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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11730 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 16691/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott. ssa Cristina Correale Giudice designato dott. Mario De Simone Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16691/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 19 ter d.lgs. 150\2011, e vertente
TRA
, nato in [...] in data [...], con cf. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe VIOLA, (cf: ), il quale lo rappresenta e assiste in virtù di C.F._2 mandato in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/11 tempestivamente depositato il 30.07.2024, il ricorrente proponeva tempestiva opposizione avverso il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questore di Avellino il 14.05.2024 su parere negativo della Commissione territoriale competente, notificatogli il 02.07.2024, e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
pagina 1 di 7 Con decreto del giudice designato veniva disposta la sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato e fissata udienza per la trattazione in contraddittorio dell'istanza cautelare, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il si costituiva in giudizio tramite l'Avvocatura distrettuale dello di Napoli con Controparte_1 comparsa del 24.09.2024, chiedendo il rigetto del ricorso e preliminarmente dell'istanza di sospensione alla luce del parere negativo espresso dalla CT di Caserta nell'ottobre 2023.
Nelle note di udienza parte ricorrente insisteva per la conferma della sospensione già disposta inaudita altera parte alla luce delle condizioni del paese di origine e dell'integrazione lavorativa, come da documentazione depositata.
All'esito di detta udienza il Collegio confermava la sospensione, rimettendo al giudice designato la trattazione della causa nel merito.
Esaurita la prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza il 26.11.25 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 terdecies cpc e la rimessione al collegio per la decisione.
All'udienza collegiale del 26.11.2025 compariva solo la parte ricorrente, che si riportava al ricorso ed alle note depositate, chiedendone l'accoglimento. La causa veniva trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato.
In primo luogo, va evidenziato che, unitamente al ricorso ma anche durante il giudizio, è stata depositata dal ricorrente copiosa documentazione lavorativa successiva anche al parere negativo della CT di Caserta del 20.10.23.
In particolare, da tale documentazione risulta un'integrazione lavorativa del ricorrente, iniziata nel giugno 2017 come operaio part-time presso DA come emerge dalle Controparte_2 relative busta paga di giugno e luglio 2017.
Ha poi lavorato dal luglio 2017 con contratto a tempo indeterminato presso la come Controparte_3 emerge dalla Certificazione Unica del 2018 relativa ai redditi del 2017, Certificazione Unica del 2019 relativa ai redditi prodotti nel 2018, nonché dalle buste paga da luglio 2017 a novembre 2018, buste paga gennaio 2019. Risulta poi depositato agli Modulo recesso del rapporto di lavoro del CP_4
e delle politiche sociali dal 05.02.2019 per dimissioni volontarie, trasmesso in data 21.01.2019.
[...]
Risulta poi depositato agli atti Estratto conto contributivo del 29.03.2019 relativo ai seguenti CP_5 periodi: dal 06.06.2017 al 11.07.2017, dal 12.07.2017 al 31.12.2017, dal 01.01.2018 al 31.12.2018, 01.01.2019 al 31.01.2019.
Inoltre, il ricorrente è stato assunto come operaio presso Peroni Società Agricola con contratto a tempo determinato avente data assunzione 01.12.2023 e data cessazione 31.12.2023, come risulta dalla busta paga di dicembre 2023.
Ha poi lavorato come operaio presso la Società Agricola Sgubbi S.S. (vds.busta paga di febbraio 2024 relativa a rapporto di lavoro avente data inizio 06.02.2024 e data cessazione rapporto 15.03.2024).
Risulta, inoltre, dagli atti lo svolgimento di attività lavorativa a tempo determinato alle dipendenze di come addetto alla coltura mista, come si evince dalla Ricevuta di invio di comunicazione Parte_2 ordinaria del 22.02.2024 relativa a rapporto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 23.02.2024 al 29.02.2024 e dal 05.04.2024 al 09.04.2024 (vds. Unilav).
Ha anche lavorato come bracciante agricolo presso la Società le Terre del bio società agricola con contratto a tempo determinato da aprile 2024, come si evince dal contratto di lavoro stipulato in data 19.04.2024 con decorrenza dal 20.04.2024 al 30.06.2024, dalla Ricevuta di invio comunicazione ordinaria del 19.04.2024, dalla busta paga maggio 2024. pagina 2 di 7 Risulta, altresì, documentato lo svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze
[...] ome operaio (vds. buste paga di settembre e di ottobre 2025 ed Unilav) dal Controparte_6 04/09/2025 al 10/12/2025.
Infine, sono stati depositati agli atti: Comunicazione di cessione di fabbricato del 29.07.2024 e Certificazione di competenza linguistica di livello A2 del 24.03.2025 della UNIDA di Reggio Calabria.
Quanto al regime normativo applicabile alla presente domanda, il Collegio rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera e) del d-l 130\2020 ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha inoltre ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
Orbene il diritto alla protezione speciale, invocato nel presente procedimento, deve essere regolato da tale previsione, attesa la presentazione della domanda al Questore in data 09.08.2022, come si legge nel provvedimento del Questore, qui impugnato.
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni , invero, sono ricognitivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il collegio che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per protezione speciale, è rappresentata "dalla privazione pagina 3 di 7 della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (vds. tra le altre SU 29454/19), dall'altro, va tenuta a mente la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU ed art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione di Ginevra firmata il 28 luglio 1951, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – il Collegio ritiene sussistente il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Si richiede, quindi, l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Inoltre, come il permesso per protezione umanitaria, il permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, comma 1 e 1.1. t.u.i., a seguito delle modifiche introdotte dal DL 130/20 conv. in L. 173/20, ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le modifiche apportate agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e 6 t.u.i. dalla novella in questione, applicabile ratione temporis con riferimento al momento di presentazione della domanda.
Nel caso in esame occorre considerare da un lato il percorso di integrazione compiuto in Italia, documentato attraverso i plurimi rapporti di lavoro instaurati a partire dal 2017 ed ancora in essere, dall'altro la dichiarata provenienza dal Pakistan in particolare dal Punjab, e le condizioni oggettive di tale area del paese, da bilanciare con il livello di integrazione sociale e lavorativa raggiunto in Italia. In particolare dalle fonti consultate dal collegio emergono gli effetti multidimensionali dell'estesa diffusione della malattia da coronavirus Covid19, ricaduti sulle fasce sociali ed economiche più deboli, il peggioramento dell'economia generale, avvertito soprattutto nel settore informale e causato dalla pandemia di covid, che ha vieppiù depauperato il paese (cfr. , BTI 2022 Country Controparte_7 Report Pakistan, 23.2.2022), le intense, disastrose alluvioni ed inondazioni, che hanno travolto e distrutto diverse zone del Pakistan, particolarmente esposto agli effetti devastanti del cambiamento climatico (cfr. OCHA, 12.7.2023, PAKISTAN: 2022 Monsoon Floods Situation Report No. 18, secondo cui “Dal 25 giugno, il primo periodo di piogge monsoniche ha provocato 86 morti, 151 feriti e danni significativi a proprietà, raccolti e bestiame.
• La città di Lahore ha registrato precipitazioni in quantità senza precedenti negli ultimi 30 anni.
• Il dipartimento meteorologico pakistano (PMD) ha emesso avvisi di ulteriori piogge, temporali, smottamenti e alti livelli di inondazioni nei fiumi.
• Le malattie trasmesse dall'acqua e da vettori rimangono una preoccupazione significativa nei distretti colpiti dalle inondazioni
. • 82 casi di colera sono stati segnalati da 12 distretti colpiti dalle inondazioni.
• Nell'ambito del Piano di risposta alle inondazioni (FRP) oltre 3,5 milioni di persone sono state assistite nei 34 distretti prioritari colpiti dalle inondazioni.
pagina 4 di 7 * • Il Pakistan Flood Response Plan è attualmente finanziato al 67% rispetto al fabbisogno complessivo di 816 milioni di dollari. PANORAMICA DELLA SITUAZIONE Devastazione delle piogge monsoniche: secondo la National Disaster Management Authority (NDMA), il primo periodo di piogge monsoniche in Pakistan durante il periodo dal 25 giugno al 10 luglio ha provocato 86 morti, 151 feriti, danni a 97 case e la perdita di 46 bestiame. Nella provincia del Punjab, ha assistito a Parte_3 un volume eccezionale di precipitazioni, stabilendo un record per i livelli più alti osservati negli ultimi tre decenni. Con oltre 200 mm di pioggia, la città ha subito notevoli inondazioni urbane. Il Dipartimento meteorologico pakistano (PMD) ha emesso avvisi di ulteriori piogge, temporali, smottamenti del terreno nelle aree collinari e inondazioni di alto livello in fiumi come Sutlej, Per_1 e . È importante notare che le piogge monsoniche stanno esacerbando le già terribili Per_2 Per_3 condizioni affrontate dalle comunità che sono state colpite dalle inondazioni del 2022 in Pakistan. Preoccupazioni per la salute pubblica: la prevalenza di malattie trasmesse dall'acqua e da vettori rimane una preoccupazione nei distretti colpiti dalle inondazioni. Con l'inizio della stagione dei monsoni, si prevede un ulteriore aumento del rischio di malattie trasmesse da vettori come la malaria e la dengue, nonché di malattie trasmesse dall'acqua come la diarrea acquosa acuta/colera. Recentemente è stata osservata una tendenza all'aumento dei casi di diarrea acquosa acuta (AWD) in diversi distretti, insieme alla segnalazione di 82 casi sporadici di colera in 12 distretti, il che è motivo di preoccupazione. Questi distretti includono 9 nel Sindh, 2 nel Balochistan e 1 nel Punjab. Il monitoraggio continuo e la preparazione sono essenziali per rispondere efficacemente ai focolai di malattie tra la popolazione nelle aree colpite dalle inondazioni. Persone raggiunte: alla fine di giugno, il governo del Pakistan e i partner umanitari hanno raggiunto 3,5 milioni di persone nelle aree colpite dalle inondazioni fornendo loro assistenza salvavita. Il Settore Sicurezza Alimentare e Agricoltura ha fornito assistenza salvavita a 3,3 milioni di persone, il Settore Shelter and Non-Food Items (NFI) a 1,7 milioni di persone, il Settore Salute a 1,6 milioni di persone, il Settore Acqua, Igiene e Igiene (WASH) a 1,2 milioni di persone, il settore della nutrizione a 0,8 milioni di persone, il settore dell'istruzione a 0,3 milioni di persone e il settore della protezione a 1,8 milioni di persone colpite dalle inondazioni zone del Pakistan”; Islamic Relief, Climate Crisis in Pakistan: Voices from the Ground, 22.6.2023, https://reliefweb.int/report/pakistan/climate-crisis-pakistan-voices-ground, secondo cui “Nell'agosto 2022, le piogge monsoniche torrenziali hanno provocato le inondazioni più devastanti nella storia del Pakistan. Oltre 33 milioni di persone sono state colpite dalle acque alluvionali, un numero sbalorditivo vicino alla popolazione del Canada. Le nostre squadre sul campo hanno reagito rapidamente, fornendo a quasi un milione di pakistani cibo, acqua, riparo e assistenza salvavita di emergenza. Abbiamo sentito molte persone che sono state colpite, tra cui un uomo a Khyber Pakhtunkhwa che ci ha detto: "Vivo in questa zona dalla nascita e ho vissuto l'alluvione del 2010 e quelle precedenti... ma questa è stata molto più distruttiva a causa di per quanto tempo è rimasta l'acqua e quanto era alta - da 8 a 15 piedi di altezza. Interi quartieri sono sott'acqua”. Le alluvioni del 2022, tuttavia, non sono avvenute nel vuoto e non sono state un evento isolato. Come hanno notato gli esperti, le inondazioni del 2022 sono state notevolmente peggiorate dai cambiamenti climatici causati dall'uomo. Come rivela questo rapporto, attraverso i dati raccolti prima dell'emergenza alluvione, la regione è stata profondamente colpita dal cambiamento climatico. Il Pakistan produce meno dell'1% dell'impronta di carbonio mondiale, ma sta subendo le maggiori conseguenze del cambiamento climatico. Secondo il Global Climate Risk Index, il Pakistan è attualmente il quinto paese al mondo più vulnerabile al clima, avendo perso quasi diecimila vite e subendo perdite economiche per un valore di 3,8 miliardi di dollari a causa dei cambiamenti climatici nel corso degli anni dal 1999 al 2018. Il cambiamento dei modelli meteorologici stagionali, l'innalzamento delle temperature, la variabilità dei monsoni e lo scioglimento dei ghiacciai nel nord - insieme a ricorrenti eventi meteorologici estremi e disastri naturali - sono solo alcuni degli effetti del cambiamento climatico con cui il Pakistan è stato costretto a fare i conti negli ultimi anni. Anche l'Azad MM & Kashmir (AJK) è alle prese con gli stessi effetti del cambiamento climatico attraverso cambiamenti nei modelli stagionali e disastri naturali periodici che hanno provocato frane catastrofiche, pagina 5 di 7 inondazioni improvvise e scarsità d'acqua, tra gli altri problemi”; UNICEF, Pakistan Humanitarian
Report No. 11: March 2023, pubblicato il 17.4.2023, reperibile su CP_8 https://reliefweb.int/report/pakistan/unicef-pakistan-humanitarian-situationreport-no-11-march-2023, secondo cui Floods in 2022 affected 33 million people with 1,739 lives lost, and more than 2.2 million houses damaged or destroyed. Around 8 million people were displaced, with approximately 1.8 million people still exposed to or living close to flooded areas, with continued assistance required in 2023.1
• In the flood affected districts, 134,779 children with Severe Acute Malnutrition (74,774 girls and 60,005 boys) have been enrolled for treatment, with 39,408 new admissions during the reporting period. • UNICEF has reached 1,224,794 people with access to safe drinking water, tradotto, Le inondazioni del 2022 hanno colpito 33 milioni di persone con 1.739 vite perse e più di 2,2 milioni di case danneggiate o distrutte. Circa 8 milioni di persone sono state sfollate, con circa 1,8 milioni di persone ancora esposte o che vivono in prossimità di aree alluvionate, con la continua assistenza necessaria nel 2023.1 • Nei distretti colpiti dall'alluvione, 134.779 bambini con malnutrizione acuta grave (74.774 ragazze e 60.005 ragazzi) sono stati coinvolti nel trattamento, con 39.408 nuovi ricoveri durante il periodo di riferimento. • UNICEF ha raggiunto 1.224.794 persone con accesso ad acqua Contr potabile sicura;
cfr. anche A : Flood-affected communities in Sindh Controparte_10 and South Punjab lack the information they need to access assistance, avoid , and prepare CP_11 for future floods, pubblicato il 19.4.2023 e reperibile su https://reliefweb.int/report/pakistan/dangerous- information-gap-flood-affected-communitiessindh-and-south-punjab-lack-information-they-need- access-assistance-avoid-further-harm-andprepare-future-floods-enur.
Sotto il profilo soggettivo, il ricorrente risulta aver compiuto un importante e stabile percorso di integrazione nel territorio nazionale, dove ha iniziato a lavorare giugno 2017 come operaio presso DA (cfr. busta paga di giugno e luglio 2017). Controparte_2
Ha poi lavorato dal luglio 2017 con contratto a tempo indeterminato presso la (Cfr Controparte_3
Certificazione Unica del 2018 relativa ai redditi del 2017, Certificazione Unica del 2019 relativa ai redditi prodotti nel 2018, nonché dalle buste paga da luglio 2017 a novembre 2018, buste paga gennaio 2019).
Inoltre, il ricorrente ha lavorato come operaio presso Peroni Società Agricola con contratto a tempo determinato relativo al mese dicembre 2023 (cfr. busta paga di dicembre 2023).
Ha inoltre lavorato come operaio presso la Società Agricola Sgubbi S.S. da febbraio a marzo 2024.
Ha inoltre lavorato a tempo determinato alle dipendenze per come addetto alla coltura Parte_2 mista Cfr. Ricevuta di invio di comunicazione ordinaria del 22.02.2024 e relativa Unilav nonché Ricevuta invio comunicazione ordinaria del 04.04.2024 e dalla relativa Unilav).
Ha anche lavorato come bracciante agricolo presso la Società le Terre del bio società agricola con contratto a tempo determinato da aprile 2024, (cfr. contratto di lavoro del 19.04.2024, Ricevuta di invio comunicazione ordinaria del 19.04.2024 e busta paga maggio 2024).
Da tale documentazione si evince l'effettiva durata dei rapporti di lavoro e l'entità del corrispettivo percepito, che certamente consente al ricorrente di condurre una vita dignitosa, ancor più se confrontata con le gravi condizioni di povertà che affliggono il Pakistan, come emerge dalla COI su citate.
Il rimpatrio forzato del ricorrente costituirebbe quindi una lesione del suo diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 19 co.
1.1. applicabile ratione temporis.
Va pertanto accolta la domanda di riconoscimento della protezione speciale, non essendo emersa dal giudizio né essendo stata eccepita dalla PA costituita la sussistenza di motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica.
pagina 6 di 7 Circa le spese processuali, si ritengono sussistenti giusti motivi per dichiararne la compensazione essendosi il giudizio definito favorevolmente al ricorrente alla luce delle COI consultate di ufficio dal Collegio, relative a criticità del paese di origine inaspritesi successivamente al ricorso nonché sulla scorta dell'ulteriore documentazione lavorativa depositata nel corso del giudizio e, quindi, per motivi in parte sopravvenuti all'instaurazione della lite.
PQM
Il giudice, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: -
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente, il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, D.LGS 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 conv. in l. n. 173/2020 e manda al Questore per i provvedimenti di competenza;
-Compensa le spese processuali;
-Manda alla cancelleria di procedere alle notificazioni di rito.
Così deciso a Napoli il 10.12.2025.
IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
Dott.ssa Marida Corso
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott. ssa Cristina Correale Giudice designato dott. Mario De Simone Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16691/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 19 ter d.lgs. 150\2011, e vertente
TRA
, nato in [...] in data [...], con cf. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe VIOLA, (cf: ), il quale lo rappresenta e assiste in virtù di C.F._2 mandato in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/11 tempestivamente depositato il 30.07.2024, il ricorrente proponeva tempestiva opposizione avverso il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questore di Avellino il 14.05.2024 su parere negativo della Commissione territoriale competente, notificatogli il 02.07.2024, e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
pagina 1 di 7 Con decreto del giudice designato veniva disposta la sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato e fissata udienza per la trattazione in contraddittorio dell'istanza cautelare, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il si costituiva in giudizio tramite l'Avvocatura distrettuale dello di Napoli con Controparte_1 comparsa del 24.09.2024, chiedendo il rigetto del ricorso e preliminarmente dell'istanza di sospensione alla luce del parere negativo espresso dalla CT di Caserta nell'ottobre 2023.
Nelle note di udienza parte ricorrente insisteva per la conferma della sospensione già disposta inaudita altera parte alla luce delle condizioni del paese di origine e dell'integrazione lavorativa, come da documentazione depositata.
All'esito di detta udienza il Collegio confermava la sospensione, rimettendo al giudice designato la trattazione della causa nel merito.
Esaurita la prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza il 26.11.25 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 terdecies cpc e la rimessione al collegio per la decisione.
All'udienza collegiale del 26.11.2025 compariva solo la parte ricorrente, che si riportava al ricorso ed alle note depositate, chiedendone l'accoglimento. La causa veniva trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato.
In primo luogo, va evidenziato che, unitamente al ricorso ma anche durante il giudizio, è stata depositata dal ricorrente copiosa documentazione lavorativa successiva anche al parere negativo della CT di Caserta del 20.10.23.
In particolare, da tale documentazione risulta un'integrazione lavorativa del ricorrente, iniziata nel giugno 2017 come operaio part-time presso DA come emerge dalle Controparte_2 relative busta paga di giugno e luglio 2017.
Ha poi lavorato dal luglio 2017 con contratto a tempo indeterminato presso la come Controparte_3 emerge dalla Certificazione Unica del 2018 relativa ai redditi del 2017, Certificazione Unica del 2019 relativa ai redditi prodotti nel 2018, nonché dalle buste paga da luglio 2017 a novembre 2018, buste paga gennaio 2019. Risulta poi depositato agli Modulo recesso del rapporto di lavoro del CP_4
e delle politiche sociali dal 05.02.2019 per dimissioni volontarie, trasmesso in data 21.01.2019.
[...]
Risulta poi depositato agli atti Estratto conto contributivo del 29.03.2019 relativo ai seguenti CP_5 periodi: dal 06.06.2017 al 11.07.2017, dal 12.07.2017 al 31.12.2017, dal 01.01.2018 al 31.12.2018, 01.01.2019 al 31.01.2019.
Inoltre, il ricorrente è stato assunto come operaio presso Peroni Società Agricola con contratto a tempo determinato avente data assunzione 01.12.2023 e data cessazione 31.12.2023, come risulta dalla busta paga di dicembre 2023.
Ha poi lavorato come operaio presso la Società Agricola Sgubbi S.S. (vds.busta paga di febbraio 2024 relativa a rapporto di lavoro avente data inizio 06.02.2024 e data cessazione rapporto 15.03.2024).
Risulta, inoltre, dagli atti lo svolgimento di attività lavorativa a tempo determinato alle dipendenze di come addetto alla coltura mista, come si evince dalla Ricevuta di invio di comunicazione Parte_2 ordinaria del 22.02.2024 relativa a rapporto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 23.02.2024 al 29.02.2024 e dal 05.04.2024 al 09.04.2024 (vds. Unilav).
Ha anche lavorato come bracciante agricolo presso la Società le Terre del bio società agricola con contratto a tempo determinato da aprile 2024, come si evince dal contratto di lavoro stipulato in data 19.04.2024 con decorrenza dal 20.04.2024 al 30.06.2024, dalla Ricevuta di invio comunicazione ordinaria del 19.04.2024, dalla busta paga maggio 2024. pagina 2 di 7 Risulta, altresì, documentato lo svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze
[...] ome operaio (vds. buste paga di settembre e di ottobre 2025 ed Unilav) dal Controparte_6 04/09/2025 al 10/12/2025.
Infine, sono stati depositati agli atti: Comunicazione di cessione di fabbricato del 29.07.2024 e Certificazione di competenza linguistica di livello A2 del 24.03.2025 della UNIDA di Reggio Calabria.
Quanto al regime normativo applicabile alla presente domanda, il Collegio rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera e) del d-l 130\2020 ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha inoltre ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
Orbene il diritto alla protezione speciale, invocato nel presente procedimento, deve essere regolato da tale previsione, attesa la presentazione della domanda al Questore in data 09.08.2022, come si legge nel provvedimento del Questore, qui impugnato.
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni , invero, sono ricognitivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il collegio che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per protezione speciale, è rappresentata "dalla privazione pagina 3 di 7 della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (vds. tra le altre SU 29454/19), dall'altro, va tenuta a mente la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU ed art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione di Ginevra firmata il 28 luglio 1951, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – il Collegio ritiene sussistente il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Si richiede, quindi, l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Inoltre, come il permesso per protezione umanitaria, il permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, comma 1 e 1.1. t.u.i., a seguito delle modifiche introdotte dal DL 130/20 conv. in L. 173/20, ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le modifiche apportate agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e 6 t.u.i. dalla novella in questione, applicabile ratione temporis con riferimento al momento di presentazione della domanda.
Nel caso in esame occorre considerare da un lato il percorso di integrazione compiuto in Italia, documentato attraverso i plurimi rapporti di lavoro instaurati a partire dal 2017 ed ancora in essere, dall'altro la dichiarata provenienza dal Pakistan in particolare dal Punjab, e le condizioni oggettive di tale area del paese, da bilanciare con il livello di integrazione sociale e lavorativa raggiunto in Italia. In particolare dalle fonti consultate dal collegio emergono gli effetti multidimensionali dell'estesa diffusione della malattia da coronavirus Covid19, ricaduti sulle fasce sociali ed economiche più deboli, il peggioramento dell'economia generale, avvertito soprattutto nel settore informale e causato dalla pandemia di covid, che ha vieppiù depauperato il paese (cfr. , BTI 2022 Country Controparte_7 Report Pakistan, 23.2.2022), le intense, disastrose alluvioni ed inondazioni, che hanno travolto e distrutto diverse zone del Pakistan, particolarmente esposto agli effetti devastanti del cambiamento climatico (cfr. OCHA, 12.7.2023, PAKISTAN: 2022 Monsoon Floods Situation Report No. 18, secondo cui “Dal 25 giugno, il primo periodo di piogge monsoniche ha provocato 86 morti, 151 feriti e danni significativi a proprietà, raccolti e bestiame.
• La città di Lahore ha registrato precipitazioni in quantità senza precedenti negli ultimi 30 anni.
• Il dipartimento meteorologico pakistano (PMD) ha emesso avvisi di ulteriori piogge, temporali, smottamenti e alti livelli di inondazioni nei fiumi.
• Le malattie trasmesse dall'acqua e da vettori rimangono una preoccupazione significativa nei distretti colpiti dalle inondazioni
. • 82 casi di colera sono stati segnalati da 12 distretti colpiti dalle inondazioni.
• Nell'ambito del Piano di risposta alle inondazioni (FRP) oltre 3,5 milioni di persone sono state assistite nei 34 distretti prioritari colpiti dalle inondazioni.
pagina 4 di 7 * • Il Pakistan Flood Response Plan è attualmente finanziato al 67% rispetto al fabbisogno complessivo di 816 milioni di dollari. PANORAMICA DELLA SITUAZIONE Devastazione delle piogge monsoniche: secondo la National Disaster Management Authority (NDMA), il primo periodo di piogge monsoniche in Pakistan durante il periodo dal 25 giugno al 10 luglio ha provocato 86 morti, 151 feriti, danni a 97 case e la perdita di 46 bestiame. Nella provincia del Punjab, ha assistito a Parte_3 un volume eccezionale di precipitazioni, stabilendo un record per i livelli più alti osservati negli ultimi tre decenni. Con oltre 200 mm di pioggia, la città ha subito notevoli inondazioni urbane. Il Dipartimento meteorologico pakistano (PMD) ha emesso avvisi di ulteriori piogge, temporali, smottamenti del terreno nelle aree collinari e inondazioni di alto livello in fiumi come Sutlej, Per_1 e . È importante notare che le piogge monsoniche stanno esacerbando le già terribili Per_2 Per_3 condizioni affrontate dalle comunità che sono state colpite dalle inondazioni del 2022 in Pakistan. Preoccupazioni per la salute pubblica: la prevalenza di malattie trasmesse dall'acqua e da vettori rimane una preoccupazione nei distretti colpiti dalle inondazioni. Con l'inizio della stagione dei monsoni, si prevede un ulteriore aumento del rischio di malattie trasmesse da vettori come la malaria e la dengue, nonché di malattie trasmesse dall'acqua come la diarrea acquosa acuta/colera. Recentemente è stata osservata una tendenza all'aumento dei casi di diarrea acquosa acuta (AWD) in diversi distretti, insieme alla segnalazione di 82 casi sporadici di colera in 12 distretti, il che è motivo di preoccupazione. Questi distretti includono 9 nel Sindh, 2 nel Balochistan e 1 nel Punjab. Il monitoraggio continuo e la preparazione sono essenziali per rispondere efficacemente ai focolai di malattie tra la popolazione nelle aree colpite dalle inondazioni. Persone raggiunte: alla fine di giugno, il governo del Pakistan e i partner umanitari hanno raggiunto 3,5 milioni di persone nelle aree colpite dalle inondazioni fornendo loro assistenza salvavita. Il Settore Sicurezza Alimentare e Agricoltura ha fornito assistenza salvavita a 3,3 milioni di persone, il Settore Shelter and Non-Food Items (NFI) a 1,7 milioni di persone, il Settore Salute a 1,6 milioni di persone, il Settore Acqua, Igiene e Igiene (WASH) a 1,2 milioni di persone, il settore della nutrizione a 0,8 milioni di persone, il settore dell'istruzione a 0,3 milioni di persone e il settore della protezione a 1,8 milioni di persone colpite dalle inondazioni zone del Pakistan”; Islamic Relief, Climate Crisis in Pakistan: Voices from the Ground, 22.6.2023, https://reliefweb.int/report/pakistan/climate-crisis-pakistan-voices-ground, secondo cui “Nell'agosto 2022, le piogge monsoniche torrenziali hanno provocato le inondazioni più devastanti nella storia del Pakistan. Oltre 33 milioni di persone sono state colpite dalle acque alluvionali, un numero sbalorditivo vicino alla popolazione del Canada. Le nostre squadre sul campo hanno reagito rapidamente, fornendo a quasi un milione di pakistani cibo, acqua, riparo e assistenza salvavita di emergenza. Abbiamo sentito molte persone che sono state colpite, tra cui un uomo a Khyber Pakhtunkhwa che ci ha detto: "Vivo in questa zona dalla nascita e ho vissuto l'alluvione del 2010 e quelle precedenti... ma questa è stata molto più distruttiva a causa di per quanto tempo è rimasta l'acqua e quanto era alta - da 8 a 15 piedi di altezza. Interi quartieri sono sott'acqua”. Le alluvioni del 2022, tuttavia, non sono avvenute nel vuoto e non sono state un evento isolato. Come hanno notato gli esperti, le inondazioni del 2022 sono state notevolmente peggiorate dai cambiamenti climatici causati dall'uomo. Come rivela questo rapporto, attraverso i dati raccolti prima dell'emergenza alluvione, la regione è stata profondamente colpita dal cambiamento climatico. Il Pakistan produce meno dell'1% dell'impronta di carbonio mondiale, ma sta subendo le maggiori conseguenze del cambiamento climatico. Secondo il Global Climate Risk Index, il Pakistan è attualmente il quinto paese al mondo più vulnerabile al clima, avendo perso quasi diecimila vite e subendo perdite economiche per un valore di 3,8 miliardi di dollari a causa dei cambiamenti climatici nel corso degli anni dal 1999 al 2018. Il cambiamento dei modelli meteorologici stagionali, l'innalzamento delle temperature, la variabilità dei monsoni e lo scioglimento dei ghiacciai nel nord - insieme a ricorrenti eventi meteorologici estremi e disastri naturali - sono solo alcuni degli effetti del cambiamento climatico con cui il Pakistan è stato costretto a fare i conti negli ultimi anni. Anche l'Azad MM & Kashmir (AJK) è alle prese con gli stessi effetti del cambiamento climatico attraverso cambiamenti nei modelli stagionali e disastri naturali periodici che hanno provocato frane catastrofiche, pagina 5 di 7 inondazioni improvvise e scarsità d'acqua, tra gli altri problemi”; UNICEF, Pakistan Humanitarian
Report No. 11: March 2023, pubblicato il 17.4.2023, reperibile su CP_8 https://reliefweb.int/report/pakistan/unicef-pakistan-humanitarian-situationreport-no-11-march-2023, secondo cui Floods in 2022 affected 33 million people with 1,739 lives lost, and more than 2.2 million houses damaged or destroyed. Around 8 million people were displaced, with approximately 1.8 million people still exposed to or living close to flooded areas, with continued assistance required in 2023.1
• In the flood affected districts, 134,779 children with Severe Acute Malnutrition (74,774 girls and 60,005 boys) have been enrolled for treatment, with 39,408 new admissions during the reporting period. • UNICEF has reached 1,224,794 people with access to safe drinking water, tradotto, Le inondazioni del 2022 hanno colpito 33 milioni di persone con 1.739 vite perse e più di 2,2 milioni di case danneggiate o distrutte. Circa 8 milioni di persone sono state sfollate, con circa 1,8 milioni di persone ancora esposte o che vivono in prossimità di aree alluvionate, con la continua assistenza necessaria nel 2023.1 • Nei distretti colpiti dall'alluvione, 134.779 bambini con malnutrizione acuta grave (74.774 ragazze e 60.005 ragazzi) sono stati coinvolti nel trattamento, con 39.408 nuovi ricoveri durante il periodo di riferimento. • UNICEF ha raggiunto 1.224.794 persone con accesso ad acqua Contr potabile sicura;
cfr. anche A : Flood-affected communities in Sindh Controparte_10 and South Punjab lack the information they need to access assistance, avoid , and prepare CP_11 for future floods, pubblicato il 19.4.2023 e reperibile su https://reliefweb.int/report/pakistan/dangerous- information-gap-flood-affected-communitiessindh-and-south-punjab-lack-information-they-need- access-assistance-avoid-further-harm-andprepare-future-floods-enur.
Sotto il profilo soggettivo, il ricorrente risulta aver compiuto un importante e stabile percorso di integrazione nel territorio nazionale, dove ha iniziato a lavorare giugno 2017 come operaio presso DA (cfr. busta paga di giugno e luglio 2017). Controparte_2
Ha poi lavorato dal luglio 2017 con contratto a tempo indeterminato presso la (Cfr Controparte_3
Certificazione Unica del 2018 relativa ai redditi del 2017, Certificazione Unica del 2019 relativa ai redditi prodotti nel 2018, nonché dalle buste paga da luglio 2017 a novembre 2018, buste paga gennaio 2019).
Inoltre, il ricorrente ha lavorato come operaio presso Peroni Società Agricola con contratto a tempo determinato relativo al mese dicembre 2023 (cfr. busta paga di dicembre 2023).
Ha inoltre lavorato come operaio presso la Società Agricola Sgubbi S.S. da febbraio a marzo 2024.
Ha inoltre lavorato a tempo determinato alle dipendenze per come addetto alla coltura Parte_2 mista Cfr. Ricevuta di invio di comunicazione ordinaria del 22.02.2024 e relativa Unilav nonché Ricevuta invio comunicazione ordinaria del 04.04.2024 e dalla relativa Unilav).
Ha anche lavorato come bracciante agricolo presso la Società le Terre del bio società agricola con contratto a tempo determinato da aprile 2024, (cfr. contratto di lavoro del 19.04.2024, Ricevuta di invio comunicazione ordinaria del 19.04.2024 e busta paga maggio 2024).
Da tale documentazione si evince l'effettiva durata dei rapporti di lavoro e l'entità del corrispettivo percepito, che certamente consente al ricorrente di condurre una vita dignitosa, ancor più se confrontata con le gravi condizioni di povertà che affliggono il Pakistan, come emerge dalla COI su citate.
Il rimpatrio forzato del ricorrente costituirebbe quindi una lesione del suo diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 19 co.
1.1. applicabile ratione temporis.
Va pertanto accolta la domanda di riconoscimento della protezione speciale, non essendo emersa dal giudizio né essendo stata eccepita dalla PA costituita la sussistenza di motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica.
pagina 6 di 7 Circa le spese processuali, si ritengono sussistenti giusti motivi per dichiararne la compensazione essendosi il giudizio definito favorevolmente al ricorrente alla luce delle COI consultate di ufficio dal Collegio, relative a criticità del paese di origine inaspritesi successivamente al ricorso nonché sulla scorta dell'ulteriore documentazione lavorativa depositata nel corso del giudizio e, quindi, per motivi in parte sopravvenuti all'instaurazione della lite.
PQM
Il giudice, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: -
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente, il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, D.LGS 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 conv. in l. n. 173/2020 e manda al Questore per i provvedimenti di competenza;
-Compensa le spese processuali;
-Manda alla cancelleria di procedere alle notificazioni di rito.
Così deciso a Napoli il 10.12.2025.
IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
Dott.ssa Marida Corso
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