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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/09/2025, n. 5213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5213 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati :
Dott.ssa Marianna D' Avino Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 8008/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione all' udienza in trattazione scritta del 13/2/2025
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro Parte_1
Tosti e Gaspare Morganti.
Appellante -
E CP_1 rappresentata e difesa dall' Avvocatura dello Stato ed elett.te domiciliata in Via dei Portoghesi 12 - Roma -;
Appellata -
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 1230/2019 emessa dal
Tribunale Civile di Latina I Sez. Giud. Dott. Roberto Galasso,
depositata il 15.5.2019 nel giudizio iscritto al RG 6762/2007.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza del
13.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
[...] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Latina la CP_1
[...] e l' CP_2 Parte_2 per ottenerne la condanna in solido al pagamento del residuo dei compensi professionali maturati per la progettazione e per la direzione dei lavori relativi al plesso ospedaliero di Sezze, dal 1976 al 1999, fino a revoca dell'incarico professionale.
2.Asseriva, in particolare, di essere stato incaricato, con delibera n.
160/1970 del Consiglio di Amministrazione dell' Parte_3
[...] di redigere un progetto architettonico di ampliamento, lato ovest, del plesso ospedaliero per la realizzazione di nuovi servizi sanitari e l'alloggio delle suore.
3.Deduceva di essere stato autorizzato anche ad una ricognizione geologica da porre a base del progetto strutturale che, tuttavia, non era stata mai finanziato, per abbandono, da parte dell'Amministrazione, in favore del definitivo progetto generale di completamento.
4.Sosteneva di aver ricevuto incarico direttivo e realizzativo della progettazione relativa aiai lavori, procedendo, peraltro, alla predisposizione di diverse varianti di progetto, per sopravvenuti motivi tecnici, fino alla revoca dell'incarico successiva all'instaurazione di un arbitrato irrituale tra l'ente e l'impresa appaltatrice (intrapreso sulla base delle censure articolate dallo stesso attore in ordine ai ritardi nella realizzazione delle opere) conclusosi con la condanna dell'ente stesso al pagamento di £ 3.000.000.
5.Asseriva di aver percepito soltanto degli acconti per £ 837.054.921
l'attività svolta, a fronte di compensi calcolati in £ 2.423.242.079.per
6.Chiedeva la condanna della CP_1 e dell' Controparte_3 al
,
pagamento delle differenze, oltre alla rivalutazione, trattandosi di credito da lavoro.
وeccependo il difetto di legittimazione 7.Si costituiva la CP_1
passiva, oltre alla prescrizione del credito e chiedeva il rigetto nel merito della domanda.
8.Deduceva che il ritardo nella realizzazione delle opere fosse da addebitare all'attore il quale, peraltro, aveva ricevuto regolarmente il compenso, sulla base della presentazione delle singole parcelle.
9.Allegava profili di inadempimento del professionista e, per l'ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva riconoscersi la compensazione del credito oggetto di domanda con quello vantato dalla CP_1 nei confronti del professionista, a titolo risarcitorio.
10.Si costituiva l' CP_4 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e sottolineando come, con la Legge Regione
Lazio 2/2004, art. 23, fossero stati soppressi gli Uffici Stralcio presso le e le relative competenze fossero tornate alla Regione
CP_1 .Eccepiva, altresi, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dal professionista.
11.Il Tribunale riteneva legittimata a resistere solo la CP_1
mentre negava la legittimazione della Parte_4 sul presupposto
,
assumono la funzione di che i Direttori Sanitari della Parte_5
commissari liquidatori in nome e nell'interesse delle Regioni.
12.Quanto alla eccezione di prescrizione decennale riteneva che l' azione era stata introdotta tempestivamente in relazione alla decorrenza del dies a quo del termine di prescrizione rappresentato dalla revoca dell'incarico intervenuta nel 1999.
13.Nel merito rigettava integralmente la domanda, in quanto ritenute non applicabili, sulla scorta delle risultanze della CTU, le maggiorazioni richieste a termini della legge professionale per difficoltà dell'incarico e per sospensione dello stesso, condannando parte attrice alla rifusione delle spese di lite.
14. Concretamente il Tribunale riteneva che i vari progetti di variante altro non fossero che la conseguenza di una progettazione di massima ed esecutiva iniziali non particolarmente attente e coerenti con l'effettivo stato dei luoghi, e quanto alle maggiorazioni per sospensione dell'incarico non dovute in ragione del sostanziale completamento delle opere all'atto della revoca dell'incarico.
15.Avverso detta pronuncia insorgeva l'Arch. Pt_1 eccependo come il Tribunale, aderendo acriticamente alle risultanze della CTU,
della quale chiedeva espressamente la rinnovazione, avesse fatto erronea applicazione degli aumenti percentuali normati dall'art. 21 della legge 143/1949 secondo quanto previsto dalla tabella B, per tutti i compensi previsti a percentuale ex art. 14 della stessa legge, a prescindere dal numero dei progetti di variante redatti. Inoltre, per altro verso lo stesso numero dei progetti di variante sarebbe stato espressivo della speciale difficoltà e complessità dell'opera di progettazione. Con il secondo motivo riteneva l'erronea applicazione dell'art. 18 della medesima legge, laddove rigettata la maggiorazione del compenso per sospensione dell' incarico per mancata prova da parte del professionista sul maggior danno, ove lo stesso invero aveva richiesto solo la percentuale in misura fissa della maggiorazione, a termini dell'art. 10, commi 1 e art. 18, riguardante l' indennizzo per revoca dell' incarico dovuto anche nel caso verificato nella fattispecie di mancato completamento dell' opera rispetto al progetto generale.
In subordine al mancato accoglimento dei precedenti motivi, parte appellante deduceva un erroneo scomputo dei pagamenti per poste non omogenee, derivandone un maggior dovuto per compensi per le parcelle emesse, e ciò sulla scorta di errore del CTU, il quale avrebbe scorporato anche pagamenti per causali diverse, considerandole, a torto, come maggiorazioni ex art. 21 1. n. 143/1949.
CP_116.L'appellante citava pertanto la per l'udienza del
21.4.2020, con udienza rinviata d'ufficio al 28.1.2021 e quindi al
14.10.2021 per mancato rispetto dei termini processuali in ragione della sospensione straordinaria degli stessi da parte del decreto Curaitalia, essendo avvenuta la notifica solo il 17.12.2020.
17.Dopo ulteriori rinvii si costituiva in data 15.10.2021 la CP_1
[...] opponendosi alla richiesta di rinnovazione della CTU e chiedendo il rigetto di tutti i motivi di appello per manifesta infondatezza, reiterando in subordine la propria eccezione di compensazione con le somme da determinarsi equitativamente dovute dall'appellante a titolo risarcitorio per inadempimento contrattuale del progettista e diretto lavori, per i maggiori costi cui la CP_1 era rimasta esposta per le conseguenze degli errori progettuali e dall'esito del lodo arbitrale favore alla società affidataria dei lavori stessi.
18. Tuttavia nella comparsa conclusionale l' appellante eccepiva la tardività della costituzione della a termini della CP_1
pronuncia n. 10139/2024 della Cassazione, essendo nullo il rinvio d'ufficio effettuato dal Collegio per essere il termine di postergazione della prima udienza rispettoso dei termini liberi del diritto di difesa dell'appellata rispetto al periodo di sospensione straordinaria previsti dalla legge dei termini processuali derivante dalla pandemia Covid 19. 19.Precisate le conclusioni all' udienza in trattazione scritta del
13/2/2025 alla quale si perveniva in seguito ad alcuni rinvii di ufficio disposti per il carico di ruolo , la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei temini di legge ex art. 190 c.p.c.
***
A.Preliminarmente deve rilevarsi la fondatezza della eccezione preliminare sollevata dall' appellante alla luce della pronunzia resa dalla Suprema Corte in una fattispecie analoga a quella in oggetto.
Tuttavia gli auspicati effetti sulla inammissibilità della riproposizione della eccezione riconvenzionale, già assorbita in primo grado, non sussistono. Invero trattandosi di eccezione riconvenzionale rimasta assorbita dal rigetto della domanda principale la CP_1 rimasta و
totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, non aveva alcun onere di proporre appello incidentale per richiamare l' anzidetta eccezione essendo solo onerata a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c.(v. Cass. sez.I 23/9/2021 n. 25840 e S.U. Cass.
Sez. U., 21/03/2019, n. 7940 “Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado").
B.
1.Nel merito dei primi due motivi di gravame debbono necessariamente essere svolte delle considerazioni preliminari sulla natura della obbligazione assunta dal progettista di opera pubblica che come è noto, è un'obbligazione di risultato, non meramente di mezzi, poiché il professionista deve fornire un progetto tecnicamente e giuridicamente realizzabile, conforme alle norme di legge, ai regolamenti e alla buona regola dell'arte, e concretamente utilizzabile per la realizzazione dell'opera. Secondo l' insegnamento consolidato,
l' attività del professionista deve essere svolta con diligenza, competenza e attenzione, prevedendo i rischi tipici della professione e garantendo un'idoneità qualitativa dell'opera.
In tal senso l'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione e/o di fare la direzione dei lavori di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico.
Da ciò consegue che la irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento (Cass. sent. n.
1214 del 2017; sent. n. 2257 del 2007, n. 2540 del 1997, n. 1040 del
1995, quest'ultime tutte in tema di progettazione di opera pubblica).
In ogni caso si è ritenuto che l'ingegnere, come l'architetto o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale - sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi - è obbligato ad usare la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza (anche per colpa lieve) del progetto affidatogli, costituisce inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ." (Cass. sent. n. 11728 del
2002; n. 5928 del 2002; n. 6812 del 1998).
Ciò doverosamente premesso resta da chiarire in relazione a tale tipo di responsabilità di risultato il rilievo delle cd. varianti, ovvero di quelle necessità derivanti da emergenze preesistenti o sopravvenute che rendono in tutto o in parte inidoneo il progetto originario anche in relazione alle limitazioni della responsabilità previste dall'art. 2236 c.c.
In assenza di normativa specifica anteriormente al D.Lgs 50/16 (art. 106), al D.M. 49/18 (artt. 8 e 22) e all'odierno Nuovo Codice D.Lgs
36/23 (artt. 60 e 120; artt. 5 e 35 dell'Allegato II.14), il rapporto fra errore progettuale e necessità delle varianti non poteva che essere disciplinato dalle regole generali codicistiche sulla diligenza quam suis del professionista, e quindi anche per colpa lieve, in relazione ad una obbligazione come chiarito di risultato, con gli eventuali temperamenti in relazione alla particolare difficoltà o complessità dell'opera di cui all'art. 2236 c.c. rispondendo in tal caso solo per dolo o colpa grave.
Nello specifico, come emerso nella relazione peritale, a sua volta basata sulla analisi di riscontri documentali obiettivi, ovvero i rilevi espressi dall'appaltatore, è stato provato come l'Arch. Pt_1 fosse stato nella condizione già nel giugno 1970 di conoscere il reale stato dei terreni oggetto dei futuri lavori, avendo effettuato i relativi saggi, come da incarico ricevuto.
Quindi successivamente e precedentemente all'affidamento del primo incarico di progettazione del maggio 1976, lo stesso Arch Pt_1 richiedeva al Presidente dell' Pt_3 di avere a disposizione i dati relativi alla consistenza del terreno e della edificazione già esistente ai fini della progettazione, ricevendone quindi espresso incarico con delibera del 7.3.1976.
Seguiva quindi ulteriore incarico nell'aprile 1977 per ulteriore stralcio funzionale a seguito di nuovo finanziamento. Dopo l'approvazione dei due progetti generale e esecutivo per il primo stralcio iniziavano i lavori di sbanco terra, nell'esecuzione dei quali lo stesso Arch. Pt_1
rilevava, nella sua veste di D.L., l'inadeguatezza delle progettate fondazioni rispetto allo stato effettivo del terreno interessato, chiedendo ed ottenendo dall'ente ospedaliero l'affidamento dell'incarico di nuove indagini geologiche alla Parte_6 e ciò durante l'esecuzione dei lavori. All'esito di tali nuove indagini geoteniche, lo stato e consistenza dei terreni interessati dagli ampliamenti risultava notevolmente difforme da quello rappresentato in progettazione.
In particolare risultava "trattarsi di terreni non affidabili per la esecuzione di opere di fondazione dirette, ed in generale di terreni da considerarsi poco affidabili ed instabili se interessati da opere di sbancamento o di fondazioni dirette". A seguito di tali evidenze lo Pt_1 nell'agosto 1979 ordinava lavori di palificazione in stesso adiacenza alle pareti nord ed ovest della struttura ospedaliera preesistente.
In ragione di ciò e della esistenza di aree private non espropriate, ma interessate dalla progettazione, il Pt_1 provvedeva a redigere una perizia di variante approvata dall'ente committente nel luglio 1979. In tale variante veniva mutata la progettazione con previsione di opere di consolidamento delle vecchie fondamenta, e l'adozione di diverse soluzioni tecniche con l'adozione di pali di contenimento e sistema di tiranti per il lato nord degli scavi e modificazioni del sistema delle stesse fondamenta per l'ulteriore plesso erigendo, cd. ala est. Dopo che tale progettazione veniva bocciata dal Comitato Tecnico
Amministrativo Regionale, il Pt_1 redigeva nuova perizia di variante, attenendosi alle indicazioni dell'organo tecnico.
Tali varianti ed i relativi adeguamenti tecnici comportavano un incremento dei costi che si traduceva in varianti per ulteriori finanziamenti, tanto da proseguire le delibere di approvazione di tali varianti per incremento costi nel luglio 1981 che rivedeva, al rialzo tutti i lotti l'entità della spesa, con distrazione delle poste contabili dalle finalità iniziali, con l'obiettivo dichiarato in delibera di completare tutte le opere murarie dei tre lotti e rendere funzionale e funzionante il primo stralcio.
Invero gli originari errori progettuali sulla consistenza dei terreni e l'adozione delle palificazioni di sottofondazione non permettevano la realizzazione di una consistente parte degli ampliamenti, ovvero il nuovo reparto operatorio, il pronto soccorso ed il blocco di collegamento con in nuovo edificio.
Quanto invece all'attività svolta per la progettazione relativa al finanziamento della Cas.Mez. per l'ala ovest dell'ospedale di Sezze, il Pt_1 incaricato al riguardo, pur evidenziando nella relazione allegata alla progettazione le difficoltà riscontrate per l'effettivo stato del terreno, riproponeva poi incongruamente, nella stesura del capitolato d'appalto, lo stesso sistema di fondazioni a plinti a travi rovesce in cemento armato che avevano creato i precitati problemi e costi riferiti per l'ala est, così determinando a cascata anche gli errori della impresa affidataria dei lavori CP_5 capogruppo della ATI
aggiudicataria, tanto da ammettere lo stesso, a seguito dell'esecuzione dello sbancamento, la totale difformità dello stato dei luoghi “da quella ipotizzata per il progetto di fondazione approvato".
Seguivano quindi relazioni dello stesso Pt_1 in cui sosteneva,
erroneamente, la congruità delle opere di fondazione diretta con quanto relazionato nella perizia demandata nel 1979 alla Parte_6 laddove invece tale relazione le riteneva per la natura dei terreni fonte di instabilità.
Quindi emergevano ulteriori errori di mancata previsione nel capitolato di appalto degli ascensori di collegamento fra l'ala ovest ed il blocco di collegamento non completato. A tale limitazione lo stesso Pt_1
nella veste di D.L. provvedeva a stralciare dal progetto per l'ala ovest le risorse economiche necessarie per la realizzazione dei collegamenti con ascensori, sopprimendo di fatto categorie di lavori previsti nel provvedimento di autorizzazione per la realizzazione dell'ala ovest.
Inoltre emergeva come nella progettazione fosse compresa un'intera area di proprietà privata erroneamente inclusa, così impedendo la realizzazione della rampa d'accesso e della fognatura in aderenza all'impianto di clorazione, opere queste ultime essenziali al funzionamento dell'area ospedaliera.
Ne derivavano tensioni con la società appaltatrice che ultimava i lavori solo nel novembre, proponendo quindi azioni giudiziarie per recupero degli interessi da ritardati pagamenti e quindi, a seguito delle riserve presentate, un lodo emesso nel 1998 che si concludeva con l'obbligo per l'amministrazione di pagare L. 2.672.930.625, cui seguiva la revoca di ogni incarico all'Arch. Pt_1
B.
2. Tanto premesso l' appellante ritiene che le maggiorazioni ex art. 21 della L. 143/49 non riconosciute dal Tribunale sulla scorta delle argomentazioni addotte dalla e della ctu siano inveceCP_1 dovute in ragione della complessità dell'opera, del parere del Consiglio dell'Ordine degli Architetti nonché del comportamento ritenuto concludente con il quale l'amministrazione avrebbe liquidato ben 16 fatture ove veniva richiesta la maggiorazione.
Ad avviso della Corte la censura è infondata.
Preliminarmente i fatti storici addebitati al professionista nella comparsa di costituzione della e contenute, CP_1 seppur sinteticamente nella relazione peritale, non sono oggetto di
contestazione di parte appellante se non sotto il profilo della loro valenza in termini di inadempimento. Inoltre diversamente da quanto dedotto dall' appellante alcun valore decisorio o anche solo probatorio può essere attribuito al parere n. 19/ 1175 del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, attesochè lo stesso si limita, per tutta evidenza, solo alla assenza di inclusione nella sentenza delle maggiorazioni richieste sia per la complessità che per la sospensione dell'incarico, ma nulla chiarisce, né poteva stante la limitazione delle competenze, sulle ragioni per le quali non sono state riconosciute.
Quanto alla avvenuta liquidazione di parcelle contenenti la maggiorazione ex art. 21, nel periodo dal 1986 al 1997, non vale di per sé a configurare un diritto per il progettista a vedersele riconosciute sempre, potendo verosimilmente l'amministrazione opporsi a tale integrazione successivamente alla revoca dall'incarico e al pieno accertamento delle responsabilità per inadempienze .Accertamento- si precisa convalidato anche a seguito del parere pro veritate rilasciato dall'Avv. Giancarlo Modonesi in data 7.1.1999, riportata nella delibera di revoca del 26.2.1999 del Direttore Generale della Parte_4
, sia in vestedalla quale emergono le gravi responsabilità del Pt_1
di progettista che di Direttore Lavori, aggravate dalla mancata produzione del registro di contabilità che ha impedito una compiuta difesa alla durante l'arbitrato con la CP_6 Sotto altro riguardo anche l'argomentazione della lievitazione dei costi in conseguenza del fenomeno inflattivo sconta il palese contrasto con le evidenze, prima chiarite, della imputabilità dei ritardi ai plurimi errori progettuali riconducibili all'appellante e alla correlata necessità delle varianti per salvaguardare il completamento dell'opera. Infine anche la richiesta applicazione, ai fini dell'accoglimento delle maggiorazioni, del terzo comma dell'art. 21 è basata sulla errata equiparazione fra ampliamento e trasformazione di un edificio preesistente.
Invero dai vari progetti poi approvati con i relativi finanziamenti, non emergono mai opere di trasformazione dell'antica struttura dell'
,ma solo appunto la creazione di nuove ali al più in Parte_3
aderenza allo stesso e con la creazione di una zona di collegamento.
Non sussiste quindi una effettiva trasformazione strutturale del preesistente edificio ma solo la progettazione e costruzione di nuove plessi ospedalieri finitimi. Ciò si desume anche dal tenore testuale dell'invocato art. 21, comma 3, in cui non è presente alcun riferimento ad ampliamenti: "Analogamente possono aumentarsi fino al doppio le aliquote delle lettere a), c) e g) quando si tratta di lavori di trasformazione di fabbricati o di impianti richiedenti maggiori prestazioni di assistenza ai lavori".
B.
3.Quanto al secondo motivo di gravame l'appellante si duole della erroneità della sentenza ove ha valutato la domanda come se si trattasse di una richiesta risarcitoria in luogo di indennitaria, onerando il richiedente di una prova sul maggior danno non prevista dalla norma.
Ed invero l'art. 10 della 1. n. 143/1949 testualmente recita: "La
sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente articolo 18. Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso”.
L'art. 18 a sua volta prevede: "Quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera, come si è detto sopra, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l'incarico originario, la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nell'allegata tabella B aumentata del 25 per cento come nel caso della sospensione di incarico di cui al primo comma dell'art. 10".
La giurisprudenza di legittimità ha ampiamente chiarito che la mera revoca, a prescindere dalle motivazioni della stessa comporta l'obbligo per il committente di corrispondere gli onorari per il lavoro fatto secondo le percentuali della tabella B incrementate del 25%, mentre ove il professionista denunci un maggior danno, dovrà onerarsi della relativa prova.
Così la recente Cass. n. 451/2020 "Il compenso spettante ad un architetto o ingegnere per le prestazioni parziali rese deve essere aumentato, ai sensi dell'art. 18 l. n. 143/1949, indipendentemente dalla causa relativa al mancato completamento dell'incarico, anche se esso sia dipeso dalla revoca di quest'ultimo, proveniente dal committente e determinata dall'inadempimento del professionista, trattandosi di obbligazione di natura indennitaria, distinta e non cumulabile con l'obbligazione risarcitoria di cui all'art. 10, comma 2 della citata legge. Quest'ultima presuppone, invece che la sospensione non sia imputabile al professionista, con la conseguenza che il risarcimento del danno non può essere liquidato in assenza di una condotta colpevole del committente e che l'indennità è destinata a restare assorbita nel risarcimento, quando esso sia superiore". Conforme
Cass. n. 19700/2009.
Sul punto peraltro parte appellante ha prodotto apposito provvedimento dell'Organo disciplinare del Consiglio dell'ordine degli Architetti, nel quale viene rilevata la non veritiera affermazione contenuta nella perizia, e secondo la quale dall'art. 7 della convenzione di incarico del
1976 emergerebbe che nessun compenso fosse dovuto al professionista per revoca dell'incarico. Invero dalla lettura di tale articolo emerge solo che il professionista, in tale evenienza aveva diritto al pagamento degli onorari e delle spese sino a quel momento maturati, espressione che non comporta univocamente l'esclusione delle maggiorazioni ex art. 10, comma 1 della l. n. 143/1949.
Ciò premesso appare evidente l'errore in cui è incorso il Tribunale
considerando la richiesta svolta in domanda e reiterata nella comparsa conclusionale, relativa al solo aumento del 25% a titolo indennitario,
come peraltro evincibile dalle singole parcelle.
Pertanto sul punto il motivo è meritevole di accoglimento e la sentenza deve essere riformata mediante riconoscimento della maggiorazione nella misura indicata da parte attrice nella comparsa conclusionale in primo grado e non contestata da controparte, di euro 107.465,76, oltre interessi legali dalla domanda alla data del pagamento.
L'accoglimento del secondo motivo di appello è preclusivo all' esame del terzo motivo avanzato solo in via subordinata per l' eventualità del rigetto del precedente.
B.
3.L'accoglimento del secondo motivo impone l'esame della eccezione riconvenzionale proposta tempestivamente dalla CP_1
[...] , per come precedentemente illustrato.
Orbene dalla documentazione rinvenuta nel fascicolo telematico e cartaceo, e quindi allo stato degli atti, non sussistono gli elementi di allegazione e prova per l'esame ed accoglimento dell'eccezione, rinvenendosi esclusivamente, quanto al fascicolo di primo grado, una memoria depositata nel 2017 e relativa a difese estranee alla detta eccezione, non essendo presente la comparsa di costituzione, né la conclusionale.
Parimenti anche nel presente grado la CP_1 non ha depositato alcuna comparsa conclusionale, né repliche, né è stata prodotta copia del lodo arbitrale di condanna, dal quale secondo la scarna allegazione emergerebbero le responsabilità per ritardi del progettista e direttore lavori poste a base della decisione condannatoria e del relativo quantum risarcitorio, posto a fondamento causale della relativa eccezione di compensazione giudiziale ex art. 1243 comma 2 c.c. di € 2.577.458,15, fatto oggetto di espresse comunicazioni di richieste e messa in moral dell'11.9.2002 e del 19.3.2005, parimenti non prodotte agli atti di causa.
Sul punto è pacifico l'orientamento di legittimità che ritiene che "Ove
il giudice accerti che una parte, in vista dell'udienza, ha ritirato regolarmente il proprio fascicolo, ai sensi dell' art. 169 c.p.c. ed esso non risulti nuovamente depositato, né reperito al momento della decisione, lo stesso giudice non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla parte appellante di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la causa allo stato degli atti".
E'quanto si legge nell'ordinanza n. 25133 del 10 ottobre 2018 della
Cassazione. Conformi Cass. n. 18237/2008, Cass. n. 10741/2015 e
Cass. n. 16212/2017. Attesa la prevalente soccombenza reciproca di parte convenuta/appellata si compensano in ragione del 50% le spese di lite CP_1del doppio grado condannando la a rifondere la restante parte nella misura indicata nella parte dispositiva, in base ai parametri previsti per le la determinazione dei compensi avvocati per controversie aventi analogo valore, a valori medi, e con esclusione per il presente grado delle voci trattazione/istruttoria in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto.
Per le stesse ragioni le spese della ctu sono poste definitivamente a carico delle parti in ugual misura
PQM
La Corte d' Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da Pt_1 Arch. Parte_1
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1230/2019, in parziale accoglimento dell' appello e riforma dell' impugnata sentenza,
così provvede:
accerta il diritto dell'appellante alla corresponsione della maggiorazione indennitaria ex art. 10, comma 1 e 18 1. n.
143/1949, e per l'effetto condanna la CP_1 al pagamento di € 107.465,76, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo:
rigetta per il resto l'appello; compensa per la metà le spese di lite del doppio grado di giudizio e condanna la CP_1 a rifondere a Parte_1
[...] la restante parte che liquida quanto al primo grado in euro 5.289,00 per compensi professionali, compensata la restante parte e, quanto al presente grado in euro 402,00 per esborsi ed euro 4.997,00 per compensi professionali compensata la restante parte, oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge;
- pone le spese della ctu definitivamente a carico delle parti in ugual misura.
Così deciso nella Camera di consiglio del 16/09/2025.
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D'Avino
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati :
Dott.ssa Marianna D' Avino Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 8008/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione all' udienza in trattazione scritta del 13/2/2025
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro Parte_1
Tosti e Gaspare Morganti.
Appellante -
E CP_1 rappresentata e difesa dall' Avvocatura dello Stato ed elett.te domiciliata in Via dei Portoghesi 12 - Roma -;
Appellata -
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 1230/2019 emessa dal
Tribunale Civile di Latina I Sez. Giud. Dott. Roberto Galasso,
depositata il 15.5.2019 nel giudizio iscritto al RG 6762/2007.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza del
13.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
[...] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Latina la CP_1
[...] e l' CP_2 Parte_2 per ottenerne la condanna in solido al pagamento del residuo dei compensi professionali maturati per la progettazione e per la direzione dei lavori relativi al plesso ospedaliero di Sezze, dal 1976 al 1999, fino a revoca dell'incarico professionale.
2.Asseriva, in particolare, di essere stato incaricato, con delibera n.
160/1970 del Consiglio di Amministrazione dell' Parte_3
[...] di redigere un progetto architettonico di ampliamento, lato ovest, del plesso ospedaliero per la realizzazione di nuovi servizi sanitari e l'alloggio delle suore.
3.Deduceva di essere stato autorizzato anche ad una ricognizione geologica da porre a base del progetto strutturale che, tuttavia, non era stata mai finanziato, per abbandono, da parte dell'Amministrazione, in favore del definitivo progetto generale di completamento.
4.Sosteneva di aver ricevuto incarico direttivo e realizzativo della progettazione relativa aiai lavori, procedendo, peraltro, alla predisposizione di diverse varianti di progetto, per sopravvenuti motivi tecnici, fino alla revoca dell'incarico successiva all'instaurazione di un arbitrato irrituale tra l'ente e l'impresa appaltatrice (intrapreso sulla base delle censure articolate dallo stesso attore in ordine ai ritardi nella realizzazione delle opere) conclusosi con la condanna dell'ente stesso al pagamento di £ 3.000.000.
5.Asseriva di aver percepito soltanto degli acconti per £ 837.054.921
l'attività svolta, a fronte di compensi calcolati in £ 2.423.242.079.per
6.Chiedeva la condanna della CP_1 e dell' Controparte_3 al
,
pagamento delle differenze, oltre alla rivalutazione, trattandosi di credito da lavoro.
وeccependo il difetto di legittimazione 7.Si costituiva la CP_1
passiva, oltre alla prescrizione del credito e chiedeva il rigetto nel merito della domanda.
8.Deduceva che il ritardo nella realizzazione delle opere fosse da addebitare all'attore il quale, peraltro, aveva ricevuto regolarmente il compenso, sulla base della presentazione delle singole parcelle.
9.Allegava profili di inadempimento del professionista e, per l'ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva riconoscersi la compensazione del credito oggetto di domanda con quello vantato dalla CP_1 nei confronti del professionista, a titolo risarcitorio.
10.Si costituiva l' CP_4 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e sottolineando come, con la Legge Regione
Lazio 2/2004, art. 23, fossero stati soppressi gli Uffici Stralcio presso le e le relative competenze fossero tornate alla Regione
CP_1 .Eccepiva, altresi, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dal professionista.
11.Il Tribunale riteneva legittimata a resistere solo la CP_1
mentre negava la legittimazione della Parte_4 sul presupposto
,
assumono la funzione di che i Direttori Sanitari della Parte_5
commissari liquidatori in nome e nell'interesse delle Regioni.
12.Quanto alla eccezione di prescrizione decennale riteneva che l' azione era stata introdotta tempestivamente in relazione alla decorrenza del dies a quo del termine di prescrizione rappresentato dalla revoca dell'incarico intervenuta nel 1999.
13.Nel merito rigettava integralmente la domanda, in quanto ritenute non applicabili, sulla scorta delle risultanze della CTU, le maggiorazioni richieste a termini della legge professionale per difficoltà dell'incarico e per sospensione dello stesso, condannando parte attrice alla rifusione delle spese di lite.
14. Concretamente il Tribunale riteneva che i vari progetti di variante altro non fossero che la conseguenza di una progettazione di massima ed esecutiva iniziali non particolarmente attente e coerenti con l'effettivo stato dei luoghi, e quanto alle maggiorazioni per sospensione dell'incarico non dovute in ragione del sostanziale completamento delle opere all'atto della revoca dell'incarico.
15.Avverso detta pronuncia insorgeva l'Arch. Pt_1 eccependo come il Tribunale, aderendo acriticamente alle risultanze della CTU,
della quale chiedeva espressamente la rinnovazione, avesse fatto erronea applicazione degli aumenti percentuali normati dall'art. 21 della legge 143/1949 secondo quanto previsto dalla tabella B, per tutti i compensi previsti a percentuale ex art. 14 della stessa legge, a prescindere dal numero dei progetti di variante redatti. Inoltre, per altro verso lo stesso numero dei progetti di variante sarebbe stato espressivo della speciale difficoltà e complessità dell'opera di progettazione. Con il secondo motivo riteneva l'erronea applicazione dell'art. 18 della medesima legge, laddove rigettata la maggiorazione del compenso per sospensione dell' incarico per mancata prova da parte del professionista sul maggior danno, ove lo stesso invero aveva richiesto solo la percentuale in misura fissa della maggiorazione, a termini dell'art. 10, commi 1 e art. 18, riguardante l' indennizzo per revoca dell' incarico dovuto anche nel caso verificato nella fattispecie di mancato completamento dell' opera rispetto al progetto generale.
In subordine al mancato accoglimento dei precedenti motivi, parte appellante deduceva un erroneo scomputo dei pagamenti per poste non omogenee, derivandone un maggior dovuto per compensi per le parcelle emesse, e ciò sulla scorta di errore del CTU, il quale avrebbe scorporato anche pagamenti per causali diverse, considerandole, a torto, come maggiorazioni ex art. 21 1. n. 143/1949.
CP_116.L'appellante citava pertanto la per l'udienza del
21.4.2020, con udienza rinviata d'ufficio al 28.1.2021 e quindi al
14.10.2021 per mancato rispetto dei termini processuali in ragione della sospensione straordinaria degli stessi da parte del decreto Curaitalia, essendo avvenuta la notifica solo il 17.12.2020.
17.Dopo ulteriori rinvii si costituiva in data 15.10.2021 la CP_1
[...] opponendosi alla richiesta di rinnovazione della CTU e chiedendo il rigetto di tutti i motivi di appello per manifesta infondatezza, reiterando in subordine la propria eccezione di compensazione con le somme da determinarsi equitativamente dovute dall'appellante a titolo risarcitorio per inadempimento contrattuale del progettista e diretto lavori, per i maggiori costi cui la CP_1 era rimasta esposta per le conseguenze degli errori progettuali e dall'esito del lodo arbitrale favore alla società affidataria dei lavori stessi.
18. Tuttavia nella comparsa conclusionale l' appellante eccepiva la tardività della costituzione della a termini della CP_1
pronuncia n. 10139/2024 della Cassazione, essendo nullo il rinvio d'ufficio effettuato dal Collegio per essere il termine di postergazione della prima udienza rispettoso dei termini liberi del diritto di difesa dell'appellata rispetto al periodo di sospensione straordinaria previsti dalla legge dei termini processuali derivante dalla pandemia Covid 19. 19.Precisate le conclusioni all' udienza in trattazione scritta del
13/2/2025 alla quale si perveniva in seguito ad alcuni rinvii di ufficio disposti per il carico di ruolo , la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei temini di legge ex art. 190 c.p.c.
***
A.Preliminarmente deve rilevarsi la fondatezza della eccezione preliminare sollevata dall' appellante alla luce della pronunzia resa dalla Suprema Corte in una fattispecie analoga a quella in oggetto.
Tuttavia gli auspicati effetti sulla inammissibilità della riproposizione della eccezione riconvenzionale, già assorbita in primo grado, non sussistono. Invero trattandosi di eccezione riconvenzionale rimasta assorbita dal rigetto della domanda principale la CP_1 rimasta و
totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, non aveva alcun onere di proporre appello incidentale per richiamare l' anzidetta eccezione essendo solo onerata a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c.(v. Cass. sez.I 23/9/2021 n. 25840 e S.U. Cass.
Sez. U., 21/03/2019, n. 7940 “Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado").
B.
1.Nel merito dei primi due motivi di gravame debbono necessariamente essere svolte delle considerazioni preliminari sulla natura della obbligazione assunta dal progettista di opera pubblica che come è noto, è un'obbligazione di risultato, non meramente di mezzi, poiché il professionista deve fornire un progetto tecnicamente e giuridicamente realizzabile, conforme alle norme di legge, ai regolamenti e alla buona regola dell'arte, e concretamente utilizzabile per la realizzazione dell'opera. Secondo l' insegnamento consolidato,
l' attività del professionista deve essere svolta con diligenza, competenza e attenzione, prevedendo i rischi tipici della professione e garantendo un'idoneità qualitativa dell'opera.
In tal senso l'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione e/o di fare la direzione dei lavori di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico.
Da ciò consegue che la irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento (Cass. sent. n.
1214 del 2017; sent. n. 2257 del 2007, n. 2540 del 1997, n. 1040 del
1995, quest'ultime tutte in tema di progettazione di opera pubblica).
In ogni caso si è ritenuto che l'ingegnere, come l'architetto o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale - sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi - è obbligato ad usare la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza (anche per colpa lieve) del progetto affidatogli, costituisce inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ." (Cass. sent. n. 11728 del
2002; n. 5928 del 2002; n. 6812 del 1998).
Ciò doverosamente premesso resta da chiarire in relazione a tale tipo di responsabilità di risultato il rilievo delle cd. varianti, ovvero di quelle necessità derivanti da emergenze preesistenti o sopravvenute che rendono in tutto o in parte inidoneo il progetto originario anche in relazione alle limitazioni della responsabilità previste dall'art. 2236 c.c.
In assenza di normativa specifica anteriormente al D.Lgs 50/16 (art. 106), al D.M. 49/18 (artt. 8 e 22) e all'odierno Nuovo Codice D.Lgs
36/23 (artt. 60 e 120; artt. 5 e 35 dell'Allegato II.14), il rapporto fra errore progettuale e necessità delle varianti non poteva che essere disciplinato dalle regole generali codicistiche sulla diligenza quam suis del professionista, e quindi anche per colpa lieve, in relazione ad una obbligazione come chiarito di risultato, con gli eventuali temperamenti in relazione alla particolare difficoltà o complessità dell'opera di cui all'art. 2236 c.c. rispondendo in tal caso solo per dolo o colpa grave.
Nello specifico, come emerso nella relazione peritale, a sua volta basata sulla analisi di riscontri documentali obiettivi, ovvero i rilevi espressi dall'appaltatore, è stato provato come l'Arch. Pt_1 fosse stato nella condizione già nel giugno 1970 di conoscere il reale stato dei terreni oggetto dei futuri lavori, avendo effettuato i relativi saggi, come da incarico ricevuto.
Quindi successivamente e precedentemente all'affidamento del primo incarico di progettazione del maggio 1976, lo stesso Arch Pt_1 richiedeva al Presidente dell' Pt_3 di avere a disposizione i dati relativi alla consistenza del terreno e della edificazione già esistente ai fini della progettazione, ricevendone quindi espresso incarico con delibera del 7.3.1976.
Seguiva quindi ulteriore incarico nell'aprile 1977 per ulteriore stralcio funzionale a seguito di nuovo finanziamento. Dopo l'approvazione dei due progetti generale e esecutivo per il primo stralcio iniziavano i lavori di sbanco terra, nell'esecuzione dei quali lo stesso Arch. Pt_1
rilevava, nella sua veste di D.L., l'inadeguatezza delle progettate fondazioni rispetto allo stato effettivo del terreno interessato, chiedendo ed ottenendo dall'ente ospedaliero l'affidamento dell'incarico di nuove indagini geologiche alla Parte_6 e ciò durante l'esecuzione dei lavori. All'esito di tali nuove indagini geoteniche, lo stato e consistenza dei terreni interessati dagli ampliamenti risultava notevolmente difforme da quello rappresentato in progettazione.
In particolare risultava "trattarsi di terreni non affidabili per la esecuzione di opere di fondazione dirette, ed in generale di terreni da considerarsi poco affidabili ed instabili se interessati da opere di sbancamento o di fondazioni dirette". A seguito di tali evidenze lo Pt_1 nell'agosto 1979 ordinava lavori di palificazione in stesso adiacenza alle pareti nord ed ovest della struttura ospedaliera preesistente.
In ragione di ciò e della esistenza di aree private non espropriate, ma interessate dalla progettazione, il Pt_1 provvedeva a redigere una perizia di variante approvata dall'ente committente nel luglio 1979. In tale variante veniva mutata la progettazione con previsione di opere di consolidamento delle vecchie fondamenta, e l'adozione di diverse soluzioni tecniche con l'adozione di pali di contenimento e sistema di tiranti per il lato nord degli scavi e modificazioni del sistema delle stesse fondamenta per l'ulteriore plesso erigendo, cd. ala est. Dopo che tale progettazione veniva bocciata dal Comitato Tecnico
Amministrativo Regionale, il Pt_1 redigeva nuova perizia di variante, attenendosi alle indicazioni dell'organo tecnico.
Tali varianti ed i relativi adeguamenti tecnici comportavano un incremento dei costi che si traduceva in varianti per ulteriori finanziamenti, tanto da proseguire le delibere di approvazione di tali varianti per incremento costi nel luglio 1981 che rivedeva, al rialzo tutti i lotti l'entità della spesa, con distrazione delle poste contabili dalle finalità iniziali, con l'obiettivo dichiarato in delibera di completare tutte le opere murarie dei tre lotti e rendere funzionale e funzionante il primo stralcio.
Invero gli originari errori progettuali sulla consistenza dei terreni e l'adozione delle palificazioni di sottofondazione non permettevano la realizzazione di una consistente parte degli ampliamenti, ovvero il nuovo reparto operatorio, il pronto soccorso ed il blocco di collegamento con in nuovo edificio.
Quanto invece all'attività svolta per la progettazione relativa al finanziamento della Cas.Mez. per l'ala ovest dell'ospedale di Sezze, il Pt_1 incaricato al riguardo, pur evidenziando nella relazione allegata alla progettazione le difficoltà riscontrate per l'effettivo stato del terreno, riproponeva poi incongruamente, nella stesura del capitolato d'appalto, lo stesso sistema di fondazioni a plinti a travi rovesce in cemento armato che avevano creato i precitati problemi e costi riferiti per l'ala est, così determinando a cascata anche gli errori della impresa affidataria dei lavori CP_5 capogruppo della ATI
aggiudicataria, tanto da ammettere lo stesso, a seguito dell'esecuzione dello sbancamento, la totale difformità dello stato dei luoghi “da quella ipotizzata per il progetto di fondazione approvato".
Seguivano quindi relazioni dello stesso Pt_1 in cui sosteneva,
erroneamente, la congruità delle opere di fondazione diretta con quanto relazionato nella perizia demandata nel 1979 alla Parte_6 laddove invece tale relazione le riteneva per la natura dei terreni fonte di instabilità.
Quindi emergevano ulteriori errori di mancata previsione nel capitolato di appalto degli ascensori di collegamento fra l'ala ovest ed il blocco di collegamento non completato. A tale limitazione lo stesso Pt_1
nella veste di D.L. provvedeva a stralciare dal progetto per l'ala ovest le risorse economiche necessarie per la realizzazione dei collegamenti con ascensori, sopprimendo di fatto categorie di lavori previsti nel provvedimento di autorizzazione per la realizzazione dell'ala ovest.
Inoltre emergeva come nella progettazione fosse compresa un'intera area di proprietà privata erroneamente inclusa, così impedendo la realizzazione della rampa d'accesso e della fognatura in aderenza all'impianto di clorazione, opere queste ultime essenziali al funzionamento dell'area ospedaliera.
Ne derivavano tensioni con la società appaltatrice che ultimava i lavori solo nel novembre, proponendo quindi azioni giudiziarie per recupero degli interessi da ritardati pagamenti e quindi, a seguito delle riserve presentate, un lodo emesso nel 1998 che si concludeva con l'obbligo per l'amministrazione di pagare L. 2.672.930.625, cui seguiva la revoca di ogni incarico all'Arch. Pt_1
B.
2. Tanto premesso l' appellante ritiene che le maggiorazioni ex art. 21 della L. 143/49 non riconosciute dal Tribunale sulla scorta delle argomentazioni addotte dalla e della ctu siano inveceCP_1 dovute in ragione della complessità dell'opera, del parere del Consiglio dell'Ordine degli Architetti nonché del comportamento ritenuto concludente con il quale l'amministrazione avrebbe liquidato ben 16 fatture ove veniva richiesta la maggiorazione.
Ad avviso della Corte la censura è infondata.
Preliminarmente i fatti storici addebitati al professionista nella comparsa di costituzione della e contenute, CP_1 seppur sinteticamente nella relazione peritale, non sono oggetto di
contestazione di parte appellante se non sotto il profilo della loro valenza in termini di inadempimento. Inoltre diversamente da quanto dedotto dall' appellante alcun valore decisorio o anche solo probatorio può essere attribuito al parere n. 19/ 1175 del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, attesochè lo stesso si limita, per tutta evidenza, solo alla assenza di inclusione nella sentenza delle maggiorazioni richieste sia per la complessità che per la sospensione dell'incarico, ma nulla chiarisce, né poteva stante la limitazione delle competenze, sulle ragioni per le quali non sono state riconosciute.
Quanto alla avvenuta liquidazione di parcelle contenenti la maggiorazione ex art. 21, nel periodo dal 1986 al 1997, non vale di per sé a configurare un diritto per il progettista a vedersele riconosciute sempre, potendo verosimilmente l'amministrazione opporsi a tale integrazione successivamente alla revoca dall'incarico e al pieno accertamento delle responsabilità per inadempienze .Accertamento- si precisa convalidato anche a seguito del parere pro veritate rilasciato dall'Avv. Giancarlo Modonesi in data 7.1.1999, riportata nella delibera di revoca del 26.2.1999 del Direttore Generale della Parte_4
, sia in vestedalla quale emergono le gravi responsabilità del Pt_1
di progettista che di Direttore Lavori, aggravate dalla mancata produzione del registro di contabilità che ha impedito una compiuta difesa alla durante l'arbitrato con la CP_6 Sotto altro riguardo anche l'argomentazione della lievitazione dei costi in conseguenza del fenomeno inflattivo sconta il palese contrasto con le evidenze, prima chiarite, della imputabilità dei ritardi ai plurimi errori progettuali riconducibili all'appellante e alla correlata necessità delle varianti per salvaguardare il completamento dell'opera. Infine anche la richiesta applicazione, ai fini dell'accoglimento delle maggiorazioni, del terzo comma dell'art. 21 è basata sulla errata equiparazione fra ampliamento e trasformazione di un edificio preesistente.
Invero dai vari progetti poi approvati con i relativi finanziamenti, non emergono mai opere di trasformazione dell'antica struttura dell'
,ma solo appunto la creazione di nuove ali al più in Parte_3
aderenza allo stesso e con la creazione di una zona di collegamento.
Non sussiste quindi una effettiva trasformazione strutturale del preesistente edificio ma solo la progettazione e costruzione di nuove plessi ospedalieri finitimi. Ciò si desume anche dal tenore testuale dell'invocato art. 21, comma 3, in cui non è presente alcun riferimento ad ampliamenti: "Analogamente possono aumentarsi fino al doppio le aliquote delle lettere a), c) e g) quando si tratta di lavori di trasformazione di fabbricati o di impianti richiedenti maggiori prestazioni di assistenza ai lavori".
B.
3.Quanto al secondo motivo di gravame l'appellante si duole della erroneità della sentenza ove ha valutato la domanda come se si trattasse di una richiesta risarcitoria in luogo di indennitaria, onerando il richiedente di una prova sul maggior danno non prevista dalla norma.
Ed invero l'art. 10 della 1. n. 143/1949 testualmente recita: "La
sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente articolo 18. Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso”.
L'art. 18 a sua volta prevede: "Quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera, come si è detto sopra, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l'incarico originario, la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nell'allegata tabella B aumentata del 25 per cento come nel caso della sospensione di incarico di cui al primo comma dell'art. 10".
La giurisprudenza di legittimità ha ampiamente chiarito che la mera revoca, a prescindere dalle motivazioni della stessa comporta l'obbligo per il committente di corrispondere gli onorari per il lavoro fatto secondo le percentuali della tabella B incrementate del 25%, mentre ove il professionista denunci un maggior danno, dovrà onerarsi della relativa prova.
Così la recente Cass. n. 451/2020 "Il compenso spettante ad un architetto o ingegnere per le prestazioni parziali rese deve essere aumentato, ai sensi dell'art. 18 l. n. 143/1949, indipendentemente dalla causa relativa al mancato completamento dell'incarico, anche se esso sia dipeso dalla revoca di quest'ultimo, proveniente dal committente e determinata dall'inadempimento del professionista, trattandosi di obbligazione di natura indennitaria, distinta e non cumulabile con l'obbligazione risarcitoria di cui all'art. 10, comma 2 della citata legge. Quest'ultima presuppone, invece che la sospensione non sia imputabile al professionista, con la conseguenza che il risarcimento del danno non può essere liquidato in assenza di una condotta colpevole del committente e che l'indennità è destinata a restare assorbita nel risarcimento, quando esso sia superiore". Conforme
Cass. n. 19700/2009.
Sul punto peraltro parte appellante ha prodotto apposito provvedimento dell'Organo disciplinare del Consiglio dell'ordine degli Architetti, nel quale viene rilevata la non veritiera affermazione contenuta nella perizia, e secondo la quale dall'art. 7 della convenzione di incarico del
1976 emergerebbe che nessun compenso fosse dovuto al professionista per revoca dell'incarico. Invero dalla lettura di tale articolo emerge solo che il professionista, in tale evenienza aveva diritto al pagamento degli onorari e delle spese sino a quel momento maturati, espressione che non comporta univocamente l'esclusione delle maggiorazioni ex art. 10, comma 1 della l. n. 143/1949.
Ciò premesso appare evidente l'errore in cui è incorso il Tribunale
considerando la richiesta svolta in domanda e reiterata nella comparsa conclusionale, relativa al solo aumento del 25% a titolo indennitario,
come peraltro evincibile dalle singole parcelle.
Pertanto sul punto il motivo è meritevole di accoglimento e la sentenza deve essere riformata mediante riconoscimento della maggiorazione nella misura indicata da parte attrice nella comparsa conclusionale in primo grado e non contestata da controparte, di euro 107.465,76, oltre interessi legali dalla domanda alla data del pagamento.
L'accoglimento del secondo motivo di appello è preclusivo all' esame del terzo motivo avanzato solo in via subordinata per l' eventualità del rigetto del precedente.
B.
3.L'accoglimento del secondo motivo impone l'esame della eccezione riconvenzionale proposta tempestivamente dalla CP_1
[...] , per come precedentemente illustrato.
Orbene dalla documentazione rinvenuta nel fascicolo telematico e cartaceo, e quindi allo stato degli atti, non sussistono gli elementi di allegazione e prova per l'esame ed accoglimento dell'eccezione, rinvenendosi esclusivamente, quanto al fascicolo di primo grado, una memoria depositata nel 2017 e relativa a difese estranee alla detta eccezione, non essendo presente la comparsa di costituzione, né la conclusionale.
Parimenti anche nel presente grado la CP_1 non ha depositato alcuna comparsa conclusionale, né repliche, né è stata prodotta copia del lodo arbitrale di condanna, dal quale secondo la scarna allegazione emergerebbero le responsabilità per ritardi del progettista e direttore lavori poste a base della decisione condannatoria e del relativo quantum risarcitorio, posto a fondamento causale della relativa eccezione di compensazione giudiziale ex art. 1243 comma 2 c.c. di € 2.577.458,15, fatto oggetto di espresse comunicazioni di richieste e messa in moral dell'11.9.2002 e del 19.3.2005, parimenti non prodotte agli atti di causa.
Sul punto è pacifico l'orientamento di legittimità che ritiene che "Ove
il giudice accerti che una parte, in vista dell'udienza, ha ritirato regolarmente il proprio fascicolo, ai sensi dell' art. 169 c.p.c. ed esso non risulti nuovamente depositato, né reperito al momento della decisione, lo stesso giudice non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla parte appellante di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la causa allo stato degli atti".
E'quanto si legge nell'ordinanza n. 25133 del 10 ottobre 2018 della
Cassazione. Conformi Cass. n. 18237/2008, Cass. n. 10741/2015 e
Cass. n. 16212/2017. Attesa la prevalente soccombenza reciproca di parte convenuta/appellata si compensano in ragione del 50% le spese di lite CP_1del doppio grado condannando la a rifondere la restante parte nella misura indicata nella parte dispositiva, in base ai parametri previsti per le la determinazione dei compensi avvocati per controversie aventi analogo valore, a valori medi, e con esclusione per il presente grado delle voci trattazione/istruttoria in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto.
Per le stesse ragioni le spese della ctu sono poste definitivamente a carico delle parti in ugual misura
PQM
La Corte d' Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da Pt_1 Arch. Parte_1
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1230/2019, in parziale accoglimento dell' appello e riforma dell' impugnata sentenza,
così provvede:
accerta il diritto dell'appellante alla corresponsione della maggiorazione indennitaria ex art. 10, comma 1 e 18 1. n.
143/1949, e per l'effetto condanna la CP_1 al pagamento di € 107.465,76, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo:
rigetta per il resto l'appello; compensa per la metà le spese di lite del doppio grado di giudizio e condanna la CP_1 a rifondere a Parte_1
[...] la restante parte che liquida quanto al primo grado in euro 5.289,00 per compensi professionali, compensata la restante parte e, quanto al presente grado in euro 402,00 per esborsi ed euro 4.997,00 per compensi professionali compensata la restante parte, oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge;
- pone le spese della ctu definitivamente a carico delle parti in ugual misura.
Così deciso nella Camera di consiglio del 16/09/2025.
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D'Avino