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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/09/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4260/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4260 del Ruolo Generale dell'anno 2016 promossa da:
nato a [...] il [...], ivi residente nel Corso Vittorio Emanuele n. Parte_1
124, c.f. , elettivamente domiciliato in Sassari, nel Viale Umberto 42 presso e C.F._1
nello studio Avv. Lorenzo Todesco, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;
opponente
contro
c.f. , titolare della ditta individuale Costruire in Controparte_1 C.F._2
Sardegna di Sean Francis Dandy, p.i. , elettivamente domiciliato in Alghero alla via P.IVA_1
Oristano n. 7, presso e nello studio dell'avv. Graziano Ruiu che giusta delega in atti, lo rappresenta e difende;
opposta la causa veniva decisa sulle seguenti
conclusioni
Nell'interesse dell'opponente come da atto introduttivo del 02.11.2016; nell'interesse pagina 1 di 7 dell'opposto come da atto introduttivo del 02.11.2016, come ribadite nelle rispettive comparse conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
(titolare della Costruire Sardegna), esponendo: Controparte_1
- di essere destinatario di decreto ingiuntivo n. 885/2016, con il quale il Tribunale di Sassari ingiungeva di pagare la somma di € 20.894,42, oltre interessi e spese, in base alla fattura n. 7 del 12 maggio 2014,
emessa a titolo di saldo per i lavori edili eseguiti presso l'immobile di sua proprietà sito nel Comune di
Sassari e distinto in Catasto al Foglio n. 121, Mapp 344, 339, 421, 425 e 429;
- che la somma non sarebbe dovuta perché non vi sarebbe un contratto tra le parti e non sarebbe dato conoscere la natura e tipologia dei lavori, quali effettivamente eseguiti, e quali tempestivamente pagati;
- che mancherebbe anche la prova dell'effettiva conclusione delle opere commissionate e della loro esecuzione a perfetta regola d'arte;
- che l'opposto avrebbe abbandonato, senza motivo alcuno, il cantiere del e che numerosi Pt_1
sarebbero i vizi e le difformità presenti nell'immobile;
- ch il avrebbe corrisposto l'importo di €. 50.900,00 e che, non essendo stata emessa alcuna Pt_1
fattura per acconti, non sarebbe chiaro a quali opere imputare tali somme e quali sarebbero i rapporti patrimoniali tra le parti;
- che l'opposto avrebbe riconosciuto il 26.07.2013, un debito nei confronti del Monte di €. 15.000,00 e si sarebbe impegnato a ridurre quanto spettante del relativo importo.
Concludeva per la revoca del decreto opposto, dichiarando che niente è dovuto da Parte_1
a , quale legale rappresentante dell'omonima ditta individuale Costruire Controparte_1
pagina 2 di 7 Sardegna;
in via riconvenzionale, condannare , quale legale rappresentante Controparte_1
dell'omonima ditta individuale Costruire Sardegna a corrispondere al a titolo di ripetizione Pt_1
della somme da egli ricevute, l'importo di € 15.000,00 Con vittoria di spese e condanna ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva , quale legale rappresentante della ditta individuale Controparte_1
Costruire Sardegna, contestando in fatto e in diritto la ricostruzione fornita dall'opponente.
Esponeva:
- che le pretese creditorie azionate dalla ditta opposta troverebbero ragione nel contratto del
27.07.2013 e nelle ulteriori pattuizioni intercorse tra le parti, con le quali sarebbero state richieste all'appaltatore ulteriori opere per un totale complessivo di € 71.794,43 iva inclusa per l'ultimazione dell'abitazione del e meglio descritte in comparsa;
Pt_1
- che il corrispondeva al la somma complessiva di €. 50.900,00 regolarmente Pt_1 CP_1
fatturata con fatture nn. 14/2013, 22/2013, 1/2014;
- che sussisterebbe un residuo credito pari ad € 20.894,42 (€ 71.794,43 - € 50.900,00) che,
nonostante i ripetuti solleciti, il non avrebbe mai corrisposto;
Pt_1
- che la riduzione di €. 15.000,00 sarebbe stata condizionata al perfezionamento della compravendita dell'immobile di cui alla medesima scrittura, sito in Sassari Via Monsignor
Marongiu n. 24: l'accordo tra le parti prevedeva l'acquisto del predetto immobile, la trasformazione in casa di civile abitazione e la successiva rivendita del medesimo, con conseguente riconoscimento a favore di di una riduzione di € 15.000,00, quale sua Pt_1
parte di guadagno, sui lavori in corso sulla sua casa personale. Tuttavia, poichè detto acquisto non aveva corso, l'accordo di cui sopra non aveva avuto seguito e la riduzione non sarebbe dovuta;
- che le opere commissionate sarebbero state correttamente realizzate e tempestivamente consegnate, accettate senza riserve e contestazioni e ritenute conformi alle pattuizioni intercorse tra le parti e che, comunque, l'opponente sarebbe intercorso in decadenza nella pagina 3 di 7 denuncia dei vizi.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizone e la conferma del decreto ingiuntivo opoosto, con vittoria di spese di lite in favore del difensore antistatario.
La causa veniva istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale, audizione di testimoni e CTU e trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
* * *
L'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, giova richiamare la giurisprudenza costante della Suprema Corte, secondo cui
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del
danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del
termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte:
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito
dall'avvenuto adempimento”. (Cass. civ., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Spetta, quindi a Costruire Sardegna provare la fonte negoziale del proprio credito nei confronti di . Ebbene, vi sono in atti la fattura azionata n. 7 del Parte_1
12.05.2014 per €. 20.894,42, le fatture n. 14 del 26.07.2013 per €. 30.000,00, n. 1 del
28/03/2014 per €. 2.500,00 circa, n. 22 del 23.10.2013 per €. 15.400,00 e l'estratto delle scritture contabili in cui la prima risulta annotata. Le fatture sono tutte relative al saldo e agli acconti per i “lavor[i] su vostra casa località Caniga [o Tropu Ilde] Foglio 121 mapp. 344,
339, 421, 425, 429”. Vi è la diffida del 21.05.2014 con prova dell'avvenuta notifica. Sono,
inoltre, stati prodotti il contratto del 27.07.2013 con computo metrico e scheda lavori allegata, ulteriore preventivo del 20.02.2014, una tabella riassuntiva dei lavori extra asseritamente svolti.
In sede di istruttoria, , all'udienza del 05.10.2018, negava la Parte_1
realizzazione da parte di Costruire Sardegna dei lavori descritti nel contratto e nel successivo pagina 4 di 7 preventivo per lavori extra, negava di averle accettate senza riserve, riferiva di non sapere nulla sull'accordo per l'acquisto dell'immobile in via Marongiu;
confermava però di avere corriposto “a per l'esecuzione delle opere come descritte nelle fatture Controparte_1
n. 14/2013, 22/2013, 1/2014 la somma complessiva di €. 50.900,00” (cap. 10 come indicato nell'ordinanza istruttoria del 05.03.2018). Dal verbale del 27.09.2018 emerge che il Pt_1
altresì dichiarava che “i lavori e le opere di cui al contratto del 27.07.2013 non sono state
eseguite, o meglio, non sono state terminate, nel senso che ne restava da eseguire una buona
parte […]”, confermando nuovamente di aver corrisposto in totale €. 50.900,00, “che
corrispondono ai lavori effettivamente eseguiti”, che nel mese di maggio 2014 non erano compiuti ed erano stati interrotti. Riferiva di aver “fatto contestazioni sull'ultimazione dei
lavori alla Costruire Sardegna, in persona del signor dicendogli che mancavano CP_1
delle opere” e che “in tale occasione abbiamo ripreso in mano la copia del contratto,
depennando manualmente i lavori che non erano stati completati e nell'accordo avevamo
convenuto che i lavori eseguiti erano pari ad €. 50.900,00”. Il teste Testimone_1
riferiva di aver seguito parzialmente i lavori di sull'immobile del Monte fino al completamento strutturale, poi i lavori sarebbero stati sospesi, secondo quanto riferitogli dal sig. per mancanza di fondi del committente. CP_1
Sentito in interrogatorio formale, il sig. confermava di aver eseguito i lavori di CP_1
ristrutturazione dell'immobile del e negava che i lavori non erano stati conclusi. Pt_1
Confermava le circostanze circa il tentativo di acquisto dell'immobile di via Marongiu.
Parte opponente invece, produceva copia degli assegni versati per €. 33.000,00 (del
08.08.13), per €. 15.400,00 (del 07.11.13), e per €. 2.500,00 (del 17.03.2014) e la copia dell'accordo del 26.07.2013, relativo all'operazione immobiliare per l'appartamento di via
Marongiu, con conseguente riduzione sull'importo dei lavori di €. 15.000,00. Produceva,
inoltre, fotografie non datate sui presunti lavori effettuati. Il teste in qualità di Tes_2
pagina 5 di 7 Direttore Lavori per il riferiva di essersi recato più volte a controllare il cantiere e di Pt_1
aver puntualizzato al capo cantiere ed anche al che mancavano dei lavori, in CP_1
particolare l'architrave in ferro nel piano seminterrato, e che molte delle opere erano state eseguite male. Dichiarava, inoltre, di non aver proceduto al collaudo e alla relazione finale perché i lavori non furono mai terminati dall'impresa.
Quanto alla CTU esperita, da cui non vi sono ragioni per discostarsi, il perito concludeva che i lavori realizzati dall'impresa Costruire Sardegna, eseguiti a regola d'arte per la parte completata, abbiano un valore di €. 45.660,82 iva esclusa, secondo il prezziario dell'epoca
(€. 55.706,20 con iva).
Da ciò si trae che la stipulazione del contratto tra le parti sia stata provata (tenuto conto della prova documentale, dell'ammissione da parte dello stesso - sia nel tenore dell'atto Pt_1
introduttivo che come confermato in sede di interrogatorio formale, corroborato anche dalla dichiarazione di tutti i testi e dall'avvenuto versamento della somma di €. 50.900,00 per l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'immobile, che non è contestato da parte opposta).
La CTU, inoltre, accertava nello specifico le opere eseguite e il loro valore, sgombrando il campo dall'eventuale sussistenza di vizi peraltro non tempestivamente denunciati. Ciò che è
emerso è che Costruire Sardegna è stata pienamente remunerata per i lavori effettivamente svolti, e che non avendo completato i lavori, nulla più le spetta. La non spettanza della somma azionata con il decreto ingiuntivo conduce all'accoglimento dell'opposizione e alla revoca dello stesso. Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, emerge dalla lettura dello stesso accordo e dalle dichiarazioni rese in sede di istruttoria testimoniale che la riduzione dell'importo dovuto di €. 15.000,00 era collegato al buon esito dell'operazione di acquisto e vendita dell'immobile di via Marongiu che, pacificamente, non si è conclusa. Pertanto tale domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite possono essere compensate, stante la soccombenza reciproca. Non sussistono pagina 6 di 7 i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tutte le altre istanze disattese o assorbite:
- accoglie l'opposizione di e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto, dichiarando che nulla è dovuto dal all'opposto; Pt_1
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da;
Parte_1
- spese compensate.
Così deciso in Sassari, in data 07.09.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4260 del Ruolo Generale dell'anno 2016 promossa da:
nato a [...] il [...], ivi residente nel Corso Vittorio Emanuele n. Parte_1
124, c.f. , elettivamente domiciliato in Sassari, nel Viale Umberto 42 presso e C.F._1
nello studio Avv. Lorenzo Todesco, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;
opponente
contro
c.f. , titolare della ditta individuale Costruire in Controparte_1 C.F._2
Sardegna di Sean Francis Dandy, p.i. , elettivamente domiciliato in Alghero alla via P.IVA_1
Oristano n. 7, presso e nello studio dell'avv. Graziano Ruiu che giusta delega in atti, lo rappresenta e difende;
opposta la causa veniva decisa sulle seguenti
conclusioni
Nell'interesse dell'opponente come da atto introduttivo del 02.11.2016; nell'interesse pagina 1 di 7 dell'opposto come da atto introduttivo del 02.11.2016, come ribadite nelle rispettive comparse conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
(titolare della Costruire Sardegna), esponendo: Controparte_1
- di essere destinatario di decreto ingiuntivo n. 885/2016, con il quale il Tribunale di Sassari ingiungeva di pagare la somma di € 20.894,42, oltre interessi e spese, in base alla fattura n. 7 del 12 maggio 2014,
emessa a titolo di saldo per i lavori edili eseguiti presso l'immobile di sua proprietà sito nel Comune di
Sassari e distinto in Catasto al Foglio n. 121, Mapp 344, 339, 421, 425 e 429;
- che la somma non sarebbe dovuta perché non vi sarebbe un contratto tra le parti e non sarebbe dato conoscere la natura e tipologia dei lavori, quali effettivamente eseguiti, e quali tempestivamente pagati;
- che mancherebbe anche la prova dell'effettiva conclusione delle opere commissionate e della loro esecuzione a perfetta regola d'arte;
- che l'opposto avrebbe abbandonato, senza motivo alcuno, il cantiere del e che numerosi Pt_1
sarebbero i vizi e le difformità presenti nell'immobile;
- ch il avrebbe corrisposto l'importo di €. 50.900,00 e che, non essendo stata emessa alcuna Pt_1
fattura per acconti, non sarebbe chiaro a quali opere imputare tali somme e quali sarebbero i rapporti patrimoniali tra le parti;
- che l'opposto avrebbe riconosciuto il 26.07.2013, un debito nei confronti del Monte di €. 15.000,00 e si sarebbe impegnato a ridurre quanto spettante del relativo importo.
Concludeva per la revoca del decreto opposto, dichiarando che niente è dovuto da Parte_1
a , quale legale rappresentante dell'omonima ditta individuale Costruire Controparte_1
pagina 2 di 7 Sardegna;
in via riconvenzionale, condannare , quale legale rappresentante Controparte_1
dell'omonima ditta individuale Costruire Sardegna a corrispondere al a titolo di ripetizione Pt_1
della somme da egli ricevute, l'importo di € 15.000,00 Con vittoria di spese e condanna ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva , quale legale rappresentante della ditta individuale Controparte_1
Costruire Sardegna, contestando in fatto e in diritto la ricostruzione fornita dall'opponente.
Esponeva:
- che le pretese creditorie azionate dalla ditta opposta troverebbero ragione nel contratto del
27.07.2013 e nelle ulteriori pattuizioni intercorse tra le parti, con le quali sarebbero state richieste all'appaltatore ulteriori opere per un totale complessivo di € 71.794,43 iva inclusa per l'ultimazione dell'abitazione del e meglio descritte in comparsa;
Pt_1
- che il corrispondeva al la somma complessiva di €. 50.900,00 regolarmente Pt_1 CP_1
fatturata con fatture nn. 14/2013, 22/2013, 1/2014;
- che sussisterebbe un residuo credito pari ad € 20.894,42 (€ 71.794,43 - € 50.900,00) che,
nonostante i ripetuti solleciti, il non avrebbe mai corrisposto;
Pt_1
- che la riduzione di €. 15.000,00 sarebbe stata condizionata al perfezionamento della compravendita dell'immobile di cui alla medesima scrittura, sito in Sassari Via Monsignor
Marongiu n. 24: l'accordo tra le parti prevedeva l'acquisto del predetto immobile, la trasformazione in casa di civile abitazione e la successiva rivendita del medesimo, con conseguente riconoscimento a favore di di una riduzione di € 15.000,00, quale sua Pt_1
parte di guadagno, sui lavori in corso sulla sua casa personale. Tuttavia, poichè detto acquisto non aveva corso, l'accordo di cui sopra non aveva avuto seguito e la riduzione non sarebbe dovuta;
- che le opere commissionate sarebbero state correttamente realizzate e tempestivamente consegnate, accettate senza riserve e contestazioni e ritenute conformi alle pattuizioni intercorse tra le parti e che, comunque, l'opponente sarebbe intercorso in decadenza nella pagina 3 di 7 denuncia dei vizi.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizone e la conferma del decreto ingiuntivo opoosto, con vittoria di spese di lite in favore del difensore antistatario.
La causa veniva istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale, audizione di testimoni e CTU e trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
* * *
L'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, giova richiamare la giurisprudenza costante della Suprema Corte, secondo cui
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del
danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del
termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte:
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito
dall'avvenuto adempimento”. (Cass. civ., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Spetta, quindi a Costruire Sardegna provare la fonte negoziale del proprio credito nei confronti di . Ebbene, vi sono in atti la fattura azionata n. 7 del Parte_1
12.05.2014 per €. 20.894,42, le fatture n. 14 del 26.07.2013 per €. 30.000,00, n. 1 del
28/03/2014 per €. 2.500,00 circa, n. 22 del 23.10.2013 per €. 15.400,00 e l'estratto delle scritture contabili in cui la prima risulta annotata. Le fatture sono tutte relative al saldo e agli acconti per i “lavor[i] su vostra casa località Caniga [o Tropu Ilde] Foglio 121 mapp. 344,
339, 421, 425, 429”. Vi è la diffida del 21.05.2014 con prova dell'avvenuta notifica. Sono,
inoltre, stati prodotti il contratto del 27.07.2013 con computo metrico e scheda lavori allegata, ulteriore preventivo del 20.02.2014, una tabella riassuntiva dei lavori extra asseritamente svolti.
In sede di istruttoria, , all'udienza del 05.10.2018, negava la Parte_1
realizzazione da parte di Costruire Sardegna dei lavori descritti nel contratto e nel successivo pagina 4 di 7 preventivo per lavori extra, negava di averle accettate senza riserve, riferiva di non sapere nulla sull'accordo per l'acquisto dell'immobile in via Marongiu;
confermava però di avere corriposto “a per l'esecuzione delle opere come descritte nelle fatture Controparte_1
n. 14/2013, 22/2013, 1/2014 la somma complessiva di €. 50.900,00” (cap. 10 come indicato nell'ordinanza istruttoria del 05.03.2018). Dal verbale del 27.09.2018 emerge che il Pt_1
altresì dichiarava che “i lavori e le opere di cui al contratto del 27.07.2013 non sono state
eseguite, o meglio, non sono state terminate, nel senso che ne restava da eseguire una buona
parte […]”, confermando nuovamente di aver corrisposto in totale €. 50.900,00, “che
corrispondono ai lavori effettivamente eseguiti”, che nel mese di maggio 2014 non erano compiuti ed erano stati interrotti. Riferiva di aver “fatto contestazioni sull'ultimazione dei
lavori alla Costruire Sardegna, in persona del signor dicendogli che mancavano CP_1
delle opere” e che “in tale occasione abbiamo ripreso in mano la copia del contratto,
depennando manualmente i lavori che non erano stati completati e nell'accordo avevamo
convenuto che i lavori eseguiti erano pari ad €. 50.900,00”. Il teste Testimone_1
riferiva di aver seguito parzialmente i lavori di sull'immobile del Monte fino al completamento strutturale, poi i lavori sarebbero stati sospesi, secondo quanto riferitogli dal sig. per mancanza di fondi del committente. CP_1
Sentito in interrogatorio formale, il sig. confermava di aver eseguito i lavori di CP_1
ristrutturazione dell'immobile del e negava che i lavori non erano stati conclusi. Pt_1
Confermava le circostanze circa il tentativo di acquisto dell'immobile di via Marongiu.
Parte opponente invece, produceva copia degli assegni versati per €. 33.000,00 (del
08.08.13), per €. 15.400,00 (del 07.11.13), e per €. 2.500,00 (del 17.03.2014) e la copia dell'accordo del 26.07.2013, relativo all'operazione immobiliare per l'appartamento di via
Marongiu, con conseguente riduzione sull'importo dei lavori di €. 15.000,00. Produceva,
inoltre, fotografie non datate sui presunti lavori effettuati. Il teste in qualità di Tes_2
pagina 5 di 7 Direttore Lavori per il riferiva di essersi recato più volte a controllare il cantiere e di Pt_1
aver puntualizzato al capo cantiere ed anche al che mancavano dei lavori, in CP_1
particolare l'architrave in ferro nel piano seminterrato, e che molte delle opere erano state eseguite male. Dichiarava, inoltre, di non aver proceduto al collaudo e alla relazione finale perché i lavori non furono mai terminati dall'impresa.
Quanto alla CTU esperita, da cui non vi sono ragioni per discostarsi, il perito concludeva che i lavori realizzati dall'impresa Costruire Sardegna, eseguiti a regola d'arte per la parte completata, abbiano un valore di €. 45.660,82 iva esclusa, secondo il prezziario dell'epoca
(€. 55.706,20 con iva).
Da ciò si trae che la stipulazione del contratto tra le parti sia stata provata (tenuto conto della prova documentale, dell'ammissione da parte dello stesso - sia nel tenore dell'atto Pt_1
introduttivo che come confermato in sede di interrogatorio formale, corroborato anche dalla dichiarazione di tutti i testi e dall'avvenuto versamento della somma di €. 50.900,00 per l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'immobile, che non è contestato da parte opposta).
La CTU, inoltre, accertava nello specifico le opere eseguite e il loro valore, sgombrando il campo dall'eventuale sussistenza di vizi peraltro non tempestivamente denunciati. Ciò che è
emerso è che Costruire Sardegna è stata pienamente remunerata per i lavori effettivamente svolti, e che non avendo completato i lavori, nulla più le spetta. La non spettanza della somma azionata con il decreto ingiuntivo conduce all'accoglimento dell'opposizione e alla revoca dello stesso. Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, emerge dalla lettura dello stesso accordo e dalle dichiarazioni rese in sede di istruttoria testimoniale che la riduzione dell'importo dovuto di €. 15.000,00 era collegato al buon esito dell'operazione di acquisto e vendita dell'immobile di via Marongiu che, pacificamente, non si è conclusa. Pertanto tale domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite possono essere compensate, stante la soccombenza reciproca. Non sussistono pagina 6 di 7 i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tutte le altre istanze disattese o assorbite:
- accoglie l'opposizione di e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto, dichiarando che nulla è dovuto dal all'opposto; Pt_1
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da;
Parte_1
- spese compensate.
Così deciso in Sassari, in data 07.09.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 7 di 7