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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/11/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2966/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
CP_1
RESISTENTE
Oggi 07/11/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, il soggetto collegato è per il ricorrente l'Avv. Discetti il quale rinuncia all'istanza di differimento depositata in data odierna. Compare in presenza per l'avv. Gammieri CP_1
I procuratori delle parti danno atto della cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente chiede la refusione delle spese e si rimette. CP_1
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 2966/2024 R.G. promossa da:
(C.F./P.I. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. DISCETTI SALVATORE elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 del Presidente Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Clara Tommaselli, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura di Monza, CP_1
Via Morandi n. 1, RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1. Le parti congiuntamente hanno dichiarato cessata la materia del contendere per entrambi i giudizi riuniti e parte ricorrente ha avanzato istanza di liquidazione di spese giudiziali.
Secondo un consolidato orientamento della Corte di legittimità condiviso da questo Giudice la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso (privo, al riguardo, di qualsivoglia espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio nel
2 merito per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Nel caso di specie sussistono tali elementi, sicché può essere accolta la domanda congiunta delle parti.
2. Come si evince dalla documentazione in atti, l' in data 30.09.2025 ha emesso CP_1 provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio, con la stessa motivazione. Ne consegue che l' è soccombente CP_1 virtualmente.
Segue la condanna di alla refusione delle spese di lite nella misura liquidata in CP_1 dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1 che liquida in € 900,00 per compenso e in € 118,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 07/11/2025.
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Emilia Antenore
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
CP_1
RESISTENTE
Oggi 07/11/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, il soggetto collegato è per il ricorrente l'Avv. Discetti il quale rinuncia all'istanza di differimento depositata in data odierna. Compare in presenza per l'avv. Gammieri CP_1
I procuratori delle parti danno atto della cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente chiede la refusione delle spese e si rimette. CP_1
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 2966/2024 R.G. promossa da:
(C.F./P.I. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. DISCETTI SALVATORE elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 del Presidente Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Clara Tommaselli, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura di Monza, CP_1
Via Morandi n. 1, RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1. Le parti congiuntamente hanno dichiarato cessata la materia del contendere per entrambi i giudizi riuniti e parte ricorrente ha avanzato istanza di liquidazione di spese giudiziali.
Secondo un consolidato orientamento della Corte di legittimità condiviso da questo Giudice la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso (privo, al riguardo, di qualsivoglia espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio nel
2 merito per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Nel caso di specie sussistono tali elementi, sicché può essere accolta la domanda congiunta delle parti.
2. Come si evince dalla documentazione in atti, l' in data 30.09.2025 ha emesso CP_1 provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio, con la stessa motivazione. Ne consegue che l' è soccombente CP_1 virtualmente.
Segue la condanna di alla refusione delle spese di lite nella misura liquidata in CP_1 dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1 che liquida in € 900,00 per compenso e in € 118,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 07/11/2025.
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Emilia Antenore
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