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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/07/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 10 del mese di luglio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale
Ordinario di Messina, Seconda Sezione Civile sezione civile, dott. Valerio Brecciaroli, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 16142020 R.G.
E' comparso, per parte attrice, l'avv. Teresa Aliberti, per delega degli avv.ti Ivano Fazio e
Monica Fazio, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott. Valerio
Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1307/2020 R.G., promossa da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Monica Fazio e dall'avv. Ivano Fazio;
attrice contro
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_1 P.IVA_2 convenuta contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Con atto di citazione notificato in data 23 aprile 2020, (oggi Parte_2 [...]
ha convenuto in giudizio il chiedendone la condanna al pagamento Parte_1 Controparte_1 della somma di € 84.209,63 in linea capitale, oltre interessi moratori e anatocistici dalla domanda ex art. 1283 c.c. (oltre all'importo di € 17.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02), nonché € 12.198,20 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati, quale cessionaria del credito vantata nei suoi confronti da Hera Comm s.r.l., ed a titolo di Controparte_2 Controparte_3 corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica.
Non si è costituito in giudizio il seppur ritualmente citato, con la Controparte_1 conseguenza che ne va dichiarata la contumacia.
Il presente Giudice, con provvedimento del 12 giugno 2025, ha rilevato d'ufficio la questione dell'invalidità del contratto stipulato con il ai sensi dell'art. 191 D.P.R. n. 267/2000, per CP_1
l'omessa produzione di documentazione attestante l'assunzione di formale impegno di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria da parte della pubblica amministrazione.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Nel merito la domanda di parte attrice è infondata e va rigettata.
In tema di distribuzione dell'onere della prova, ai sensi all'art. 2697 c.c., “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” (comma 1), mentre “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda” (comma 2).
In applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., pertanto, la parte che agisce in giudizio è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie ed il giudice è tenuto previamente a verificare che tale onere probatorio sia stato adempiuto, in quanto l'onere del resistente di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che il ricorrente abbia dimostrato l'esistenza dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del
08/06/2007).
Alla luce di quanto precede, non può che prendersi atto dell'omessa produzione da parte della società attrice dell'attestazione da parte del convenuto della copertura finanziaria e CP_1 dell'assunzione dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 191 D.P.R. n. 267/2000, avendo la giurisprudenza evidenziato che “gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto” (Cassazione civile sez. I, 20/03/2014, n. 6555; Cassazione civile sez. I, 05/04/2023, n. 9364, per la quale “ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale – di qualsivoglia genere e tipo – è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art.
191. Diversamente si è in presenza di una nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'eventuale obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione (…). mentre i vizi del relativo procedimento amministrativo (…) incidono sull'efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità (rilevabile esclusivamente a iniziativa della stessa p.a., nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte), diversamente la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto (v. Cass. Sez. 1 n. 15410-
18)”).
Ai sensi dell'art. 191, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000, infatti, “gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5”, e, ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo, il rapporto obbligatorio intercorre tra il terzo contraente e il funzionario o l'amministratore che ha autorizzato la prestazione fuori bilancio, con la conseguenza che questi ultimi restano soggetti all'azione diretta da parte del contraente e rispondono delle obbligazioni irregolarmente assunte a meno che (e nei limiti in cui) l'ente non riconosca a posteriori il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 D.Lgs. n. 267/2000 mediante deliberazione dell'organo competente (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/11/2018, n. 29988, la quale specifica che “il riconoscimento a posteriori dei debiti fuori bilancio può avvenire solo espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute”; conf. Cassazione civile sez. I, 21/11/2018, n. 30109; Cassazione civile sez. III, 19/05/2017, n. 12608; Cassazione civile sez.
I, 09/12/2015, n. 24860; Cassazione civile sez. I, 30/10/2013, n. 24478). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
La Corte di Cassazione ha anche recentemente ribadito, in causa analoga avanzata nei confronti di un quale cessionaria del credito derivante da contratto di Controparte_4 fornitura di energia elettrica, che “l'art. 191, comma 1, t.u.e.l. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria” e che “gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione” (Cassazione civile sez. III, 21/06/2024, n. 17197).
L'orientamento è stato, altresì, richiamato da condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito, la quale ha evidenziato che “l'avvenuta, pacifica, somministrazione dell'energia elettrica, come nel caso di specie, non riveste alcun carattere di decisività, non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale, ricostruita nei suoi esatti termini, nel senso di una sua diretta impegnatività per l'ente locale (Cass., sez. 1, 30/10/2013, n. 24478; Cass., sez. 1, 26/05/2010, n.
12880; Cass., sez. 1, 09/05/2007, n. 10640)” (Corte d'appello Napoli, 18/02/2025, n. 774).
Il richiamato orientamento della giurisprudenza di merito ha, altresì, condivisibilmente osservato che “non assume rilievo, ai fini della decisione, la circostanza, anch'essa pacifica, che
l'erogazione, nel caso di specie, fosse avvenuta in regime di salvaguardia”, in quanto “detta circostanza, infatti, può comportare, quale conseguenza, che non si richieda la necessaria presenza di un contratto in forma scritta ad substantiam, in quanto trattasi di obbligazione ex lege, ma non anche che si possa prescindere (…) dall'ulteriore documentazione richiesta dall'art. 191 citato, che risponde, come detto, a esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione ex art. 97 Cost.” (Corte d'appello Napoli, 18/02/2025, n. 774, per la quale “in altri termini, anche quando la fonte dell'obbligazione è legale, la disposizione di cui all'art. 191 citato va rispettata poiché alla base della stessa vi sono imprescindibili e preminenti esigenze pubblicistiche e considerato che il creditore, anche in questo caso, non appare sprovvisto di tutela ai sensi del 4 comma dell'art. citato”; conf. Tribunale Reggio Calabria, 26/06/2025, n. 1094;
Tribunale Napoli, 10/06/2025, n. 5754; Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 09/06/2025, n. 1912;
Corte Appello Napoli, 05/06/2025, n. 2863; Tribunale Termini Imerese, 29/03/2025, n. 450;
Tribunale Nola, 24/03/2025, n. 927; Tribunale Patti, 18/03/2025, n. 299; Tribunale Nola, TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
13/03/2025, n. 801; Corte Appello Messina, 13/03/2025, n. 216; Tribunale Napoli Nord,
25/02/2025, n. 762).
Passando ad analizzare il caso di specie, dirimente ai fini della decisione appare l'omessa produzione da parte dell'attrice dell'assunzione di un valido impegno di spesa da parte del
[...]
non risultando dimostrata l'esistenza di un atto dal quale emerge che l'ente locale abbia CP_1 assunto un valido obbligo contrattuale sorretto dal correlato impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, né una successiva deliberazione da parte dell'organo competente di riconoscimento a posteriori del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 t.u.e.l.
Ritiene il presente Giudice che solo la produzione dell'impegno di spesa da parte dell'ente territoriale avrebbe soddisfatto l'onere probatorio incombente sulla parte attrice, in ordine alla sussistenza di un'obbligazione di pagamento diretta del nei suoi confronti. Controparte_1
Nel caso di specie non è stata prodotta documentazione dalla quale emerge un vincolo della convenuta al pagamento del compenso per la somministrazione fornita, neanche a seguito dell'assegnazione da parte del presente Giudice di un termine all'attrice per difendersi in ordine alla questione rilevata d'ufficio (cfr. Cassazione civile sez. I, 05/04/2023, n. 9364, nonché Cassazione civile sez. III, 21/06/2024, n. 17197: “Né ancora assume rilievo la circostanza che la dedotta questione della nullità del rapporto non sia stata introdotta con le difese originarie, ma solo successivamente, nella fase conclusiva del giudizio, ben potendo la nullità essere rilevata anche
d'ufficio”).
Va, a questo punto, dato atto che ogni altra questione deve ritenersi assorbita, in quanto, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la presente sentenza viene emessa seguendo l'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, per il quale il Giudice è tenuto a decidere la controversia secondo la ragione più liquida (cfr.
Cassazione civile, sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242)
Nulla sulle spese di lite, considerata la contumacia del convenuto ed il rigetto delle CP_1 domande della società attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
pronunciando nella causa iscritta al n. 1614/2020 R.G. promossa da contro il Parte_1
così provvede: Controparte_1
1. rigetta le domande svolte da parte attrice;
2. nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 10 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 10 del mese di luglio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale
Ordinario di Messina, Seconda Sezione Civile sezione civile, dott. Valerio Brecciaroli, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 16142020 R.G.
E' comparso, per parte attrice, l'avv. Teresa Aliberti, per delega degli avv.ti Ivano Fazio e
Monica Fazio, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott. Valerio
Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1307/2020 R.G., promossa da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Monica Fazio e dall'avv. Ivano Fazio;
attrice contro
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_1 P.IVA_2 convenuta contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Con atto di citazione notificato in data 23 aprile 2020, (oggi Parte_2 [...]
ha convenuto in giudizio il chiedendone la condanna al pagamento Parte_1 Controparte_1 della somma di € 84.209,63 in linea capitale, oltre interessi moratori e anatocistici dalla domanda ex art. 1283 c.c. (oltre all'importo di € 17.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02), nonché € 12.198,20 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati, quale cessionaria del credito vantata nei suoi confronti da Hera Comm s.r.l., ed a titolo di Controparte_2 Controparte_3 corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica.
Non si è costituito in giudizio il seppur ritualmente citato, con la Controparte_1 conseguenza che ne va dichiarata la contumacia.
Il presente Giudice, con provvedimento del 12 giugno 2025, ha rilevato d'ufficio la questione dell'invalidità del contratto stipulato con il ai sensi dell'art. 191 D.P.R. n. 267/2000, per CP_1
l'omessa produzione di documentazione attestante l'assunzione di formale impegno di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria da parte della pubblica amministrazione.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Nel merito la domanda di parte attrice è infondata e va rigettata.
In tema di distribuzione dell'onere della prova, ai sensi all'art. 2697 c.c., “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” (comma 1), mentre “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda” (comma 2).
In applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., pertanto, la parte che agisce in giudizio è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie ed il giudice è tenuto previamente a verificare che tale onere probatorio sia stato adempiuto, in quanto l'onere del resistente di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che il ricorrente abbia dimostrato l'esistenza dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del
08/06/2007).
Alla luce di quanto precede, non può che prendersi atto dell'omessa produzione da parte della società attrice dell'attestazione da parte del convenuto della copertura finanziaria e CP_1 dell'assunzione dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 191 D.P.R. n. 267/2000, avendo la giurisprudenza evidenziato che “gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto” (Cassazione civile sez. I, 20/03/2014, n. 6555; Cassazione civile sez. I, 05/04/2023, n. 9364, per la quale “ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale – di qualsivoglia genere e tipo – è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art.
191. Diversamente si è in presenza di una nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'eventuale obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione (…). mentre i vizi del relativo procedimento amministrativo (…) incidono sull'efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità (rilevabile esclusivamente a iniziativa della stessa p.a., nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte), diversamente la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto (v. Cass. Sez. 1 n. 15410-
18)”).
Ai sensi dell'art. 191, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000, infatti, “gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5”, e, ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo, il rapporto obbligatorio intercorre tra il terzo contraente e il funzionario o l'amministratore che ha autorizzato la prestazione fuori bilancio, con la conseguenza che questi ultimi restano soggetti all'azione diretta da parte del contraente e rispondono delle obbligazioni irregolarmente assunte a meno che (e nei limiti in cui) l'ente non riconosca a posteriori il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 D.Lgs. n. 267/2000 mediante deliberazione dell'organo competente (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/11/2018, n. 29988, la quale specifica che “il riconoscimento a posteriori dei debiti fuori bilancio può avvenire solo espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute”; conf. Cassazione civile sez. I, 21/11/2018, n. 30109; Cassazione civile sez. III, 19/05/2017, n. 12608; Cassazione civile sez.
I, 09/12/2015, n. 24860; Cassazione civile sez. I, 30/10/2013, n. 24478). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
La Corte di Cassazione ha anche recentemente ribadito, in causa analoga avanzata nei confronti di un quale cessionaria del credito derivante da contratto di Controparte_4 fornitura di energia elettrica, che “l'art. 191, comma 1, t.u.e.l. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria” e che “gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione” (Cassazione civile sez. III, 21/06/2024, n. 17197).
L'orientamento è stato, altresì, richiamato da condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito, la quale ha evidenziato che “l'avvenuta, pacifica, somministrazione dell'energia elettrica, come nel caso di specie, non riveste alcun carattere di decisività, non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale, ricostruita nei suoi esatti termini, nel senso di una sua diretta impegnatività per l'ente locale (Cass., sez. 1, 30/10/2013, n. 24478; Cass., sez. 1, 26/05/2010, n.
12880; Cass., sez. 1, 09/05/2007, n. 10640)” (Corte d'appello Napoli, 18/02/2025, n. 774).
Il richiamato orientamento della giurisprudenza di merito ha, altresì, condivisibilmente osservato che “non assume rilievo, ai fini della decisione, la circostanza, anch'essa pacifica, che
l'erogazione, nel caso di specie, fosse avvenuta in regime di salvaguardia”, in quanto “detta circostanza, infatti, può comportare, quale conseguenza, che non si richieda la necessaria presenza di un contratto in forma scritta ad substantiam, in quanto trattasi di obbligazione ex lege, ma non anche che si possa prescindere (…) dall'ulteriore documentazione richiesta dall'art. 191 citato, che risponde, come detto, a esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione ex art. 97 Cost.” (Corte d'appello Napoli, 18/02/2025, n. 774, per la quale “in altri termini, anche quando la fonte dell'obbligazione è legale, la disposizione di cui all'art. 191 citato va rispettata poiché alla base della stessa vi sono imprescindibili e preminenti esigenze pubblicistiche e considerato che il creditore, anche in questo caso, non appare sprovvisto di tutela ai sensi del 4 comma dell'art. citato”; conf. Tribunale Reggio Calabria, 26/06/2025, n. 1094;
Tribunale Napoli, 10/06/2025, n. 5754; Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 09/06/2025, n. 1912;
Corte Appello Napoli, 05/06/2025, n. 2863; Tribunale Termini Imerese, 29/03/2025, n. 450;
Tribunale Nola, 24/03/2025, n. 927; Tribunale Patti, 18/03/2025, n. 299; Tribunale Nola, TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
13/03/2025, n. 801; Corte Appello Messina, 13/03/2025, n. 216; Tribunale Napoli Nord,
25/02/2025, n. 762).
Passando ad analizzare il caso di specie, dirimente ai fini della decisione appare l'omessa produzione da parte dell'attrice dell'assunzione di un valido impegno di spesa da parte del
[...]
non risultando dimostrata l'esistenza di un atto dal quale emerge che l'ente locale abbia CP_1 assunto un valido obbligo contrattuale sorretto dal correlato impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, né una successiva deliberazione da parte dell'organo competente di riconoscimento a posteriori del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 t.u.e.l.
Ritiene il presente Giudice che solo la produzione dell'impegno di spesa da parte dell'ente territoriale avrebbe soddisfatto l'onere probatorio incombente sulla parte attrice, in ordine alla sussistenza di un'obbligazione di pagamento diretta del nei suoi confronti. Controparte_1
Nel caso di specie non è stata prodotta documentazione dalla quale emerge un vincolo della convenuta al pagamento del compenso per la somministrazione fornita, neanche a seguito dell'assegnazione da parte del presente Giudice di un termine all'attrice per difendersi in ordine alla questione rilevata d'ufficio (cfr. Cassazione civile sez. I, 05/04/2023, n. 9364, nonché Cassazione civile sez. III, 21/06/2024, n. 17197: “Né ancora assume rilievo la circostanza che la dedotta questione della nullità del rapporto non sia stata introdotta con le difese originarie, ma solo successivamente, nella fase conclusiva del giudizio, ben potendo la nullità essere rilevata anche
d'ufficio”).
Va, a questo punto, dato atto che ogni altra questione deve ritenersi assorbita, in quanto, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la presente sentenza viene emessa seguendo l'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, per il quale il Giudice è tenuto a decidere la controversia secondo la ragione più liquida (cfr.
Cassazione civile, sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242)
Nulla sulle spese di lite, considerata la contumacia del convenuto ed il rigetto delle CP_1 domande della società attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
pronunciando nella causa iscritta al n. 1614/2020 R.G. promossa da contro il Parte_1
così provvede: Controparte_1
1. rigetta le domande svolte da parte attrice;
2. nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 10 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli