Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 25/06/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01062/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00002/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Folino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Giacolono, con domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura comunale in Torino, via Corte D'Appello n. 16 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- della Città di Torino, Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi Divisione Edilizia Residenziale Pubblica, notificato in pari data, con il quale veniva dichiarato il diniego alla domanda n. -OMISSIS-, relativa ad assegnazione di abitazione di edilizia sociale per emergenza abitativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. Alessandro Fardello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con il presente ricorso il Sig. -OMISSIS-ha impugnato il provvedimento del Comune di Torino notificatogli in data-OMISSIS-di rigetto della propria domanda n. -OMISSIS- di assegnazione di abitazione di edilizia sociale per emergenza abitativa;
- nelle more del giudizio, in accoglimento dell’istanza di riesame presentata in data -OMISSIS-, l’Amministrazione ha accolto la sua domanda inserendolo nella graduatoria degli aventi diritto all’assegnazione della casa popolare (cfr. comunicazione del -OMISSIS- sub doc. 14 del Comune);
- con memoria del 15.04.2025, il ricorrente ha chiesto che venga pertanto dichiarata la cessata materia del contendere, insistendo però per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite nonché per l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 26, comma 2, c.p.a. stante l’asserita temerarietà della difesa avversaria;
- con memoria del 28.04.2025, il Comune, pur concordando sull’intervenuta soddisfazione dell’interesse del ricorrente, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso al momento della sua introduzione (stante la pendenza dell’istanza di riesame) e, comunque, la sua infondatezza nel merito (posto che al momento dell’adozione del provvedimento impugnato non era ancora stata esitata la pratica di aggiornamento del nucleo familiare dell’istante con espunzione del fratello di quest’ultimo), chiedendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite o, in ipotesi, la compensazione delle stesse;
Ritenuto che:
- l’accoglimento della domanda di riesame e l’inserimento del ricorrente in graduatoria per l’assegnazione di un alloggio per emergenza abitativa soddisfano integralmente l’interesse azionato, determinando la cessata materia del contendere (cfr. T.A.R. Lazio Roma, 31/01/2025, n. 2233; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 08/02/2021, n. 357), anche alla luce dell’espressa dichiarazione in tal senso effettuata dal ricorrente nel presente giudizio (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 31/03/2025, n. 2675);
- la dichiarazione di cessata materia del contendere comporta tuttavia che, al di fuori dei casi di compensazione, il giudice debba comunque liquidare le spese di giudizio secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale, ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 25/01/2024, n. 809);
- nel caso in esame, l’impugnato provvedimento di rigetto della domanda di assegnazione di una casa popolare era stato motivato in ragione dell’asserita appartenenza al nucleo familiare del fratello del ricorrente, non dichiarata in sede di dichiarazione ISEE ed ostativa alla concessione dell’alloggio ai sensi dell’art. 21, comma 3, del regolamento comunale, stante la posizione irregolare del fratello nei confronti dell’Erario e dell’INPS;
- tuttavia, risulta documentato che il fratello del ricorrente non risiedeva più con lui sin dal -OMISSIS-, quando ne era stata segnalata al Comune l’assenza dell’abitazione familiare ai fini della cancellazione anagrafica (doc. 3 ricorrente), cosicché il ritardo degli uffici nell’evasione della relativa pratica (intervenuta solo in data-OMISSIS-, quindi successivamente all’adozione dell’impugnato provvedimento del -OMISSIS-: doc. 11 Comune) non può andare a pregiudizio dell’istante e non basta a legittimare l’originario provvedimento di diniego di assegnazione dell’alloggio popolare;
- peraltro, l’istanza di riesame risulta essere stata dapprima rigettata in data -OMISSIS- (doc. 4 Comune) ed accolta solo a seguito della notificazione del presente ricorso, con comunicazione pervenuta al ricorrente in data -OMISSIS- (doc. 14 Comune), ad oltre due mesi di distanza dai pareri favorevoli espressi, in data -OMISSIS-, dalla Commissione Emergenza Abitativa (doc. 10 Comune) e, in data -OMISSIS-, dalla Commissione Regionale (doc. 12 Comune), non previamente comunicati al ricorrente o al suo difensore;
- sulla base del principio di soccombenza virtuale le spese di lite devono pertanto essere poste a carico del Comune e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario;
- deve invece essere rigettata la domanda del ricorrente di condanna dell’Amministrazione al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 26, comma 2, c.p.a., non ritenendo il Collegio che sussista il presupposto della temerarietà della resistenza in giudizio, anche alla luce del provvedimento favorevole di riesame comunque emesso nelle more del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge ed oltre al rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Martina Arduino, Referendario
Alessandro Fardello, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Fardello | Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.