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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/11/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1767/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
PE LI TO - Presidente
EN NN - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 1767/2024 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Schembri Domenico) Parte_1
E
, nata a [...] il [...] (Avv. Schembri Domenico) Controparte_1
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento matrimonio civile) CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 4 novembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis.51 Parte_1 Controparte_1
c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30 ottobre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione e di divorzio alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale, sia in Agrigento, nella Via Senatore Cognata, di proprietà del
verrà assegnata allo stesso con i beni e gli arredi ivi contenuti. Parte_1
3. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
4. D. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per
l'espatrio per sé stessi.
Dichiarata la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 54 resa da questo Tribunale il 13-20 febbraio 2025, stante l'improcedibilità della domanda di divorzio, per il mancato decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo, per l'acquisizione - una volta trascorsi sei mesi dalla comparizione dei coniugi
(all'udienza del 22 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta)
- della dichiarazione dei medesimi di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Pertanto, all'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 4 novembre 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza il procuratore ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2) lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del
Tribunale e dall'emissione della sentenza di omologa della separazione consensuale n. 54 resa da questo Tribunale il 13-20 febbraio 2025, passata in giudicato.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto ad Agrigento, il 28 dicembre 2023, , nata a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...], trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Agrigento al n. 75, parte I, dell'anno 2023; omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso introduttivo, soprariportate;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
20.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
EN NN PE LI TO
(atto firmato digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
PE LI TO - Presidente
EN NN - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 1767/2024 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Schembri Domenico) Parte_1
E
, nata a [...] il [...] (Avv. Schembri Domenico) Controparte_1
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento matrimonio civile) CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 4 novembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis.51 Parte_1 Controparte_1
c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30 ottobre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione e di divorzio alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale, sia in Agrigento, nella Via Senatore Cognata, di proprietà del
verrà assegnata allo stesso con i beni e gli arredi ivi contenuti. Parte_1
3. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
4. D. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per
l'espatrio per sé stessi.
Dichiarata la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 54 resa da questo Tribunale il 13-20 febbraio 2025, stante l'improcedibilità della domanda di divorzio, per il mancato decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo, per l'acquisizione - una volta trascorsi sei mesi dalla comparizione dei coniugi
(all'udienza del 22 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta)
- della dichiarazione dei medesimi di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Pertanto, all'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 4 novembre 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza il procuratore ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2) lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del
Tribunale e dall'emissione della sentenza di omologa della separazione consensuale n. 54 resa da questo Tribunale il 13-20 febbraio 2025, passata in giudicato.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto ad Agrigento, il 28 dicembre 2023, , nata a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...], trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Agrigento al n. 75, parte I, dell'anno 2023; omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso introduttivo, soprariportate;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
20.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
EN NN PE LI TO
(atto firmato digitalmente)