TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 10/12/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
Il Giudice Dott.ssa IC EC, all'udienza del 10/12/2025 sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 607 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno
2025,
TRA
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.08.1967, rappresentata, difesa e domiciliata dall'avv. Paola Pippi con studio in
Grosseto, viale Ombrone n. 7 giusto mandato in atti telematici
RICORRENTE
Contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del Presidente p.t., come tale legale rappresentante P.IVA_1
pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Katya Lea
ET e dall'Avv. Ilario Maio in forza di procura generale alle liti depositata in atti telematici
CONVENUTO
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza Conclusioni
Ricorrente: “Piaccia all' ecc.mo Giudice adito, per tutte le ragioni meglio esplicitate in atti, riconoscere e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di rigetto con il quale l ha respinto la domanda di riscatto di laurea agevolato CP_1
n. 007202300022282 presentata dalla ricorrente in data 08.03.2023, condannando l'istituto previdenziale convenuto all'adozione di ogni atto necessario per il suo accoglimento e per la quantificazioni dei relativi oneri secondo le disposizioni all' epoca vigenti. Il tutto con vittoria di compensi professionali del giudizio, oltre Iva e CAP di legge”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare il ricorso avversario siccome infondato in fatto d in diritto. Con vittoria di spese e competenze.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17 luglio 2025 adiva il Tribunale di Parte_1
Grossetto Sez. Lavoro per sentir dichiarare l'illegittimità di provvedimento CP_1
di rigetto di domanda di riscatto di laurea “agevolato”.
Esponeva la ricorrente di aver presentato in data 08.03.2023 tramite il Patronato
la domanda di riscatto di laurea “agevolato” n. 007202300022282 CP_2
corredata di tutta la documentazione richiesta;
nella domanda dichiarava di aver esercitato l'opzione per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo. La predetta domanda veniva invece respinta con provvedimento comunicato a mezzo racc. a.r. ricevuta in data CP_1
14.11.2024, così motivato: “Per usufruire del riscatto “Agevolato” occorre effettuare l'opzione della pensione contributiva sulla piattaforma Webdom.”. La
proponeva in data 3 dicembre 2024 ricorso amministrativo al Comitato Pt_1
di Vigilanza della Gestione dei dipendenti pubblici, al quale non veniva dato CP_1 tuttavia alcun riscontro, dove sottolineava come la sua volontà di optare per il
Pag. 2 di 7 sistema contributivo apparisse inequivocabile, oltre che contestuale alla richiesta di riscatto di laurea agevolato.
Si costituiva in giudizio l' il quale chiedeva il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato in fatto ed in diritto.
Documentalmente istruita, la causa è stata decisa all'odierna udienza svoltasi nelle forme della trattazione scritta mediante sentenza depositata telematicamente.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
Sosteneva l' che la ricorrente per rendere efficace la sua volontà di optare CP_1 per il calcolo contributivo, avrebbe dovuto presentare la domanda di opzione al contributivo tramite la procedura Webdom, come indicato nella Circolare n. 54 del 6.04.2021, mentre le domande di riscatto sono invece presentate telematicamente attraverso il percorso ordinario a ciò dedicato. Concludeva dunque che le domande per il riscatto di laurea agevolato e per l'opzione al sistema contributivo sono due procedimenti separati da inoltrare tramite il sito dell , con le modalità previste per ciascuna procedura. CP_1
Ebbene la sig.ra ha presentato domanda di riscatto di laurea “agevolato” Pt_2 con la compilazione tramite il Patronato del “Modulo previdenza/Riscatto Fini
Pensionistici v. 1.0.0” predisposto dall' e protocollato dall'Istituto al n. CP_1
007202300022282; in detto modulo si legge testualmente alle pagine 2/3,
“Opzione modalità calcolo contributivo - dichiaro di aver esercitato l'opzione per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo e di aver presentato la relativa domanda in data 08/03/2023”. Ed ancora, "Sono consapevole che per effetto dell'opzione per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo, il periodo chiesto a riscatto con la presente domanda sarà valutato con il metodo
Pag. 3 di 7 interamente contributivo e che a seguito del pagamento della prima rata (o soluzione unica) dell'onere di riscatto così determinato l'opzione al sistema contributivo sarà irrevocabile." Modalità di Calcolo - in base al minimale degli artigiani e commercianti vigente nell'anno di presentazione della domanda e applicando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, alla medesima data, nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (art.2, comma 5 quater, D. Lgs. n.184/1997) (Riscatto agevolato).”
È di tutta evidenza che L' predisponendo il suddetto modulo, compilato dal CP_1
Patronato per conto della ricorrente, dunque ricevuto dall'Istituto in quanto protocollato come da documento allegato, aveva già contezza della volontà della di optare per il sistema contributivo. Pt_2
L' , dunque, seppur la Circolare n. 54 del 6.04.2021 prevede che, per aderire CP_1
al sistema contributivo venga usata la procedura Webdom, anziché rigettare formalisticamente la domanda pur nella consapevolezza del mero errore materiale, si sarebbe dovuto attivare per richiedere all'istante l'integrazione della domanda.
In proposito deve essere richiamata una recentissima sentenza del Tribunale di
Pescara, Sez. Lavoro del 12.02.2025 n. 113, che ben si attaglia al caso di specie:
“Deve dunque richiamarsi il generale “(…) obbligo dell'amministrazione di avvertire l'interessato dell'incompletezza o irregolarità della documentazione,
l'inadempimento del quale è sanzionato conferendo piena efficacia alla domanda irregolare” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 317 del 16/01/1996, Rv. 495443 -
01, che proprio in una controversia previdenziale contro l' ha affermato che CP_1
la domanda amministrativa non corredata dalla documentazione richiesta dalla legge per dimostrare il possesso del requisiti necessari per l'insorgenza del diritto alla prestazione resta un atto incompleto, non idoneo come tale a dare impulso al procedimento di liquidazione, ma ciò solo “ove non si provveda alla sua
Pag. 4 di 7 regolarizzazione nell'ambito del medesimo procedimento amministrativo”; conforme, Tribunale Cosenza sez. lav., 23/01/2023, (ud. 23/01/2023, dep.
23/01/2023), n.77, che ha ritenuto che “(…) sarebbe stato onere dell' quello CP_1 di procedere ad una sorta di "soccorso istruttorio" chiedendo al ricorrente – in sede amministrativa – la documentazione mancante ma, per come evincibile dai provvedimenti in atti, l non si è attivato in tal senso con conseguente CP_1 efficacia della domanda amministrativa ed ammissibilità del presente ricorso”).
Tale obbligo è conforme, peraltro, ai doveri generali buona fede (oggettiva) e correttezza i quali, oltre che integrare principi generali di diritto comune nei rapporti privatistici (cfr. artt.1175 e 1375 c.c.), devono improntare anche i rapporti tra amministrazione e cittadini, come ora espressamente previsto anche dall'art.1 (Principi generali dell'attività amministrativa) L.241/1990, che al comma 2-bis (aggiunto dall'art.12, comma 1, lettera 0a), del D.L.76/2020 conv. in L.120/2020) dispone che “I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”.
Del resto, conforme a tali principi generali (da ritenersi come detto applicabili anche al contenzioso previdenziale) e, per altro verso, in linea con il fondamentale principio costituzionale di solidarietà (art.2 Cost.) risulta pure il riconoscimento legislativo dell'istituto del c.d. soccorso istruttorio, nell'art.6
(Compiti del responsabile del procedimento) comma 1 lett.b) L.241/1990, che dispone che “1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni
Pag. 5 di 7 documentali;
c) (…)”.
Ulteriore derivazione dai principi generali sopra richiamati può ritenersi anche l'orientamento, da ultimo affermatosi in seno S.C., pur relativamente al tema (qui non in rilievo) della improponibilità della domanda, che ha inteso negare rilievo a formalistiche letture delle domande amministrative: “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente CP_1 che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente. Ne consegue che non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14412 del
27/05/2019, Rv. 653976; conforme, Cassazione, Sez. Lavoro, Ordinanza n.
25804 del 14/10/2019, Rv. 655392 – 01).
Va detto altresì che l' ha rigettato la domanda non perché non sussistessero CP_1
i presupposti, ma bensì rappresentando la necessità di presentazione di due istanze distinte sulla base di circolari e istruzioni interne che non possono avere certo valenza normativa. Da non dimenticare infine la circostanza che nonostante il tempestivo ricorso amministrativo presentato dalla ricorrente fin da 3 dicembre
2024, mai vi sia stata risposta dalla parte dell'ente previdenziale, risultando tuttora la pratica inevasa come comprovato dalla schermata della “Lista istanze inoltrate” datata 19.11.2025 che viene allegata dalla ricorrente.
Tanto premesso richiamato il principio generale del diritto amministrativo
Pag. 6 di 7 secondo cui l'amministrazione deve collaborare con il cittadino per permettere la regolarizzazione di errori formali, purché la domanda consenta comunque di identificare la prestazione richiesta come nel caso di specie, deve essere dichiarata l'illegittimità del provvedimento di rigetto con il quale l' ha CP_1
respinto la domanda di riscatto di laurea agevolato n. 007202300022282 presentata dalla ricorrente in data 08.03.2023, e per l'effetto l'istituto previdenziale convenuto deve essere condannato ad adottare ogni atto necessario per il suo accoglimento e per la quantificazione dei relativi oneri secondo le disposizioni all' epoca vigenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi per i compensi per l'attività forense di cui al D.M.
10.3.2014 n.55, ad eccezione della fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
- accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento di rigetto con il quale l' CP_1
ha respinto la domanda di riscatto di laurea agevolato n. 007202300022282 presentata dalla ricorrente in data 08.03.2023;
- condanna l ad adottare ogni atto necessario per il suo accoglimento e per CP_1
la quantificazione dei relativi oneri secondo le disposizioni all' epoca vigenti;
- condanna l alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in complessivi CP_1
€ 2.906,00 per compensi professionali, oltre € 43,00 per spese non imponibili ed oltre spese forfettarie, I.V.A. e cpa come per legge.
Così deciso in Grosseto, il 10/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa IC EC
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
Il Giudice Dott.ssa IC EC, all'udienza del 10/12/2025 sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 607 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno
2025,
TRA
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.08.1967, rappresentata, difesa e domiciliata dall'avv. Paola Pippi con studio in
Grosseto, viale Ombrone n. 7 giusto mandato in atti telematici
RICORRENTE
Contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del Presidente p.t., come tale legale rappresentante P.IVA_1
pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Katya Lea
ET e dall'Avv. Ilario Maio in forza di procura generale alle liti depositata in atti telematici
CONVENUTO
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza Conclusioni
Ricorrente: “Piaccia all' ecc.mo Giudice adito, per tutte le ragioni meglio esplicitate in atti, riconoscere e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di rigetto con il quale l ha respinto la domanda di riscatto di laurea agevolato CP_1
n. 007202300022282 presentata dalla ricorrente in data 08.03.2023, condannando l'istituto previdenziale convenuto all'adozione di ogni atto necessario per il suo accoglimento e per la quantificazioni dei relativi oneri secondo le disposizioni all' epoca vigenti. Il tutto con vittoria di compensi professionali del giudizio, oltre Iva e CAP di legge”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare il ricorso avversario siccome infondato in fatto d in diritto. Con vittoria di spese e competenze.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17 luglio 2025 adiva il Tribunale di Parte_1
Grossetto Sez. Lavoro per sentir dichiarare l'illegittimità di provvedimento CP_1
di rigetto di domanda di riscatto di laurea “agevolato”.
Esponeva la ricorrente di aver presentato in data 08.03.2023 tramite il Patronato
la domanda di riscatto di laurea “agevolato” n. 007202300022282 CP_2
corredata di tutta la documentazione richiesta;
nella domanda dichiarava di aver esercitato l'opzione per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo. La predetta domanda veniva invece respinta con provvedimento comunicato a mezzo racc. a.r. ricevuta in data CP_1
14.11.2024, così motivato: “Per usufruire del riscatto “Agevolato” occorre effettuare l'opzione della pensione contributiva sulla piattaforma Webdom.”. La
proponeva in data 3 dicembre 2024 ricorso amministrativo al Comitato Pt_1
di Vigilanza della Gestione dei dipendenti pubblici, al quale non veniva dato CP_1 tuttavia alcun riscontro, dove sottolineava come la sua volontà di optare per il
Pag. 2 di 7 sistema contributivo apparisse inequivocabile, oltre che contestuale alla richiesta di riscatto di laurea agevolato.
Si costituiva in giudizio l' il quale chiedeva il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato in fatto ed in diritto.
Documentalmente istruita, la causa è stata decisa all'odierna udienza svoltasi nelle forme della trattazione scritta mediante sentenza depositata telematicamente.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
Sosteneva l' che la ricorrente per rendere efficace la sua volontà di optare CP_1 per il calcolo contributivo, avrebbe dovuto presentare la domanda di opzione al contributivo tramite la procedura Webdom, come indicato nella Circolare n. 54 del 6.04.2021, mentre le domande di riscatto sono invece presentate telematicamente attraverso il percorso ordinario a ciò dedicato. Concludeva dunque che le domande per il riscatto di laurea agevolato e per l'opzione al sistema contributivo sono due procedimenti separati da inoltrare tramite il sito dell , con le modalità previste per ciascuna procedura. CP_1
Ebbene la sig.ra ha presentato domanda di riscatto di laurea “agevolato” Pt_2 con la compilazione tramite il Patronato del “Modulo previdenza/Riscatto Fini
Pensionistici v. 1.0.0” predisposto dall' e protocollato dall'Istituto al n. CP_1
007202300022282; in detto modulo si legge testualmente alle pagine 2/3,
“Opzione modalità calcolo contributivo - dichiaro di aver esercitato l'opzione per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo e di aver presentato la relativa domanda in data 08/03/2023”. Ed ancora, "Sono consapevole che per effetto dell'opzione per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo, il periodo chiesto a riscatto con la presente domanda sarà valutato con il metodo
Pag. 3 di 7 interamente contributivo e che a seguito del pagamento della prima rata (o soluzione unica) dell'onere di riscatto così determinato l'opzione al sistema contributivo sarà irrevocabile." Modalità di Calcolo - in base al minimale degli artigiani e commercianti vigente nell'anno di presentazione della domanda e applicando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, alla medesima data, nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (art.2, comma 5 quater, D. Lgs. n.184/1997) (Riscatto agevolato).”
È di tutta evidenza che L' predisponendo il suddetto modulo, compilato dal CP_1
Patronato per conto della ricorrente, dunque ricevuto dall'Istituto in quanto protocollato come da documento allegato, aveva già contezza della volontà della di optare per il sistema contributivo. Pt_2
L' , dunque, seppur la Circolare n. 54 del 6.04.2021 prevede che, per aderire CP_1
al sistema contributivo venga usata la procedura Webdom, anziché rigettare formalisticamente la domanda pur nella consapevolezza del mero errore materiale, si sarebbe dovuto attivare per richiedere all'istante l'integrazione della domanda.
In proposito deve essere richiamata una recentissima sentenza del Tribunale di
Pescara, Sez. Lavoro del 12.02.2025 n. 113, che ben si attaglia al caso di specie:
“Deve dunque richiamarsi il generale “(…) obbligo dell'amministrazione di avvertire l'interessato dell'incompletezza o irregolarità della documentazione,
l'inadempimento del quale è sanzionato conferendo piena efficacia alla domanda irregolare” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 317 del 16/01/1996, Rv. 495443 -
01, che proprio in una controversia previdenziale contro l' ha affermato che CP_1
la domanda amministrativa non corredata dalla documentazione richiesta dalla legge per dimostrare il possesso del requisiti necessari per l'insorgenza del diritto alla prestazione resta un atto incompleto, non idoneo come tale a dare impulso al procedimento di liquidazione, ma ciò solo “ove non si provveda alla sua
Pag. 4 di 7 regolarizzazione nell'ambito del medesimo procedimento amministrativo”; conforme, Tribunale Cosenza sez. lav., 23/01/2023, (ud. 23/01/2023, dep.
23/01/2023), n.77, che ha ritenuto che “(…) sarebbe stato onere dell' quello CP_1 di procedere ad una sorta di "soccorso istruttorio" chiedendo al ricorrente – in sede amministrativa – la documentazione mancante ma, per come evincibile dai provvedimenti in atti, l non si è attivato in tal senso con conseguente CP_1 efficacia della domanda amministrativa ed ammissibilità del presente ricorso”).
Tale obbligo è conforme, peraltro, ai doveri generali buona fede (oggettiva) e correttezza i quali, oltre che integrare principi generali di diritto comune nei rapporti privatistici (cfr. artt.1175 e 1375 c.c.), devono improntare anche i rapporti tra amministrazione e cittadini, come ora espressamente previsto anche dall'art.1 (Principi generali dell'attività amministrativa) L.241/1990, che al comma 2-bis (aggiunto dall'art.12, comma 1, lettera 0a), del D.L.76/2020 conv. in L.120/2020) dispone che “I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”.
Del resto, conforme a tali principi generali (da ritenersi come detto applicabili anche al contenzioso previdenziale) e, per altro verso, in linea con il fondamentale principio costituzionale di solidarietà (art.2 Cost.) risulta pure il riconoscimento legislativo dell'istituto del c.d. soccorso istruttorio, nell'art.6
(Compiti del responsabile del procedimento) comma 1 lett.b) L.241/1990, che dispone che “1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni
Pag. 5 di 7 documentali;
c) (…)”.
Ulteriore derivazione dai principi generali sopra richiamati può ritenersi anche l'orientamento, da ultimo affermatosi in seno S.C., pur relativamente al tema (qui non in rilievo) della improponibilità della domanda, che ha inteso negare rilievo a formalistiche letture delle domande amministrative: “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente CP_1 che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente. Ne consegue che non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14412 del
27/05/2019, Rv. 653976; conforme, Cassazione, Sez. Lavoro, Ordinanza n.
25804 del 14/10/2019, Rv. 655392 – 01).
Va detto altresì che l' ha rigettato la domanda non perché non sussistessero CP_1
i presupposti, ma bensì rappresentando la necessità di presentazione di due istanze distinte sulla base di circolari e istruzioni interne che non possono avere certo valenza normativa. Da non dimenticare infine la circostanza che nonostante il tempestivo ricorso amministrativo presentato dalla ricorrente fin da 3 dicembre
2024, mai vi sia stata risposta dalla parte dell'ente previdenziale, risultando tuttora la pratica inevasa come comprovato dalla schermata della “Lista istanze inoltrate” datata 19.11.2025 che viene allegata dalla ricorrente.
Tanto premesso richiamato il principio generale del diritto amministrativo
Pag. 6 di 7 secondo cui l'amministrazione deve collaborare con il cittadino per permettere la regolarizzazione di errori formali, purché la domanda consenta comunque di identificare la prestazione richiesta come nel caso di specie, deve essere dichiarata l'illegittimità del provvedimento di rigetto con il quale l' ha CP_1
respinto la domanda di riscatto di laurea agevolato n. 007202300022282 presentata dalla ricorrente in data 08.03.2023, e per l'effetto l'istituto previdenziale convenuto deve essere condannato ad adottare ogni atto necessario per il suo accoglimento e per la quantificazione dei relativi oneri secondo le disposizioni all' epoca vigenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi per i compensi per l'attività forense di cui al D.M.
10.3.2014 n.55, ad eccezione della fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
- accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento di rigetto con il quale l' CP_1
ha respinto la domanda di riscatto di laurea agevolato n. 007202300022282 presentata dalla ricorrente in data 08.03.2023;
- condanna l ad adottare ogni atto necessario per il suo accoglimento e per CP_1
la quantificazione dei relativi oneri secondo le disposizioni all' epoca vigenti;
- condanna l alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in complessivi CP_1
€ 2.906,00 per compensi professionali, oltre € 43,00 per spese non imponibili ed oltre spese forfettarie, I.V.A. e cpa come per legge.
Così deciso in Grosseto, il 10/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa IC EC
Pag. 7 di 7