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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 17/12/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2012/2024 RG
promossa da
(CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Simona Parte_1 C.F._1 il cu alla via XXV Aprile n.132 n. 97/4 è eletto domicilio
– parte ricorrente – contro
(CF: ), nella persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 r dall'a BAZZANI presso il cui studio in Genova alla via Malta n.2/6 è eletto domicilio
– parte resistente –
Ragioni della decisione
(1) abstract. premesso di aver revocato, in data 21.07.2022, alla moglie Parte_1
, la delega ad operare sul conto corrente bancario n. 06750 00843 Parte_2 accesso presso la agenzia di Ventimiglia, lamentato che Controparte_1
l'istituto di credi alla moglie documentazione bancaria (“stralcio estratti conto c/c di dal 15/6/21 al 1/9/2022) relativa al periodo Pt_1 successivo alla revoca della delega (nello specifico, “bonifici fatti e ricevuti dal ricorrente in data 22 luglio 2022, 3 agosto 2022 e 1 settembre 2022”) dalla stessa utilizzate nel corso della causa di separazione giudiziale a sostegno della richiesta di riconoscimento di assegno di mantenimento, dedotto un danno, patrimoniale (per avere la moglie ottenuto un assegno di mantenimento) e non (per il fastidio, preoccupazione, disagio ed ansia), Contr conseguenza dell'illecito trattamento dei suoi dati personali da parte della con ricorso, ritualmente notificato, evocava in giudizio la Controparte_1
, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentirla condannare
[...] al risarcimento dei danni, patrimoniale e non, quantificati in euro 25.000,00, con vittoria di spese e competenze di lite. 1.1) Si costituiva in giudizio la , nella persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, che, dedotto di aver mai consegnato alcun estratto conto a rilevato il difetto di prova circa la sussistenza di un nesso di Parte_2 causalit ndotta illegittima della banca ed i danni lamentati dal
instava per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, diritti ed Parte_1 onoarari di giudizio.
1 dott. Pasquale LONGARINI 1.2) Respinta la prova orale svolta dalla parte ricorrente, la causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza del 17.12.2025 come da separato verbale.
(2) sul merito del ricorso. L'assenza di prova che abbia indebitamente Parte_2 ricevuto da personale della la documentazione bancaria CP_1 Controparte_1 concernente il conto corrente di non essendo possibile individuare Parte_1
l'accesso e la stampa della docu o conto corrente per il periodo dal
1.7.2022 al 31.12.2022 in quanto le dette risultanze informatiche, essendo trascorso il periodo di conservazione, sono già state cancellate (doc. n. di parte resistente), impone il rigetto della domanda attorea.
2.1) Difetta altresì la prova di un nesso di causalità tra l'asserita, ma indimostrata, condotta illegittima della banca ed i danni, patrimoniali (attribuzione dell'assegno di mantenimento di € 100,00, ben potendo il giudice della separazione disporre indagini di natura bancaria/patrimoniale e/o l'esibizione di estratti conto a carico delle parti e prosecuzione del giudizio di separazione) e non (ansia, preoccupazione, disagio per la produzione in giudizio della documentazione bancaria oggetto di contesa), lamentati labialmente dal ricorrente. 2.2) Nella specie, la causa ignota grava sul ricorrente il quale non può ottenere il risarcimento invocato. 2.3) In ragione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese processuali vanno compensate
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) respinge il ricorso
2) spese di lite compensate 3 visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 17.12.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
2 dott. Pasquale LONGARINI
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2012/2024 RG
promossa da
(CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Simona Parte_1 C.F._1 il cu alla via XXV Aprile n.132 n. 97/4 è eletto domicilio
– parte ricorrente – contro
(CF: ), nella persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 r dall'a BAZZANI presso il cui studio in Genova alla via Malta n.2/6 è eletto domicilio
– parte resistente –
Ragioni della decisione
(1) abstract. premesso di aver revocato, in data 21.07.2022, alla moglie Parte_1
, la delega ad operare sul conto corrente bancario n. 06750 00843 Parte_2 accesso presso la agenzia di Ventimiglia, lamentato che Controparte_1
l'istituto di credi alla moglie documentazione bancaria (“stralcio estratti conto c/c di dal 15/6/21 al 1/9/2022) relativa al periodo Pt_1 successivo alla revoca della delega (nello specifico, “bonifici fatti e ricevuti dal ricorrente in data 22 luglio 2022, 3 agosto 2022 e 1 settembre 2022”) dalla stessa utilizzate nel corso della causa di separazione giudiziale a sostegno della richiesta di riconoscimento di assegno di mantenimento, dedotto un danno, patrimoniale (per avere la moglie ottenuto un assegno di mantenimento) e non (per il fastidio, preoccupazione, disagio ed ansia), Contr conseguenza dell'illecito trattamento dei suoi dati personali da parte della con ricorso, ritualmente notificato, evocava in giudizio la Controparte_1
, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentirla condannare
[...] al risarcimento dei danni, patrimoniale e non, quantificati in euro 25.000,00, con vittoria di spese e competenze di lite. 1.1) Si costituiva in giudizio la , nella persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, che, dedotto di aver mai consegnato alcun estratto conto a rilevato il difetto di prova circa la sussistenza di un nesso di Parte_2 causalit ndotta illegittima della banca ed i danni lamentati dal
instava per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, diritti ed Parte_1 onoarari di giudizio.
1 dott. Pasquale LONGARINI 1.2) Respinta la prova orale svolta dalla parte ricorrente, la causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza del 17.12.2025 come da separato verbale.
(2) sul merito del ricorso. L'assenza di prova che abbia indebitamente Parte_2 ricevuto da personale della la documentazione bancaria CP_1 Controparte_1 concernente il conto corrente di non essendo possibile individuare Parte_1
l'accesso e la stampa della docu o conto corrente per il periodo dal
1.7.2022 al 31.12.2022 in quanto le dette risultanze informatiche, essendo trascorso il periodo di conservazione, sono già state cancellate (doc. n. di parte resistente), impone il rigetto della domanda attorea.
2.1) Difetta altresì la prova di un nesso di causalità tra l'asserita, ma indimostrata, condotta illegittima della banca ed i danni, patrimoniali (attribuzione dell'assegno di mantenimento di € 100,00, ben potendo il giudice della separazione disporre indagini di natura bancaria/patrimoniale e/o l'esibizione di estratti conto a carico delle parti e prosecuzione del giudizio di separazione) e non (ansia, preoccupazione, disagio per la produzione in giudizio della documentazione bancaria oggetto di contesa), lamentati labialmente dal ricorrente. 2.2) Nella specie, la causa ignota grava sul ricorrente il quale non può ottenere il risarcimento invocato. 2.3) In ragione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese processuali vanno compensate
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) respinge il ricorso
2) spese di lite compensate 3 visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 17.12.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
2 dott. Pasquale LONGARINI