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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 21/07/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1146/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 1146/2025 V.G. promossa da:
CP_1
e
Controparte_2
entrambi elettivamente domiciliati in C.so Italia n. 7, Alba (CN) presso il difensore Avv. Maria Teresa
VASCHETTO
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri CP_1
e esponevano: Controparte_2
di aver contratto matrimonio civile in LE (CN) il 19/12/2007, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, Parte I dell'anno 2007; che dal matrimonio è nato il figlio , a Savigliano il 28/10/2010; Persona_1 che i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente dal Giudice delegato alle funzioni presidenziali del Tribunale di Cuneo all'esito della udienza presidenziale figurata del 19/09/2024 e che la separazione era stata omologata con sentenza del 26/09/2024 pubblicata il 07/10/2024;
che sin dalla data di comparizione virtuale davanti al Giudice delegato alle funzioni presidenziali la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso;
Introdotto il procedimento in epigrafe, il Giudice relatore disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava temine per il deposito delle stesse sino al 20/06/2025.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso, di seguito riportate, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare:
1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1
mantenendo la residenza presso il padre e la di lui abitazione di proprietà esclusiva sita a
LE (CN), Via Savigliano n.8, già casa coniugale.
2) La collocazione del figlio minore sarà paritetica tra i genitori che si Persona_1
alterneranno presso la casa già coniugale di proprietà esclusiva del Sig. con i Controparte_2
turni in appresso indicati:
- nella settimana A il figlio minore starà con la madre dal lunedì mattina Persona_1
al lunedì mattina successivo;
- nella settimana B il figlio minore starà con il padre dal lunedì mattina al Persona_1
lunedì mattina successivo;
- nella settimana in cui starà con la madre il padre potrà vedere e tenere con sé il Persona_1 figlio due pomeriggi dall'uscita da scuola sino a dopo cena;
parimenti potrà fare la madre nella settimana in cui il figlio starà con il padre;
i pomeriggi verranno concordati tra i genitori anno per anno quando sarà conosciuto l'orario scolastico dell'istituto agrario Umberto I, sede distaccata di
Verzuolo, che ha iniziato a frequentare a partire dal mese di settembre 2024. Persona_1
3) Riguardo le vacanze ciascun genitore potrà tenere con sé : Persona_1
- per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 giugno relativamente a quelle estive;
- una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie comprendenti ad anni alterni il Natale e l'anno successivo il Capodanno, fermo restando che potrà trascorrere la vigilia di Persona_1
Natale (24 dicembre) con il genitore a cui non compete la settimana comprendente il giorno di Natale;
- due giorni durante le festività pasquali in modo tale che trascorra il giorno di Persona_1
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con ciascuno dei genitori ad anni alterni.
- secondo il criterio dell'alternanza verranno trascorsi anche le altre principali festività ed i ponti infra annuali.
Ogni ulteriore occasione di incontro tra ed i genitori, al di fuori dei periodi sovra Persona_1 individuati, potrà essere concordata tra le parti a fronte dell'espresso desiderio del minore o di particolari opportunità di condivisione di esperienze che siano tali da accrescere e cementare i rapporti tra i genitori ed il figlio. Le parti potranno concordare modifiche temporanee e/o definitive al regime di frequentazione, come sopra regolamentato, in considerazione dell'età del figlio minore o di particolari esigenze dei genitori.
4) Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario di durante il periodo di Persona_1 sua pertinenza sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica.
5) Le spese straordinarie del figlio minore verranno corrisposte nella misura del 50% da parte di ciascun genitore sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica secondo le modalità ed i termini indicati nel Protocollo in essere presso il Tribunale di Torino al quale fa espresso riferimento quello di Cuneo, purché le spese siano documentate e previamente concordate tra i genitori.
6) L'assegno unico per il figlio sarà beneficiato da ciascun genitore nella misura del 50%.
7) I coniugi ricorrenti si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo del passaporto nonché di ogni altro documento occorrente ai fini dell'espatrio per sé stessi e per il figlio minore Per_1
.
[...]
8) la signora provvederà a volturare a proprio nome l'autovettura Fiat 500 X tg. CP_1
GN118WN, attualmente intestata al marito ma in uso alla moglie e contestualmente il signor provvederà a volturare a proprio nome l'autovettura Jeep Compass tg. GD995CZ, Controparte_2
attualmente intestata alla moglie ma in uso al marito. Le spese di volturazione saranno divise in parti uguali tra i signori e . CP_1 Per_1
9) I ricorrenti si sono accordati su ogni questione economica e patrimoniale e nulla hanno più che pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
10) I ricorrenti precisano di essere economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare reciprocamente a ogni qualsivoglia contributo economico.
11) I ricorrenti dichiarano che non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
12) I ricorrenti, sottoscrivendo il presente ricorso, dichiarano di rinunciare alla comparizione personale all'udienza fissanda, da sostituirsi con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare richiamando le suindicate condizioni di divorzio. 13) Le spese del presente giudizio sono compensate tra i ricorrenti.
Le modalità di affido, di collocazione ed i turni di visita suindicati costituiscono il piano genitoriale per il figlio minore, concordato tra i genitori ed elaborato sul presupposto che entrambi i genitori dovranno mantenere una comunicazione funzionale con . Persona_1
Gli stessi si impegnano, pertanto, a mantenere una comunicazione regolare tra di loro e ad essere collaborativi nell'interesse del figlio minore. Si impegnano altresì nelle emergenze a contattarsi immediatamente ed a supportarsi nel sostenere la relazione del figlio con l'altro genitore.
Entrambi si impegnano a non squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso ed il figlio.
I genitori condivideranno le principali decisioni relativamente all'istruzione, all'educazione e, in generale, a tutte le esigenze di vita di . Ciascun genitore prenderà decisioni relative Persona_1
alla cura quotidiana del figlio quando si trova presso di lui.
Ogni genitore potrà prendere decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore.
Ogni genitore dovrà avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza del figlio e dovrà sottoscrivere qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi.
Ogni genitore dovrà attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche.
Ogni genitore avrà la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti e con gli operatori sociosanitari che si occupano del figlio.
Entrambi i genitori dovranno risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per . Persona_1
Ogni genitore dovrà assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 07/05/2025 chiedendo accogliersi il ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta. Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per il figlio minore nato dal matrimonio, di cui conseguentemente si Persona_1
è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento. Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 19/12/2007 in LE (CN) da:
, nata a [...] il [...], e da , nato a [...]_2
LE (CN) l'08/06/1961, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato
Civile del Comune di LE al n. 2, Parte I dell'anno 2007, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione ex art. 473 bis.51 comma 2 ultima parte c.p.c., come da relativa ordinanza di rimessione al Collegio del 20/06/2025, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LE di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 26/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 1146/2025 V.G. promossa da:
CP_1
e
Controparte_2
entrambi elettivamente domiciliati in C.so Italia n. 7, Alba (CN) presso il difensore Avv. Maria Teresa
VASCHETTO
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri CP_1
e esponevano: Controparte_2
di aver contratto matrimonio civile in LE (CN) il 19/12/2007, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, Parte I dell'anno 2007; che dal matrimonio è nato il figlio , a Savigliano il 28/10/2010; Persona_1 che i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente dal Giudice delegato alle funzioni presidenziali del Tribunale di Cuneo all'esito della udienza presidenziale figurata del 19/09/2024 e che la separazione era stata omologata con sentenza del 26/09/2024 pubblicata il 07/10/2024;
che sin dalla data di comparizione virtuale davanti al Giudice delegato alle funzioni presidenziali la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso;
Introdotto il procedimento in epigrafe, il Giudice relatore disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava temine per il deposito delle stesse sino al 20/06/2025.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso, di seguito riportate, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare:
1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1
mantenendo la residenza presso il padre e la di lui abitazione di proprietà esclusiva sita a
LE (CN), Via Savigliano n.8, già casa coniugale.
2) La collocazione del figlio minore sarà paritetica tra i genitori che si Persona_1
alterneranno presso la casa già coniugale di proprietà esclusiva del Sig. con i Controparte_2
turni in appresso indicati:
- nella settimana A il figlio minore starà con la madre dal lunedì mattina Persona_1
al lunedì mattina successivo;
- nella settimana B il figlio minore starà con il padre dal lunedì mattina al Persona_1
lunedì mattina successivo;
- nella settimana in cui starà con la madre il padre potrà vedere e tenere con sé il Persona_1 figlio due pomeriggi dall'uscita da scuola sino a dopo cena;
parimenti potrà fare la madre nella settimana in cui il figlio starà con il padre;
i pomeriggi verranno concordati tra i genitori anno per anno quando sarà conosciuto l'orario scolastico dell'istituto agrario Umberto I, sede distaccata di
Verzuolo, che ha iniziato a frequentare a partire dal mese di settembre 2024. Persona_1
3) Riguardo le vacanze ciascun genitore potrà tenere con sé : Persona_1
- per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 giugno relativamente a quelle estive;
- una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie comprendenti ad anni alterni il Natale e l'anno successivo il Capodanno, fermo restando che potrà trascorrere la vigilia di Persona_1
Natale (24 dicembre) con il genitore a cui non compete la settimana comprendente il giorno di Natale;
- due giorni durante le festività pasquali in modo tale che trascorra il giorno di Persona_1
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con ciascuno dei genitori ad anni alterni.
- secondo il criterio dell'alternanza verranno trascorsi anche le altre principali festività ed i ponti infra annuali.
Ogni ulteriore occasione di incontro tra ed i genitori, al di fuori dei periodi sovra Persona_1 individuati, potrà essere concordata tra le parti a fronte dell'espresso desiderio del minore o di particolari opportunità di condivisione di esperienze che siano tali da accrescere e cementare i rapporti tra i genitori ed il figlio. Le parti potranno concordare modifiche temporanee e/o definitive al regime di frequentazione, come sopra regolamentato, in considerazione dell'età del figlio minore o di particolari esigenze dei genitori.
4) Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario di durante il periodo di Persona_1 sua pertinenza sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica.
5) Le spese straordinarie del figlio minore verranno corrisposte nella misura del 50% da parte di ciascun genitore sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica secondo le modalità ed i termini indicati nel Protocollo in essere presso il Tribunale di Torino al quale fa espresso riferimento quello di Cuneo, purché le spese siano documentate e previamente concordate tra i genitori.
6) L'assegno unico per il figlio sarà beneficiato da ciascun genitore nella misura del 50%.
7) I coniugi ricorrenti si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo del passaporto nonché di ogni altro documento occorrente ai fini dell'espatrio per sé stessi e per il figlio minore Per_1
.
[...]
8) la signora provvederà a volturare a proprio nome l'autovettura Fiat 500 X tg. CP_1
GN118WN, attualmente intestata al marito ma in uso alla moglie e contestualmente il signor provvederà a volturare a proprio nome l'autovettura Jeep Compass tg. GD995CZ, Controparte_2
attualmente intestata alla moglie ma in uso al marito. Le spese di volturazione saranno divise in parti uguali tra i signori e . CP_1 Per_1
9) I ricorrenti si sono accordati su ogni questione economica e patrimoniale e nulla hanno più che pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
10) I ricorrenti precisano di essere economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare reciprocamente a ogni qualsivoglia contributo economico.
11) I ricorrenti dichiarano che non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
12) I ricorrenti, sottoscrivendo il presente ricorso, dichiarano di rinunciare alla comparizione personale all'udienza fissanda, da sostituirsi con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare richiamando le suindicate condizioni di divorzio. 13) Le spese del presente giudizio sono compensate tra i ricorrenti.
Le modalità di affido, di collocazione ed i turni di visita suindicati costituiscono il piano genitoriale per il figlio minore, concordato tra i genitori ed elaborato sul presupposto che entrambi i genitori dovranno mantenere una comunicazione funzionale con . Persona_1
Gli stessi si impegnano, pertanto, a mantenere una comunicazione regolare tra di loro e ad essere collaborativi nell'interesse del figlio minore. Si impegnano altresì nelle emergenze a contattarsi immediatamente ed a supportarsi nel sostenere la relazione del figlio con l'altro genitore.
Entrambi si impegnano a non squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso ed il figlio.
I genitori condivideranno le principali decisioni relativamente all'istruzione, all'educazione e, in generale, a tutte le esigenze di vita di . Ciascun genitore prenderà decisioni relative Persona_1
alla cura quotidiana del figlio quando si trova presso di lui.
Ogni genitore potrà prendere decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore.
Ogni genitore dovrà avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza del figlio e dovrà sottoscrivere qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi.
Ogni genitore dovrà attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche.
Ogni genitore avrà la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti e con gli operatori sociosanitari che si occupano del figlio.
Entrambi i genitori dovranno risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per . Persona_1
Ogni genitore dovrà assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 07/05/2025 chiedendo accogliersi il ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta. Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per il figlio minore nato dal matrimonio, di cui conseguentemente si Persona_1
è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento. Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 19/12/2007 in LE (CN) da:
, nata a [...] il [...], e da , nato a [...]_2
LE (CN) l'08/06/1961, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato
Civile del Comune di LE al n. 2, Parte I dell'anno 2007, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione ex art. 473 bis.51 comma 2 ultima parte c.p.c., come da relativa ordinanza di rimessione al Collegio del 20/06/2025, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LE di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 26/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi