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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 01/08/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. DO MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 600 R.G.A.C. dell'anno 2021 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIANLUIGI GASPERINI;
- Attore opponente - contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO Controparte_1 C.F._2
DALLA GRANA;
- Convenuta opposta -
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto n. Parte_1
1779/2020 del 16/11/2020, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di €
12.716,35 oltre interessi e spese della procedura a titolo di rimborso pro quota di rate di mutuo e spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie minori, eccependo:
- che la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo era nulla in quanto effettuata a mezzo pec all'indirizzo della ditta individuale Cam.lift di cui egli è titolare ma per scopi estranei all'attività d'impresa;
- che le rate del mutuo non possono essere considerate “spese straordinarie relative all'immobile”, e infatti le condizioni della separazione, poste a fondamento del decreto ingiuntivo, non fanno cenno agli oneri derivanti dal mutuo;
in ogni caso, il provvedimento presidenziale è di marzo 2018, e quindi tutt'al più è da tale data che potrebbe decorrere il conteggio, anziché da maggio 2017 come richiesto dall'opposta;
- che in realtà quella separazione «non si è mai concretizzata», tanto che egli ha introdotto un nuovo ricorso per separazione, e la convenuta «gestiva tutti gli introiti di famiglia e quindi
- 1 - anche quelli del marito, per cui provvedeva ad effettuare tutti i vari pagamenti con i soldi di entrambi, decidendo lei stessa gli importi a carico dell'uno o dell'altra»;
- che per quanto riguarda le spese mediche eseguite privatamente sarebbe stato necessario il consenso dell'altro genitore.
2. ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Controparte_1
3. L'eccezione di nullità della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo è infondata sotto un duplice profilo.
3.1. La giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che la notifica all'indirizzo pec destinato all'attività imprenditoriale o professionale e inserito in uno dei registri indicati dalla normativa (e, in particolare, nel caso in esame, nel registro INI-PEC) è valida anche quando eseguita per scopi a questa estranei, «poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto» (Cass. Sez. 1, 06/05/2024, n. 12134, Rv. 672398 – 01 e Cass. Sez. U., 22/01/2025
n. 1615).
3.2. La notifica ha raggiunto il suo scopo e quindi ogni nullità sarebbe comunque sanata, atteso che il destinatario ha avuto contezza dell'atto a lui indirizzato e ha proposto opposizione nel termine di legge svolgendo appieno tutte le proprie difese.
4. Le questioni inerenti alla pretesa riconciliazione avvenuta tra i coniugi devono ritenersi ormai superate per effetto della sentenza di questo Tribunale del 26 marzo 2025, allegata dalla convenuta, con la quale è stato escluso che tra i coniugi vi sia stata riconciliazione ed è stata perciò dichiarata inammissibile la domanda di separazione (nuovamente) proposta dallo stesso Parte_1
Al riguardo parte opponente nulla ha eccepito ma ha invece dato atto, nel proprio scritto conclusionale depositato il 7 luglio 2025, che per effetto di tale sentenza – la cui autorità è comunque invocabile ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., pur se non passata in giudicato – le produzioni documentali e le prove testimoniali assunte nel presente procedimento «di fatto sono superate».
Non rileva, del resto, che l'opposta abbia contestato l'avvenuta riconciliazione solo con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c. anziché alla prima udienza: l'onere di specifica contestazione riguarda solo i fatti materiali, non anche gli istituti giuridici a questi sottesi.
- 2 - Deve quindi darsi per acquisito che non vi è stata riconciliazione ai sensi dell'art. 157 c.c. e pertanto la separazione consensuale omologata con decreto del 28/03/2018 ha conservato la sua efficacia di fonte delle obbligazioni.
5. Quanto alle rate del mutuo corrisposte da , è vero che al riguardo le Controparte_1 condizioni della separazione nulla prevedono. Tuttavia, il mutuo è stato stipulato da entrambi i coniugi per l'acquisto della casa coniugale in comproprietà (v. il contratto di mutuo in atti). Quella esercitata dall'opposta è quindi una ordinaria azione di regresso del debitore solidale, che ha corrisposto l'intera somma dovuta, nei confronti del condebitore e in relazione alla quota di relativa spettanza.
L'estratto conto prodotto dall'opposta nella fase monitoria attesta che le rate del mutuo sono state pagate con denaro proveniente dal conto corrente a lei intestato.
Ciò posto, l'opponente ha prodotto un elenco di movimenti del proprio conto corrente, per il periodo dal 16 agosto 2017 al 22 dicembre 2020, da cui effettivamente emergono una serie di pagamenti in favore di . Tuttavia, l'elenco prodotto non riporta le Controparte_1 causali dei pagamenti, né ha specificamente indicato quali, tra i vari Parte_1 trasferimenti di denaro, sarebbero relativi all'obbligazione di cui qui si discute;
i pagamenti, infatti, ben possono essere relativi al versamento dell'assegno per il mantenimento dei figli, al rimborso di altre spese sostenute nell'interesse della famiglia o a qualunque altro titolo, in considerazione dei rapporti personali e lavorativi intercorrenti tra le parti.
D'altro lato, l'opponente neppure ha allegato che anche prima della separazione le rate siano state corrisposte in via esclusiva da in forza di un accordo tra i coniugi Controparte_1 circa il riparto dell'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo, ai sensi dell'art. 143 c.c.
Il fatto che in sede di separazione consensuale le parti nulla abbiano previsto circa l'obbligo di restituzione del mutuo (nonostante l'assegnazione all'opposta della casa familiare) comporta quindi che questo debba gravare su entrambi i mutuatari in pari misura.
ha pertanto diritto alla restituzione, per la quota del 50%, delle rate di Controparte_1 mutuo da lei corrisposte e oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
6. Quanto alle spese straordinarie di carattere sanitario, secondo la giurisprudenza di legittimità «In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese
- 3 - scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare» (Cass. Sez. 1, 25/05/2023, n. 14564, che nella specie ha cassato la decisione di merito che aveva parzialmente accolto l'opposizione all'esecuzione del genitore non collocatario, fondata sull'effetto impeditivo del preventivo dissenso all'iscrizione della figlia presso una scuola privata).
Il protocollo per le spese straordinarie in vigore presso il Tribunale di Velletri, del resto, prevede che debbano essere previamente concordate le spese per cure odontoiatriche, oculistiche e sanitarie per le quali non ci si è avvalsi del Servizio sanitario nazionale.
6.1. In relazione alle spese sostenute con la dott.ssa per le cure psicologiche della Per_1 figlia e a quelle psicologiche della figlia ad opera della dott.ssa , sono Per_2 Per_3 Per_4 in atti i contratti con espressione del consenso informato sottoscritti da entrambi i genitori. ha quindi acconsentito a sostenere tali spese ed è pertanto tenuto a Parte_1 rimborsare all'opposta la quota del 50% di sua competenza.
Quanto ai pagamenti effettuati dall'opponente e risultanti dalla lista movimenti prodotta, poi, si rimanda alle osservazioni svolte al precedente paragrafo 5.
6.2. Per quanto concerne le cure prestate dai dott. e (cure Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 odontoiatriche e visite di neuropsichiatria e logopedia), viceversa, non è stato prodotto il relativo consenso informato e non vi è prova né che l'opponente abbia prestato il consenso, né che egli sia stato comunque previamente interpellato al riguardo.
D'altro lato, non sono state neppure prodotte prescrizioni del medico curante o altri elementi di prova da cui desumere l'effettiva necessità e urgenza di rivolgersi a sanitari esterni al
SSN.
Sul punto, quindi, l'opposizione deve essere accolta e deve essere dichiarata non ripetibile la spesa complessiva di 1.205 € (di cui «Euro 833,00 per restituzione spese odontoiatriche;
Euro 372,00 quale quota parte per spese per visite di neuropsichiatria e logopedista»: così il ricorso per decreto ingiuntivo).
7. Il decreto ingiuntivo opposto deve pertanto essere revocato e deve Parte_1 essere condannato al pagamento della somma di 11.511,35 €, di cui 9.243,35 € a titolo di rimborso pro quota delle rate di mutuo, 1.604 € a titolo di rimborso pro quota delle spese
- 4 - per cure psicologiche prestate dalla dott.ssa e 664 € per quelle prestate dalla Per_4 dott.ssa . Per_1
Le spese seguono la prevalente soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1779/2020 del 16/11/2020;
2) condanna al pagamento, in favore di , della somma Parte_1 Controparte_1 di 11.511,35 € oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese del giudizio che liquida in € 3.500 per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Velletri, il 30/07/2025
Il Giudice
DO MA
- 5 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. DO MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 600 R.G.A.C. dell'anno 2021 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIANLUIGI GASPERINI;
- Attore opponente - contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO Controparte_1 C.F._2
DALLA GRANA;
- Convenuta opposta -
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto n. Parte_1
1779/2020 del 16/11/2020, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di €
12.716,35 oltre interessi e spese della procedura a titolo di rimborso pro quota di rate di mutuo e spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie minori, eccependo:
- che la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo era nulla in quanto effettuata a mezzo pec all'indirizzo della ditta individuale Cam.lift di cui egli è titolare ma per scopi estranei all'attività d'impresa;
- che le rate del mutuo non possono essere considerate “spese straordinarie relative all'immobile”, e infatti le condizioni della separazione, poste a fondamento del decreto ingiuntivo, non fanno cenno agli oneri derivanti dal mutuo;
in ogni caso, il provvedimento presidenziale è di marzo 2018, e quindi tutt'al più è da tale data che potrebbe decorrere il conteggio, anziché da maggio 2017 come richiesto dall'opposta;
- che in realtà quella separazione «non si è mai concretizzata», tanto che egli ha introdotto un nuovo ricorso per separazione, e la convenuta «gestiva tutti gli introiti di famiglia e quindi
- 1 - anche quelli del marito, per cui provvedeva ad effettuare tutti i vari pagamenti con i soldi di entrambi, decidendo lei stessa gli importi a carico dell'uno o dell'altra»;
- che per quanto riguarda le spese mediche eseguite privatamente sarebbe stato necessario il consenso dell'altro genitore.
2. ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Controparte_1
3. L'eccezione di nullità della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo è infondata sotto un duplice profilo.
3.1. La giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che la notifica all'indirizzo pec destinato all'attività imprenditoriale o professionale e inserito in uno dei registri indicati dalla normativa (e, in particolare, nel caso in esame, nel registro INI-PEC) è valida anche quando eseguita per scopi a questa estranei, «poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto» (Cass. Sez. 1, 06/05/2024, n. 12134, Rv. 672398 – 01 e Cass. Sez. U., 22/01/2025
n. 1615).
3.2. La notifica ha raggiunto il suo scopo e quindi ogni nullità sarebbe comunque sanata, atteso che il destinatario ha avuto contezza dell'atto a lui indirizzato e ha proposto opposizione nel termine di legge svolgendo appieno tutte le proprie difese.
4. Le questioni inerenti alla pretesa riconciliazione avvenuta tra i coniugi devono ritenersi ormai superate per effetto della sentenza di questo Tribunale del 26 marzo 2025, allegata dalla convenuta, con la quale è stato escluso che tra i coniugi vi sia stata riconciliazione ed è stata perciò dichiarata inammissibile la domanda di separazione (nuovamente) proposta dallo stesso Parte_1
Al riguardo parte opponente nulla ha eccepito ma ha invece dato atto, nel proprio scritto conclusionale depositato il 7 luglio 2025, che per effetto di tale sentenza – la cui autorità è comunque invocabile ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., pur se non passata in giudicato – le produzioni documentali e le prove testimoniali assunte nel presente procedimento «di fatto sono superate».
Non rileva, del resto, che l'opposta abbia contestato l'avvenuta riconciliazione solo con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c. anziché alla prima udienza: l'onere di specifica contestazione riguarda solo i fatti materiali, non anche gli istituti giuridici a questi sottesi.
- 2 - Deve quindi darsi per acquisito che non vi è stata riconciliazione ai sensi dell'art. 157 c.c. e pertanto la separazione consensuale omologata con decreto del 28/03/2018 ha conservato la sua efficacia di fonte delle obbligazioni.
5. Quanto alle rate del mutuo corrisposte da , è vero che al riguardo le Controparte_1 condizioni della separazione nulla prevedono. Tuttavia, il mutuo è stato stipulato da entrambi i coniugi per l'acquisto della casa coniugale in comproprietà (v. il contratto di mutuo in atti). Quella esercitata dall'opposta è quindi una ordinaria azione di regresso del debitore solidale, che ha corrisposto l'intera somma dovuta, nei confronti del condebitore e in relazione alla quota di relativa spettanza.
L'estratto conto prodotto dall'opposta nella fase monitoria attesta che le rate del mutuo sono state pagate con denaro proveniente dal conto corrente a lei intestato.
Ciò posto, l'opponente ha prodotto un elenco di movimenti del proprio conto corrente, per il periodo dal 16 agosto 2017 al 22 dicembre 2020, da cui effettivamente emergono una serie di pagamenti in favore di . Tuttavia, l'elenco prodotto non riporta le Controparte_1 causali dei pagamenti, né ha specificamente indicato quali, tra i vari Parte_1 trasferimenti di denaro, sarebbero relativi all'obbligazione di cui qui si discute;
i pagamenti, infatti, ben possono essere relativi al versamento dell'assegno per il mantenimento dei figli, al rimborso di altre spese sostenute nell'interesse della famiglia o a qualunque altro titolo, in considerazione dei rapporti personali e lavorativi intercorrenti tra le parti.
D'altro lato, l'opponente neppure ha allegato che anche prima della separazione le rate siano state corrisposte in via esclusiva da in forza di un accordo tra i coniugi Controparte_1 circa il riparto dell'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo, ai sensi dell'art. 143 c.c.
Il fatto che in sede di separazione consensuale le parti nulla abbiano previsto circa l'obbligo di restituzione del mutuo (nonostante l'assegnazione all'opposta della casa familiare) comporta quindi che questo debba gravare su entrambi i mutuatari in pari misura.
ha pertanto diritto alla restituzione, per la quota del 50%, delle rate di Controparte_1 mutuo da lei corrisposte e oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
6. Quanto alle spese straordinarie di carattere sanitario, secondo la giurisprudenza di legittimità «In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese
- 3 - scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare» (Cass. Sez. 1, 25/05/2023, n. 14564, che nella specie ha cassato la decisione di merito che aveva parzialmente accolto l'opposizione all'esecuzione del genitore non collocatario, fondata sull'effetto impeditivo del preventivo dissenso all'iscrizione della figlia presso una scuola privata).
Il protocollo per le spese straordinarie in vigore presso il Tribunale di Velletri, del resto, prevede che debbano essere previamente concordate le spese per cure odontoiatriche, oculistiche e sanitarie per le quali non ci si è avvalsi del Servizio sanitario nazionale.
6.1. In relazione alle spese sostenute con la dott.ssa per le cure psicologiche della Per_1 figlia e a quelle psicologiche della figlia ad opera della dott.ssa , sono Per_2 Per_3 Per_4 in atti i contratti con espressione del consenso informato sottoscritti da entrambi i genitori. ha quindi acconsentito a sostenere tali spese ed è pertanto tenuto a Parte_1 rimborsare all'opposta la quota del 50% di sua competenza.
Quanto ai pagamenti effettuati dall'opponente e risultanti dalla lista movimenti prodotta, poi, si rimanda alle osservazioni svolte al precedente paragrafo 5.
6.2. Per quanto concerne le cure prestate dai dott. e (cure Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 odontoiatriche e visite di neuropsichiatria e logopedia), viceversa, non è stato prodotto il relativo consenso informato e non vi è prova né che l'opponente abbia prestato il consenso, né che egli sia stato comunque previamente interpellato al riguardo.
D'altro lato, non sono state neppure prodotte prescrizioni del medico curante o altri elementi di prova da cui desumere l'effettiva necessità e urgenza di rivolgersi a sanitari esterni al
SSN.
Sul punto, quindi, l'opposizione deve essere accolta e deve essere dichiarata non ripetibile la spesa complessiva di 1.205 € (di cui «Euro 833,00 per restituzione spese odontoiatriche;
Euro 372,00 quale quota parte per spese per visite di neuropsichiatria e logopedista»: così il ricorso per decreto ingiuntivo).
7. Il decreto ingiuntivo opposto deve pertanto essere revocato e deve Parte_1 essere condannato al pagamento della somma di 11.511,35 €, di cui 9.243,35 € a titolo di rimborso pro quota delle rate di mutuo, 1.604 € a titolo di rimborso pro quota delle spese
- 4 - per cure psicologiche prestate dalla dott.ssa e 664 € per quelle prestate dalla Per_4 dott.ssa . Per_1
Le spese seguono la prevalente soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1779/2020 del 16/11/2020;
2) condanna al pagamento, in favore di , della somma Parte_1 Controparte_1 di 11.511,35 € oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese del giudizio che liquida in € 3.500 per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Velletri, il 30/07/2025
Il Giudice
DO MA
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