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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 10/09/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 475/2023R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza.
Enna, 10 settembre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 475/2023 R.G.
promossa da
nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Filippo Giangrasso (C:F: ), ed elettivamente domiciliato in C.F._2
Nicosia alla Via G.B. Li Volsi n. 10;
contro
– in persona del Commissario, come Controparte_1
tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f.
– elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso l'Avvocatura provinciale P.IVA_1
dell'Istituto (n. fax Avvocatura INPS 0935.49306), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Dolce –
PEC t, c.f , nonché dall'Avv. Email_1 C.F._3
Francesco Gramuglia
e
C.F. e P.I. con sede Controparte_2 P.IVA_2
in Roma, via Giuseppe Grezar, 14, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Artimagnella C.F.
[...]
(fax 0935.654034; PEC , con C.F._4 Email_2
domicilio eletto in Catania, via Vincenzo Giuffrida 2/B presso lo studio dell'avv. Vera Artimagnella;
Avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento, osserva quanto segue:
Con ricorso depositato il 17.03.2023 il ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. n. 294 2022 9001660447000, con la quale si richiedeva, tra gli altri, il pagamento, delle somme portate da:
1) Avviso di addebito n. 59420130000424925000, dell'importo complessivo di euro 1.170,34,
notificata, a dire della in data 17.12.2013 e relativa al pagamento di contributi fissi IVS e CP_2
somme aggiuntive versamento fissi o entro il minimale per l'anno 2012;
2) Avviso di addebito n. 59420140000111536000, dell'importo complessivo di euro 2.492,72,
notificata, a dire della in data 13.06.2014 e relativa al pagamento di contributi fissi IVS e CP_2
somme aggiuntive versamento fissi o entro il minimale per l'anno 2013;
3) Avviso di addebito n. 59420140000476963000, dell'importo complessivo di euro 1.245,27,
notificata, a dire della in data 29.09.2014 e relativa al pagamento di contributi fissi IVS e CP_2
somme aggiuntive versamento fissi o entro il minimale per l'anno 2013.
Preliminarmente eccepiva vizi procedurali, la mancata notifica degli atti prodromici e l'inesistenza del credito, nonchè la prescrizione dello stesso.
Concludeva quindi chiedendo dichiararsi nullo o comunque disporre l'annullamento dell'intimazione di pagamento, previa sospensione dell'esecutività del ruolo, con vittoria di spese e compensi.
Si costituivano l'INPS e l' Quest'ultima rilevava la intervenuta cessazione della materia CP_2
dell'odierno contendere atteso che, “gli avvisi di addebito impugnati n. 594 2013 0000424925, n. 594
2014 0000111536 e l'intimazione di pagamento (AVI) n. 294 2022 9001660447, nelle more del
giudizio, sono stati annullati automaticamente ex art. 1, commi 222-230, Legge n. 197/2022 e s.m.i.
(c.d. Legge di Bilancio 2023), con efficacia dall'01.04.2023, essendo rientranti tra i debiti affidati
all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici
previdenziali, dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro”.
Produceva a riprova i relativi estratti di ruolo.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa veniva decisa come da sentenza.
*******
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Ed invero, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti sulla domanda principale essendo intervenuto l' annullamento dell'intimazione opposta e dei relativi ruoli.
Trattasi di atti volontari idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di conflitto tra le parti le quali, peraltro, hanno manifestato la mancanza di interesse rispetto ad un accertamento giudiziale del diritto azionato.
Tuttavia, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime questo decidente dalla pronuncia sulle spese rimanendo, sul punto, contrasto tra le parti.
Al riguardo, si ritiene che non possa trovare accoglimento l'istanza volta ad ottenere la totale compensazione in quanto il provvedimento di annullamento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso.
Pertanto, deve farsi applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale e considerando che appare fondata l'eccezione circa il difetto della notifica degli atti presupposti giacchè non vi è
prova delle relative notifiche ( l'INPS versa in atti documentazione non idonea a comprovare l'intervenuta notifica mancando gli avvisi di ricevimento delle singole raccomandate A.R.), il resistente va ritenute virtualmente soccombente. CP_1
L'INPS deve essere condannata alla loro rifusione nella misura di ½ mentre per la parte residua le spese vanno compensate tenuto conto del comportamento delle resistenti che hanno provveduto prontamente ad annullare e sgravare gli importi indicati negli avvisi opposti in ossequio ad una normativa sopravvenuta in corso di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese in ragione di 1/2 e condanna l'INPS alla rifusione delle spese residue sostenute dall'opponente che liquida in complessivi euro 421,5 oltre a spese generali Iva e cpa come per legge, con distrazione. Enna, 10 settembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza.
Enna, 10 settembre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 475/2023 R.G.
promossa da
nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Filippo Giangrasso (C:F: ), ed elettivamente domiciliato in C.F._2
Nicosia alla Via G.B. Li Volsi n. 10;
contro
– in persona del Commissario, come Controparte_1
tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f.
– elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso l'Avvocatura provinciale P.IVA_1
dell'Istituto (n. fax Avvocatura INPS 0935.49306), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Dolce –
PEC t, c.f , nonché dall'Avv. Email_1 C.F._3
Francesco Gramuglia
e
C.F. e P.I. con sede Controparte_2 P.IVA_2
in Roma, via Giuseppe Grezar, 14, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Artimagnella C.F.
[...]
(fax 0935.654034; PEC , con C.F._4 Email_2
domicilio eletto in Catania, via Vincenzo Giuffrida 2/B presso lo studio dell'avv. Vera Artimagnella;
Avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento, osserva quanto segue:
Con ricorso depositato il 17.03.2023 il ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. n. 294 2022 9001660447000, con la quale si richiedeva, tra gli altri, il pagamento, delle somme portate da:
1) Avviso di addebito n. 59420130000424925000, dell'importo complessivo di euro 1.170,34,
notificata, a dire della in data 17.12.2013 e relativa al pagamento di contributi fissi IVS e CP_2
somme aggiuntive versamento fissi o entro il minimale per l'anno 2012;
2) Avviso di addebito n. 59420140000111536000, dell'importo complessivo di euro 2.492,72,
notificata, a dire della in data 13.06.2014 e relativa al pagamento di contributi fissi IVS e CP_2
somme aggiuntive versamento fissi o entro il minimale per l'anno 2013;
3) Avviso di addebito n. 59420140000476963000, dell'importo complessivo di euro 1.245,27,
notificata, a dire della in data 29.09.2014 e relativa al pagamento di contributi fissi IVS e CP_2
somme aggiuntive versamento fissi o entro il minimale per l'anno 2013.
Preliminarmente eccepiva vizi procedurali, la mancata notifica degli atti prodromici e l'inesistenza del credito, nonchè la prescrizione dello stesso.
Concludeva quindi chiedendo dichiararsi nullo o comunque disporre l'annullamento dell'intimazione di pagamento, previa sospensione dell'esecutività del ruolo, con vittoria di spese e compensi.
Si costituivano l'INPS e l' Quest'ultima rilevava la intervenuta cessazione della materia CP_2
dell'odierno contendere atteso che, “gli avvisi di addebito impugnati n. 594 2013 0000424925, n. 594
2014 0000111536 e l'intimazione di pagamento (AVI) n. 294 2022 9001660447, nelle more del
giudizio, sono stati annullati automaticamente ex art. 1, commi 222-230, Legge n. 197/2022 e s.m.i.
(c.d. Legge di Bilancio 2023), con efficacia dall'01.04.2023, essendo rientranti tra i debiti affidati
all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici
previdenziali, dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro”.
Produceva a riprova i relativi estratti di ruolo.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa veniva decisa come da sentenza.
*******
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Ed invero, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti sulla domanda principale essendo intervenuto l' annullamento dell'intimazione opposta e dei relativi ruoli.
Trattasi di atti volontari idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di conflitto tra le parti le quali, peraltro, hanno manifestato la mancanza di interesse rispetto ad un accertamento giudiziale del diritto azionato.
Tuttavia, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime questo decidente dalla pronuncia sulle spese rimanendo, sul punto, contrasto tra le parti.
Al riguardo, si ritiene che non possa trovare accoglimento l'istanza volta ad ottenere la totale compensazione in quanto il provvedimento di annullamento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso.
Pertanto, deve farsi applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale e considerando che appare fondata l'eccezione circa il difetto della notifica degli atti presupposti giacchè non vi è
prova delle relative notifiche ( l'INPS versa in atti documentazione non idonea a comprovare l'intervenuta notifica mancando gli avvisi di ricevimento delle singole raccomandate A.R.), il resistente va ritenute virtualmente soccombente. CP_1
L'INPS deve essere condannata alla loro rifusione nella misura di ½ mentre per la parte residua le spese vanno compensate tenuto conto del comportamento delle resistenti che hanno provveduto prontamente ad annullare e sgravare gli importi indicati negli avvisi opposti in ossequio ad una normativa sopravvenuta in corso di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese in ragione di 1/2 e condanna l'INPS alla rifusione delle spese residue sostenute dall'opponente che liquida in complessivi euro 421,5 oltre a spese generali Iva e cpa come per legge, con distrazione. Enna, 10 settembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO