Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 03/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1247/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
In composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 1247/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al presente atto, Parte_1 dall'Avv. Filippo Testa, elettivamente domiciliata in Asti, Via M. d'Azeglio 1,;
parte attrice contro
, C.F. , nata a [...] il [...], residente CP_1 C.F._1 in Caluso (TO), via Vische n. 3
C.F. nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2 residente in LD RO (CN), Fraz. San Rocco 133
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_3 C.F._3 residente in Alba (CN), Via Pietro Ferrero 4
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_4 C.F._4 residente in [...]
parti convenute contumaci
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti, respinta ogni contraria istanza ed eccezione
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art, 281 decies c.p.c. depositato in data 7.6.2024, , per mezzo Parte_1 della procuratrice (procura generale del 23.11.2022 a rogito Notaio Parte_2
Dott.ssa alla residenza di Aosta, rep. 7636, racc. 5588, registrata in Aosta il Persona_1
30.11.2022 al n. 6829 serie 1t) citava in giudizio i resistenti, allegando di:
- essere proprietaria dell'unità abitativa sita in LD RO (CN), Fraz. San Rocco, censita al catasto urbano del predetto Comune, fg. 4, part. 488, catg A/4, abitazione che si affaccia su un cortile in comune con altri immobili, censito al fg. 4, part. 814 sub 7;
- all'interno del cortile comune si identificano altre particelle, tra le quali: a) un deposito, censito al fg. 4, part. 814 sub 3 e accatastato come C/2 (magazzini e depositi), rendita € 5,11 e b) un locale pertinenziale all'immobile in piena proprietà della ricorrente, censito al fg. 4, part. 814 sub 6 e accatastato come A/3, rendita € 69,20;
- la particella censita al fg. 4, part. 814 sub 6 costituisce unicamente l'ingresso e scala dell'abitazione della sig.ra censita al limitrofo fg. 4, part. 488 ed è in uso esclusivo dalla sig.ra Parte_1 Parte_1 fin dalla sua erezione, che risale a oltre venti anni addietro;
- il locale deposito di cui al fg. 4, part. 814 sub 3, per sua parte, è stato da sempre esclusivamente utilizzato dalla sig.ra da oltre venti anni quale magazzino e deposito;
Parte_1
- i predetti beni risultino entrambi formalmente intestati alla ricorrente sig.ra solo nella Parte_1 misura di 3/9 di proprietà, mentre le restanti quote appaiono catastalmente intestate agli odierni resistenti che non li hanno mai utilizzati;
- i resistenti contumaci sottoscrivevano le dichiarazioni nelle quali riconoscevano che gli immobili censiti al fg. 4, part. 814 subb 3 e 6 erano stati usucapiti dalla sig.ra “in quanto è stata al Parte_1 continuo, pacifico ed incontestato possesso per oltre venti anni e per la piena e totale proprietà degli immobili stessi”.
Chiedeva, quindi, che venisse accertato e dichiarato che, per effetto di maturata usucapione, la ricorrente era divenuta proprietario esclusiva della porzione di immobili descritti.
I convenuti, nonostante la ritualità delle notifiche, non si costituivano e ne veniva dichiarata la contumacia.
2 La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali ammesse e, all' udienza del
31.3.2025 la causa veniva discussa oralmente ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza nel termine di cui all'ultimo comma del citato articolo..
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La domanda di usucapione proposta da parte attrice è risultata fondata e va conseguentemente accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente si osserva che per la configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (v. ex plurimis Cass. 11000/2001), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (v. Cass.
4436/1996 e Cass. 10652/1994).
Nel caso in cui la domanda di usucapione sia proposta dal comproprietario di un bene immobile e abbia ad oggetto il bene comune, il comproprietario “deve dimostrare di averla posseduta uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (Cass. n. 23539/2011; Cass. n. 3238/2018; n.
10620/2020 e, da ultimo, Cass. ordinanza n. 30765/2023), ossia può usucapire la proprietà esclusiva della cosa comune solo possedendola, ma è necessario che la possieda animo domini, per il tempo necessario, in modo inconciliabile con la possibilità di fatto di un godimento comune, come nel caso in cui la cosa venga attratta nella sua sfera di materiale ed esclusiva disponibilità mediante una attività che valga, comunque, ad escludere il concorrente compossesso degli altri comproprietari
(Cass. n.5640/1995). Quindi, onde procedere all'acquisto a titolo originario, il possessore risulta onerato di esplicare in via esclusiva, continuativa e senza alcun limite il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo ius potestativo, palesando un comportamento passibile di evidenziare, anche agli occhi di terzi, una incontestata e piena signoria de facto sul cespite, quale elemento in discrasia con la inerzia del legittimo titolare. A tal fine, infatti, si precisa che, onde procedere alla verifica del possesso altro da sé dalla condotta clandestina, risulta imprescindibile che il primo sia legittimato ed esercitato pubblicamente in maniera non occulta e palese a tutti o almeno ad una rilevante ed indistinta generalità di soggetti (Cass. civ. sez. II, 23 settembre 2019, n. 23564).
Ciò posto, dalle concordi deposizioni rese dai testi è, invero, emerso in modo univoco il potere di fatto esercitato in maniera esclusiva e illimitata da e dal marito fin dal 1984 o, Parte_1 comunque, dal 2002 sugli immobili oggetto della presente domanda, in maniera pubblica e palese e
3 tale da escludere il compossesso da parte degli altri comproprietari. Ed infatti, i testi e Testimone_1 all'udienza del 31.3.2025 hanno confermato le circostanze dedotte dall'attrice nel Testimone_2 ricorso “cap. 1: Conosco l'abitazione dell'attrice perché ci vado fin da piccolo, Testimone_1 continuo tuttora ad andarci. Confermo guardano la planimetria che mi viene rammostrata, che sui sub. 2 e 3 c'è un fabbricato diviso in due, una parte della ricorrente, la sub 3, e una parte dei vicini, la sub.
2. Da quando avevo circa 7 anni mio nonno e la ricorrente hanno sempre stipato dei mobili e hanno sempre parcheggiato la macchina nel sub.
3. Il sub 2 non l'hanno mai utilizzato. Cap. 2: sul sub. 6 è posizionata la scala esterna e viene utilizzata da sempre dalla ricorrente per accedere al primo piano dell'abitazione dove sono posizionate le camere da letto e il bagno, non c'è una scala interna”; “cap. 1: conosco i luoghi di cui alla planimetria che mi viene Testimone_2 rammostrata dal 2002 perché la mia attuale moglie è la figlia del marito della ricorrente. Sul sub. 3
c'è un basso fabbricato usato dalla ricorrente da quando la conosco, ossia dal 2002, come garage e magazzino. Cap. 2: sul sub. 6 c'è un gabinetto e una scala che porta su al primo piano dell'abitazione della ricorrente, l'ha sempre usata lei perché al piano di sopra ha le camere da letto. Io e mia moglie quando andavamo a trovarla usavamo quella scala per andare a dormire”).
I resistenti/comproprietari, del resto, non solo non hanno inteso contrastare la pretesa creditoria fatta valere dall'attrice omettendo di costituirsi, ma hanno, altresì, rilasciato a Parte_1 dichiarazioni sottoscritte con le quali hanno riconosciuto che gli immobili censiti al fg. 4, part. 814 subb 3 e 6 sono stati usucapiti dalla sig.ra per il continuo, pacifico ed incontestato possesso Parte_1 per oltre venti anni e per la piena e totale proprietà degli immobili stessi.
Da ultimo, i resistenti hanno scelto di non presentarsi a rispondere all'interrogatorio formale deferitogli. Tale comportamento processuale, valutato unitamente agli elementi di prova sopra indicati, induce a ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio ex art. 232 c.p.c.
Risulta quindi perfezionatosi il requisito del possesso continuato, esclusivo e senza limiti per venti anni necessario per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 1158 c.c.; va conseguentemente dichiarato, in accoglimento della domanda, l'acquisto in favore dell'attrice, per usucapione ventennale, della intera proprietà degli immobili descritti in atto di citazione.
Le spese di lite, stante la mancata opposizione dei resistenti, dovranno rimanere definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
4 1) in accoglimento della domanda proposta dalla parte attrice, dichiara l'avvenuto acquisto, per maturata usucapione ventennale, a favore di della intera proprietà dei beni Parte_1 immobili censiti presso il catasto fabbricati del Comune di LD RO (CN), fg. 4, part. 814, subalterni n. 3 catg C/2 e n. 6 catg A/3;
2) dichiara le spese irripetibili,
3) Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Asti, il 1 aprile 2025
Il Giudice dr.ssa Sara Pozzetti
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