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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BRUSCHETTA ERNESTINO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 624/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Modena
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 070 2021 00125535 39 000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 070 2025 00090599 03 000 BOLLO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 – debitamente rappresentato dai genitori – impugnava due cartelle di pagamento relative al cosiddetto superbollo auto anni 2016 2018 notificategli il 16 settembre 2025 in qualità di erede universale con beneficio d'inventario del nonno deceduto il 28 marzo 2020.
Resistevano con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Terminata la pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio, la controversia veniva decisa come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'avviso di accertamento prodromico alla prima cartella è stato direttamente notificato al de cuius con raccomandata ricevuta il 28 giugno 2019, mentre l'avviso di accertamento prodromico alla seconda cartella
è stato regolarmente notificato collettivamente e impersonalmente il 4 dicembre 2021 nell'ultimo domicilio del medesimo de cuius.
3. I due accertamenti non sono stati impugnati, cosicché le eventuali prescrizioni e decadenze maturate antecedentemente al termine di sessanta giorni dalla loro notifica non possono essere più fatti valere (Cass. sez. trib. n. 18006 del 2024).
4. Il tributo si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento (art. 5 d.l. n. 953 del 1982), termine interrotto dalla notifica degli avvisi con nuova decorrenza sino alla fine 2022 per l'anno 2016 e sino al 2024 per l'anno 2018 (art. 2945 c.c.), decorrenza poi sospesa per 542 giorni per l'emergenza VI (art. 2941 c.c.).
5. Al momento della notifica delle due cartelle, il termine triennale di prescrizione non era perciò ancora spirato.
6. Nelle cartelle di pagamento erano state escluse le sanzioni, in effetti non dovute ai sensi dell'art. 8 d.lgs.
n. 472 del 1997.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, rigetta il ricoso;
Condanna il contribuente a rimborsare a ciascuno degli Uffici resistenti Euro 250,00 oltre a spese forfettarie e accessori di legge se dovute.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BRUSCHETTA ERNESTINO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 624/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Modena
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 070 2021 00125535 39 000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 070 2025 00090599 03 000 BOLLO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 – debitamente rappresentato dai genitori – impugnava due cartelle di pagamento relative al cosiddetto superbollo auto anni 2016 2018 notificategli il 16 settembre 2025 in qualità di erede universale con beneficio d'inventario del nonno deceduto il 28 marzo 2020.
Resistevano con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Terminata la pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio, la controversia veniva decisa come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'avviso di accertamento prodromico alla prima cartella è stato direttamente notificato al de cuius con raccomandata ricevuta il 28 giugno 2019, mentre l'avviso di accertamento prodromico alla seconda cartella
è stato regolarmente notificato collettivamente e impersonalmente il 4 dicembre 2021 nell'ultimo domicilio del medesimo de cuius.
3. I due accertamenti non sono stati impugnati, cosicché le eventuali prescrizioni e decadenze maturate antecedentemente al termine di sessanta giorni dalla loro notifica non possono essere più fatti valere (Cass. sez. trib. n. 18006 del 2024).
4. Il tributo si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento (art. 5 d.l. n. 953 del 1982), termine interrotto dalla notifica degli avvisi con nuova decorrenza sino alla fine 2022 per l'anno 2016 e sino al 2024 per l'anno 2018 (art. 2945 c.c.), decorrenza poi sospesa per 542 giorni per l'emergenza VI (art. 2941 c.c.).
5. Al momento della notifica delle due cartelle, il termine triennale di prescrizione non era perciò ancora spirato.
6. Nelle cartelle di pagamento erano state escluse le sanzioni, in effetti non dovute ai sensi dell'art. 8 d.lgs.
n. 472 del 1997.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, rigetta il ricoso;
Condanna il contribuente a rimborsare a ciascuno degli Uffici resistenti Euro 250,00 oltre a spese forfettarie e accessori di legge se dovute.