Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1562/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. N. 1562/2023 promossa da:
, parte nata a [...] il [...] con il Parte_1 patrocinio dell'Avv. MARIA ANTONIETTA BELLUCCINI, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, parte nata a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 degli Avv. SIMONA SCHIAVONI e Avv. SANDRO FILIPPETTI, parte elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. SANDRO FILIPPETTI
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI CESSAZIONE
DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI: CONGIUNTE come da verbale di udienza di discussione orale
Con ricorso depositato in data 17.07.2023, ha chiesto la Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio. Il ricorrente ha esposto:
- di aver contratto matrimonio con Controparte_1
- che dall'unione sono nati tre figli: in data 02.06.2003, in data Per_1 Per_2
21.01.2005 e in data 05.07.2016; Per_3
- che con sentenza n. 1009/2021 l'intestato Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, disponendo l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, con onere a carico del padre di versare la somma di euro 250,00 per ciascun figlio e così, in totale, la somma di euro
750,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre ripartizione delle spese scolastiche, sanitarie, straordinarie al 50% tra ciascun genitore, disponendo che gli arretrati degli assegni familiari sarebbero stati interamente percepiti dalla
[...]
e che la stessa li avrebbe utilizzati esclusivamente per le necessità di salute CP_1 dei figli, precisando che dal percepimento delle somme e fino ad esaurimento della cifra erogata, le spese sanitarie sarebbero state pagate dalla e, una volta esaurita CP_1 la somma percepita a titolo di arretrati degli assegni familiari, le spese sanitarie sarebbero state sostenute al 50% tra i genitori e gli assegni familiari assegnati alla;
CP_1
- di aver subito ictus ischemico emisferico sx a seguito del quale ha riportato un'invalidità civile pari al 75%, con conseguenziale riduzione della capacità lavorativa e di reddito;
- che la , nel corso del tempo, avrebbe tenuto un comportamento screditante CP_1 nei confronti del ricorrente;
- che percepirebbe il reddito di cittadinanza e nel 2022 avrebbe Controparte_1 intrapreso una propria attività di servizi di pulizia e disinfezione, presso la quale lavorerebbero i figli, diventati maggiorenni, e , ormai indipendenti Per_1 Per_2 economicamente;
- che, allo stato attuale, il ricorrente verserebbe in precarie condizioni economiche a causa sia della notevole riduzione dello stipendio derivante dai descritti problemi di salute, sia della nascita di una figlia dalla nuova compagna con conseguenti obblighi di mantenimento;
- che la figlia minore si troverebbe in totale stato di trascuratezza, costretta ad usare Per_3 vestiti sporchi, e vivrebbe in ambiente inidoneo.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto l'accertamento delle mutate condizioni economiche, l'affido super esclusivo della figlia minore a sé, con revoca Per_3 dell'obbligo di mantenimento gravante sul ricorrente in favore dei tre figli Per_2
e disponendo il mantenimento diretto nei confronti della sola figlia Per_1 Per_3 minore, stante la raggiunta indipendenza economica degli altri figli;
con richiesta di accertare la idoneità dell'ambiente abitativo della figlia minore e di disporre gli Per_3 opportuni accertamenti di tipo economico – finanziario volti a stabilire l'attuale situazione economica della con condanna della stessa al risarcimento di CP_1 tutti i danni subiti e subendi di tipo biologico a seguito del comportamento tenuto. In subordine, il ricorrente ha chiesto la riduzione del contributo di mantenimento da euro
750,00 ad euro 250,00, riconoscendo l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente solo in favore della figlia minore , o, in via di ulteriore subordine, la riduzione del Per_3 contributo al mantenimento dei figli nella misura ritenuta di giustizia;
on vittoria di spese ed onorari.
Si è costituita impugnando e contestando tutto quanto Controparte_2 dedotto da controparte e chiedendone il rigetto, rilevando la piena idoneità dell'abitazione di residenza abituale della minore, rappresentando che il ricorrente si sarebbe sottratto ai doveri di assistenza morale ed economica, non occupandosi dei figli e omettendo di corrispondere il contributo al mantenimento, con conseguente presentazione di denuncia – querela ai sensi dell'art. 570 c.p. Inoltre, la resistente ha esposto come la sopravvenuta malattia non avrebbe impedito al di continuare Parte_1
a lavorare e di percepire congruo reddito, oltre all'assegno sociale erogato dall'INPS in ragione della invalidità. La ha, inoltre, esposto di non percepire più il CP_1 reddito di cittadinanza, oltre a rappresentare la prossima cessazione dell'attività di pulizie intrapresa in quanto non redditizia, con conseguente venire meno dell'impiego lavorativo anche per i due figli che, sebbene maggiorenni, non sarebbero economicamente indipendenti. Tanto premesso, la resistente ha chiesto il rigetto di tutte le domande di parte ricorrente, la conferma dell'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento della medesima presso la residenza materna, la conferma delle modalità e tempi di permanenza della figlia con il padre, come disciplinati in sede di divorzio ovvero secondo le modalità ritenute opportune dal Tribunale con conferma del contributo al mantenimento dovuto dal padre per i figli in euro 750,00 complessivi, oltre Istat annuale e del 50% delle spese straordinarie ripartite tra i genitori, con assegnazione dell'assegno unico alla stessa resistente;
con vittoria di spese.
All'udienza del 15.04.2024, sono comparse le parti dichiarando:
di vivere in immobile in locazione con canone di euro Parte_1
425,00 al mese, di svolgere l'attività di autotrasportatore con reddito mensile netto di euro 1.500 per 13 mensilità, oltre circa 450 euro di indennità di invalidità e di non avere proprietà immobiliari;
di vivere in immobile in locazione con canone mensile di Controparte_1 euro 435,00, di essere titolare di una ditta di pulizie con reddito mensile netto di euro
1.100 circa, di non avere proprietà immobiliari.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della successiva udienza, tenutasi con modalità di scambio note scritte, la Presidente delegata confermava, in via provvisoria ed urgente, i provvedimenti vigenti, disponendo l'audizione dei figli maggiorenni delle parti e accertamento da parte del Servizio sociale del Comune di Stroncone per verificare la situazione della minore in considerazione delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo del ricorrente.
I figli maggiorenni delle parti hanno auditi nel corso dell'udienza hanno dichiarato:
“Vivo Terni sant'efebo 37, con mio fratello e con mamma che ogni tanto Per_1 viene a casa;
lei vive ad Aguzzo con il compagno e con mia SO dove stanno Per_3 facendo dei lavori per realizzare delle camere anche per me e mio fratello, non lavoro;
aiuto qualche volta mamma (ha un' attività di pulizia dei palazzi); da questa attività ricavo non più euro 20 , quello che mi occorre per uscire;
mia SO sta con Per_3 mamma e il di lei compagno ad Aguzzo, sta benissimo, molto bene, io la vedo bene e sono contento quando la vedo così; il rapporto tra mia SO e nostro padre non saprei dire come è perché non stanno molto insieme (una volta ogni 15 giorni) ma mia risulta che quando si vedono stanno bene: mia SO sta bene a casa di mio padre con la sorellina, io frequento poco mio padre;
lo vedo quando viene giù da nonna e colgo l'occasione per stare e con lui e la nonna;
non passo i periodo continuativi a casa di papà; per le mie necessità provvede mamma, mio padre corrisponde il contributo al mantenimento ma non mi versa nulla di più; sto per iniziare un corso di macellaio, ho anche avuto un'offerta di lavoro per una ditta che si occupa di trasporto di arredamento e montaggio;
per adesso ho fatto un solo giorni di lavoro, sto valutando entrambe le opportunità”
“Vivo con mio fratello mia madre fa avanti e indietro, lei vive ad Per_2 CP_3
Aguzzo; non lavoro e non studio;
non voglio fare niente perché al momento non ho niente in mente su mio futuro;
trascorro le giornate in casa;
vedo mia SO sta bene;
Per_3 vedo mio padre (una volta a settimana mediamente); quando ci vediamo con papà rimango a casa dei miei nonni a pranzo;
alcune volte è capitato che ci rimessi a dormire a casa sua, circa una volta ogni 3 mesi”.
In data 8.10.2024, è stata redatta relazione del Servizio Sociale del Comune di Stroncone sulla situazione della figlia minore I rappresentanti del Servizio Sociale si sono Per_3 recati presso l'abitazione della minore e presso la scuola dalla stessa frequentata rilevando la positiva situazione della minore definita come una “bambina solare e molto graziosa”, accertando il positivo inserimento nel gruppo classe, il congruo accudimento della madre (genitore di riferimento secondo quanto indicato dalle maestre che hanno segnalato il positivo profitto, la cura nell'abbigliamento e nell'igiene). Nella relazione del Servizio si rappresenta l'adeguatezza dell'abitazione della minore (“La casa era pulita ed ordinata”), e si conclude dando atto che non sono emersi “fattori di pregiudizio nei confronti della minore”.
Preso atto di tali risultanze, all'udienza del 04.12.2024 la Presidente delegata ha formulato la seguente proposta conciliativa:
-affidamento condiviso della figlia minore ferme le modalità di visita vigenti Per_3 prevendo che il padre a causa delle sue condizioni di salute non porti la figlia in auto, potendo la compagna del ricorrente prelevare ed accompagnare la minore;
-al fine di assicurare al padre un pieno diritto di visita, la minore non frequenterà il catechismo per una domenica al mese;
-revoca del contributo al mantenimento del figlio dalla data della domanda;
Per_1
-riduzione del contributo al mantenimento del figlio ad euro 100,00 con Per_2 decorrenza dal mese di dicembre 2024, dando atto che il padre ha corrisposto fino a novembre 2024 euro 250,00;
-conferma del contributo al mantenimento della figlia in euro 250,00; Per_3
-conferma dell'onere a carico dei genitori per il 50% delle spese straordinarie dei figli e Per_2 Per_3 -assegno unico per i figli percepito al 100% dalla madre;
-impegno della madre a rinunciare alle somme ancora da corrispondere da parte del padre fino alla data odierna.
Le parti hanno dichiarato di accogliere la proposta conciliativa con richiesta di decisione della causa all'esito di discussione orale, con accoglimento della proposta.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio, acquisito il parere del PM depositato in data 06.12.2024.
Le conclusioni congiunte delle parti formulate in accoglimento della proposta conciliativa della Presidente delegata sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, come disposte nella sentenza emessa dall'intestato Tribunale n. 1009/2021, così dispone:
-affidamento condiviso della figlia minore ferme le modalità di visita vigenti Per_3 prevendo che il padre a causa delle sue condizioni di salute non porti la figlia in auto potendo la compagna del ricorrente prelevare ed accompagnare la minore;
-al fine di assicurare al padre un pieno diritto di visita, la minore non frequenterà il catechismo per una domenica al mese;
-revoca del contributo al mantenimento del figlio dalla data della domanda;
Per_1
-riduzione del contributo al mantenimento del figlio ad euro 100,00 con Per_2 decorrenza dal mese di dicembre 2024, dando atto che il padre ha corrisposto fino al mese di novembre 2024 euro 250,00;
-conferma del contributo al mantenimento della figlia in euro 250,00; Per_3
-conferma dell'onere a carico dei genitori per il 50% delle spese straordinarie dei figli e Per_2 Per_3
-assegno unico per i figli percepito al 100% dalla madre;
-impegno della madre a rinunciare alle somme ancora da corrispondere da parte del padre fino alla data odierna;
-spese compensate. Così deciso nella camera di consiglio, in data 29.1.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti