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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 475/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente e Relatore
BELLANTONI ELVIRA, Giudice
BELMONTE MARIA TERESA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5599/2025 depositato il 03/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. 0225713123051 CREDITO IMPOSTA 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 318/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente: Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Avverso comunicazione di irregolarità n. 0225713123051 notificato in data 3 settembre 2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Salerno, propone formale e rituale ricorso Ricorrente_1 rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
Con l'atto impugnato, l'Agenzia delle Entrate ha contestato presunte irregolarità in ordine alla spettanza del credito d'imposta per investimenti 4.0 per il periodo d'imposta 2022, disconoscendone l'importo, credito d'imposta per investimenti 4.0 per euro 64.000,00 oltre a interessi per euro 5.407,23 e sanzioni per euro
6.400,00, per un totale di Euro 75.807,23.
La parte ricorrente in data 26 agosto 2025 chiedeva assistenza attraverso il canale online “CIVIS” esclusivamente per il credito d'imposta in quanto l'IRPEF e le relative Addizionali risultavano comunque dovute. Deduce che l'atto impugnato, pur formalmente qualificato come “comunicazione di irregolarità”, produce effetti lesivi immediati, incidendo sul patrimonio giuridico della ricorrente mediante la riduzione del credito fiscale spettante, e deve, pertanto, essere considerato atto sostanzialmente impositivo e immediatamente impugnabile ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. n. 546/1992.
Eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 D.Lgs. n. 546/1992; la violazione del diritto al contraddittorio e del principio di buona amministrazione (artt. 10 e 12 L. 212/2000; art. 97 Costituzione);
l'eccesso di potere e difetto di motivazione (art. 3 L. 241/1990; art. 7 L. 212/2000) e la non sussistenza dei presupposti per il disconoscimento operato.
Conclude per dichiarare ammissibile e fondato il ricorso e per l'annullamento parziale della comunicazione di irregolarità, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore, antistatario.
Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Salerno, a sua volta, ritualmente costituita in giudizio, rappresenta che l'Ufficio Territoriale di Caserta, in fase di riesame dell'istanza CIVIS, verificata la spettanza del credito d'imposta per investimenti 4.0 di € 64.000,00 ha provveduto alla riliquidazione della dichiarazione UPF/2023 per l'anno 2022 da cui emerge quale importo dovuto, l'IRPEF di € 24.994,00 non contestata dalla ricorrente, comunicata in data 18.12.2025. Ciò premesso, l'Ufficio ritiene che debba dichiararsi l'estinzione del giudizio in quanto ha provveduto alla rettifica della comunicazione di irregolarità n. 0225713123051 impugnata e chiede che venga dichiarata la cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 546/1992, con compensazione delle spese di lite.
Conclude per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
Dall'esame della documentazione versata agli atti di causa, il presente giudizio promosso dalla parte ricorrente è da dichiararsi estinto per cessazione della materia del contendere, atteso che l'Ufficio Territoriale di Caserta, in fase di riesame dell'istanza CIVIS, verificata la spettanza del credito d'imposta per investimenti
4.0 di € 64.000,00 ha provveduto alla riliquidazione della dichiarazione UPF/2023 per l'anno 2022 da cui emerge quale importo dovuto, l'IRPEF di € 24.994,00 non contestata dalla ricorrente, comunicata in data
18.12.2025.
Tale circostanza influisce sul diritto sostanziale e produce effetti sull'interesse delle parti alla prosecuzione del processo facendolo venire meno. Ciò determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo e con compensazione delle spese ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n.
546/92. Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, Sezione VI, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese. Così deciso in Salerno li 19 gennaio 2026 Il Presidente relatore: Dott.ssa Filomena Egidia Cervino
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente e Relatore
BELLANTONI ELVIRA, Giudice
BELMONTE MARIA TERESA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5599/2025 depositato il 03/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. 0225713123051 CREDITO IMPOSTA 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 318/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente: Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Avverso comunicazione di irregolarità n. 0225713123051 notificato in data 3 settembre 2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Salerno, propone formale e rituale ricorso Ricorrente_1 rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
Con l'atto impugnato, l'Agenzia delle Entrate ha contestato presunte irregolarità in ordine alla spettanza del credito d'imposta per investimenti 4.0 per il periodo d'imposta 2022, disconoscendone l'importo, credito d'imposta per investimenti 4.0 per euro 64.000,00 oltre a interessi per euro 5.407,23 e sanzioni per euro
6.400,00, per un totale di Euro 75.807,23.
La parte ricorrente in data 26 agosto 2025 chiedeva assistenza attraverso il canale online “CIVIS” esclusivamente per il credito d'imposta in quanto l'IRPEF e le relative Addizionali risultavano comunque dovute. Deduce che l'atto impugnato, pur formalmente qualificato come “comunicazione di irregolarità”, produce effetti lesivi immediati, incidendo sul patrimonio giuridico della ricorrente mediante la riduzione del credito fiscale spettante, e deve, pertanto, essere considerato atto sostanzialmente impositivo e immediatamente impugnabile ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. n. 546/1992.
Eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 D.Lgs. n. 546/1992; la violazione del diritto al contraddittorio e del principio di buona amministrazione (artt. 10 e 12 L. 212/2000; art. 97 Costituzione);
l'eccesso di potere e difetto di motivazione (art. 3 L. 241/1990; art. 7 L. 212/2000) e la non sussistenza dei presupposti per il disconoscimento operato.
Conclude per dichiarare ammissibile e fondato il ricorso e per l'annullamento parziale della comunicazione di irregolarità, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore, antistatario.
Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Salerno, a sua volta, ritualmente costituita in giudizio, rappresenta che l'Ufficio Territoriale di Caserta, in fase di riesame dell'istanza CIVIS, verificata la spettanza del credito d'imposta per investimenti 4.0 di € 64.000,00 ha provveduto alla riliquidazione della dichiarazione UPF/2023 per l'anno 2022 da cui emerge quale importo dovuto, l'IRPEF di € 24.994,00 non contestata dalla ricorrente, comunicata in data 18.12.2025. Ciò premesso, l'Ufficio ritiene che debba dichiararsi l'estinzione del giudizio in quanto ha provveduto alla rettifica della comunicazione di irregolarità n. 0225713123051 impugnata e chiede che venga dichiarata la cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 546/1992, con compensazione delle spese di lite.
Conclude per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
Dall'esame della documentazione versata agli atti di causa, il presente giudizio promosso dalla parte ricorrente è da dichiararsi estinto per cessazione della materia del contendere, atteso che l'Ufficio Territoriale di Caserta, in fase di riesame dell'istanza CIVIS, verificata la spettanza del credito d'imposta per investimenti
4.0 di € 64.000,00 ha provveduto alla riliquidazione della dichiarazione UPF/2023 per l'anno 2022 da cui emerge quale importo dovuto, l'IRPEF di € 24.994,00 non contestata dalla ricorrente, comunicata in data
18.12.2025.
Tale circostanza influisce sul diritto sostanziale e produce effetti sull'interesse delle parti alla prosecuzione del processo facendolo venire meno. Ciò determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo e con compensazione delle spese ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n.
546/92. Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, Sezione VI, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese. Così deciso in Salerno li 19 gennaio 2026 Il Presidente relatore: Dott.ssa Filomena Egidia Cervino