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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 560/2019, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cassino, via E. De Nicola Parte_1
n. 43 presso lo studio dell'avv.to Emilio Roncone che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Cassino (FR) alla Via XX Settembre, 7, presso lo studio dell'avv. Maurizio Suarato, che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti.
RESISTENTE
n persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ex art. 414 c.p.c. ha sostenuto: Parte_1
1 - di aver lavorato dal 8.11.2014 al 17.2.2017 per la moda CP_2
presso esercizio commerciale di rivendita di abbigliamento
[...] denominato “Fiorella Rubino” sito all'interno del centro commerciale “Panorama” in Cassino;
- di essere stata assunta con contratto prima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato e con orario a tempo parziale per 20 ore settimanali inquadrata nel 7° livello del CCNL del settore commercio applicato al rapporto con qualifica di “donna tutto fare”
e successivamente di “donna di pulizia”;
- di essere stata adibita a mansioni di commessa di vendita
(provvedendo ad accoglienza e assistenza dei clienti in fase di acquisto, alla vendita e all'incasso del prezzo), riconducibili alla declaratoria del 4° livello di inquadramento del CCNL e dunque ad un livello di inquadramento superiore a quello applicato;
- di aver svolto un orario di lavoro differente e maggiore rispetto a quello indicato nel contratto di lavoro, lavorando per 36 ore settimanali distribuite su sei giorni;
- di non aver dunque ricevuto la retribuzione dovuta, per le mansioni svolte e il maggiore orario;
- che tale rapporto di lavoro è cessato il 17.2.2017, a seguito della
“chiusura di fatto” della società, insieme a tutti gli altri dipendenti;
- che tutta la forza lavoro addetta della confluiva nella CP_2 neo-costituita società ; Controparte_1
- che tra le due società vi era una evidente “continuità”, per la “chiara omogeneità di mezzi, locali e risorse umane” e per l'esercizio della medesima attività, essendo le due società peraltro facenti capo alla stessa proprietà, per cui la cessazione della società CP_2 deve intendersi solo fittizia e la nuova società doveva intendersi destinata a proseguire sotto diverso nome l'attività di quella chiusa;
- di aver poi sottoscritto in data 18.2.2017 un contratto di lavoro con la a tempo determinato, con mansioni di Controparte_1
“commessa addetta alla vendita” e con orario a tempo parziale per
2 20 ore settimanali, svolgendo la medesima attività presso il medesimo punto vendita;
- di aver in realtà svolto la propria prestazione per un maggiore orario, pari a 40 ore settimanali distribuite su sei giorni;
- che tale rapporto è cessato il 15.9.2017.
Poste tali premesse in fatto, ha argomentato in merito al proprio diritto a ricevere la retribuzione adeguata al lavoro prestato, sulla base dell'effettivo svolgimento dei rapporti di lavoro, e dunque di aver maturato un credito a titolo di differenze retributive maturate sul lavoro ordinario e straordinario, ferie e permessi maturati non goduti, nonché di ogni altro emolumento maturato e non goduto, oltre al Trattamento di fine rapporto, calcolato sulla base del CCNL Commercio applicabili come da conteggio allegato al ricorso, chiedendo la condanna delle due società, anche in solido tra loro in virtù della “continuità aziendale”, al pagamento di quanto dovuto, quantificato in complessivi € 34.560,29, oltre accessori.
Pertanto, sulla base delle argomentazioni sopra riassunte, ha concluso chiedendo al Tribunale di “A) Accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato part time tra la ricorrente e la Parte_1 società svoltosi con le modalità e i tempi meglio specificati in Controparte_2 premessa, svolgendo la stessa mansioni superiori rispetto a quelle indicate nel contratto di lavoro e per un totale di ore settimanali maggiori a quelle pattuite;
B) Accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato part time tra la ricorrente sig.ra e la società Parte_1 [...]
, svoltosi con modalità e tempi meglio specificati in premessa, CP_3 svolgendo la stessa mansioni conformi a quelle indicate in contratto ma per un totale di ore settimanali maggiore rispetto a quelle pattuite nel contratto di lavoro;
C) Accertare e dichiarare la continuità tra la precedente società CP_2
e la neo costituita società , stante la chiara omogeneità
[...] Controparte_3 di oggetto dell'attività commerciale, mezzi, locali e risorse umane tra le due aziende facenti capo peraltro alla stessa proprietà;
3 D) Condannare per l'effetto, accertato quanto descritto nei punti A, B. e C delle su esposte conclusioni, la società e la neo costituita Controparte_2
Co società e in solido e non tra loro, a corrispondere in favore CP_1 della ricorrente, a titolo di differenze retributive maturate sul lavoro ordinario
e straordinario, ferie e permessi maturati non goduti, nonché di ogni altro emolumento maturato e non goduto, oltre al Trattamento di fine rapporto, come risulta dai conteggi che si allegano al presente ricorso da considerarsi qui integralmente richiamati e facenti parte del medesimo ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36
Cost. la somma complessiva di € 34.560,29
(trentaquattromilacinquecentosessanta/29) o quella maggiore o minore che
l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia, con interessi e rivalutazione come per legge”.
Si è costituita in giudizio la resistente eccependo la Controparte_1 mancata produzione del CCNL invocato, contestando quanto affermato dalla ricorrente in relazione alle modalità del rapporto di lavoro, e all'asserita “continuità” tra le due aziende, evidenziando come la
[...]
è stata costituita sin dal 2015 e che non corrisponde al vero che CP_1 tutto il personale della sia stato riassunto dalla Controparte_2 CP_1
[...]
Ha poi precisato che la “continuità” è mancata nel rapporto di lavoro della ricorrente, poiché la stessa è stata licenziata il 17.2.2017 dalla CP_2
e non ha impugnato tale licenziamento, precisando che l'applicazione del regime di solidarietà di cui all'art. 2112 c.c. presuppone vigenza del rapporto di lavoro a tale momento e non riguarda i crediti di rapporti che siano legittimamente cessati prima del trasferimento stesso.
Ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “Nel merito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare non applicabile la tutela di cui all'art. 2212 c.c. alla ricorrente e quindi non dovuta la responsabilità solidale della nei confronti delle eventuali spettanze della Controparte_1 lavoratrice maturate verso la rigettare inoltre la domanda di Controparte_2 maggiori somme rispetto a quelle percepite per il periodo lavorativo della
4 ricorrente presso la S.&C. in quanto non dovute. In via subordinata, CP_1 ove il Giudice accogliesse la domanda di tutela ex art. 2212 c.c. respingere la domanda di diverso inquadramento professionale avanzata dalla ricorrente
e la domanda di maggiori somme per l'effetto dovute alla stessa nei confronti della respingere infine la domanda di differenze retributive Controparte_2 dovute al presunto maggior orario di lavoro e/o ridurre le somme richieste dalla ricorrente nei confronti della a quanto verrà accertato e CP_4 ritenuto di giustizia dal Magistrato.”
La parte resistente pur ritualmente evocata in giudizio a CP_2 seguito della verifica del buon fine della notificazione del ricorso introduttivo al legale rappresentante nelle forme dell'art. 143 c.p.c., non si è costituita in giudizio.
La causa, a seguito dell'assegnazione del fascicolo al presente giudice immesso nel ruolo a decorrere dal 18.11.2020, verificata la regolarità della notificazione anche alla parte resistente non costituita, è stata istruita in via documentale e mediante l'escussione di testimoni.
All'esito dell'istruttoria orale, escussi i testi ammessi, la causa è stata rinviata per la discussione autorizzando le parti al deposito di note scritte difensive. All'esito dell'udienza di discussione è stata disposta consulenza contabile, con incarico affidato alla dr.ssa e alla successiva Per_1 udienza, visto il deposito dell'elaborato peritale, la causa è stata discussa e decisa.
***
Va premesso l'esame della richiesta, articolata nelle conclusioni del ricorso introduttivo, di dichiarare le convenute solidalmente responsabili per i crediti retributivi e volta all'accertamento dell'esistenza di una
“continuità aziendale” tra le società convenute, allegando che l'attività della società “neo-costituita” e riconducibile alla medesima proprietà CP_2 della sarebbe proseguita nei medesimi locali e con i medesimi CP_2 mezzi, e che la stessa avrebbe assunto tutti i dipendenti addetti al punto vendita licenziati dalla oltre alla ricorrente, quali elementi CP_2 sintomatici di tale “continuità”.
5 In primo luogo, tali circostanze non risultano provate in punto di fatto: per quanto attiene alla proprietà, risulta solo uno dei soci in comune tra le due società, ma l'amministrazione così come parte delle quote societarie risultano in capo a soggetti diversi;
per quanto attiene alla circostanza per cui la S&C. sia stata costituita ad hoc, risulta provato CP_2 documentalmente che tale società esiste già dal 2015; per quanto attiene al personale, alcuna allegazione specifica, oltre che prova, risulta resa in merito all'assunzione di tutti gli addetti del punto vendita (che non sono neanche identificati dalla ricorrente) da parte della . nel CP_4 CP_2 momento in cui la stessa ha iniziato a svolgere la propria attività nel punto vendita “Fiorella Rubino”.
Ciò chiarito preliminarmente in merito alla mancata prova dei fatti allegati e alla dedotta “continuità”, in secondo luogo deve ritenersi assorbente ai fini di escludere una responsabilità solidale della S&C. Moda per i crediti sorti per il rapporto di lavoro alle dipendente della CP_2 la deduzione della sussistenza di due rapporti di lavoro distinti e autonomi, come emerge chiaramente dalla stessa prospettazione della parte ricorrente, che non ha neanche allegato la sussistenza di un trasferimento d'azienda e dunque un ipotesi di “prosecuzione” del precedente rapporto alle dipendenze della . ma ha chiaramente fatto riferimento, anche CP_4 CP_2 nelle conclusioni del ricorso, a due rapporti distinti (evidenza che si trae anche dal fatto che il licenziamento intimato non è stato impugnato, e che la parte ricorrente enuclea le proprie richieste con riferimento a due distinti rapporti, salvo poi far derivare dall'affermata “continuità aziendale” una fonte di responsabilità solidale).
Ciò posto, esclusa la sussistenza di un unico rapporto di lavoro eventualmente trasferito per cui potrebbe applicarsi l'art. 2112 c.c., posto il difetto di allegazione specifica di tale causa petendi a sostegno del ricorso e la mancata prova di circostanze idonee a provare i presupposti per l'applicabilità di tale norma, verificata l'acquiescenza in merito alla cessazione del primo rapporto comunque intervenuta in un momento antecedente all'inizio delle attività della . Moda nel punto vendita, i due CP_4
6 rapporti devono considerarsi autonomi e distinti, per cui ciascun datore di lavoro risponde delle obbligazioni sorte nell'ambito del rapporti di cui ha assunto la titolarità di soggetto passivo.
dovrebbe CP_2 rispondere delle obbligazioni assunte da soggetto diverso e distinto per un rapporto di lavoro completamente esauritosi anche prima di un'eventuale vicenda traslativa (della quale comunque non risulterebbero provati i presupposti), e pertanto la domanda volta all'accertamento di una responsabilità della per i crediti derivanti dal precedente CP_4 rapporto di lavoro va respinta sul punto.
***
Ciò chiarito in merito alla dedotta responsabilità solidale, la domanda ha ad oggetto in via principale l'accertamento dello svolgimento dei rapporti di lavoro intercorsi con le due convenute in difformità rispetto a quanto contrattualmente previsto, con lo svolgimento di un maggiore orario di lavoro per entrambi i periodi oggetto del giudizio, e con l'effettiva assegnazione a mansioni riconducibili ad un livello di inquadramento superiore (4° livello del CCNL Commercio) rispetto a quello concretamente riconosciuto (7° livello del citato CCNL) per il primo periodo fino al febbraio del 2017, e del conseguente credito eventualmente residuato in capo alla ricorrente.
Occorre dunque richiamare i principi di diritto che fondano le pretese della parte ricorrente.
Per quanto attiene alla domanda relativa all'accertamento del diritto all'inquadramento in un livello superiore rispetto a quello riconosciuto e del relativo trattamento economico e normativo sulla base delle mansioni effettivamente svolte, va precisato che al fine di vagliare la fondatezza di tale domanda occorre ragionare secondo un preciso procedimento logico- giuridico, diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, in cui non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di
7 categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, cfr. tra le tante Cass. 28.4.2015,
n. 8589, Cass. 22.11.2019 n. 30580 e, da ultimo, Cass. 08.02.2021 n.
2972).
E' altresì noto che chi invoca lo svolgimento di mansioni superiori non può limitarsi ad allegare i compiti svolti e le relative disposizioni contrattuali, perché occorre pur sempre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale (per tutte, Cass.
21.5.2003, n. 8025). Pertanto, “non basta dire: questi sono i compiti, questa
è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale … Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda” (così, la già citata Cass. n. 8025 del 2003).
Inoltre, il lavoratore deve anche provare la prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori mansioni rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d.
“caratterizzanti”, e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale, purché non sporadiche o occasionali (cfr. Cass. 12.12.2019 n. 32699).
***
Posti dunque tali principi, deve ritenersi che, nel caso di specie, la domanda relativa all'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori non possa essere accolta per difetto delle necessarie allegazioni nel ricorso
8 introduttivo del giudizio, all'esito di una più ponderata valutazione degli elementi istruttori, pur avendo il giudice nel corso del giudizio disposto consulenza contabile su tale punto,
Infatti, la parte ricorrente, con riferimento al primo rapporto di lavoro, pur avendo dedotto e documentato l'inquadramento riconosciutole in primo luogo come “donna di pulizia”, livello 7°, e avendo sostenuto di avere diritto al superiore inquadramento nel livello 4°, non ha allegato le relative declaratorie contrattuali, né dedotto il CCNL pur pacificamente applicato al rapporto, neanche in estratto, ragione per cui non può vagliarsi, allo stato degli atti e in conseguenza di tale carenza, l'effettiva riconducibilità delle mansioni per come effettivamente emerse all'esito dell'istruttoria alla superiore categoria pretesa.
Risulta infatti preclusa, per la carenza della necessaria integrazione a supporto della domanda, l'esatta individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, e di conseguenza risulta impossibile operare il necessario raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
Sul punto, deve precisarsi che tale carenza non sarebbe neanche sanabile mediante l'acquisizione del CCNL ai sensi dell'art. 421 c.p.c., in quanto il ricorso si apprezza carente degli stessi fatti costitutivi – da individuarsi nell'indicazione delle declaratorie contrattuali relative al livello riconosciuto e rivendicato e dunque della definizione dei relativi livelli – per cui i poteri meramente istruttori del giudice non possono sopperire a tale carenza.
La domanda va dunque sul punto integralmente respinta.
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Per quanto attiene invece alla domanda di accertamento dello svolgimento di un orario di lavoro ulteriore rispetto a quello pattuito, occorre chiarire, preliminarmente rispetto all'esame delle risultanze dell'istruttoria, che, in ossequio ai principi generali in materia di onere della prova, grava sul lavoratore che agisce in giudizio per il pagamento delle retribuzioni non corrisposte l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto alla base della propria pretesa.
9 Va precisato che l'onere della prova a carico del lavoratore si attaglia diversamente con riferimento alla prova di un orario a tempo pieno ordinario e con riferimento alla prova della prestazione di lavoro straordinario.
Infatti, la prova dello svolgimento di lavoro straordinario dev'essere specifica e puntuale in relazione a ciascuna ora di cui si chiede la retribuzione maggiorata, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità. In tali ipotesi, infatti, “sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (cfr. Cass. 19.06.2018 n.
16150).
Al giudice deve essere fornita in tal caso, pertanto, non già genericamente la prova dell'an, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati.
Egualmente è a dirsi per quanto riguarda somme richieste a titolo di indennità per la mancata fruizione delle ferie e dei permessi maturati e non goduti e con riguardo alla prova di aver lavorato durante giorni festivi per le relative indennità. Infatti con riguardo alla domanda di pagamento di somme a titolo di mancata fruizione di riposi e mancati riposi per festività lavorate, il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, e così anche per le somme a titolo di permessi non goduti, mancati riposi e lavoro prestato nei giorni festivi (cfr.
10 fra le altre Cass. 27.04.2015 n. 8521; Cass. 19.04.2013 n. 9599, e Cass.
22.12.2009 n. 26985).
***
Premesse tali considerazioni di carattere generale sulle norme rilevanti al fine di sondare la fondatezza delle domande azionate e sui diversi criteri di riparto dell'onere probatorio, deve dunque procedersi all'esame delle risultanze dell'istruttoria nel caso di specie.
Relativamente all'orario di lavoro, dall'attività istruttoria non è invece emerso lo svolgimento dell'orario dedotto con il ricorso introduttivo, né del maggiore orario rivendicato, né dello svolgimento di lavoro festivo, né del mancato godimento di ferie e permessi maturati.
Sul punto, posto che alcuna evidenza documentale è stata fornita sul punto, le dichiarazioni dei testimoni escussi risultano tutte estremamente generiche e contraddittorie tra loro e anche rispetto alla prospettazione contenuta nel ricorso.
In particolare, le testi e non riferiscono in merito a una Tes_1 Tes_2 presenza continua nel punto vendita, e non possono dunque fornire alcun elemento in merito all'osservanza di un orario maggiore di quello contrattualmente previsto;
la teste che pure non lavorava sempre Tes_3 nel medesimo esercizio della ricorrente, allo stesso modo richiama un'articolazione oraria flessibile e compatibile con quanto pattuito contrattualmente, e riferisce comunque di non esserne a conoscenza certa
(“La sig.ra lavorava per sei giorni a settimana, con un giorno di riposo, Pt_1 che non coincideva sempre con la domenica ma era variabile.” […] “L'orario di lavoro era variabile sulla base dei turni che venivano stabiliti dall'azienda, nella persona di , la quale mensilmente ci comunicava con dei Persona_2 prospetti la ripartizione dei turni, che potevano essere di sei o di quattro ore;
non ricordo un limite settimanale dell'orario, ricordo che poteva variare a seconda di quanti turni da sei o da quattro ore fossero previsti, e dunque poteva essere maggiore o minore”).
Considerando tali unici elementi, non può dirsi raggiunta una prova, neanche presuntiva, dello svolgimento dell'orario dedotto nel ricorso, o di
11 prestazioni straordinarie specificamente individuate, e dunque non può darsi accoglimento alla domanda.
La domanda, pertanto, sul punto deve essere respinta.
Egualmente deve essere respinta la domanda relativa alle somme richieste a titolo di mancata fruizione delle ferie e dei permessi e per le ex festività lavorate.
Infatti, per le medesime ragioni citate per quanto attiene al lavoro straordinario, con riguardo alla domanda di pagamento di somme a titolo di mancata fruizione di riposi e mancati riposi per festività lavorate, il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, e così anche per le somme a titolo di permessi non goduti, mancati riposi e lavoro prestato nei giorni festivi (cfr. fra le altre
Cass. 27.04.2015 n. 8521; Cass. n. 19.04.2013 n. 9599, e Cass. 22.12.2009
n. 26985).
Nel caso di specie, anche a fronte della contestazione del datore di lavoro, che ha affermato l'effettiva fruizione delle ferie e dei riposi spettanti, non è stata fornita idonea prova testimoniale o documentale della mancata fruizione degli stessi, non avendo alcun teste escusso riferito su tutto il rapporto di lavoro con dichiarazioni chiare, precise e attendibili, e non potendosi presumere dagli elementi in atti tale mancata fruizione, della cui prova è onerato il lavoratore.
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Così chiarito il quadro normativo di riferimento e alla luce delle risultanze dell'istruttoria, la domanda proposta va integralmente respinta.
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Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della ricorrente liquidate in dispositivo in favore della resistente
12 costituita, mentre nulla deve disporsi con riferimento alla resistente non costituita.
Le spese di CTU devono egualmente essere poste a carico della parte ricorrente, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- rigetta integralmente la domanda;
- Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore della parte resistente S.&C. in persona del CP_2 legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in complessivi €
2.500,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA;
- Nulla sulle spese per la Controparte_2
- Spese di ctu a definitivo carico della parte ricorrente.
Così deciso in Cassino il 05/02/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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