Art. 20. Restituzione dei contributi (( 1. Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta' e che cessino dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 9 nonche' degli eventuali contributi individuali previsti dalla legislazione precedente.
2. Il rimborso spetta anche ai superstiti dell'iscritto indicati all'articolo 7 sempreche' i medesimi non abbiano titolo alla pensione indiretta conseguibile anche mediante ricongiunzione.
3. Sulle somme rimborsate e' dovuto l'interesse composto del cinque per cento dal 1 gennaio successivo ai relativi pagamenti ))
2. Il rimborso spetta anche ai superstiti dell'iscritto indicati all'articolo 7 sempreche' i medesimi non abbiano titolo alla pensione indiretta conseguibile anche mediante ricongiunzione.
3. Sulle somme rimborsate e' dovuto l'interesse composto del cinque per cento dal 1 gennaio successivo ai relativi pagamenti ))