Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2002, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 . O B N ) , E E 1 E 9 C N 9 A 1 O - P I 1 Z I 1 A - D 1 R T 2 E REPUBBLICA ITALIANA S . I C L I G IN NOME DEL POPOLO ITALIANO102 E 9 D R 3 U I A E SUPREMA (D) CASSAZION G D 6 E 4 E T . N N T LA COR . E T Oggetto T S R E S A I ( Notificazione SEZIONE TERZA CIVILE ad una società Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G.N. 11187/99 Dott. Giovanni Silvio COCO Rel. Consigliere Dott. Francesco SABATINI Consigliere Cron. 275 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. Ud. 27/09/01 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: IMMOBILIARE NONE SRL, in persona dell'Amministratore unico, Andrea Parisi, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 6, presso lo studio dell'avvocato CONTALDI MARIO, che lo difende unitamente all'avvocato GAIDANO FABRIZIO, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ricorrente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE
contro
OFF per diritti il 2.9 GEN. 2002 SANDRI GIULIANA;
IL CANCELLIERE intimato - avversO la sentenza n. 1/99 del Giudice di pace di 2001 MONCALIERI, emessa il 2/1/1999, depositata il 04/01/99; 1667 RG.800/1998, udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Giovanniudienza del 27/09/01 dal Silvio COCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per accoglimento del I° motivo assorbiti tutti gli altri. Premesso in fatto che: -il giudice di pace di Moncalieri ha condannato la Nome srl al pagamento della somma di L. 800.000 e Imm. delle spese processuali in favore di ND GI, motivando che: -la citazione a giudizio era stata regolarmente notificata presso una "unità locale della società convenuta risultante dalla visura camerale regolarmente ricevuta da un addetto che firmò la cartolina A.R."; -nel merito la domanda era (risultata) fondata perché un complesso di elementi probatori regolarmente acquisiti e valutati, ed inoltre perché la contumacia della convenuta si poteva qualificare come implicita acquiescenza"; -di tale sentenza la Imm. Nome ha chiesto la cassazione con ricorso affidato a due motivi. tutto ciò premesso, si osserva in diritto quanto segue. 2 Con il primo motivo, formulato per violazione dell'art. 145 c.p.c. la ricorrente deduce la nullità notificazione, per essere stata eseguita nelle della mani di persona che si trovava, non nella sede della società convenuta, ma in una "unità locale" della stessa. Il motivo deve essere rigettato, perché, proprio basandosi sulla giurisprudenza indicata dalla ricorrente -la notifica ad una persona giuridica può avvenire mediante consegna ad un addetto soltanto presso la sede della società la stessa avrebbe dovuto, in base al principio della autosufficienza del ricorso indicare e documentare che la "unità locale risultante dalla visura camerale" non si potesse considerare come sede, sia pure non principale, della società. Debbono essere rigettati anche i motivi secondo e terzo. Il secondo -formulato per violazione dell'art. 116 c.p.c.- lamenta un vizio di errata valutazione delle prove per avere basato il proprio convincimento sulla contumacia. Invece, nel contesto della motivazione, la contumacia assume un rilievo secondario di riscontro rispetto ad una motivazione (relativa ad un giudizio di equità) non censurabile in sede di legittimità. I1 terzo formulato per violazione dell'art. 1322 3 c.c. ripropone un giudizio di merito (sulla esistenza e la destinazione di un versamento di denaro da parte della ND) non prospettabile in sede di legittimità. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato (nulla per le spese).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma in data 27 settembre 2001. IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE Sam Fiduci абал Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C Boggi, # 89.1.02 Gina Casoli IL CANCELLIERE C Gina Casoli 4 O 7 L ) L 3 . E O N B C , E A 1 9 E P 9 N I 1 O - D I 1 Z 1 E - A 1 C R I 2 T . S D I L U G I 9 E 3 R C E A E 6 D N 4 . E . T T T S N T I E ( R S E A 4