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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/10/2025, n. 3325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3325 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale
All'esito dell'udienza del 24 settembre 2024 nel procedimento iscritto al nr.
12617/2024 R.G. promosso da nato il [...] a [...]; Parte_1
nato il [...] a [...]; Parte_2
nata il [...] a [...]; Parte_3
nato il [...] a [...]; Parte_4
, nata il [...] a [...]; Parte_5
, nata il [...] a [...]; Parte_6
, nata il [...] a [...]è dos Campos (SP) Brasile;
Parte_7
, nato il [...] a [...], in Parte_8
proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui minori Persona_1
, nata il [...] a [...] e
[...] Parte_9
, nato il [...] a [...];
[...]
, nata il [...] a [...], Persona_2
non in proprio, ma esclusivamente nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori , nata il [...] Rio de Persona_1
Janeiro (RJ) Brasile e , nato il [...] a [...] Parte_9
Janeiro (RJ) Brasile;
, nato il [...] a [...]; Parte_10
nata il [...] a [...] Parte_11
Brasile;
nato il [...] a [...]; CP_1 Parte_11
nato il [...] a [...]; Parte_12
Pag. 1 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Morra ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Battipaglia (SA), alla via Benevento n° 28
ATTORI
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore
CONVENUTO - Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 05.11.2024 gli attori, in proprio e nell'interesse dei figli minori , tutti cittadini brasiliani hanno convenuto in giudizio il Controparte_2
chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti del cittadino italiano , (indicato anche con il Persona_3
nome di nato a [...] in data [...] Persona_4
emigrato in Brasile in epoca non precisata, dove ha vissuto sino alla data del avvenuta in data 02.10.1923 e senza mai naturalizzarsi brasiliano.
Con decreto del 17.12.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
24.09.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Pag. 2 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Parte attrice ha depositato note di trattazione scritta il 19.09.2025 insistendo per l'accoglimento del ricorso
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo:” Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvedere:
a) accertare e dichiarare che il sig. nato il Parte_1
13/11/1964 a Itajubà (MG) Brasile;
il sig. nato il Parte_2
01/06/1963 a Itajubà (MG) Brasile;
la sig.ra nata il Parte_3
05/10/1991 a Itajubà (MG) Brasile;
il sig. nato il Parte_4
12/01/1989 a Itajubà (MG) Brasile;
la sig.ra , nata Parte_5
il 27/05/1969 a Itajubà (MG) Brasile;
la sig.ra , nata il Parte_6
06/11/1992 a Pedralva (MG) Brasile;
la sig.ra , nata il Parte_7
01/06/1997 a San Josè dos Campos (SP) Brasile;
il sig. Parte_8
, nato il [...] a [...], ed i suoi figli minor
[...] [...]
, nata il [...] a [...] e Persona_1 Parte_9
, nato il [...] a [...]; il sig.
[...] [...]
, nato il [...] a [...]; la sig.ra Parte_10 [...]
nata il [...] a [...]; il sig. Parte_11 [...]
nato il [...] a [...]; il sig. CP_3 Parte_12
nato il [...] a [...]; sono tutti cittadini italiani sin
[...]
dalla nascita in quanto discendenti legittimi dall'avo italiano sig. , Persona_3
il quale, per i motivi tutti esposti in premessa, ha validamente trasmesso loro la cittadinanza italiana iure sanguinis;
b) ordinare, per l'effetto, al Controparte_2
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile de Comune di Castelnuovo di Garfagnana
(LU), competente quale Comune di ultima residenza dell'avo italiano Persona_3
, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei propri
[...]
registri dello stato civile, della cittadinanza italiana del sig. Parte_1
del sig. della sig.ra
[...] Parte_2 Parte_3
del sig. della sig.ra
[...] Parte_4 Parte_5
Pag. 3 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell
[...]
[...]
, della sig.ra , della sig.ra Parte_13 Parte_6 [...]
, del sig. e dei suoi figli minori Parte_7 Parte_8
e , del sig. Persona_5 Parte_9 [...]
, della sig.ra del sig. Parte_10 Parte_11 CP_3
del sig. , nonché dei loro rispettivi atti di nascita, di
[...] Parte_12
matrimonio e sentenze di divorzio provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. c) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore”
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
, non costituitosi in giudizio, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione CP_2
udienza sono stati tempestivamente notificati tramite consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, difensore ex lege.
Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti risulta che:
nato il [...] a [...] univa con Per_3 Persona_3
e dalla loro unione nasceva in data 12.07.1890 a Persona_6 [...]
da Barra (Brasile) in epoca precostituzionale la figlia la quale Per_7 Persona_8
si univa in nozze con e dalla loro unione nascevano Persona_9
, nata il [...] , che si univa in matrimonio con Persona_10 [...]
e dalla loro unione nasceva, in epoca precostituzionale, la figlia CP_4 [...]
nata il [...] e in data 07.03.1919 Persona_11 Persona_12
in data 07.03.1910 che si univa in matrimonio con e Persona_12 CP_5
dalla loro unione nascevano nata il [...], Persona_13 Persona_14
nata il [...] e in data 19.11.1945
[...] Persona_15
A loro volta generavano altri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti
L'INTERESSE A CP_6
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in
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ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_2
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia né hanno deducendo ritardi con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in
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Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza
743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Nel caso di specie, quindi sussiste l'interesse ad agire atteso che gli attori hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza dall'avo italiano che ha Persona_3
trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia e questa alla figlia Persona_8
nata anch'essa in epoca precostituzionale e sposatasi Persona_16
in Brasile con cittadino straniero e da quest'ultima alla figlia Persona_11
dal quale discendono gli odierni ricorrenti.
NEL MERITO
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per
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nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana (figlia di Persona_8 Persona_3
) così come quest'ultima deve ritenersi aver conservato la cittadinanza
[...]
nonostante il matrimonio con un cittadino straniero e che a sua volta abbia trasmesso la cittadinanza alla propria figlia che a sua volta, avendo Persona_10
anch'ella mantenuto la cittadinanza italiana abbia a sua volta trasmesso la cittadinanza italiana ai propri discendenti.
Ciò in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del
1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la
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trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che nata in [...] precostituzionale figlia di Persona_8 Persona_3
non solo ha conservato la cittadinanza italiana nonostante il matrimonio con
[...]
cittadino straniero, e nonostante sia nata in [...] ma è stata in grado di trasmetterla ai propri figli che l'hanno trasmessa a sua volta ai propri discendenti, odierni attori.
Quanto al secondo degli elementi costituitivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza indicata in ricorso trova riscontro nella
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documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione come da labero genealogico riportato in atti.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Risulta peraltro provato che l'avo italiano non si è mai Persona_3
naturalizzato brasiliano come da certificazione negativa di naturalizzazione rilasciata dalla competente autorità.
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di
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iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ.
S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
SULLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul CP_2
diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_2
• accoglie la domanda nei confronti del e, per l'effetto, Controparte_2
dichiara che
• Parte_1
• Parte_2
• Parte_3
• Parte_4
• ; Parte_5
• ; Parte_6
Pag. 10 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
• ; Parte_7
• Parte_8
• , figlio minorenne Persona_1
• , figlio minorenne;
Parte_9
• ; Parte_10
• Parte_11
• Controparte_3
• Parte_12
• sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_2
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite.
• Si comunichi,
Firenze, 24 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
Pag. 11 di 11
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale
All'esito dell'udienza del 24 settembre 2024 nel procedimento iscritto al nr.
12617/2024 R.G. promosso da nato il [...] a [...]; Parte_1
nato il [...] a [...]; Parte_2
nata il [...] a [...]; Parte_3
nato il [...] a [...]; Parte_4
, nata il [...] a [...]; Parte_5
, nata il [...] a [...]; Parte_6
, nata il [...] a [...]è dos Campos (SP) Brasile;
Parte_7
, nato il [...] a [...], in Parte_8
proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui minori Persona_1
, nata il [...] a [...] e
[...] Parte_9
, nato il [...] a [...];
[...]
, nata il [...] a [...], Persona_2
non in proprio, ma esclusivamente nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori , nata il [...] Rio de Persona_1
Janeiro (RJ) Brasile e , nato il [...] a [...] Parte_9
Janeiro (RJ) Brasile;
, nato il [...] a [...]; Parte_10
nata il [...] a [...] Parte_11
Brasile;
nato il [...] a [...]; CP_1 Parte_11
nato il [...] a [...]; Parte_12
Pag. 1 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Morra ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Battipaglia (SA), alla via Benevento n° 28
ATTORI
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore
CONVENUTO - Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 05.11.2024 gli attori, in proprio e nell'interesse dei figli minori , tutti cittadini brasiliani hanno convenuto in giudizio il Controparte_2
chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti del cittadino italiano , (indicato anche con il Persona_3
nome di nato a [...] in data [...] Persona_4
emigrato in Brasile in epoca non precisata, dove ha vissuto sino alla data del avvenuta in data 02.10.1923 e senza mai naturalizzarsi brasiliano.
Con decreto del 17.12.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
24.09.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Pag. 2 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Parte attrice ha depositato note di trattazione scritta il 19.09.2025 insistendo per l'accoglimento del ricorso
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo:” Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvedere:
a) accertare e dichiarare che il sig. nato il Parte_1
13/11/1964 a Itajubà (MG) Brasile;
il sig. nato il Parte_2
01/06/1963 a Itajubà (MG) Brasile;
la sig.ra nata il Parte_3
05/10/1991 a Itajubà (MG) Brasile;
il sig. nato il Parte_4
12/01/1989 a Itajubà (MG) Brasile;
la sig.ra , nata Parte_5
il 27/05/1969 a Itajubà (MG) Brasile;
la sig.ra , nata il Parte_6
06/11/1992 a Pedralva (MG) Brasile;
la sig.ra , nata il Parte_7
01/06/1997 a San Josè dos Campos (SP) Brasile;
il sig. Parte_8
, nato il [...] a [...], ed i suoi figli minor
[...] [...]
, nata il [...] a [...] e Persona_1 Parte_9
, nato il [...] a [...]; il sig.
[...] [...]
, nato il [...] a [...]; la sig.ra Parte_10 [...]
nata il [...] a [...]; il sig. Parte_11 [...]
nato il [...] a [...]; il sig. CP_3 Parte_12
nato il [...] a [...]; sono tutti cittadini italiani sin
[...]
dalla nascita in quanto discendenti legittimi dall'avo italiano sig. , Persona_3
il quale, per i motivi tutti esposti in premessa, ha validamente trasmesso loro la cittadinanza italiana iure sanguinis;
b) ordinare, per l'effetto, al Controparte_2
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile de Comune di Castelnuovo di Garfagnana
(LU), competente quale Comune di ultima residenza dell'avo italiano Persona_3
, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei propri
[...]
registri dello stato civile, della cittadinanza italiana del sig. Parte_1
del sig. della sig.ra
[...] Parte_2 Parte_3
del sig. della sig.ra
[...] Parte_4 Parte_5
Pag. 3 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell
[...]
[...]
, della sig.ra , della sig.ra Parte_13 Parte_6 [...]
, del sig. e dei suoi figli minori Parte_7 Parte_8
e , del sig. Persona_5 Parte_9 [...]
, della sig.ra del sig. Parte_10 Parte_11 CP_3
del sig. , nonché dei loro rispettivi atti di nascita, di
[...] Parte_12
matrimonio e sentenze di divorzio provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. c) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore”
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
, non costituitosi in giudizio, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione CP_2
udienza sono stati tempestivamente notificati tramite consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, difensore ex lege.
Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti risulta che:
nato il [...] a [...] univa con Per_3 Persona_3
e dalla loro unione nasceva in data 12.07.1890 a Persona_6 [...]
da Barra (Brasile) in epoca precostituzionale la figlia la quale Per_7 Persona_8
si univa in nozze con e dalla loro unione nascevano Persona_9
, nata il [...] , che si univa in matrimonio con Persona_10 [...]
e dalla loro unione nasceva, in epoca precostituzionale, la figlia CP_4 [...]
nata il [...] e in data 07.03.1919 Persona_11 Persona_12
in data 07.03.1910 che si univa in matrimonio con e Persona_12 CP_5
dalla loro unione nascevano nata il [...], Persona_13 Persona_14
nata il [...] e in data 19.11.1945
[...] Persona_15
A loro volta generavano altri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti
L'INTERESSE A CP_6
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in
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ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_2
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia né hanno deducendo ritardi con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in
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Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza
743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Nel caso di specie, quindi sussiste l'interesse ad agire atteso che gli attori hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza dall'avo italiano che ha Persona_3
trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia e questa alla figlia Persona_8
nata anch'essa in epoca precostituzionale e sposatasi Persona_16
in Brasile con cittadino straniero e da quest'ultima alla figlia Persona_11
dal quale discendono gli odierni ricorrenti.
NEL MERITO
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per
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nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana (figlia di Persona_8 Persona_3
) così come quest'ultima deve ritenersi aver conservato la cittadinanza
[...]
nonostante il matrimonio con un cittadino straniero e che a sua volta abbia trasmesso la cittadinanza alla propria figlia che a sua volta, avendo Persona_10
anch'ella mantenuto la cittadinanza italiana abbia a sua volta trasmesso la cittadinanza italiana ai propri discendenti.
Ciò in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del
1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la
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trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che nata in [...] precostituzionale figlia di Persona_8 Persona_3
non solo ha conservato la cittadinanza italiana nonostante il matrimonio con
[...]
cittadino straniero, e nonostante sia nata in [...] ma è stata in grado di trasmetterla ai propri figli che l'hanno trasmessa a sua volta ai propri discendenti, odierni attori.
Quanto al secondo degli elementi costituitivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza indicata in ricorso trova riscontro nella
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documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione come da labero genealogico riportato in atti.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Risulta peraltro provato che l'avo italiano non si è mai Persona_3
naturalizzato brasiliano come da certificazione negativa di naturalizzazione rilasciata dalla competente autorità.
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di
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iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ.
S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
SULLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul CP_2
diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_2
• accoglie la domanda nei confronti del e, per l'effetto, Controparte_2
dichiara che
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• Parte_3
• Parte_4
• ; Parte_5
• ; Parte_6
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• ; Parte_7
• Parte_8
• , figlio minorenne Persona_1
• , figlio minorenne;
Parte_9
• ; Parte_10
• Parte_11
• Controparte_3
• Parte_12
• sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_2
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite.
• Si comunichi,
Firenze, 24 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
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