Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/02/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Palermo, Sezione Quarta civile e procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott.ssa Maria Letizia Barone Presidente
Dott.ssa Maria Cultrera Giudice
Dott.ssa Alessia Giampietro Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 5 febbraio 2025 nel procedimento unitario n. 1-1/2025, promosso da:
, (C.F. ) e (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), (C.F. rappresentati, C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
assistiti e difesi per procura alle liti materialmente congiunta al presente Atto dall'Avv. Riccardo Aloisi (C.F. – P.I. – pec: CodiceFiscale_4 P.IVA_1
, del Foro di Genova, elettivamente domiciliati nello Email_1
studio dell'Avv. Debora Falletta del foro di Palermo nei confronti di
, nato a [...], il [...] (C.F. ), Parte_4 CodiceFiscale_5 nella qualità di titolare dell'impresa individuale , residente in Parte_4
Palermo alla via Ammiraglio Rizzo n. 18, , con sede legale in Palermo (PA), Via
Ammiraglio Rizzo n. 18 (P. IVA , N. REA –PA N. 307997, avente ad P.IVA_2
oggetto l'attività di commercio al dettaglio di abbigliamento e accessori;
nonché con sede secondaria sita in Genova (GE), via Lagustena n. 107/109, avente ad
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Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della impresa sopra indicata;
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica, eseguita mediante inserimento in data
3/1/2025 nell'area servizi telematici ex art. 40 comma VII CCII giacché, come da annotazione della cancelleria, non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo pec per causa imputabile al destinatario (cfr. annotazione e certificazione di cancelleria acquisita in data 5/2/2025); considerato che alla udienza del 5 febbraio 2025 nessuno è comparso per la parte resistente;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede legale nel circondario del medesimo Ufficio;
premesso che i creditori vantano un credito nei confronti dell'impresa di oltre 39.000,00, oltre agli interessi legali sulla somma capitale, in forza dei seguenti titoli esecutivi emessi dal Tribunale di Genova: sentenza n. 615/2022, del 14/10/2022 passata in giudicato;
decreto ingiuntivo avente n. 807/2021, del
10/12/2021, pubblicato il 10/12/2021, reso nella procedura giudiziale avente
R.G. n. 3061/2021, dichiarato definitivamente esecutivo in data 9/5/2022; sentenza n. 341/2022, del 19 Maggio 2022; premesso altresì che i predetti titoli sono stati notificati (cfr. documentazione prodotta dalla parte ricorrente) alla parte resistente senza che sia seguito adempimento spontaneo del debitore;
rilevato che anche i tentativi di esecuzione coattiva sono rimasti infruttuosi;
pag. 2 di 11 considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
ritenuto, in particolare, che dall'esame della documentazione acquisita d'ufficio e depositata dalla medesima resistente, emerge: i) lo svolgimento di una attività di natura commerciale, ii) il superamento delle soglie di cui all'art. 2 del
CCII, iii) il superamento del limite minimo di euro 30.000,00 di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
considerato che
, quanto ai requisiti dimensionali richiesti dall'art. 2 CCII lettera d), come noto, l'onere della prova incombe, ex art. 121 CCII, sul debitore nei confronti del quale sia stata presentata istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
in particolare, costui deve fornire la prova di non avere superato nel periodo di riferimento del triennio antecedente il deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale nessuna delle soglie di fallibilità (ex multis, in materia fallimentare - dal cui principio non v'è motivo di discostarsi - Cass.
24548/2016); considerato che deve richiamarsi sul punto il pacifico orientamento della giurisprudenza formatisi nel corso della vigenza della legge fallimentare - dal cui principio non v'è motivo di discostarsi essendo stata riprodotta nel CCII analoga disposizione prevista in seno alla previgente disciplina - secondo cui
“l'imprenditore commerciale fallisce se supera almeno una delle tre soglie dimensionali indicate dall'art. 1 L.F., anche se il detto superamento è relativo ad uno soltanto degli esercizi di riferimento (cfr. Tribunale di Imperia 29.11.2010, Tribunale di Roma
18.6.2008) già conclusi alla data della presentazione dell'istanza di fallimento (cfr. App.
Milano 30.8.2007). Il debitore che vuole sottrarsi alla dichiarazione di fallimento ha quindi l'onere di provare di non avere superato nel periodo di riferimento nessuna delle soglie di cui all'art. 1 l.f.”; rilevato che quanto alla prova del mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 del CCII, va osservato che dalla visura camerale storica non emerge la possibilità di consultare documentazione contabile a far data dal 2016;
pag. 3 di 11 rilevato, altresì, che le uniche dichiarazioni dei redditi acquisite dall'Ufficio concorsuale (essendo il resistente imprenditore individuale non è obbligatoria la redazione e deposito dei bilanci) sono relative a un periodo anteriore al triennio – 2019 - e , in ogni caso, sebbene con rilevanza meramente indiziaria, restituiscono un valore delle componenti attive di reddito superiore a euro 200.000,00 e componenti negative per euro 416.564,00; ritenuto pertanto che, a fronte del mancato deposito della documentazione contabile riferibile all'ultimo triennio e della situazione patrimoniale aggiornata, non può dirsi assolto il relativo onere probatorio, dovendosi altresì precisare che, la contumacia della impresa debitrice non ha consentito al tribunale di attivarsi con ulteriori poteri istruttori officiosi oltre quelli espressamente adottati ai sensi degli artt. 42 e 367 CCII;
rilevato che la documentazione in atti ha dato, infatti, conto del superamento del limite minimo di euro 30.000,00 di cui all'art. 49 comma 5 CCII, circostanza che può evincersi, complessivamente, non soltanto dalla esposizione debitoria prospettata dai creditori, ma altresì dalla nota dell'ADER che espone un indebitamento di oltre euro 423.692,00 per debiti erariali iscritti a ruolo, oltre a euro 144.699,88 per esposizioni debitorie emergenti dall'estratto conto INPS non ancora iscritte a ruolo (cfr. doc. acquisita d'ufficio ex artt. 42 e 367 CCII); tenuto conto, non sono pervenute istanze aventi ad oggetto l'adozione di strumenti di regolazione della crisi diversi dalla liquidazione giudiziale;
ritenuto che
l'impresa resistente versa, altresì, in stato di insolvenza non essendo in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;
ritenuto che
tale presupposto deve risultare sia con riferimento ai singoli inadempimenti, sia con riguardo ad altri fatti esteriori, dai quali si evince che il debitore non è in grado di garantire con regolarità l'attività solutoria nel suo complesso;
pag. 4 di 11 considerato che la documentazione acquisita dimostra la sussistenza del requisito dell'insolvenza giacché: i) l'esposizione debitoria nei confronti dei creditori istanti riguarda crediti da lavoro dipendente (impiegati nella sede secondaria di Genova ove l'impresa svolge attività di ristorazione) circostanza questa, da valutarsi sfavorevolmente rispetto alla capacità dell'impresa di garantire una continuità di esercizio e di regolare mantenimento della forza lavoro;
ii) l'esposizione debitoria della parte ricorrente sussiste da diverso tempo e i tentativi recupero coattivo sono risultati infruttuosi;
iii) l'impresa non ha garantito né una regolare tenuta contabile neppure mediante la trasmissione delle annuali dichiarazioni dei redditi;
iv) dalla nota depositata dall'ADER e dall'INPS acquisita dalla Cancelleria d'ufficio emergono debiti erariali per oltre
500.000,00 euro;
ritenuto che il quadro finanziario sopra rappresentato sulla base della documentazione in questa sede disponibile dimostra che l'impresa non è in grado di garantire il soddisfacimento dei propri creditori con regolarità, denotando quindi una impossibilità ed una irreversibilità della situazione di insolvenza;
ritenuto pertanto che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , nato a Parte_4
Palermo, il 04/01/1953 (C.F. ), nella qualità di titolare CodiceFiscale_5 dell'impresa individuale residente in [...]
Ammiraglio Rizzo n. 18, , con sede legale in Palermo (PA), Via Ammiraglio Rizzo
n. 18 (P. IVA , N. REA –PA N. 307997, avente ad oggetto l'attività di P.IVA_2 commercio al dettaglio di abbigliamento e accessori;
nonché con sede secondaria
pag. 5 di 11 sita in Genova (GE), via Lagustena n. 107/109, avente ad oggetto attività di ristorazione e somministrazione dal 2015 (cfr. visura camerale in atti). nomina la dott.ssa Alessia Giampietro, Giudice Delegato per la procedura nomina
l'avv. , Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due Controparte_1
giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi pag. 6 di 11 precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
avvisa il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge
20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Invita il curatore a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII. ordina
- al curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
pag. 7 di 11 - al curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società (ex art. 130 comma 1 CCII), impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al curatore/alla curatrice delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal
Ministero della giustizia;
- al curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
pag. 8 di 11 b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo
10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al curatore di comunicare al giudice delegato - nel più breve tempo possibile, nonché, tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata - un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII. stabilisce il giorno 10 luglio 2025 alle ore 10:00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio pag. 9 di 11 per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
prescrive al Curatore di attenersi alle prescrizioni del protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo Tribunale e dalla Procura della Repubblica in data
18/5/2023, pubblicato sul sito internet del tribunale di Palermo e, in particolare, alla immediata attivazione dell'aliquota di polizia giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pagina 11 del protocollo stesso;
dispone
l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Alessia Giampietro Maria Letizia Barone
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