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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, composta dai Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1378 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PETRACCA ELENA, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
C.F. ), non costituita;
Controparte_1 C.F._2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
BRASILIANI MARCO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 517/2024 del Tribunale di Rovigo pubblicata in data
01/07/2024
Ragioni della decisione
Con atto di citazione in appello tempestivamente notificato, impugnava la Parte_1
sentenza in oggetto indicata, convenendo a tal fine in giudizio e Controparte_2 CP_1
[...]
In data 31 dicembre 2024 l'appellante, tramite il difensore a ciò abilitato, ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio, dando atto che le parti hanno nelle more trovato una soluzione stragiudiziale della controversia e che nessuna ha quindi interesse alla prosecuzione.
Con atto depositato in pari data parte appellata a mezzo del procuratore Controparte_2
costituito munito dei prescritti poteri, ha dichiarato di accettare la rinuncia agli atti confermando l'accordo stragiudiziale raggiunto.
Nessuno si è costituito per parte appellata nel termine di 20 giorni prima Controparte_1
dell'udienza.
Va, quindi, preso atto della rinuncia agli atti dell'appellante, della relativa accettazione da parte dell'appellata costituita e dato atto che in assenza di costituzione dell'altra parte appellata non è
necessaria la sua accettazione e, conseguentemente, va dichiarata l'estinzione del processo.
Le spese del presente grado di giudizio d'appello vanno compensate, in ragione dell'accordo raggiunto tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia così provvede:
1. visto l'art. 306 cpc, dichiara l'estinzione del procedimento;
2 2. compensa le spese processuali del giudizio d'appello.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 2 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, composta dai Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1378 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PETRACCA ELENA, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
C.F. ), non costituita;
Controparte_1 C.F._2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
BRASILIANI MARCO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 517/2024 del Tribunale di Rovigo pubblicata in data
01/07/2024
Ragioni della decisione
Con atto di citazione in appello tempestivamente notificato, impugnava la Parte_1
sentenza in oggetto indicata, convenendo a tal fine in giudizio e Controparte_2 CP_1
[...]
In data 31 dicembre 2024 l'appellante, tramite il difensore a ciò abilitato, ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio, dando atto che le parti hanno nelle more trovato una soluzione stragiudiziale della controversia e che nessuna ha quindi interesse alla prosecuzione.
Con atto depositato in pari data parte appellata a mezzo del procuratore Controparte_2
costituito munito dei prescritti poteri, ha dichiarato di accettare la rinuncia agli atti confermando l'accordo stragiudiziale raggiunto.
Nessuno si è costituito per parte appellata nel termine di 20 giorni prima Controparte_1
dell'udienza.
Va, quindi, preso atto della rinuncia agli atti dell'appellante, della relativa accettazione da parte dell'appellata costituita e dato atto che in assenza di costituzione dell'altra parte appellata non è
necessaria la sua accettazione e, conseguentemente, va dichiarata l'estinzione del processo.
Le spese del presente grado di giudizio d'appello vanno compensate, in ragione dell'accordo raggiunto tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia così provvede:
1. visto l'art. 306 cpc, dichiara l'estinzione del procedimento;
2 2. compensa le spese processuali del giudizio d'appello.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 2 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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