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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/05/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 810/2024
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'udienza del 15.5.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giancarlo Parte_1 C.F._1
Lupo e Benedetta Chiocchini, presso il cui studio sito in Pontedera (PI), Via della Stazione Vecchia
n. 8, elettivamente domicilia
Ricorrente contro
(C.F./P.I.: ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Katya Lea
Napoletano, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla
Piazza Guerrazzi n. 17
Resistente
OGGETTO: annullamento ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 15.5.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 2.5.2024, il ricorrente ha chiesto, previa sospensione, di dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata di complessivi € 6.739,50, rilevando: “
1. In via principale, si denuncia la violazione dell'art. 14 L. 689/1981; 2. In via subordinata, si denuncia
l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per violazione dell'art. 2, c. 1 bis del D.L. 12 settembre
1983, n. 463; 3. In via ulteriormente subordinata, si denuncia l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per difetto di motivazione”.
2. Con memoria depositata in data 3.4.2025 si è costituita la parte resistente, rilevando che l'ente aveva annullato il provvedimento impugnato e proceduto alla relativa archiviazione. 3. Con note di trattazione scritta, il ricorrente prendeva atto della cessata materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
4. Alla luce di quanto rilevato dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. Il comportamento adottato dalla parte resistente giustifica la compensazione per metà delle spese di lite. Per l'altra metà deve farsi applicazione del principio della soccombenza virtuale, da imputarsi alla resistente medesima, con liquidazione in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del
13/08/2022; ed in particolare, dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro
5.200,01 sino a 26.000,00.
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida, già effettuata la compensazione per metà, in complessivi euro 43,00 per esborsi ed euro 1.347,50
(1/2 di euro 2.695,00) per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 810/2024
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'udienza del 15.5.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giancarlo Parte_1 C.F._1
Lupo e Benedetta Chiocchini, presso il cui studio sito in Pontedera (PI), Via della Stazione Vecchia
n. 8, elettivamente domicilia
Ricorrente contro
(C.F./P.I.: ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Katya Lea
Napoletano, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla
Piazza Guerrazzi n. 17
Resistente
OGGETTO: annullamento ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 15.5.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 2.5.2024, il ricorrente ha chiesto, previa sospensione, di dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata di complessivi € 6.739,50, rilevando: “
1. In via principale, si denuncia la violazione dell'art. 14 L. 689/1981; 2. In via subordinata, si denuncia
l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per violazione dell'art. 2, c. 1 bis del D.L. 12 settembre
1983, n. 463; 3. In via ulteriormente subordinata, si denuncia l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per difetto di motivazione”.
2. Con memoria depositata in data 3.4.2025 si è costituita la parte resistente, rilevando che l'ente aveva annullato il provvedimento impugnato e proceduto alla relativa archiviazione. 3. Con note di trattazione scritta, il ricorrente prendeva atto della cessata materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
4. Alla luce di quanto rilevato dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. Il comportamento adottato dalla parte resistente giustifica la compensazione per metà delle spese di lite. Per l'altra metà deve farsi applicazione del principio della soccombenza virtuale, da imputarsi alla resistente medesima, con liquidazione in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del
13/08/2022; ed in particolare, dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro
5.200,01 sino a 26.000,00.
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida, già effettuata la compensazione per metà, in complessivi euro 43,00 per esborsi ed euro 1.347,50
(1/2 di euro 2.695,00) per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli