenere che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ponga una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei pericula libertatis, ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione e ciò, ovviamente, se queste siano state evidenziate dalla parte - sulla quale grava, comunque, un onere di allegazione - o siano direttamente traibili dagli atti, con la precisazione che, tra le ragioni di esclusione, oltre al dato della rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha tout court valore determinante della sopravvenuta, definitiva elisione delle esigenze cautelari, possa essere ricompreso il fattore del "tempo trascorso dai fatti", che deve essere raffrontato, tuttavia, alla gravità della condotta (Sez. 5, n. 57580 del 14 settembre 2017, P.M. in proc. Lupia, Rv. 272435; vedi anche Sez. 5, n. 45840 del 14/6/2018, M., Rv. 274180 che, pur aderendo in linea teorica al primo degli orientamenti esaminati, si è occupata di una fattispecie di reato associativo contestato in fase cautelare con condotta "perdurante", dando atto, in motivazione, della vicinanza dei fatti di reato all'applicazione della custodia cautelare ed incentrando su tale valutazione la prima delle due rationes decidendi). In altre parole, quanto più ampio è il torno di tempo che intercorre tra la commissione dei reati e l'applicazione della cautela, tanto più deve essere esaltato il parametro della gravità della condotta per sostenere la permanenza del periculum, inteso come sua attualità. Tale indirizzo ermeneutico, pur non snaturando il carattere "speciale" della presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., mira a riflettere sui possibili eccessi nel richiamo alla sua previsione e tende a sollecitare un'attenzione motivazionale direttamente proporzionale alla dimensione della distanza temporale tra la condotta illecita oggetto d'incolpazione e l'applicazione della cautela, con un occhio di riguardo, naturalmente, alla gravità della condotta concretamente contestata, che ne rappresenta un indice di pericolosità, sia pure in senso ampio. D'altro canto, allo specifico profilo dell'allarme sociale provocato dal fenomeno mafioso si è richiamata anche la giurisprudenza costituzionale che, sia pure al fine di respingere, per manifesta infondatezza, una censura di illegittimità della presunzione non già di sussistenza delle esigenze cautelari, ma di adeguatezza assoluta della custodia in carcere, con l'ordinanza n. 136 del 2017 ha sottolineato il connotato di perniciosità del vincolo associativo mafioso, che "implica ed è suscettibile di produrre, da un lato, una solida e permanente adesione tra gli associati, una rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento territoriale e, dall'altro, una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva di 4 accrescimento della forza intimidatrice del sodalizio criminoso" (cfr. anche Corte Cost. n. 265 del 2010). 3. Ebbene, il Tribunale si è soffermato, da un lato, sul dato della mancata dimostrazione della interruzione dei rapporti tra il ricorrente e la cosca di appartenenza, rimarcandone i diversi, plurimi indicatori di grave, stabile ed organica compenetrazione in senso oggettivo e soggettivo, come la titolarità di "dote di 'ndrangheta", che - pur non costituendo elemento di per sé sufficiente a comprovarne un ruolo dinamico nell'associazione - rappresenta indice di formale, significativa investitura al suo interno (sez. 6, n.16543 del 19/01/2021, Barbaro, Rv. 281054); la veste di persona di fiducia, a cui appoggiarsi per ampliare il business degli stupefacenti e per veicolare informazioni all'interno della consorteria;
il ruolo nella vicenda dell' accoltellamento di AL OM cl.'98; l'assistenza in ottica di copertura, di estrazione mafiosa, fornita a AF OM e CC dopo tale episodio;
ed evidenziando, ancora, l'elemento di fatto costituito dal vincolo familiare esistente tra il ricorrente ed il vertice del sodalizio facente capo a CA NT, capo della locale di Roma. Ha sottolineato, dall'altro lato (pag.2), che nessun elemento sia stato addotto dalla difesa a suffragio dell'attenuazione delle esigenze cautelari se non gli aspetti, da soli non conducenti, del tempo trascorso e del rispetto delle prescrizioni imposte dal regime carcerario. Il collegio rileva in proposito, del resto, che la contestazione del delitto associativo, di natura permanente, sia di tipo "aperto" ("in Cosoleto e Sinopoli dal 2016 con condotta perdurante") ed osserva che, in ogni caso, la forbice temporale tra i fatti accertati dalle indagini (2018) e la data di emissione del provvedimento coercitivo (marzo 2022), una volta delineata la specificità del contesto, non si palesi affatto abnorme. Pur essenzialmente assestando la decisione di rigetto dell'appello cautelare sulla giurisprudenza di legittimità aderente al primo, più severo orientamento, l'ordito motivazionale dell'ordinanza impugnata ha comunque fornito appaganti argomentazioni anche in relazione all'applicazione dei principi condivisi dalla tesi interpretativa più garantista. I motivi di ricorso, puramente reiterativi delle lagnanze già respinte, con enunciati logici ed appropriati, immuni da censure in sede di legittimità, dal provvedimento impugnato, si rivelano dunque infondati. Per un verso, essi si limitano a riproporre, sic et simpliciter, l'argomento della necessità di adozione di una "parità di trattamento" rispetto alla posizione del coimputato LI, senza assolvere all'onere di indicazione di elementi concreti, pure diversi dalla prova dell'avvenuta dissociazione, che deporrebbero per la disarticolazione della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari a fronte della gravità indiziaria della commissione del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. attribuito al ricorrente;
e tale non può evidentemente individuarsi nella correttezza del comportamento tenuto in sede inframuraria, che costituisce un dovere di ciascun detenuto, del tutto neutro ai fini della delibazione dei tratti sintomatici di 5 \; un affievolimento del quadro esigenziale (sez. 5, n. 16425 del 02/02/2010, Iurato, Rv. 246868; sez.2, n. 1858 del 09/10/2013, Scalamana, Rv. 258191). Non solo, ma è costante principio espresso dalla giurisprudenza di questa Corte che il "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura coercitiva con altra meno grave non può essere rappresentato dall'esigenza di "bilanciamento" con la valutazione ("in melius") delle esigenze cautelari operata in relazione a co-indagati (o coimputati) (sez.2, n. 39785 del 26/09/2007, Poropat, Rv. 238763; sez.2, n. 54298 del 16/09/2016, Baldassarri, Rv. 268634). Per altro verso, con specifico riferimento alla denunciata lacuna della motivazione sul mancato ricorso al braccialetto elettronico a garanzia del rispetto del vincolo, le ragioni di doglianza non tengono conto dell'assolutezza della presunzione di adeguatezza della misura della custodia carceraria, sancita dall'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. in presenza delle esigenze cautelari che giustifichino l'irrogazione della misura restrittiva. 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 27/02/2024 Il (tons retensore Il Presidente