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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 28/05/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 266/2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 266/2025 R.G. promosso da: on il patrocinio dell'Avv. FORMICA DEBORA CP_1
e
AT ON con il patrocinio dell'Avv. BRAGA ALESSANDRO
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti:
“chiedono che ai sensi dell'art.473-bis.51, secondo comma, l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Ferrara, fissi l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e, effettuati gli incombenti di rito e rimessa la causa in decisione, sia pronunciata sentenza di separazione su domanda congiunta dei coniugi e CP_1
AT ON alle seguenti condizioni:
1)I coniugi saranno autorizzati a vivere separati;
PIANO GENITORIALE 2) La figlia minore è nato con parto naturale, è in Persona_1 buona salute, non ha allergie, non assume farmaci, e non soffre di patologie particolari. Su accordo dei genitori a settembre del corrente anno, frequenterà il secondo anno del corso per la qualifica di estetista presso l'Istituto CFP Cesta, con sede in Copparo (Fe), Località Cesta (Fe), Via Provinciale n.73, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 sino alle ore 13:00. Al momento la figlia non pratica sport e/o altre attività ludico-ricreative. Per_1
3) AFFIDAMENTO FIGLIA MINORE la figlia minore Persona_1 Persona_1 viene affidata ad entrambi i genitori - che ne cureranno congiuntamente il mantenimento, l'educazione e l'istruzione - con collocazione prevalente presso la residenza del padre sita in Codigoro (Fe), Via Località Monticelli (Fe) n. 109/C. Entrambi i CP_1
1 genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla religione verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) DIMORA PREVALENTE DELLA FIGLIA MINORE Persona_1 La signora UM ON andrà a vivere presso l'abitazione della madre e dei propri fratelli e ivi trasferirà la propria residenza, domicilio, dimora entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui si terrà l'udienza per la separazione dei coniugi innanzi al Giudice. Naturalmente sempre entro tale data la signora UM ON asporterà dalla casa coniugale, i propri effetti personali. I mobili, le suppellettili e gli elettrodomestici che arredano la casa coniugale resteranno assegnati al signor Nulla sarà dovuto CP_1 alla signora UM ON. La signora UM ON è comunque piena proprietaria di un immobile, sito in Pontelangorino di Codigoro (Fe), Via Fronte I° Tronco n.107, acquistata dal marito e donata alla moglie per atto Notaio del Persona_2
05/09/2009, Rep.63113; N.18351 di matr., attualmente libera e non affittata (Doc.10); Il signor assieme alla figlia minore , continuerà a risiedere nella CP_1 Persona_1 casa coniugale, sita in Codigoro (Fe), Via Località per Monticelli n.109/C, di sua esclusiva proprietà, ove la minore manterrà la residenza anagrafica e che costituirà
l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna della figlia all'altro genitore. Ogni futuro trasferimento di residenza della minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse della figlia minore a trasferirsi o meno;
5) DIRITTO DI VISITA DELLA MADRE NEI CONFRONTI DELLA FIGLIA
MINORE La signora UM ON, avrà la facoltà di tenere con sé la figlia minore
, A. a fine settimana alternati, I-nel periodo scolastico il sabato pomeriggio Persona_1 dalle ore 15:00 sino alle ore 19:00 e/o la domenica sempre dalle ore 15:00 sino alle ore
19:00, ora in cui tornerà dal padre e che andrà a riprenderla alla residenza della madre;
II-nel periodo estivo il sabato pomeriggio dalle ore 15:00 sino alle ore 19:00 e/o la domenica pomeriggio sempre dalle ore 15:00 sino alle ore 19:00, ora in cui tornerà dal padre e che andrà a riprenderla alla residenza della madre. B. visite infrasettimanali, I- durante il periodo scolastico
* il mercoledì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 19:00 ora in cui tornerà dal padre e che andrà a riprenderla alla residenza della madre;
- durante il periodo estivo * il mercoledì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 19:00 ora in cui tornerà dal padre e che andrà a riprenderla alla residenza della madre. Resta inteso che potranno essere concordate anche ulteriori visite e frequentazioni, della madre UM ON, allorché i medesimi lo desiderino, nel rispetto degli impegni scolastici o di altro genere della figlia minore e previo accordo con il padre. Inoltre i genitori si impegnano a collaborare affinché la figlia
2 partecipi agli allenamenti e/o a qualsivoglia attività sportiva e ricreativa di suo interesse, anche accompagnandola dalla residenza della madre a quella del padre e viceversa, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi e personali;
ferie estive, ciascun coniuge potrà tenere con sé la figlia minore, per un periodo di due settimane anche non consecutive, da concordare previamente con l'altro coniuge entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno, qualora ciò sia possibile in base alle esigenze lavorative di entrambi i coniugi;
vacanze Natalizie, ciascun coniuge trascorrerà ad anni alterni, con la figlia i seguenti periodi: 24/12-30/12 oppure 31/12-6/1; vacanze Pasquali, ciascun Per_1 coniuge trascorrerà ad anni alterni, con la figlia sino a 3 (tre) giorni consecutivi Per_1
(includendovi il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo); così dicasi per ogni altra festività, ferma restando l'alternanza annuale, con equa e paritaria suddivisione del periodo. La restante parte del periodo estivo la minore lo trascorrerà con ciascun genitore come da calendario indicato, salvo che i genitori congiuntamente e nell'esclusivo interesse della minore decidano diversamente. Altre festività e compleanni
La minore trascorrerà inoltre la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno della minore verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza della figlia con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto;
6) ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA FIGLIA MINORE Considerato Per_1 che la signora UM ON non lavora, il signor si obbliga a mantenere CP_1 personalmente e totalmente la figlia Nessuna somma verrà richiesta alla signora Per_1
UM ON, quale contributo per il mantenimento della figlia minore Il Per_1 signor contribuirà anche alle esigenze anche degli altri due figli e CP_1 Per_3
, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, come detto in premessa, Per_4 nulla richiedendo alla signora UM ON. 7) ASSEGNO UNICO l'assegno unico, su accordo dei coniugi, continuerà ad essere percepito interamente dal signor CP_1
8) SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI MINORI Il signor secondo CP_1 quanto stabilito dal protocollo per le spese straordinarie, elaborato dall'intestato Tribunale, contribuirà al pagamento, nella misura del 100%, alle spese straordinarie dei figli, nulla richiedendo alla signora UM ON che a titolo esemplificativo si indicano come segue: in particolare, le spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
Le spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
Le spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo
3 nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico o scuolabus;
Le spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sede universitaria. Le spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive ludiche ed artistiche sino al tetto massimo complessivo di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio. L'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. Le spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) baby sitter;
b) campi estivi;
9) i coniugi presteranno il Parte_1 reciproco assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio, nonché per il rilascio/rinnovo del passaporto individuale della minore o di altro documento valido per l'espatrio.
10) MANTENIMENTO CONIUGI Il signor verserà mensilmente alla CP_1 moglie la somma di € 400,00 (quattrocento//00), rivalutabile, annualmente secondo gli indici ISTAT;
detto versamento, dovrà avvenire il giorno 1 (uno) di ogni mese di riferimento a partire dal mese in cui la moglie lascerà la casa coniugale, e dovrà essere effettuato a mezzo bonifico direttamente sul conto corrente intestato alla signora UM
ON che avrà cura di comunicare al signor il proprio IBAN;
CP_1 11) ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE PATRIMONIALE Per l'acquisto della casa coniugale, sita in Codigoro (Fe), Via Località Monticelli n.109/C Garibaldi n.56, di esclusiva proprietà del signor (Doc.11), lo stesso ha contratto in data CP_1 08/09/2009, con Banca Popolare dell'Emilia Romagna (ora BPER) Filiale di Masi Codigoro (Fe), il mutuo fondiario N.017/1017709, N.63119 Rep.; N.18357 di matr., con atto Notaio a tasso fisso a scalare tra i vari anni, dell'importo di euro Per_2
100.000,00 (centomila//00), da pagarsi in 25 (venticinque) anni (scadenza settembre 2034), con rata mensile di euro 555,00 (cinquecentocinquantacinque//00) circa, (Doc.12) che viene pagata il giorno 30 (trenta) di ogni mese di riferimento sul conto intestato al signor acceso presso BPER, Filiale di Codigoro (Fe). Con la sottoscrizione CP_1 del presente atto il signor si obbliga a continuare a pagare interamente e CP_1 personalmente, le rate mensili del mutuo sino a totale estinzione dello stesso. Con la sottoscrizione del presente atto il signor si obbliga a pagare personalmente CP_1 ed interamente anche gli ulteriori debiti familiari di seguito indicati, nulla richiedendo, al riguardo, alla signora UM ON: - finanziamento contratto con AGOS per l'acquisto della bicicletta della figlia minore con rata mensile di euro 100,00 Per_1
(cento//00), già terminato a settembre dello scorso anno;
- finanziamento contratto con Compass il 23/12/2022, di euro 3.900,00#, per l'acquisto del depuratore dell'acqua, con rata mensile di euro 70,00 circa (settanta//00), della durata di 84 (ottantaquattro) mesi
(Doc.13); - finanziamento contratto con di euro 13.812,67, mediante cessione CP_2
4 del quinto dello stipendio, per l'acquisto dell'auto Jeep Compass, con rata mensile di euro
335,00 (trecentotrentacinque//00), sottoscritto il 31/05/2021 con scadenza il 30/04/2028
– 84 (ottantaquattro) mesi (Doc.14); - cessione quinto dello stipendio per prestito personale richiesto di euro 20.000,00 (ventimila//00), con rata mensile di euro 92,00
(novantadue//00), sottoscritto nel mese di novembre 2021, con scadenza ottobre 2028 – 84 (ottantaquattro) mesi, servito per la ristrutturazione della casa coniugale e anche per le cure odontoiatriche della moglie (Doc.15); Il signor è proprietario della CP_1 vettura Jeep Compass, targata GT266NT (Doc.16) e di un Furgone FIAT DUCATO, targato BM438YZ (Doc.17). Lo stesso si accollerà gli oneri di copertura assicurativa, di bollo e manutenzione dei mezzi di sua esclusiva proprietà, senza alcuna pretesa economica;
12) le spese legali del presente atto e dell'intero procedimento di separazione, verranno compensate tra le parti.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/02/2025 i sigg. e AT ON CP_1 esponevano che in data 16/04/1994 avevano contratto matrimonio in Ariano nel Polesine
(RO); che dall'unione erano nati due figli maggiorenni e non autosufficienti, e Per_4
una terza figlia minorenne, Per_3 Per_1
Precisavano i ricorrenti che il padre provvedeva alle esigenze di entrambi i figli maggiorenni, in particolare, del maggiore, , sottoposto alla misura Per_4 dell'amministrazione di sostegno. Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile e chiedevano che il
Tribunale omologasse la separazione alle condizioni riportate in ricorso. All'udienza di comparizione le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. La domanda è fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza.
Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e AT ON alle CP_1 condizioni concordate (matrimonio contratto in Ariano Polesine in data 16/04/1994 e trascritto al n. 4 p. II s. A).
Spese compensate come da accordi. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ariano Polesine provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 27.5.2025
L' estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
5
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 266/2025 R.G. promosso da: on il patrocinio dell'Avv. FORMICA DEBORA CP_1
e
AT ON con il patrocinio dell'Avv. BRAGA ALESSANDRO
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti:
“chiedono che ai sensi dell'art.473-bis.51, secondo comma, l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Ferrara, fissi l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e, effettuati gli incombenti di rito e rimessa la causa in decisione, sia pronunciata sentenza di separazione su domanda congiunta dei coniugi e CP_1
AT ON alle seguenti condizioni:
1)I coniugi saranno autorizzati a vivere separati;
PIANO GENITORIALE 2) La figlia minore è nato con parto naturale, è in Persona_1 buona salute, non ha allergie, non assume farmaci, e non soffre di patologie particolari. Su accordo dei genitori a settembre del corrente anno, frequenterà il secondo anno del corso per la qualifica di estetista presso l'Istituto CFP Cesta, con sede in Copparo (Fe), Località Cesta (Fe), Via Provinciale n.73, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 sino alle ore 13:00. Al momento la figlia non pratica sport e/o altre attività ludico-ricreative. Per_1
3) AFFIDAMENTO FIGLIA MINORE la figlia minore Persona_1 Persona_1 viene affidata ad entrambi i genitori - che ne cureranno congiuntamente il mantenimento, l'educazione e l'istruzione - con collocazione prevalente presso la residenza del padre sita in Codigoro (Fe), Via Località Monticelli (Fe) n. 109/C. Entrambi i CP_1
1 genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla religione verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) DIMORA PREVALENTE DELLA FIGLIA MINORE Persona_1 La signora UM ON andrà a vivere presso l'abitazione della madre e dei propri fratelli e ivi trasferirà la propria residenza, domicilio, dimora entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui si terrà l'udienza per la separazione dei coniugi innanzi al Giudice. Naturalmente sempre entro tale data la signora UM ON asporterà dalla casa coniugale, i propri effetti personali. I mobili, le suppellettili e gli elettrodomestici che arredano la casa coniugale resteranno assegnati al signor Nulla sarà dovuto CP_1 alla signora UM ON. La signora UM ON è comunque piena proprietaria di un immobile, sito in Pontelangorino di Codigoro (Fe), Via Fronte I° Tronco n.107, acquistata dal marito e donata alla moglie per atto Notaio del Persona_2
05/09/2009, Rep.63113; N.18351 di matr., attualmente libera e non affittata (Doc.10); Il signor assieme alla figlia minore , continuerà a risiedere nella CP_1 Persona_1 casa coniugale, sita in Codigoro (Fe), Via Località per Monticelli n.109/C, di sua esclusiva proprietà, ove la minore manterrà la residenza anagrafica e che costituirà
l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna della figlia all'altro genitore. Ogni futuro trasferimento di residenza della minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse della figlia minore a trasferirsi o meno;
5) DIRITTO DI VISITA DELLA MADRE NEI CONFRONTI DELLA FIGLIA
MINORE La signora UM ON, avrà la facoltà di tenere con sé la figlia minore
, A. a fine settimana alternati, I-nel periodo scolastico il sabato pomeriggio Persona_1 dalle ore 15:00 sino alle ore 19:00 e/o la domenica sempre dalle ore 15:00 sino alle ore
19:00, ora in cui tornerà dal padre e che andrà a riprenderla alla residenza della madre;
II-nel periodo estivo il sabato pomeriggio dalle ore 15:00 sino alle ore 19:00 e/o la domenica pomeriggio sempre dalle ore 15:00 sino alle ore 19:00, ora in cui tornerà dal padre e che andrà a riprenderla alla residenza della madre. B. visite infrasettimanali, I- durante il periodo scolastico
* il mercoledì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 19:00 ora in cui tornerà dal padre e che andrà a riprenderla alla residenza della madre;
- durante il periodo estivo * il mercoledì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 19:00 ora in cui tornerà dal padre e che andrà a riprenderla alla residenza della madre. Resta inteso che potranno essere concordate anche ulteriori visite e frequentazioni, della madre UM ON, allorché i medesimi lo desiderino, nel rispetto degli impegni scolastici o di altro genere della figlia minore e previo accordo con il padre. Inoltre i genitori si impegnano a collaborare affinché la figlia
2 partecipi agli allenamenti e/o a qualsivoglia attività sportiva e ricreativa di suo interesse, anche accompagnandola dalla residenza della madre a quella del padre e viceversa, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi e personali;
ferie estive, ciascun coniuge potrà tenere con sé la figlia minore, per un periodo di due settimane anche non consecutive, da concordare previamente con l'altro coniuge entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno, qualora ciò sia possibile in base alle esigenze lavorative di entrambi i coniugi;
vacanze Natalizie, ciascun coniuge trascorrerà ad anni alterni, con la figlia i seguenti periodi: 24/12-30/12 oppure 31/12-6/1; vacanze Pasquali, ciascun Per_1 coniuge trascorrerà ad anni alterni, con la figlia sino a 3 (tre) giorni consecutivi Per_1
(includendovi il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo); così dicasi per ogni altra festività, ferma restando l'alternanza annuale, con equa e paritaria suddivisione del periodo. La restante parte del periodo estivo la minore lo trascorrerà con ciascun genitore come da calendario indicato, salvo che i genitori congiuntamente e nell'esclusivo interesse della minore decidano diversamente. Altre festività e compleanni
La minore trascorrerà inoltre la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno della minore verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza della figlia con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto;
6) ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA FIGLIA MINORE Considerato Per_1 che la signora UM ON non lavora, il signor si obbliga a mantenere CP_1 personalmente e totalmente la figlia Nessuna somma verrà richiesta alla signora Per_1
UM ON, quale contributo per il mantenimento della figlia minore Il Per_1 signor contribuirà anche alle esigenze anche degli altri due figli e CP_1 Per_3
, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, come detto in premessa, Per_4 nulla richiedendo alla signora UM ON. 7) ASSEGNO UNICO l'assegno unico, su accordo dei coniugi, continuerà ad essere percepito interamente dal signor CP_1
8) SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI MINORI Il signor secondo CP_1 quanto stabilito dal protocollo per le spese straordinarie, elaborato dall'intestato Tribunale, contribuirà al pagamento, nella misura del 100%, alle spese straordinarie dei figli, nulla richiedendo alla signora UM ON che a titolo esemplificativo si indicano come segue: in particolare, le spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
Le spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
Le spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo
3 nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico o scuolabus;
Le spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sede universitaria. Le spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive ludiche ed artistiche sino al tetto massimo complessivo di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio. L'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. Le spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) baby sitter;
b) campi estivi;
9) i coniugi presteranno il Parte_1 reciproco assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio, nonché per il rilascio/rinnovo del passaporto individuale della minore o di altro documento valido per l'espatrio.
10) MANTENIMENTO CONIUGI Il signor verserà mensilmente alla CP_1 moglie la somma di € 400,00 (quattrocento//00), rivalutabile, annualmente secondo gli indici ISTAT;
detto versamento, dovrà avvenire il giorno 1 (uno) di ogni mese di riferimento a partire dal mese in cui la moglie lascerà la casa coniugale, e dovrà essere effettuato a mezzo bonifico direttamente sul conto corrente intestato alla signora UM
ON che avrà cura di comunicare al signor il proprio IBAN;
CP_1 11) ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE PATRIMONIALE Per l'acquisto della casa coniugale, sita in Codigoro (Fe), Via Località Monticelli n.109/C Garibaldi n.56, di esclusiva proprietà del signor (Doc.11), lo stesso ha contratto in data CP_1 08/09/2009, con Banca Popolare dell'Emilia Romagna (ora BPER) Filiale di Masi Codigoro (Fe), il mutuo fondiario N.017/1017709, N.63119 Rep.; N.18357 di matr., con atto Notaio a tasso fisso a scalare tra i vari anni, dell'importo di euro Per_2
100.000,00 (centomila//00), da pagarsi in 25 (venticinque) anni (scadenza settembre 2034), con rata mensile di euro 555,00 (cinquecentocinquantacinque//00) circa, (Doc.12) che viene pagata il giorno 30 (trenta) di ogni mese di riferimento sul conto intestato al signor acceso presso BPER, Filiale di Codigoro (Fe). Con la sottoscrizione CP_1 del presente atto il signor si obbliga a continuare a pagare interamente e CP_1 personalmente, le rate mensili del mutuo sino a totale estinzione dello stesso. Con la sottoscrizione del presente atto il signor si obbliga a pagare personalmente CP_1 ed interamente anche gli ulteriori debiti familiari di seguito indicati, nulla richiedendo, al riguardo, alla signora UM ON: - finanziamento contratto con AGOS per l'acquisto della bicicletta della figlia minore con rata mensile di euro 100,00 Per_1
(cento//00), già terminato a settembre dello scorso anno;
- finanziamento contratto con Compass il 23/12/2022, di euro 3.900,00#, per l'acquisto del depuratore dell'acqua, con rata mensile di euro 70,00 circa (settanta//00), della durata di 84 (ottantaquattro) mesi
(Doc.13); - finanziamento contratto con di euro 13.812,67, mediante cessione CP_2
4 del quinto dello stipendio, per l'acquisto dell'auto Jeep Compass, con rata mensile di euro
335,00 (trecentotrentacinque//00), sottoscritto il 31/05/2021 con scadenza il 30/04/2028
– 84 (ottantaquattro) mesi (Doc.14); - cessione quinto dello stipendio per prestito personale richiesto di euro 20.000,00 (ventimila//00), con rata mensile di euro 92,00
(novantadue//00), sottoscritto nel mese di novembre 2021, con scadenza ottobre 2028 – 84 (ottantaquattro) mesi, servito per la ristrutturazione della casa coniugale e anche per le cure odontoiatriche della moglie (Doc.15); Il signor è proprietario della CP_1 vettura Jeep Compass, targata GT266NT (Doc.16) e di un Furgone FIAT DUCATO, targato BM438YZ (Doc.17). Lo stesso si accollerà gli oneri di copertura assicurativa, di bollo e manutenzione dei mezzi di sua esclusiva proprietà, senza alcuna pretesa economica;
12) le spese legali del presente atto e dell'intero procedimento di separazione, verranno compensate tra le parti.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/02/2025 i sigg. e AT ON CP_1 esponevano che in data 16/04/1994 avevano contratto matrimonio in Ariano nel Polesine
(RO); che dall'unione erano nati due figli maggiorenni e non autosufficienti, e Per_4
una terza figlia minorenne, Per_3 Per_1
Precisavano i ricorrenti che il padre provvedeva alle esigenze di entrambi i figli maggiorenni, in particolare, del maggiore, , sottoposto alla misura Per_4 dell'amministrazione di sostegno. Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile e chiedevano che il
Tribunale omologasse la separazione alle condizioni riportate in ricorso. All'udienza di comparizione le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. La domanda è fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza.
Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e AT ON alle CP_1 condizioni concordate (matrimonio contratto in Ariano Polesine in data 16/04/1994 e trascritto al n. 4 p. II s. A).
Spese compensate come da accordi. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ariano Polesine provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 27.5.2025
L' estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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