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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/07/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
n. 376/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente Estensore
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo il 23.02.2023 al n. 376/2023 RG avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 1050 del 06.12.2022 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv.to Angela Picardi che la rappresenta e difende insieme all'avv. Caterina Baldo, come da mandato allegato appellante
Contro
(P.I. ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, nella sua qualità di Impresa Designata per la Toscana per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandro Cottini che la rappresentano e difende come da procura allegata. appellata causa trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter cpc del 10 Aprile 2025 sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta
e disattesa:
1) accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello e,per l'effetto, riformare la sentenza n. 1050/2022 del Tribunale di Siena pubblicata il 06.12.2022 e non notificata, per le ragioni indicate nei motivi di appello (paragrafi I, II e III.) da ritenersi integralmente richiamati e trascritti;
2) ritenuta e dichiarata la compagnia ,”; responsabile del sinistro Controparte_1 occorso all'attrice per le motivazioni indicate in narrativa, per l'effetto, stante la valutazione medico legale del CTU Dr. condannare la convenuta al pagamento della somma di Euro Per_1
65.023,17 oltre interessi legali dal dì del sinistro (08.11.2017) al saldo effettivo e la rivalutazione monetaria così come da specifica:
IPP 14% Euro 22.714,00
Ulteriore aumento ex morale Euro 7.571,33
Invalidità temporanea totale Euro 12.250,00
Ulteriore aumento ex morale Euro 4.083,33
Spese medico/sanitarie documentate in atti Euro 1.375,18
Spese Casa S. Giuseppe e assunzione badante documentate in atti Euro 6.808,03 e così per un totale di Euro 65.023,17 ovvero quella somma maggiore o minore risultante di giustizia e di ragione, oltre rimborso delle spese di CTU e CTP del primo grado come da fatture allegate.
In via istruttoria si insiste nell'accoglimento della richiesta di ammissione della prova per testi nonché di CTU tecnico-modale atta a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro nonché determinare le responsabilità dei protagonisti coinvolti.
Con vittoria di spese e compensi del primo e secondo grado di giudizio con distrazione a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
Salvo ogni altro diritto.”
Conclusioni appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze:
IN VIA PRINCIPALE Respingere l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1050/2022 del 6 dicembre Parte_1
2022 del Tribunale di Siena, confermandola integralmente, con condanna dell'appellante al pagamento anche delle spese del secondo grado di giudizio.
IN VIA SUBORDINATA
In caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto, comunque accertare e dichiarare che l'incidente per cui è causa si è verificato con il concorso dell'attrice; di conseguenza ridurre, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, l'ammontare del risarcimento dovuto, ovvero escluderlo totalmente, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 2, non avendo l'appellante usato l'ordinaria diligenza che avrebbe potuto evitare il danno;
in ogni caso accertare e dichiarare l'effettivo danno subito da in conseguenza del sinistro per cui è causa, inferiore a quello richiesto, Parte_1 con integrale compensazione delle spese di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
(d'ora in poi , nella sua qualità di impresa designata dal Fondo di Controparte_1 CP_1
Garanzia per le Vittime della Strada, per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di un incidente stradale provocato da un veicolo rimasto ignoto.
In particolare, parte attrice deduceva che il giorno 08.11.2017, alle ore 18,40 circa, mentre stava attraversando a piedi la S.P. n. 5 “Colligiana” all'altezza del km 6+000, per andare a prendere l'autobus proveniente da Colle di Val d'Elsa e diretto a Siena, dopo avere quasi ultimato l'attraversamento, e quindi giunta nei pressi del margine di destra della carreggiata, improvvisamente si era sentita piombare addosso violentemente un veicolo che proveniva a fari spenti e a forte velocità da Colle di Val d'Elsa, che dopo averla investita non si era fermato.
Con l'urto era stata colpita sul piede e sulla gamba destra venendo sbalzata a terra con abbondante perdita di sangue;
rimasta a terra aveva cercato gesticolando di fermare un primo automobilista, che tuttavia era passato oltre, mentre poi altre macchine si erano fermate ed avevano chiamato i soccorsi.
Sul posto erano intervenuti, oltre al servizio medico del 118, gli Agenti del Comando di Polizia
Municipale del Comune di Colle di Val d'Elsa, che redigevano il rapporto di incidente stradale e verbalizzavano le dichiarazioni spontanee rese dal primo soccorritore della signora, CP_2
, sentito nell'immediatezza e sul luogo del fatto.
[...] Successivamente, in data 13.11.2017 gli agenti avevano assunto anche le dichiarazioni spontanee della stessa e conseguentemente avevano comunicato la notizia di reato alla Procura di Parte_1
Siena unitamente ai verbali.
La non avendo (nella sua qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Parte_1 CP_1 per le Vittime della Strada) inteso liquidare il danno subito, si era vista costretta a promuovere la causa civile, quantificando il proprio diritto risarcitorio sulle risultanze della relazione del CTP Dr.
per l'importo di euro 73.791,26 o quella diversa somma ritenuta di giustizia. Per_2
Si costituiva in giudizio che preliminarmente eccepiva la propria carenza di CP_1 legittimazione passiva adducendo che non vi fosse alcuna prova, al di là del racconto dell'attrice, che l'incidente fosse stato provocato da un veicolo rimasto poi sconosciuto, dato che tale circostanza non era emersa con certezza dal rapporto della Polizia Municipale di Colle di Val d'Elsa presente agli atti.
Nel merito, per lo stesso motivo, parimenti sosteneva che l'attrice non aveva soddisfatto il proprio onere probatorio di dimostrare la dinamica dell'evento e conseguentemente il nesso causale tra esso e il veicolo rimasto ignoto: quand'anche l'incidente fosse avvenuto così come descritto dall'attrice, doveva ad ogni modo riconoscersi una responsabilità concorrente, se non esclusiva, in capo alla signora, non avendo questa, in occasione del sinistro, usato tutta la dovuta cautela e diligenza nell'attraversare il tratto rettilineo, ove il veicolo era facilmente avvistabile.
Sul quantum del risarcimento, la convenuta contestava come l'entità delle lesioni lamentate non corrispondesse a quella delle lesioni effettivamente subite, facendo proprie le osservazioni del consulente fiduciario Dott.ssa che rilevava delle percentuali di inabilità Persona_3 temporanea e di danno biologico permanente minori di quelle indicate dal ctp ed in Per_2 particolare il valore di 13 punti percentuali di IP.
Sempre sul quantum, venivano altresì contestate le spese di cura, in particolare quelle relative al soggiorno presso la struttura di ricovero “Casa S. Giuseppe”, e quelle per la paga e i contributi di una collaboratrice domestica che aveva assistito la signora al rientro presso il domicilio. Le contestazioni vertevano sia sull'ammontare delle spese per la somma di euro 9.105,06, non rispondente alla sommatoria delle singole voci di spesa indicate dall'attrice, sia perché non ritenute le stesse strettamente necessarie in conseguenza dell'incidente, che non aveva pregiudicato la possibilità della signora di accudire alle proprie normali esigenze personali. Parimenti, non veniva ritenuta giustificata la richiesta dell'attrice di personalizzazione del danno, non essendo state provate circostanze eccezionali che ne giustificassero l'applicazione. La causa veniva, quindi, istruita mediante produzione documentale ed espletamento di CTU medico legale, all'esito della quale, ritenuta la causa pronta e matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Con la sentenza n. 1050/2022 il Tribunale di Siena respingeva la domanda attorea, condannando la a pagare tutte le spese di lite per un ammontare di circa 14.000 euro. Parte_1
In particolare, il primo giudice rilevava che l'attrice, non avendo depositato la copia integrale del verbale redatto dagli Agenti della Polizia Municipale completo dei rilievi e delle foto effettuate ed allegati allo stesso, non aveva reso possibile valutare tutti gli elementi probatori esistenti, ed in particolare accertare che l'evento de quo si fosse verificato effettivamente con la dinamica riferita dall'attrice, lasciando indimostrato il nesso causale tra il danno e il veicolo rimasto ignoto, e rendendo fondata l'eccezione di legittimazione passiva della CP_1
Il primo giudice, inoltre, deduceva che quand'anche la dinamica dell'evento fosse stata dimostrata, ciò non sarebbe ugualmente bastato ad accogliere la domanda attorea, dato che sulla scorta dell'istruttoria espletata doveva presumersi che l'attrice, nell'attraversare la strada in orario serale in un punto poco illuminato e senza la presenza di strisce pedonali, con la propria condotta non aveva usato tutta la dovuta cautela e diligenza, ivi compreso l'obbligo di dare la precedenza ad eventuali veicoli sopraggiungenti, e che quindi aveva determinato l'insorgere di una sua responsabilità quantomeno concorrente nella causazione dell'incidente.
Infine, il primo giudice rilevava come, oltre a risultare non provata la domanda, fosse emerso un evidente intento dell'attrice di lucrare sull'evento, venendo da questa depositate spese non riconducibili al sinistro, chiesta una personalizzazione del danno senza allegazione dei presupposti giustificanti, nonché lamentati postumi largamente superiori a quelli accertati sia dal consulente fiduciario della convenuta nella fase ante iudicium, che dal CTU in corso di causa, sicché condannava ex art. 91 c.p.c. l'attrice al pagamento delle spese, liquidate in euro 14.000.
La ha impugnato la predetta sentenza con tre motivi di appello, lamentando degli errores Parte_1 in procedendo ed in iudicando.
I MOTIVO: Il primo giudice, nell'affermare che l'attrice non aveva prodotto la copia integrale del verbale redatto dagli Agenti della Polizia Municipale intervenuti sul luogo del sinistro e che quindi non aveva provato l'effettiva dinamica dell'evento e la responsabilità del veicolo rimasto sconosciuto, aveva omesso di prendere visione di tutti i documenti allegati nel fascicolo telematico di parte attrice, all'interno del quale, invece, il suddetto rapporto era presente, completo dei rilievi, delle fotografie e delle dichiarazioni rese, contrassegnato come documento n. 3).
II MOTIVO: Il primo giudice aveva errato nell'affermare che non sussistesse una responsabilità esclusiva del veicolo, per di più basandosi su asserite dichiarazioni confessorie dell'attrice da cui sarebbe emersa una sua corresponsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c., quando invece l'attrice non aveva mai dichiarato che il sinistro era da ascriversi alla sua responsabilità.
III MOTIVO: Il primo giudice nel motivare le ragioni alla base della condanna alle spese del giudizio in capo all'attrice, non aveva spiegato che l'insorgere di tale onere era una naturale conseguenza della soccombenza in giudizio, come previsto dal dettame normativo, ma bensì aveva trattato la condanna ex art. 91 c.p.c. alla stregua di una sanzione civile ex art. 96 comma III c.p.c., motivandola sulla scorta di un asserito intento della sig.ra “di lucrare sull'evento”. Tale Parte_1 affermazione però non solo sarebbe falsa, ma costituirebbe una impropria applicazione dell'art. 91
c.p.c..
L'appellante ha, quindi, chiesto la riforma integrale della sentenza appellata, così come meglio indicato in epigrafe e con istanza incidentale l'immediata sospensione della sua esecuzione ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
Nel processo incidentale aperto sulla richiesta di inibitoria, con provvedimento del 27/06/2023 la
Corte, avendo ritenuto sussistente il fumus boni iuris dell'impugnazione, ha confermato il decreto presidenziale di accoglimento emesso inaudita altera parte, ed ha quindi disposto la sospensione dell'esecuzione della sentenza.
Nel processo principale si è costituita che ha contestato tutti i motivi di appello CP_1 sostenendo la correttezza della sentenza di primo grado ed ha concluso per l'integrale rigetto dell'impugnazione.
Con ordinanza del 15/12/2023, la Corte, ritenuto opportuno sottoporre alle parti una possibile soluzione conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., ha proposto “il pagamento all'appellante da parte della compagnia appellata della somma omnicomprensiva di euro 47.000,00 (ivi comprese le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, calcolate forfettariamente nell'importo di euro
2.000,00);”.
Tale proposta, però, è stata rifiutata dall'appellante con le note depositate per l'udienza del
09.05.2024 e, quindi, senza ulteriore istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta in decisione dalla Corte con ordinanza del 10/04/2025 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Il primo motivo di appello: l'effettiva dinamica dell'evento e la legittimazione passiva di
CP_1
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata laddove afferma che l'attrice non avrebbe messo il Giudice di prime cure in condizione di valutare gli elementi probatori esistenti, non avendo prodotto nel giudizio la copia integrale del verbale redatto dagli Agenti intervenuti sul luogo del sinistro completo dei rilievi, degli accertamenti e delle fotografie effettuate.
A tal riguardo viene eccepito che tra i documenti allegati nel fascicolo telematico di parte attrice tale rapporto sarebbe invece presente e nominato come “documento n. 3”.
Viene altresì censurata la parte della sentenza in cui il giudice ha ritenuto che l'attrice non abbia provato l'effettiva dinamica dell'evento e la reale responsabilità del veicolo rimasto sconosciuto e che “in assenza della prova sulla effettiva dinamica dell'evento e sulla reale responsabilità del veicolo rimasto sconosciuto da un lato non si raggiunge la prova sul nesso causale, dall'altro diviene fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta non avendo l'attrice provato l'effettiva dinamica dell'evento”(vedi sentenza appellata a pag. 9).
Per confutare tale affermazione l'appellante rileva che:
- in sede stragiudiziale non sarebbe mai stata negata la legittimazione a trattare il sinistro da parte della come dimostrato dalla produzione della copiosa corrispondenza intercorsa tra la CP_1 stessa e la Parte_1
- il rapporto della P.M. riporta che “il veicolo che l'aveva (ndr, ) investita si era Parte_1 allontanato dal luogo dell'incidente dandosi alla fuga ….. gli agenti intervenuti notavano, sul luogo del sinistro, la presenza di piccoli frammenti di vetro …. che venivano repertati e, con molta probabilità, appartenevano al veicolo investitore…. Una calotta in gomma marca CP_3 appartenente al gruppo luci di un veicolo imprecisato…. E un copriruota danneggiato…” (cfr. pag.
2) e “….. i responsabili del reato rimangono ignoti … (cfr. pag. 3) e ciò non lascerebbe alcun dubbio sulla dinamica del sinistro de quo, provocato da un veicolo in fuga rimasto sconosciuto e quindi non identificato;
- infine, le lesioni riportate dall'attrice sarebbero inequivocabilmente conseguenza del sinistro come accertato in sede istruttoria non solo dal Dr. medico legale di fiducia della Persona_4 signora ma anche confermato dal CTU Dr. Parte_1 Persona_5
A parere della Corte il motivo di appello è fondato.
In primo luogo, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, è pacifica la presenza del documento n. 3 allegato all'atto introduttivo di parte attrice nel fascicolo telematico del primo grado.
Tale documento, denominato “Copia documentazione notizia reato e verb. Dich. Spont.”, contiene il rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale di Colle di Val d'Elsa in versione integrale, completo della documentazione fotografica e planimetrica, nonché dei verbali di sommarie informazioni rese rispettivamente da e da del referto Controparte_2 Parte_1 medico rilasciato a quest'ultima in seguito all'incidente, e della comunicazione di notizia di reato trasmessa dalla stessa P.M. ai sensi dell'art. 347 del C.P.P. alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Siena.
Dalla lettura della suddetta documentazione emerge che il sinistro avvenne “in data 08/11/2017 alle pre 18.50 c.a., sulla S.P. n.° 5 “Colligiana” all'altezza del km 6+000 nel tratto extraurbano in corrispondenza della loc. Belvedere del Comune di Colle, e che… [lo stesso] vedeva coinvolta la sig.ra in qualità di pedone ed un veicolo al momento sconosciuto che si dava alla Parte_1 fuga. In quel punto, secondo la direttrice di marcia verso est (Siena), la carreggiata della strada provinciale scorre in lieve pendenza discendente e leggermene curvilinea verso destra dopo un tratto rettilineo, ed è delimitata su entrambi i lati da un ciglio erboso che, sulla destra, ad un certo punto si interrompe per fare spazio ad una piazzola sterrata, adibita anche a fermata degli autobus di linea, sulla sinistra, di fronte alla piazzola, si trova l'ingresso all'hotel “Villa Belvedere”. La larghezza della carreggiata è di 6,30 mt ed il limite di velocità è di 50km/h. All'arrivo dei verbalizzanti, la sig.ra si trovava a bordo di un'ambulanza dove le venivano Parte_1 prestati i primi soccorsi, mentre il veicolo che l'aveva investita si era allontanato da luogo dell'incidente, dandosi alla fuga.
Secondo la versione dell'attrice odierna appellante, ella dopo aver parcheggiato l'auto presso l'hotel, attraversò la strada per raggiungere la fermata dell'autobus che si trovava sul lato opposto della strada e giunta al margine destro della carreggiata, al termine dell'attraversamento, venne violentemente colpita al piede e alla gamba destra da un veicolo ignoto che sopraggiungeva alla sua destra e procedeva a fari spenti, al punto da essere sbalzata a terra, ove poi fu trovata dai soccorritori.
Tale versione è confermata dal rapporto di PG, dal quale non emerge alcun dubbio da parte degli agenti sulla dinamica dell'incidente, ed infatti questi ultimi, ritenendo sussistenti le violazioni degli artt. 189 c.1 e c 6 C.D.S., 189 c. 1 e c.7 C.D.S. e 590 c. 3 c.p. in capo a “responsabili ignoti”, trasmisero ai sensi dell'art. 347 c.p.p. la notizia di reato alla Procura di Siena.
Ed in effetti, si rileva che più elementi gravi, precisi e concordanti corroborano la narrazione dell'attrice:
- sul fondo stradale, proprio in corrispondenza del margine destro della carreggiata secondo la direzione di marcia Colle Val d'Elsa- Siena, fu rilevata una “vasta chiazza ematica che si estendeva sia nella carreggiata che nello spiazzo laterale”;
- gli agenti intervenuti sul luogo del sinistro notarono anche la presenza di “piccoli frammenti di vetro che con molta probabilità appartenevano al veicolo investitore”, nonché più avanti la strada, di un “ copriruota danneggiato” e di “una calotta in gomma marca “ ” appartenente al CP_3 gruppo luci di un veicolo imprecisato”, tutti reperti che confermano l'impatto laterale di un'autovettura con un corpo contundente;
- le lesioni riportate dalla ossia “frattura del quarto e quinto metatarso destro, della Parte_1 falange prossimale del quinto dito, del malleolo peroneale, distacco parcellare del malleolo tibiale destro ed una vasta ferita alla gamba destra” (v. referto del Pronto Soccorso), sono del tutto compatibili con il colpo subito e descritto ed infatti ella fu dimessa con diagnosi di “politrauma da investimento”;
- le dichiarazioni del sig, , primo automobilista a soccorrere la che Controparte_2 Parte_1 assunto a sommarie informazioni proprio sul luogo del fatto, pur non essendo stato testimone oculare dell'incidente, confermò di aver trovato la donna a terra, ancora sanguinante, sono certamente indicative della verosimiglianza della versione della che gli dichiarò Parte_1 nell'immediatezza di essere stata investita da un veicolo.
Chiarita la dinamica dell'evento, che quindi, sulla base dei suddetti elementi deve senz'altro ritenersi coincidere con quanto descritto dall'attrice, il nesso causale tra l'investimento e il danno occorso alla stessa è facilmente deducibile non solo dal referto medico del 08/11/2017, con cui la signora fu dimessa con diagnosi di “politrauma da investimento” e prognosi di 30 gg s.c., ma anche dalla stessa C.T.U. svolta in primo grado, che confermava che “in conseguenza del sinistro occorso in data 8.11.17 alla Sig.ra si verificò un traumatismo di tipo meccanico contusivo Parte_1 diretto all'arto inferiore destro che determinò una frattura del quarto e quinto metatarso destro, della falange prossimale del quinto dito, del malleolo peroneale, un distacco parcellare del malleolo tibiale destro ed una vasta ferita alla gamba destra”, precisando inoltre che
“Dall'anamnesi e dalla documentazione raccolta non risultano precedenti morbosi influenti sulla regione anatomica interessata dal sinistro.”
Quanto poi alla legittimazione passiva di nella sua qualità di Impresa Designata per la CP_1
Toscana a norma degli artt. 283 e segg. D. Lgs. 07/09/2005 n. 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, questa deve senz'altro essere ritenuta sussistente.
Infatti, premettendo che l'obbligo risarcitorio della stessa sorge allorquando l'identificazione del mezzo ignoto sia stata impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima, si osserva che nel caso di specie la signora a seguito dell'impatto rimase incapacitata a terra, e richiese tempestivamente soccorso, arrivando così a segnalare l'accaduto alle autorità competenti e a fornire successivamente tutte le informazioni in suo possesso per agevolare l'identificazione dei responsabili. Tale identificazione non fu poi possibile a causa dell'assenza di testimoni che avevano assistito direttamente all'incidente e/o di filmati di telecamere posizionate in punti strategici del tratto stradale.
Si può quindi ritenere che la abbia debitamente dimostrato la diligenza dovuta e prescritta Parte_1 dall'art. 1176 c.c. per consentire l'identificazione dell'autore del fatto illecito e del resto, pur mancando la presentazione di una denuncia querela contro ignoti, essa “non può intendersi come condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita… nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima.”( Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9873 del 15/04/2021 (Rv. 661192 - 01).
Ebbene, alla luce della completa e corretta valutazione del materiale probatorio presente agli atti, in netta contrapposizione a quanto affermato al primo giudice, si deve, pertanto, ritenere provata la riferita dinamica dell'evento, la sussistenza del rapporto causale tra evento e danno e la legittimazione passiva della per l'obbligo risarcitorio. CP_1
3. Il secondo motivo di appello: la responsabilità dell'attrice nella causazione dell'evento
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata laddove afferma che
“non è dato sapere e, nemmeno escludere, ma anzi dovrebbe presumersi sulle dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza del fatto, se la condotta tenuta dall'attrice sia stata determinante nella produzione dell'evento. La stessa, ha, infatti dichiarato, di non essersi accorta della macchina che stava arrivando e che il sinistro de quo era da ascriversi alla sua responsabilità. Orbene a fronte di dette dichiarazioni non può escludersi, ma, anzi, deve ragionevolmente presumersi, che nell'attraversare la strada in orario serale in un punto di strada che non è ben illuminato e senza la presenza di strisce pedonali, l'attrice non abbia usato tutta la dovuta cautela e diligenza, ivi compreso l'obbligo di dare la precedenza ad eventuali veicoli sopraggiungenti, né se fosse o meno distratta da altro (stava telefonando o leggendo un sms? Era sovrappensiero?) …....Dette circostanze sono di estrema rilevanza nell'accertamento o esclusione di una responsabilità concausale dell'evento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c., ma sulla base di quanto depositato in atti e richiesto in via istruttoria dall'attrice non è stata fornita a parere dello scrivente la prova che l'evento de quo si sia verificato effettivamente con la dinamica riferita, ancor più in presenza di dichiarazioni confessorie, rilasciate dalla stessa parte attrice nell'immediatezza del fatto, che confermano un apporto causale dell'evento nella condotta della stessa attrice.” (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).
A tal riguardo parte appellante espone di non aver mai dichiarato, né tantomeno ammesso che il sinistro fosse da ascriversi a sua responsabilità, contrariamente a quanto affermato dal primo
Giudice, ma bensì che, sentita il 13 novembre 2017 dall'agente di PG aveva invece Per_6 dichiarato di aver cominciato ad attraversare la carreggiata solo dopo aver “guardato accuratamente che non arrivassero veicoli, a destra e a sinistra” e di avere quindi usato tutta la dovuta cautela e diligenza nell'attraversamento. La sostiene quindi che la responsabilità del sinistro Parte_1 sarebbe esclusivamente del conducente del veicolo che, nonostante guidasse in un tratto stradale completamente buio in orario notturno, non faceva uso dei fari rendendo la sua presenza, di fatto, impercettibile.
Il motivo è fondato.
In caso di sinistro stradale con investimento, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2241 del
2019, confermando un orientamento consolidato, ha tracciato linee guida molto chiare per l'accertamento delle rispettive colpe tra conducente e pedone.
Il punto di partenza è la presunzione di colpa del conducente, pari al 100%, va poi accertato in concreto l'eventuale comportamento colposo, imprudente, negligente del pedone e ridotta progressivamente la suddetta percentuale di colpa tanto più il comportamento di quest'ultimo si discosta dall'art. 190 C.d.S.
Nel caso di specie, la lettura del rapporto della P.M. con gli allegati e le dichiarazioni dei soggetti coinvolti permettono di delineare un teatro del sinistro sufficientemente chiaro: la signora, dopo aver parcheggiato la macchina nell'area di sosta dell'Hotel “Villa Belvedere”, attraversava la carreggiata a doppio senso di marcia, da sinistra a destra (guardando la strada in direzione Colle Val d'Elsa-Siena) per raggiungere la piazzola fronteggiante l'hotel, adibita anche a fermata bus. Doc 3 convenuta
l'attraversamento avveniva in un tratto stradale privo di strisce pedonali e di illuminazione pubblica, in orario notturno, mentre l'impatto avveniva con un veicolo viaggiante in direzione Colle Val
d'Elsa-Siena, praticamente al termine dell'attraversamento, vicino al margine destro della carreggiata, dove la signora, dopo essere stata colpita al piede e alla gamba, rovinava a terra lasciando una vistosa chiazza ematica.
L'art. 190 del C.d.s. prescrive al secondo comma che “quando questi [attraversamenti pedonali] non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.” aggiungendo poi al quinto comma che “ i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.”
A tal riguardo la Suprema Corte ha precisato che la condotta del pedone che inizi l'attraversamento della strada al di fuori delle strisce pedonali senza dare la precedenza ai veicoli sopraggiungenti costituisce automaticamente una concausa nella produzione dell'evento che può, in certi casi, arrivare a comportare la sua esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro con conseguente perdita di ogni diritto al risarcimento dei danni.
Ciò premesso, elemento cardine al fine di valutare la rispettiva colpa delle parti e conseguentemente la debenza del risarcimento sarà quindi la sussistenza della concreta facoltà della sig.ra in Parte_1 quella sera del 8.11.2017 di avvistare il veicolo sopraggiungente, potendosi di fatto ravvisare due opposte ipotesi: la prima per cui la pur essendo in grado di avvistare il veicolo, per sua disattenzione o Parte_1 imprudenza avrebbe ugualmente attraversato la strada senza concedere la dovuta precedenza al mezzo sopraggiungente, il che, comportando una violazione del C.D.S., determinerebbe una responsabilità concorrente o addirittura esclusiva in capo alla signora;
la seconda ipotesi per cui la nonostante l'aver messo in pratica tutti gli accorgimenti Parte_1 prudenziali prescritti dalla norma, non avrebbe potuto evitare il sinistro perché messa, non per sua colpa, in condizione di non potersi accorgere della presenza dell'auto, il che determinerebbe una responsabilità esclusiva in capo al conducente (come per es. nel caso in cui la macchina avesse viaggiato a fari spenti, come dedotto dall'attrice, e dunque non fosse avvistabile).
Secondo le dichiarazioni rilasciate dalla signora il 13 novembre 2017 la stessa, prima di attraversare, avrebbe controllato entrambi i sensi di marcia, e non avrebbe visto alcun veicolo se non dopo esser stata colpita e solo allora si sarebbe accorta che il mezzo viaggiava con i fari spenti.
Secondo le dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto da , invece, la signora, Controparte_2 appena soccorsa sul ciglio stradale, prima di svenire avrebbe testualmente affermato che “era colpa sua, e che non si era accorta della macchina”.
Osserva la Corte che queste dichiarazioni del relato del teste solo apparentemente possono leggersi come un elemento di prova a carico di parte attrice, perché per ravvisare un suo comportamento colposo occorre capire se la signora non “si era accorta” del sopraggiungere dell'auto pur potendolo fare con la dovuta diligenza, oppure no: e allora, se la signora avesse effettivamente attraversato la strada in modo disattento ed il veicolo sopraggiungente avesse viaggiato con i fari accesi, rispettando il limite di velocità, il conducente, considerato il tratto rettilineo, avrebbe senz'altro visto la signora in tempo utile quantomeno per tentare una frenata, che avrebbe lasciato sull'asfalto - quella sera asciutto - delle evidenti tracce, tracce che invece mancavano completamente sull'asfalto.
Del resto si deve escludere che la signora abbia attraversato la carreggiata in modo repentino ed improvviso così da rappresentare un ostacolo imprevisto ed imprevedibile per l'automobilista, perché ella è stata investita quando aveva già completato l'attraversamento della strada larga circa 6 metri, come dimostra la presenza della chiazza ematica all'altezza del margine destro della carreggiata, proprio nella corsia di destra corrispondente alla direzione di marcia del veicolo;
parimenti la totale mancanza di tracce di frenata dell'auto - che dimostra che il conducente, considerato il tratto rettilineo, non aveva neppure visto la signora in tempo utile per tentare un arresto del veicolo - è incompatibile con la circostanza che la macchina viaggiasse con i fari accesi.
Inoltre nella valutazione delle dichiarazioni “confessorie” rese dalla al sig. Parte_1 CP_4
non si può omettere di considerare che le stesse venivano proferite dalla signora mentre si
[...] trovava in un evidente stato di shock emotivo dovuto all'investimento ed inoltre in condizioni di salute precarie, mentre la stessa giaceva a terra riversa in una pozza del suo stesso sangue, tanto è vero che di lì a poco la signora perdeva i sensi, sicché l'attendibilità di tali dichiarazioni è del tutto relativa e cede il passo alle altre risultanze istruttorie, che convergono logicamente verso l' ipotesi della responsabilità esclusiva dell'automobilista.
Deve quindi ritenersi provato che a causa della condotta imprudente e scellerata del conducente del veicolo rimasto ignoto di viaggiare a fari spenti la non sia stata messa in condizioni di Parte_1 poter percepire il pericolo e di concedere al mezzo la dovuta precedenza.
Sulla scorta delle suddette considerazioni, e data la portata del tutto assorbente dalla condotta del guidatore nella causazione del sinistro - che non può essere nemmeno temperata dalla mancanza dell'accorgimento prudenziale di indossare un giubbotto catarifrangente, vista l'inutilità che avrebbe avuto lo stesso nel caso di specie, per l'assenza di illuminazione dei fari - la Corte conclude nel senso di ritenere sussistente la responsabilità esclusiva del veicolo rimasto ignoto.
4. La quantificazione del danno
a) A titolo di danno non patrimoniale.
In punto di quantificazione del danno non patrimoniale, in primo grado la CTU Dott.ssa Per_7 ha evidenziato che, a seguito dell'evento per cui è causa, la sig.ra ha riportato un
[...] Parte_1 traumatismo di tipo meccanico contusivo diretto all'arto inferiore destro che ha determinato dei postumi permanenti costituiti di frattura del quarto e quinto metatarso destro, della falange prossimale del quinto dito, del malleolo peroneale e distacco parcellare del malleolo tibiale destro;
vasto esito cicatriziale retraente della gamba destra;
limitazione funzionale dolorosa ai movimenti della caviglia con difficoltà deambulatoria e zoppia a destra, da cui sono derivati una invalidità temporanea totale di giorni 40, una invalidità temporanea parziale di giorni 20 al 75% , di giorni 60 al 50% e di giorni 60 al 25%, e un danno biologico permanente valutabile nella misura del 14%
(non influente sulla capacità lavorativa). Ciò premesso, la valutazione medico-legale del CTU va integralmente condivisa, poiché oltre ad essere fondata su dati obiettivi ed efficacemente motivata, non è stata contestate da alcuna delle parti, (ma anzi veniva in parte condivisa dal c.t.p di parte attrice, il TT . Persona_4
Il danno biologico subito da va quindi liquidato applicando i noti principi in tema di Parte_1 danno non patrimoniale e quindi calcolando l'importo risarcitorio con il ricorso alle tabelle milanesi, nella loro versione più aggiornata.
Invero, è stato da tempo chiarito che per la liquidazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione (cfr., ex multis, Cass. n. 19229 del 15/06/2022; Cass. n. 5013 del 28/02/2017; Cass. n. 7272 del 11/05/2012).; diversamente, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali determina la violazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. n. 24155/2018; Cass. n. 25485/2016; Cass. n.
11152/2015) e questo vale non solo per il giudice di primo grado, ma anche per il giudice di appello, sia nel caso di riforma della liquidazione del danno non patrimoniale operata dal primo giudice, sia nel caso di liquidazione del danno effettuata per la prima volta dal giudice d'appello
(cfr. Cass. n. 7272 del 11/05/2012, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21245 del 20/10/2016, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5013 del 28/02/2017).
Nel caso che ci occupa quindi la liquidazione dovrà essere effettuata applicando le tabelle milanesi del 2024, sebbene ci sia stata la successiva istituzione della Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti (oltre i 9 punti di invalidità), in applicazione dell'articolo 138 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private), come sostituito dall'art.1, comma 17 della legge 4 agosto 2017, n. 124.; ciò in quanto l'art. 5 del DPR n. 12 del 13.1.25, che ha introdotto la predetta T.U.N., ne limita l'applicazione “ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, mentre il sinistro oggetto di causa è avvenuto l' 08.11.2017.
Dunque, tenendo conto che la signora al momento del fatto lesivo (08.11.2017) aveva 79 anni, risulta dalla tabella milanese per il 14% di invalidità l'importo di € 34.320,00 (ivi ricompresa anche la quota parte a titolo di danno morale per sofferenza soggettiva), mentre per l'invalidità temporanea accertata dalla CTU (invalidità totale per gg. 40 + 20 gg. come invalidità parziale al
75%+ 60 gg. al 50% + 60 gg. al 25%) dalla tabella milanese 2024 risulta l'importo di € 11.500,00.
Quanto alla richiesta dell'appellante di applicazione della c.d. personalizzazione del danno biologico che sarebbe giustificata, a suo dire, nel fatto che a seguito del sinistro, la deambulazione generale della signora avviene con zoppia e risparmio a destra, la stessa deve senz'altro escludersi, dato che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. 04/03/2021
n. 5865), la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo “per tenere conto di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione” che devono essere rigorosamente allegate e documentate, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno.
Infatti, come ben chiarito dai giudici di legittimità, “Le "peculiarità del caso concreto" che, se sussistenti, possono giustificare un aumento della misura standard del risarcimento devono essere fatti, non vuote etichette. Il danno alla salute in null'altro consiste, che nella compromissione del compimento degli atti della vita quotidiana: non è quindi concepibile un danno "da lesione della salute", ed un diverso ed ulteriore danno da "incidenza della lesione della salute sulla vita quotidiana". Un danno alla salute che non incidesse sulla vita quotidiana non sarebbe nemmeno un danno risarcibile. I postumi permanenti, per essere tali, debbono necessariamente incidere sulla vita della vittima: per danno biologico deve intendersi infatti non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (così Cass. 7513/18, cit.).
La distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona è piuttosto quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari. Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria. Le conseguenze peculiari sono invece quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi”.
Ciò detto, l'appellante non ha allegato e dimostrato la sussistenza di alcuna conseguenza peculiare delle lesioni riportate, potendosi considerare la zoppia come una indefettibile conseguenza per una signora quasi ottantenne colpita al piede e alla gamba da una macchina in movimento.
In definitiva, quindi, il danno non patrimoniale totale subito da risulta Parte_1 complessivamente pari, in sorte capitale, a euro 45.820,00.
La predetta somma è calcolata all'attualità e sulla stessa sono dovuti interessi compensativi al tasso legale per compensare il creditore del fatto di non aver potuto godere immediatamente della somma dovutagli;
tali interessi vanno calcolati sulla predetta somma capitale, previamente devalutata al momento del fatto (8.11.2017) e poi annualmente rivalutata fino alla presente sentenza (con la quale il credito di valore viene liquidato e si trasforma così in un credito di valuta); fatti i dovuti calcoli si ottiene così la somma finale di € 50.600,16, su cui decorrono interessi legali di mora dalla presente sentenza e sino al saldo.
b) A titolo di danno patrimoniale:
L'appellante in primo grado ha documentato anche un danno patrimoniale consistente negli esborsi di euro 1.375,00 per le spese mediche sanitarie sostenute in conseguenza alle lesioni riportate, di euro 4.761,00 per il ricovero temporaneo della signora dal 27.11.2017 al 10.1.18, presso Parte_1 una struttura di cura (Casa San Giuseppe) a causa della perdita di autonomia e di euro 2.047,03 per l'assunzione di una badante che l'accudisse una volta tornata presso la propria abitazione, data la persistente impossibilità di espletare le normali attività quotidiane.
A tal riguardo preliminarmente va rilevato che contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, le somme sono state contestate dalla convenuta nella comparsa di costituzione in primo grado : “Si contestano, altresì, le altre spese di cui si chiede il rimborso, indicate in complessivi € 9.105,06, in primo luogo perché non si comprende come sia stata calcolata tale somma, essendo in citazione indicati, e documentati, € 4.761,00 per spese di soggiorno presso Casa S. Giuseppe, ed € 2.047,03 per paghe e contributi della collaboratrice domestica, per un totale di € 6.808,03, cioè circa €
2.300,00 in meno rispetto alla richiesta, ed in secondo luogo perché tali spese non possono essere considerate strettamente necessarie in conseguenza dell'incidente, che non ha provocato lesioni tali da impedire la possibilità di accudire alle normali esigenze personali.”
Ciò detto, però, Questa Corte invero ritiene le suddette spese provate e riconducibili al sinistro.
Dalle risultanze della perizia, infatti, emerge che la abbia avuto un periodo di inabilità Parte_1 temporanea durato 180 gg, caratterizzato da inabilità totale dei primi 40 gg, condizione che ben giustifica, in relazione alla sua gravità, il ricovero presso la casa di cura per il periodo di poco più di un mese (dal 27 novembre 2017 al 10 gennaio 2018).
Parimenti giustificate sono le spese sostenute dalla signora nel periodo successivo al ricovero per l'assunzione di una collaboratrice domestica che la assistesse dal 10 gennaio al marzo 2018 dopo il suo rientro al proprio domicilio, dato che Il CTU, al riguardo, ha ben evidenziato la criticità dello stato di salute dell'attrice: “Una volta al proprio domicilio, a causa delle problematiche legate alla sofferenza cutanea della ferita alla gamba destra, nonché all'insorgenza di infezione, la donna si sottopose a numerosissimi controlli e medicazioni prima presso il reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Siena, poi presso il reparto di Chirurgia Plastica del medesimo nosocomio”, riconoscendo una inabilità temporanea al 75 % per gg 20, al 50% per gg 60 e al 25% per gg 60, e tra l'altro l' assistenza della badante si concluse anche prima del termine del periodo di inabilità temporanea accertata dal CTU. Nulla, invece, spetta alla per la visita medica del Dott. dato che il relativo Parte_1 Persona_8 certificato datato 02.02.2018 (e quindi già nella disponibilità dell'attrice in data addirittura antecedente all'atto di citazione) è stato depositato tardivamente solo con le note conclusive, quando avrebbe dovuto essere prodotto, a tutto concedere, entro il deposito delle seconde memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., come giustamente eccepito dalla controparte. A tal riguardo, non è condivisibile la spiegazione fornita dall'appellante che ha dedotto un “mero errore di trasmissione”, dato che lo stesso certificato non era né indicato fra i documenti depositati in allegato all'atto di citazione, né tra quelli allegati alle memorie ex art. 183 c.p.c., pertanto, giustamente il primo giudice ha ritenuto tale certificato non ammissibile ed inutilizzabile ai fini del decidere.
In definitiva, a titolo di danno patrimoniale spetta alla l'importo complessivo di euro Parte_1
8.183,03, maturato in epoca coincidente o prossima al sinistro;
quindi su tale complessivo importo non si deve operare alcuna devalutazione, ma vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata dall'epoca dei singoli esborsi (per comodità da farsi coincidere con la data del sinistro) e sino alla presente sentenza, con cui il credito di valore si trasforma in credito di valuta.
Fatti i dovuti calcoli, il credito comprensivo di interessi e rivalutazione ammonta ad oggi ad €
10.862,14, su cui decorrono interessi legali di mora dalla presente sentenza e sino al saldo.
In definitiva, il risarcimento totale del danno ammonta ad euro € 61.462,3 (€ 50.600,16 + €
10.862,14) oltre interessi legali dalla presente sentenza e sino al saldo.
4. Il terzo motivo di appello e le spese dei giudizi
La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese), impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
(cfr., ex multis:
Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del
30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009,
Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva nel caso di specie, contrariamente a quanto richiesto da parte appellata, non è possibile operare una compensazione, anche parziale, delle spese processuali poiché non sussiste alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 92 co. 2 tra cui la reciproca soccombenza.
Tale, infatti, non può essere considerata la circostanza che la somma liquidata a a Parte_1 titolo di danno non patrimoniale fosse inferiore a quella da lei richiesta poiché come autorevolmente sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. Sez. Un. Sentenza n. 32061 del 31/10/2022); né in questo caso può avere rilievo in punto di spese processuali l'avere il primo giudice escluso la personalizzazione del danno (con decisione divenuta definitiva) attenendo tale profilo pur sempre al danno non patrimoniale richiesto dall'attore, che quindi ha formulato una sola domanda, articolata in un unico capo (non avendo egli richiesto anche la liquidazione di un danno patrimoniale).
In questo caso, quindi, la totale soccombenza di impone di porre a suo carico le Controparte_5 spese di entrambi i gradi di giudizio;
per il primo grado si conferma nel quantum la liquidazione già operata dal Tribunale e per l'appello le spese si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri medi del DM 55/14 come modificati dal DM 147/22, tenuto conto dell'entità del credito effettivamente riconosciuto - che colloca la controversia nello scaglione 52.001-260.000 - dell'impegno difensivo prestato (medio) e della fase istruttoria non espletata.
All'appellante vittoriosa spetta anche il rimborso delle spese vive, ossia € 786,00 per l'iscrizione a ruolo in primo grado, € 1.138,50 per l'iscrizione a ruolo per l'appello oltre a € 27,00 per diritti, €
152,00 per l'iscrizione a ruolo della fase sospensiva oltre € 27,00 per diritti (totale € 2.130,5), spese processuali tutte da distrarre in favore dei procuratori antistatari (tali dichiaratisi nella memoria di replica), nonché il rimborso delle spese sostenute per la ctp medico-legale pari a € 252,00.
Infine il Tribunale nulla ha disposto in merito alle spese della CTU medico-legale espletata nel primo giudizio e tale omissione deve essere sanata in questa sede disponendo che tali spese, come separatamente liquidate, in applicazione del principio di soccombenza gravino totalmente a carico di Controparte_5
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. n. 1050 del 06.12.2022 proposto da così provvede: Parte_1
1) In accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, condanna CP_5 al pagamento in favore di della somma di euro € 61.462,3, oltre interessi legali
[...] Parte_1 dalla presente sentenza al saldo effettivo;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in Controparte_5 favore di che liquida nella somma di euro 14.103,00 per il primo grado e di euro Parte_1
9.991,00 per il grado di appello, oltre al rimborso spese generali 15%, iva e CAP come per legge, oltre spese vive per € 2.130,5, da distrarre in favore dei procuratori antistatari avv.ti Angela Picardi
e Caterina Baldo, nonché al rimborso delle spese di ctp pari a € 252,00;
3) Pone definitivamente le spese della CTU medico-legale esperita nel primo giudizio a totale carico di
Controparte_5
Così deciso in Firenze il 2.7.25
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente Estensore
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo il 23.02.2023 al n. 376/2023 RG avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 1050 del 06.12.2022 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv.to Angela Picardi che la rappresenta e difende insieme all'avv. Caterina Baldo, come da mandato allegato appellante
Contro
(P.I. ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, nella sua qualità di Impresa Designata per la Toscana per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandro Cottini che la rappresentano e difende come da procura allegata. appellata causa trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter cpc del 10 Aprile 2025 sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta
e disattesa:
1) accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello e,per l'effetto, riformare la sentenza n. 1050/2022 del Tribunale di Siena pubblicata il 06.12.2022 e non notificata, per le ragioni indicate nei motivi di appello (paragrafi I, II e III.) da ritenersi integralmente richiamati e trascritti;
2) ritenuta e dichiarata la compagnia ,”; responsabile del sinistro Controparte_1 occorso all'attrice per le motivazioni indicate in narrativa, per l'effetto, stante la valutazione medico legale del CTU Dr. condannare la convenuta al pagamento della somma di Euro Per_1
65.023,17 oltre interessi legali dal dì del sinistro (08.11.2017) al saldo effettivo e la rivalutazione monetaria così come da specifica:
IPP 14% Euro 22.714,00
Ulteriore aumento ex morale Euro 7.571,33
Invalidità temporanea totale Euro 12.250,00
Ulteriore aumento ex morale Euro 4.083,33
Spese medico/sanitarie documentate in atti Euro 1.375,18
Spese Casa S. Giuseppe e assunzione badante documentate in atti Euro 6.808,03 e così per un totale di Euro 65.023,17 ovvero quella somma maggiore o minore risultante di giustizia e di ragione, oltre rimborso delle spese di CTU e CTP del primo grado come da fatture allegate.
In via istruttoria si insiste nell'accoglimento della richiesta di ammissione della prova per testi nonché di CTU tecnico-modale atta a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro nonché determinare le responsabilità dei protagonisti coinvolti.
Con vittoria di spese e compensi del primo e secondo grado di giudizio con distrazione a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
Salvo ogni altro diritto.”
Conclusioni appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze:
IN VIA PRINCIPALE Respingere l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1050/2022 del 6 dicembre Parte_1
2022 del Tribunale di Siena, confermandola integralmente, con condanna dell'appellante al pagamento anche delle spese del secondo grado di giudizio.
IN VIA SUBORDINATA
In caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto, comunque accertare e dichiarare che l'incidente per cui è causa si è verificato con il concorso dell'attrice; di conseguenza ridurre, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, l'ammontare del risarcimento dovuto, ovvero escluderlo totalmente, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 2, non avendo l'appellante usato l'ordinaria diligenza che avrebbe potuto evitare il danno;
in ogni caso accertare e dichiarare l'effettivo danno subito da in conseguenza del sinistro per cui è causa, inferiore a quello richiesto, Parte_1 con integrale compensazione delle spese di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
(d'ora in poi , nella sua qualità di impresa designata dal Fondo di Controparte_1 CP_1
Garanzia per le Vittime della Strada, per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di un incidente stradale provocato da un veicolo rimasto ignoto.
In particolare, parte attrice deduceva che il giorno 08.11.2017, alle ore 18,40 circa, mentre stava attraversando a piedi la S.P. n. 5 “Colligiana” all'altezza del km 6+000, per andare a prendere l'autobus proveniente da Colle di Val d'Elsa e diretto a Siena, dopo avere quasi ultimato l'attraversamento, e quindi giunta nei pressi del margine di destra della carreggiata, improvvisamente si era sentita piombare addosso violentemente un veicolo che proveniva a fari spenti e a forte velocità da Colle di Val d'Elsa, che dopo averla investita non si era fermato.
Con l'urto era stata colpita sul piede e sulla gamba destra venendo sbalzata a terra con abbondante perdita di sangue;
rimasta a terra aveva cercato gesticolando di fermare un primo automobilista, che tuttavia era passato oltre, mentre poi altre macchine si erano fermate ed avevano chiamato i soccorsi.
Sul posto erano intervenuti, oltre al servizio medico del 118, gli Agenti del Comando di Polizia
Municipale del Comune di Colle di Val d'Elsa, che redigevano il rapporto di incidente stradale e verbalizzavano le dichiarazioni spontanee rese dal primo soccorritore della signora, CP_2
, sentito nell'immediatezza e sul luogo del fatto.
[...] Successivamente, in data 13.11.2017 gli agenti avevano assunto anche le dichiarazioni spontanee della stessa e conseguentemente avevano comunicato la notizia di reato alla Procura di Parte_1
Siena unitamente ai verbali.
La non avendo (nella sua qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Parte_1 CP_1 per le Vittime della Strada) inteso liquidare il danno subito, si era vista costretta a promuovere la causa civile, quantificando il proprio diritto risarcitorio sulle risultanze della relazione del CTP Dr.
per l'importo di euro 73.791,26 o quella diversa somma ritenuta di giustizia. Per_2
Si costituiva in giudizio che preliminarmente eccepiva la propria carenza di CP_1 legittimazione passiva adducendo che non vi fosse alcuna prova, al di là del racconto dell'attrice, che l'incidente fosse stato provocato da un veicolo rimasto poi sconosciuto, dato che tale circostanza non era emersa con certezza dal rapporto della Polizia Municipale di Colle di Val d'Elsa presente agli atti.
Nel merito, per lo stesso motivo, parimenti sosteneva che l'attrice non aveva soddisfatto il proprio onere probatorio di dimostrare la dinamica dell'evento e conseguentemente il nesso causale tra esso e il veicolo rimasto ignoto: quand'anche l'incidente fosse avvenuto così come descritto dall'attrice, doveva ad ogni modo riconoscersi una responsabilità concorrente, se non esclusiva, in capo alla signora, non avendo questa, in occasione del sinistro, usato tutta la dovuta cautela e diligenza nell'attraversare il tratto rettilineo, ove il veicolo era facilmente avvistabile.
Sul quantum del risarcimento, la convenuta contestava come l'entità delle lesioni lamentate non corrispondesse a quella delle lesioni effettivamente subite, facendo proprie le osservazioni del consulente fiduciario Dott.ssa che rilevava delle percentuali di inabilità Persona_3 temporanea e di danno biologico permanente minori di quelle indicate dal ctp ed in Per_2 particolare il valore di 13 punti percentuali di IP.
Sempre sul quantum, venivano altresì contestate le spese di cura, in particolare quelle relative al soggiorno presso la struttura di ricovero “Casa S. Giuseppe”, e quelle per la paga e i contributi di una collaboratrice domestica che aveva assistito la signora al rientro presso il domicilio. Le contestazioni vertevano sia sull'ammontare delle spese per la somma di euro 9.105,06, non rispondente alla sommatoria delle singole voci di spesa indicate dall'attrice, sia perché non ritenute le stesse strettamente necessarie in conseguenza dell'incidente, che non aveva pregiudicato la possibilità della signora di accudire alle proprie normali esigenze personali. Parimenti, non veniva ritenuta giustificata la richiesta dell'attrice di personalizzazione del danno, non essendo state provate circostanze eccezionali che ne giustificassero l'applicazione. La causa veniva, quindi, istruita mediante produzione documentale ed espletamento di CTU medico legale, all'esito della quale, ritenuta la causa pronta e matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Con la sentenza n. 1050/2022 il Tribunale di Siena respingeva la domanda attorea, condannando la a pagare tutte le spese di lite per un ammontare di circa 14.000 euro. Parte_1
In particolare, il primo giudice rilevava che l'attrice, non avendo depositato la copia integrale del verbale redatto dagli Agenti della Polizia Municipale completo dei rilievi e delle foto effettuate ed allegati allo stesso, non aveva reso possibile valutare tutti gli elementi probatori esistenti, ed in particolare accertare che l'evento de quo si fosse verificato effettivamente con la dinamica riferita dall'attrice, lasciando indimostrato il nesso causale tra il danno e il veicolo rimasto ignoto, e rendendo fondata l'eccezione di legittimazione passiva della CP_1
Il primo giudice, inoltre, deduceva che quand'anche la dinamica dell'evento fosse stata dimostrata, ciò non sarebbe ugualmente bastato ad accogliere la domanda attorea, dato che sulla scorta dell'istruttoria espletata doveva presumersi che l'attrice, nell'attraversare la strada in orario serale in un punto poco illuminato e senza la presenza di strisce pedonali, con la propria condotta non aveva usato tutta la dovuta cautela e diligenza, ivi compreso l'obbligo di dare la precedenza ad eventuali veicoli sopraggiungenti, e che quindi aveva determinato l'insorgere di una sua responsabilità quantomeno concorrente nella causazione dell'incidente.
Infine, il primo giudice rilevava come, oltre a risultare non provata la domanda, fosse emerso un evidente intento dell'attrice di lucrare sull'evento, venendo da questa depositate spese non riconducibili al sinistro, chiesta una personalizzazione del danno senza allegazione dei presupposti giustificanti, nonché lamentati postumi largamente superiori a quelli accertati sia dal consulente fiduciario della convenuta nella fase ante iudicium, che dal CTU in corso di causa, sicché condannava ex art. 91 c.p.c. l'attrice al pagamento delle spese, liquidate in euro 14.000.
La ha impugnato la predetta sentenza con tre motivi di appello, lamentando degli errores Parte_1 in procedendo ed in iudicando.
I MOTIVO: Il primo giudice, nell'affermare che l'attrice non aveva prodotto la copia integrale del verbale redatto dagli Agenti della Polizia Municipale intervenuti sul luogo del sinistro e che quindi non aveva provato l'effettiva dinamica dell'evento e la responsabilità del veicolo rimasto sconosciuto, aveva omesso di prendere visione di tutti i documenti allegati nel fascicolo telematico di parte attrice, all'interno del quale, invece, il suddetto rapporto era presente, completo dei rilievi, delle fotografie e delle dichiarazioni rese, contrassegnato come documento n. 3).
II MOTIVO: Il primo giudice aveva errato nell'affermare che non sussistesse una responsabilità esclusiva del veicolo, per di più basandosi su asserite dichiarazioni confessorie dell'attrice da cui sarebbe emersa una sua corresponsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c., quando invece l'attrice non aveva mai dichiarato che il sinistro era da ascriversi alla sua responsabilità.
III MOTIVO: Il primo giudice nel motivare le ragioni alla base della condanna alle spese del giudizio in capo all'attrice, non aveva spiegato che l'insorgere di tale onere era una naturale conseguenza della soccombenza in giudizio, come previsto dal dettame normativo, ma bensì aveva trattato la condanna ex art. 91 c.p.c. alla stregua di una sanzione civile ex art. 96 comma III c.p.c., motivandola sulla scorta di un asserito intento della sig.ra “di lucrare sull'evento”. Tale Parte_1 affermazione però non solo sarebbe falsa, ma costituirebbe una impropria applicazione dell'art. 91
c.p.c..
L'appellante ha, quindi, chiesto la riforma integrale della sentenza appellata, così come meglio indicato in epigrafe e con istanza incidentale l'immediata sospensione della sua esecuzione ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
Nel processo incidentale aperto sulla richiesta di inibitoria, con provvedimento del 27/06/2023 la
Corte, avendo ritenuto sussistente il fumus boni iuris dell'impugnazione, ha confermato il decreto presidenziale di accoglimento emesso inaudita altera parte, ed ha quindi disposto la sospensione dell'esecuzione della sentenza.
Nel processo principale si è costituita che ha contestato tutti i motivi di appello CP_1 sostenendo la correttezza della sentenza di primo grado ed ha concluso per l'integrale rigetto dell'impugnazione.
Con ordinanza del 15/12/2023, la Corte, ritenuto opportuno sottoporre alle parti una possibile soluzione conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., ha proposto “il pagamento all'appellante da parte della compagnia appellata della somma omnicomprensiva di euro 47.000,00 (ivi comprese le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, calcolate forfettariamente nell'importo di euro
2.000,00);”.
Tale proposta, però, è stata rifiutata dall'appellante con le note depositate per l'udienza del
09.05.2024 e, quindi, senza ulteriore istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta in decisione dalla Corte con ordinanza del 10/04/2025 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Il primo motivo di appello: l'effettiva dinamica dell'evento e la legittimazione passiva di
CP_1
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata laddove afferma che l'attrice non avrebbe messo il Giudice di prime cure in condizione di valutare gli elementi probatori esistenti, non avendo prodotto nel giudizio la copia integrale del verbale redatto dagli Agenti intervenuti sul luogo del sinistro completo dei rilievi, degli accertamenti e delle fotografie effettuate.
A tal riguardo viene eccepito che tra i documenti allegati nel fascicolo telematico di parte attrice tale rapporto sarebbe invece presente e nominato come “documento n. 3”.
Viene altresì censurata la parte della sentenza in cui il giudice ha ritenuto che l'attrice non abbia provato l'effettiva dinamica dell'evento e la reale responsabilità del veicolo rimasto sconosciuto e che “in assenza della prova sulla effettiva dinamica dell'evento e sulla reale responsabilità del veicolo rimasto sconosciuto da un lato non si raggiunge la prova sul nesso causale, dall'altro diviene fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta non avendo l'attrice provato l'effettiva dinamica dell'evento”(vedi sentenza appellata a pag. 9).
Per confutare tale affermazione l'appellante rileva che:
- in sede stragiudiziale non sarebbe mai stata negata la legittimazione a trattare il sinistro da parte della come dimostrato dalla produzione della copiosa corrispondenza intercorsa tra la CP_1 stessa e la Parte_1
- il rapporto della P.M. riporta che “il veicolo che l'aveva (ndr, ) investita si era Parte_1 allontanato dal luogo dell'incidente dandosi alla fuga ….. gli agenti intervenuti notavano, sul luogo del sinistro, la presenza di piccoli frammenti di vetro …. che venivano repertati e, con molta probabilità, appartenevano al veicolo investitore…. Una calotta in gomma marca CP_3 appartenente al gruppo luci di un veicolo imprecisato…. E un copriruota danneggiato…” (cfr. pag.
2) e “….. i responsabili del reato rimangono ignoti … (cfr. pag. 3) e ciò non lascerebbe alcun dubbio sulla dinamica del sinistro de quo, provocato da un veicolo in fuga rimasto sconosciuto e quindi non identificato;
- infine, le lesioni riportate dall'attrice sarebbero inequivocabilmente conseguenza del sinistro come accertato in sede istruttoria non solo dal Dr. medico legale di fiducia della Persona_4 signora ma anche confermato dal CTU Dr. Parte_1 Persona_5
A parere della Corte il motivo di appello è fondato.
In primo luogo, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, è pacifica la presenza del documento n. 3 allegato all'atto introduttivo di parte attrice nel fascicolo telematico del primo grado.
Tale documento, denominato “Copia documentazione notizia reato e verb. Dich. Spont.”, contiene il rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale di Colle di Val d'Elsa in versione integrale, completo della documentazione fotografica e planimetrica, nonché dei verbali di sommarie informazioni rese rispettivamente da e da del referto Controparte_2 Parte_1 medico rilasciato a quest'ultima in seguito all'incidente, e della comunicazione di notizia di reato trasmessa dalla stessa P.M. ai sensi dell'art. 347 del C.P.P. alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Siena.
Dalla lettura della suddetta documentazione emerge che il sinistro avvenne “in data 08/11/2017 alle pre 18.50 c.a., sulla S.P. n.° 5 “Colligiana” all'altezza del km 6+000 nel tratto extraurbano in corrispondenza della loc. Belvedere del Comune di Colle, e che… [lo stesso] vedeva coinvolta la sig.ra in qualità di pedone ed un veicolo al momento sconosciuto che si dava alla Parte_1 fuga. In quel punto, secondo la direttrice di marcia verso est (Siena), la carreggiata della strada provinciale scorre in lieve pendenza discendente e leggermene curvilinea verso destra dopo un tratto rettilineo, ed è delimitata su entrambi i lati da un ciglio erboso che, sulla destra, ad un certo punto si interrompe per fare spazio ad una piazzola sterrata, adibita anche a fermata degli autobus di linea, sulla sinistra, di fronte alla piazzola, si trova l'ingresso all'hotel “Villa Belvedere”. La larghezza della carreggiata è di 6,30 mt ed il limite di velocità è di 50km/h. All'arrivo dei verbalizzanti, la sig.ra si trovava a bordo di un'ambulanza dove le venivano Parte_1 prestati i primi soccorsi, mentre il veicolo che l'aveva investita si era allontanato da luogo dell'incidente, dandosi alla fuga.
Secondo la versione dell'attrice odierna appellante, ella dopo aver parcheggiato l'auto presso l'hotel, attraversò la strada per raggiungere la fermata dell'autobus che si trovava sul lato opposto della strada e giunta al margine destro della carreggiata, al termine dell'attraversamento, venne violentemente colpita al piede e alla gamba destra da un veicolo ignoto che sopraggiungeva alla sua destra e procedeva a fari spenti, al punto da essere sbalzata a terra, ove poi fu trovata dai soccorritori.
Tale versione è confermata dal rapporto di PG, dal quale non emerge alcun dubbio da parte degli agenti sulla dinamica dell'incidente, ed infatti questi ultimi, ritenendo sussistenti le violazioni degli artt. 189 c.1 e c 6 C.D.S., 189 c. 1 e c.7 C.D.S. e 590 c. 3 c.p. in capo a “responsabili ignoti”, trasmisero ai sensi dell'art. 347 c.p.p. la notizia di reato alla Procura di Siena.
Ed in effetti, si rileva che più elementi gravi, precisi e concordanti corroborano la narrazione dell'attrice:
- sul fondo stradale, proprio in corrispondenza del margine destro della carreggiata secondo la direzione di marcia Colle Val d'Elsa- Siena, fu rilevata una “vasta chiazza ematica che si estendeva sia nella carreggiata che nello spiazzo laterale”;
- gli agenti intervenuti sul luogo del sinistro notarono anche la presenza di “piccoli frammenti di vetro che con molta probabilità appartenevano al veicolo investitore”, nonché più avanti la strada, di un “ copriruota danneggiato” e di “una calotta in gomma marca “ ” appartenente al CP_3 gruppo luci di un veicolo imprecisato”, tutti reperti che confermano l'impatto laterale di un'autovettura con un corpo contundente;
- le lesioni riportate dalla ossia “frattura del quarto e quinto metatarso destro, della Parte_1 falange prossimale del quinto dito, del malleolo peroneale, distacco parcellare del malleolo tibiale destro ed una vasta ferita alla gamba destra” (v. referto del Pronto Soccorso), sono del tutto compatibili con il colpo subito e descritto ed infatti ella fu dimessa con diagnosi di “politrauma da investimento”;
- le dichiarazioni del sig, , primo automobilista a soccorrere la che Controparte_2 Parte_1 assunto a sommarie informazioni proprio sul luogo del fatto, pur non essendo stato testimone oculare dell'incidente, confermò di aver trovato la donna a terra, ancora sanguinante, sono certamente indicative della verosimiglianza della versione della che gli dichiarò Parte_1 nell'immediatezza di essere stata investita da un veicolo.
Chiarita la dinamica dell'evento, che quindi, sulla base dei suddetti elementi deve senz'altro ritenersi coincidere con quanto descritto dall'attrice, il nesso causale tra l'investimento e il danno occorso alla stessa è facilmente deducibile non solo dal referto medico del 08/11/2017, con cui la signora fu dimessa con diagnosi di “politrauma da investimento” e prognosi di 30 gg s.c., ma anche dalla stessa C.T.U. svolta in primo grado, che confermava che “in conseguenza del sinistro occorso in data 8.11.17 alla Sig.ra si verificò un traumatismo di tipo meccanico contusivo Parte_1 diretto all'arto inferiore destro che determinò una frattura del quarto e quinto metatarso destro, della falange prossimale del quinto dito, del malleolo peroneale, un distacco parcellare del malleolo tibiale destro ed una vasta ferita alla gamba destra”, precisando inoltre che
“Dall'anamnesi e dalla documentazione raccolta non risultano precedenti morbosi influenti sulla regione anatomica interessata dal sinistro.”
Quanto poi alla legittimazione passiva di nella sua qualità di Impresa Designata per la CP_1
Toscana a norma degli artt. 283 e segg. D. Lgs. 07/09/2005 n. 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, questa deve senz'altro essere ritenuta sussistente.
Infatti, premettendo che l'obbligo risarcitorio della stessa sorge allorquando l'identificazione del mezzo ignoto sia stata impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima, si osserva che nel caso di specie la signora a seguito dell'impatto rimase incapacitata a terra, e richiese tempestivamente soccorso, arrivando così a segnalare l'accaduto alle autorità competenti e a fornire successivamente tutte le informazioni in suo possesso per agevolare l'identificazione dei responsabili. Tale identificazione non fu poi possibile a causa dell'assenza di testimoni che avevano assistito direttamente all'incidente e/o di filmati di telecamere posizionate in punti strategici del tratto stradale.
Si può quindi ritenere che la abbia debitamente dimostrato la diligenza dovuta e prescritta Parte_1 dall'art. 1176 c.c. per consentire l'identificazione dell'autore del fatto illecito e del resto, pur mancando la presentazione di una denuncia querela contro ignoti, essa “non può intendersi come condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita… nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima.”( Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9873 del 15/04/2021 (Rv. 661192 - 01).
Ebbene, alla luce della completa e corretta valutazione del materiale probatorio presente agli atti, in netta contrapposizione a quanto affermato al primo giudice, si deve, pertanto, ritenere provata la riferita dinamica dell'evento, la sussistenza del rapporto causale tra evento e danno e la legittimazione passiva della per l'obbligo risarcitorio. CP_1
3. Il secondo motivo di appello: la responsabilità dell'attrice nella causazione dell'evento
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata laddove afferma che
“non è dato sapere e, nemmeno escludere, ma anzi dovrebbe presumersi sulle dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza del fatto, se la condotta tenuta dall'attrice sia stata determinante nella produzione dell'evento. La stessa, ha, infatti dichiarato, di non essersi accorta della macchina che stava arrivando e che il sinistro de quo era da ascriversi alla sua responsabilità. Orbene a fronte di dette dichiarazioni non può escludersi, ma, anzi, deve ragionevolmente presumersi, che nell'attraversare la strada in orario serale in un punto di strada che non è ben illuminato e senza la presenza di strisce pedonali, l'attrice non abbia usato tutta la dovuta cautela e diligenza, ivi compreso l'obbligo di dare la precedenza ad eventuali veicoli sopraggiungenti, né se fosse o meno distratta da altro (stava telefonando o leggendo un sms? Era sovrappensiero?) …....Dette circostanze sono di estrema rilevanza nell'accertamento o esclusione di una responsabilità concausale dell'evento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c., ma sulla base di quanto depositato in atti e richiesto in via istruttoria dall'attrice non è stata fornita a parere dello scrivente la prova che l'evento de quo si sia verificato effettivamente con la dinamica riferita, ancor più in presenza di dichiarazioni confessorie, rilasciate dalla stessa parte attrice nell'immediatezza del fatto, che confermano un apporto causale dell'evento nella condotta della stessa attrice.” (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).
A tal riguardo parte appellante espone di non aver mai dichiarato, né tantomeno ammesso che il sinistro fosse da ascriversi a sua responsabilità, contrariamente a quanto affermato dal primo
Giudice, ma bensì che, sentita il 13 novembre 2017 dall'agente di PG aveva invece Per_6 dichiarato di aver cominciato ad attraversare la carreggiata solo dopo aver “guardato accuratamente che non arrivassero veicoli, a destra e a sinistra” e di avere quindi usato tutta la dovuta cautela e diligenza nell'attraversamento. La sostiene quindi che la responsabilità del sinistro Parte_1 sarebbe esclusivamente del conducente del veicolo che, nonostante guidasse in un tratto stradale completamente buio in orario notturno, non faceva uso dei fari rendendo la sua presenza, di fatto, impercettibile.
Il motivo è fondato.
In caso di sinistro stradale con investimento, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2241 del
2019, confermando un orientamento consolidato, ha tracciato linee guida molto chiare per l'accertamento delle rispettive colpe tra conducente e pedone.
Il punto di partenza è la presunzione di colpa del conducente, pari al 100%, va poi accertato in concreto l'eventuale comportamento colposo, imprudente, negligente del pedone e ridotta progressivamente la suddetta percentuale di colpa tanto più il comportamento di quest'ultimo si discosta dall'art. 190 C.d.S.
Nel caso di specie, la lettura del rapporto della P.M. con gli allegati e le dichiarazioni dei soggetti coinvolti permettono di delineare un teatro del sinistro sufficientemente chiaro: la signora, dopo aver parcheggiato la macchina nell'area di sosta dell'Hotel “Villa Belvedere”, attraversava la carreggiata a doppio senso di marcia, da sinistra a destra (guardando la strada in direzione Colle Val d'Elsa-Siena) per raggiungere la piazzola fronteggiante l'hotel, adibita anche a fermata bus. Doc 3 convenuta
l'attraversamento avveniva in un tratto stradale privo di strisce pedonali e di illuminazione pubblica, in orario notturno, mentre l'impatto avveniva con un veicolo viaggiante in direzione Colle Val
d'Elsa-Siena, praticamente al termine dell'attraversamento, vicino al margine destro della carreggiata, dove la signora, dopo essere stata colpita al piede e alla gamba, rovinava a terra lasciando una vistosa chiazza ematica.
L'art. 190 del C.d.s. prescrive al secondo comma che “quando questi [attraversamenti pedonali] non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.” aggiungendo poi al quinto comma che “ i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.”
A tal riguardo la Suprema Corte ha precisato che la condotta del pedone che inizi l'attraversamento della strada al di fuori delle strisce pedonali senza dare la precedenza ai veicoli sopraggiungenti costituisce automaticamente una concausa nella produzione dell'evento che può, in certi casi, arrivare a comportare la sua esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro con conseguente perdita di ogni diritto al risarcimento dei danni.
Ciò premesso, elemento cardine al fine di valutare la rispettiva colpa delle parti e conseguentemente la debenza del risarcimento sarà quindi la sussistenza della concreta facoltà della sig.ra in Parte_1 quella sera del 8.11.2017 di avvistare il veicolo sopraggiungente, potendosi di fatto ravvisare due opposte ipotesi: la prima per cui la pur essendo in grado di avvistare il veicolo, per sua disattenzione o Parte_1 imprudenza avrebbe ugualmente attraversato la strada senza concedere la dovuta precedenza al mezzo sopraggiungente, il che, comportando una violazione del C.D.S., determinerebbe una responsabilità concorrente o addirittura esclusiva in capo alla signora;
la seconda ipotesi per cui la nonostante l'aver messo in pratica tutti gli accorgimenti Parte_1 prudenziali prescritti dalla norma, non avrebbe potuto evitare il sinistro perché messa, non per sua colpa, in condizione di non potersi accorgere della presenza dell'auto, il che determinerebbe una responsabilità esclusiva in capo al conducente (come per es. nel caso in cui la macchina avesse viaggiato a fari spenti, come dedotto dall'attrice, e dunque non fosse avvistabile).
Secondo le dichiarazioni rilasciate dalla signora il 13 novembre 2017 la stessa, prima di attraversare, avrebbe controllato entrambi i sensi di marcia, e non avrebbe visto alcun veicolo se non dopo esser stata colpita e solo allora si sarebbe accorta che il mezzo viaggiava con i fari spenti.
Secondo le dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto da , invece, la signora, Controparte_2 appena soccorsa sul ciglio stradale, prima di svenire avrebbe testualmente affermato che “era colpa sua, e che non si era accorta della macchina”.
Osserva la Corte che queste dichiarazioni del relato del teste solo apparentemente possono leggersi come un elemento di prova a carico di parte attrice, perché per ravvisare un suo comportamento colposo occorre capire se la signora non “si era accorta” del sopraggiungere dell'auto pur potendolo fare con la dovuta diligenza, oppure no: e allora, se la signora avesse effettivamente attraversato la strada in modo disattento ed il veicolo sopraggiungente avesse viaggiato con i fari accesi, rispettando il limite di velocità, il conducente, considerato il tratto rettilineo, avrebbe senz'altro visto la signora in tempo utile quantomeno per tentare una frenata, che avrebbe lasciato sull'asfalto - quella sera asciutto - delle evidenti tracce, tracce che invece mancavano completamente sull'asfalto.
Del resto si deve escludere che la signora abbia attraversato la carreggiata in modo repentino ed improvviso così da rappresentare un ostacolo imprevisto ed imprevedibile per l'automobilista, perché ella è stata investita quando aveva già completato l'attraversamento della strada larga circa 6 metri, come dimostra la presenza della chiazza ematica all'altezza del margine destro della carreggiata, proprio nella corsia di destra corrispondente alla direzione di marcia del veicolo;
parimenti la totale mancanza di tracce di frenata dell'auto - che dimostra che il conducente, considerato il tratto rettilineo, non aveva neppure visto la signora in tempo utile per tentare un arresto del veicolo - è incompatibile con la circostanza che la macchina viaggiasse con i fari accesi.
Inoltre nella valutazione delle dichiarazioni “confessorie” rese dalla al sig. Parte_1 CP_4
non si può omettere di considerare che le stesse venivano proferite dalla signora mentre si
[...] trovava in un evidente stato di shock emotivo dovuto all'investimento ed inoltre in condizioni di salute precarie, mentre la stessa giaceva a terra riversa in una pozza del suo stesso sangue, tanto è vero che di lì a poco la signora perdeva i sensi, sicché l'attendibilità di tali dichiarazioni è del tutto relativa e cede il passo alle altre risultanze istruttorie, che convergono logicamente verso l' ipotesi della responsabilità esclusiva dell'automobilista.
Deve quindi ritenersi provato che a causa della condotta imprudente e scellerata del conducente del veicolo rimasto ignoto di viaggiare a fari spenti la non sia stata messa in condizioni di Parte_1 poter percepire il pericolo e di concedere al mezzo la dovuta precedenza.
Sulla scorta delle suddette considerazioni, e data la portata del tutto assorbente dalla condotta del guidatore nella causazione del sinistro - che non può essere nemmeno temperata dalla mancanza dell'accorgimento prudenziale di indossare un giubbotto catarifrangente, vista l'inutilità che avrebbe avuto lo stesso nel caso di specie, per l'assenza di illuminazione dei fari - la Corte conclude nel senso di ritenere sussistente la responsabilità esclusiva del veicolo rimasto ignoto.
4. La quantificazione del danno
a) A titolo di danno non patrimoniale.
In punto di quantificazione del danno non patrimoniale, in primo grado la CTU Dott.ssa Per_7 ha evidenziato che, a seguito dell'evento per cui è causa, la sig.ra ha riportato un
[...] Parte_1 traumatismo di tipo meccanico contusivo diretto all'arto inferiore destro che ha determinato dei postumi permanenti costituiti di frattura del quarto e quinto metatarso destro, della falange prossimale del quinto dito, del malleolo peroneale e distacco parcellare del malleolo tibiale destro;
vasto esito cicatriziale retraente della gamba destra;
limitazione funzionale dolorosa ai movimenti della caviglia con difficoltà deambulatoria e zoppia a destra, da cui sono derivati una invalidità temporanea totale di giorni 40, una invalidità temporanea parziale di giorni 20 al 75% , di giorni 60 al 50% e di giorni 60 al 25%, e un danno biologico permanente valutabile nella misura del 14%
(non influente sulla capacità lavorativa). Ciò premesso, la valutazione medico-legale del CTU va integralmente condivisa, poiché oltre ad essere fondata su dati obiettivi ed efficacemente motivata, non è stata contestate da alcuna delle parti, (ma anzi veniva in parte condivisa dal c.t.p di parte attrice, il TT . Persona_4
Il danno biologico subito da va quindi liquidato applicando i noti principi in tema di Parte_1 danno non patrimoniale e quindi calcolando l'importo risarcitorio con il ricorso alle tabelle milanesi, nella loro versione più aggiornata.
Invero, è stato da tempo chiarito che per la liquidazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione (cfr., ex multis, Cass. n. 19229 del 15/06/2022; Cass. n. 5013 del 28/02/2017; Cass. n. 7272 del 11/05/2012).; diversamente, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali determina la violazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. n. 24155/2018; Cass. n. 25485/2016; Cass. n.
11152/2015) e questo vale non solo per il giudice di primo grado, ma anche per il giudice di appello, sia nel caso di riforma della liquidazione del danno non patrimoniale operata dal primo giudice, sia nel caso di liquidazione del danno effettuata per la prima volta dal giudice d'appello
(cfr. Cass. n. 7272 del 11/05/2012, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21245 del 20/10/2016, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5013 del 28/02/2017).
Nel caso che ci occupa quindi la liquidazione dovrà essere effettuata applicando le tabelle milanesi del 2024, sebbene ci sia stata la successiva istituzione della Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti (oltre i 9 punti di invalidità), in applicazione dell'articolo 138 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private), come sostituito dall'art.1, comma 17 della legge 4 agosto 2017, n. 124.; ciò in quanto l'art. 5 del DPR n. 12 del 13.1.25, che ha introdotto la predetta T.U.N., ne limita l'applicazione “ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, mentre il sinistro oggetto di causa è avvenuto l' 08.11.2017.
Dunque, tenendo conto che la signora al momento del fatto lesivo (08.11.2017) aveva 79 anni, risulta dalla tabella milanese per il 14% di invalidità l'importo di € 34.320,00 (ivi ricompresa anche la quota parte a titolo di danno morale per sofferenza soggettiva), mentre per l'invalidità temporanea accertata dalla CTU (invalidità totale per gg. 40 + 20 gg. come invalidità parziale al
75%+ 60 gg. al 50% + 60 gg. al 25%) dalla tabella milanese 2024 risulta l'importo di € 11.500,00.
Quanto alla richiesta dell'appellante di applicazione della c.d. personalizzazione del danno biologico che sarebbe giustificata, a suo dire, nel fatto che a seguito del sinistro, la deambulazione generale della signora avviene con zoppia e risparmio a destra, la stessa deve senz'altro escludersi, dato che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. 04/03/2021
n. 5865), la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo “per tenere conto di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione” che devono essere rigorosamente allegate e documentate, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno.
Infatti, come ben chiarito dai giudici di legittimità, “Le "peculiarità del caso concreto" che, se sussistenti, possono giustificare un aumento della misura standard del risarcimento devono essere fatti, non vuote etichette. Il danno alla salute in null'altro consiste, che nella compromissione del compimento degli atti della vita quotidiana: non è quindi concepibile un danno "da lesione della salute", ed un diverso ed ulteriore danno da "incidenza della lesione della salute sulla vita quotidiana". Un danno alla salute che non incidesse sulla vita quotidiana non sarebbe nemmeno un danno risarcibile. I postumi permanenti, per essere tali, debbono necessariamente incidere sulla vita della vittima: per danno biologico deve intendersi infatti non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (così Cass. 7513/18, cit.).
La distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona è piuttosto quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari. Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria. Le conseguenze peculiari sono invece quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi”.
Ciò detto, l'appellante non ha allegato e dimostrato la sussistenza di alcuna conseguenza peculiare delle lesioni riportate, potendosi considerare la zoppia come una indefettibile conseguenza per una signora quasi ottantenne colpita al piede e alla gamba da una macchina in movimento.
In definitiva, quindi, il danno non patrimoniale totale subito da risulta Parte_1 complessivamente pari, in sorte capitale, a euro 45.820,00.
La predetta somma è calcolata all'attualità e sulla stessa sono dovuti interessi compensativi al tasso legale per compensare il creditore del fatto di non aver potuto godere immediatamente della somma dovutagli;
tali interessi vanno calcolati sulla predetta somma capitale, previamente devalutata al momento del fatto (8.11.2017) e poi annualmente rivalutata fino alla presente sentenza (con la quale il credito di valore viene liquidato e si trasforma così in un credito di valuta); fatti i dovuti calcoli si ottiene così la somma finale di € 50.600,16, su cui decorrono interessi legali di mora dalla presente sentenza e sino al saldo.
b) A titolo di danno patrimoniale:
L'appellante in primo grado ha documentato anche un danno patrimoniale consistente negli esborsi di euro 1.375,00 per le spese mediche sanitarie sostenute in conseguenza alle lesioni riportate, di euro 4.761,00 per il ricovero temporaneo della signora dal 27.11.2017 al 10.1.18, presso Parte_1 una struttura di cura (Casa San Giuseppe) a causa della perdita di autonomia e di euro 2.047,03 per l'assunzione di una badante che l'accudisse una volta tornata presso la propria abitazione, data la persistente impossibilità di espletare le normali attività quotidiane.
A tal riguardo preliminarmente va rilevato che contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, le somme sono state contestate dalla convenuta nella comparsa di costituzione in primo grado : “Si contestano, altresì, le altre spese di cui si chiede il rimborso, indicate in complessivi € 9.105,06, in primo luogo perché non si comprende come sia stata calcolata tale somma, essendo in citazione indicati, e documentati, € 4.761,00 per spese di soggiorno presso Casa S. Giuseppe, ed € 2.047,03 per paghe e contributi della collaboratrice domestica, per un totale di € 6.808,03, cioè circa €
2.300,00 in meno rispetto alla richiesta, ed in secondo luogo perché tali spese non possono essere considerate strettamente necessarie in conseguenza dell'incidente, che non ha provocato lesioni tali da impedire la possibilità di accudire alle normali esigenze personali.”
Ciò detto, però, Questa Corte invero ritiene le suddette spese provate e riconducibili al sinistro.
Dalle risultanze della perizia, infatti, emerge che la abbia avuto un periodo di inabilità Parte_1 temporanea durato 180 gg, caratterizzato da inabilità totale dei primi 40 gg, condizione che ben giustifica, in relazione alla sua gravità, il ricovero presso la casa di cura per il periodo di poco più di un mese (dal 27 novembre 2017 al 10 gennaio 2018).
Parimenti giustificate sono le spese sostenute dalla signora nel periodo successivo al ricovero per l'assunzione di una collaboratrice domestica che la assistesse dal 10 gennaio al marzo 2018 dopo il suo rientro al proprio domicilio, dato che Il CTU, al riguardo, ha ben evidenziato la criticità dello stato di salute dell'attrice: “Una volta al proprio domicilio, a causa delle problematiche legate alla sofferenza cutanea della ferita alla gamba destra, nonché all'insorgenza di infezione, la donna si sottopose a numerosissimi controlli e medicazioni prima presso il reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Siena, poi presso il reparto di Chirurgia Plastica del medesimo nosocomio”, riconoscendo una inabilità temporanea al 75 % per gg 20, al 50% per gg 60 e al 25% per gg 60, e tra l'altro l' assistenza della badante si concluse anche prima del termine del periodo di inabilità temporanea accertata dal CTU. Nulla, invece, spetta alla per la visita medica del Dott. dato che il relativo Parte_1 Persona_8 certificato datato 02.02.2018 (e quindi già nella disponibilità dell'attrice in data addirittura antecedente all'atto di citazione) è stato depositato tardivamente solo con le note conclusive, quando avrebbe dovuto essere prodotto, a tutto concedere, entro il deposito delle seconde memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., come giustamente eccepito dalla controparte. A tal riguardo, non è condivisibile la spiegazione fornita dall'appellante che ha dedotto un “mero errore di trasmissione”, dato che lo stesso certificato non era né indicato fra i documenti depositati in allegato all'atto di citazione, né tra quelli allegati alle memorie ex art. 183 c.p.c., pertanto, giustamente il primo giudice ha ritenuto tale certificato non ammissibile ed inutilizzabile ai fini del decidere.
In definitiva, a titolo di danno patrimoniale spetta alla l'importo complessivo di euro Parte_1
8.183,03, maturato in epoca coincidente o prossima al sinistro;
quindi su tale complessivo importo non si deve operare alcuna devalutazione, ma vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata dall'epoca dei singoli esborsi (per comodità da farsi coincidere con la data del sinistro) e sino alla presente sentenza, con cui il credito di valore si trasforma in credito di valuta.
Fatti i dovuti calcoli, il credito comprensivo di interessi e rivalutazione ammonta ad oggi ad €
10.862,14, su cui decorrono interessi legali di mora dalla presente sentenza e sino al saldo.
In definitiva, il risarcimento totale del danno ammonta ad euro € 61.462,3 (€ 50.600,16 + €
10.862,14) oltre interessi legali dalla presente sentenza e sino al saldo.
4. Il terzo motivo di appello e le spese dei giudizi
La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese), impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
(cfr., ex multis:
Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del
30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009,
Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva nel caso di specie, contrariamente a quanto richiesto da parte appellata, non è possibile operare una compensazione, anche parziale, delle spese processuali poiché non sussiste alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 92 co. 2 tra cui la reciproca soccombenza.
Tale, infatti, non può essere considerata la circostanza che la somma liquidata a a Parte_1 titolo di danno non patrimoniale fosse inferiore a quella da lei richiesta poiché come autorevolmente sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. Sez. Un. Sentenza n. 32061 del 31/10/2022); né in questo caso può avere rilievo in punto di spese processuali l'avere il primo giudice escluso la personalizzazione del danno (con decisione divenuta definitiva) attenendo tale profilo pur sempre al danno non patrimoniale richiesto dall'attore, che quindi ha formulato una sola domanda, articolata in un unico capo (non avendo egli richiesto anche la liquidazione di un danno patrimoniale).
In questo caso, quindi, la totale soccombenza di impone di porre a suo carico le Controparte_5 spese di entrambi i gradi di giudizio;
per il primo grado si conferma nel quantum la liquidazione già operata dal Tribunale e per l'appello le spese si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri medi del DM 55/14 come modificati dal DM 147/22, tenuto conto dell'entità del credito effettivamente riconosciuto - che colloca la controversia nello scaglione 52.001-260.000 - dell'impegno difensivo prestato (medio) e della fase istruttoria non espletata.
All'appellante vittoriosa spetta anche il rimborso delle spese vive, ossia € 786,00 per l'iscrizione a ruolo in primo grado, € 1.138,50 per l'iscrizione a ruolo per l'appello oltre a € 27,00 per diritti, €
152,00 per l'iscrizione a ruolo della fase sospensiva oltre € 27,00 per diritti (totale € 2.130,5), spese processuali tutte da distrarre in favore dei procuratori antistatari (tali dichiaratisi nella memoria di replica), nonché il rimborso delle spese sostenute per la ctp medico-legale pari a € 252,00.
Infine il Tribunale nulla ha disposto in merito alle spese della CTU medico-legale espletata nel primo giudizio e tale omissione deve essere sanata in questa sede disponendo che tali spese, come separatamente liquidate, in applicazione del principio di soccombenza gravino totalmente a carico di Controparte_5
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. n. 1050 del 06.12.2022 proposto da così provvede: Parte_1
1) In accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, condanna CP_5 al pagamento in favore di della somma di euro € 61.462,3, oltre interessi legali
[...] Parte_1 dalla presente sentenza al saldo effettivo;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in Controparte_5 favore di che liquida nella somma di euro 14.103,00 per il primo grado e di euro Parte_1
9.991,00 per il grado di appello, oltre al rimborso spese generali 15%, iva e CAP come per legge, oltre spese vive per € 2.130,5, da distrarre in favore dei procuratori antistatari avv.ti Angela Picardi
e Caterina Baldo, nonché al rimborso delle spese di ctp pari a € 252,00;
3) Pone definitivamente le spese della CTU medico-legale esperita nel primo giudizio a totale carico di
Controparte_5
Così deciso in Firenze il 2.7.25
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.