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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 08/05/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 43/2023 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), elettiv.te domiciliato in Via Jaci Parte_1 CodiceFiscale_1
26, Messina, presso lo studio dell'Avv. Galimi, recapito professionale dell'Avv.
Giuseppe Turrisi che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Carmela La Maestra, per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
), n.q. di eredi di , CodiceFiscale_3 Persona_1 Controparte_2
(c.f. ), (c.f. CodiceFiscale_4 Controparte_3 C.F._5
) e (c.f. ), tutti elettiv.te domiciliati
[...] CP_4 CodiceFiscale_6
in Via C. Battisti 167, Messina, presso lo studio degli Avv.ti Pietro, Francesco e
Carlo Carrozza che li rappresentano e difendono per procura in atti, appellati, avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (appello avverso la sentenza n. 1478/22 R.S. del
Tribunale di LL OZ di TO).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
1 Con atto di citazione notificato in data 13 gennaio 2023 ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 1478/23 R.S. con la quale il Tribunale di
LL OZ di TO lo aveva condannato al pagamento della somma di €
38.489,48, oltre interessi legali sino al saldo, a favore di e Controparte_1
(classe 1967), n.q. di eredi di , Controparte_2 Persona_1 CP_2
(classe 1973), e nonché al pagamento
[...] Controparte_3 CP_4
delle spese processuali.
Gli odierni appellati, premesso di avere pagato a la somma di € Parte_1
49.479,27 in esecuzione della sentenza n. 22/04 R.S. emessa dal Tribunale di
LL P.G., poi riformata dalla Corte d'Appello di Messina con sentenza n.
662/12 R.S., avevano proposto ricorso monitorio nei confronti dello per Pt_1
ottenerne la condanna alla restituzione delle somme indebitamente ricevute.
Avverso tale decreto aveva proposto opposizione, ritenuta infondata dal Pt_1
giudice di prime cure, il quale aveva comunque condannato al pagamento Pt_1 della minor somma pari ad € 38.489,48, a favore degli odierni appellati, dando atto dell'avvenuto incameramento, da parte di questi ultimi, della somma di €
10.989,80.
Con il primo motivo di appello ha eccepito la mancanza di prova Parte_1
in ordine alla legittimazione attiva di (classe 1973), Controparte_2 [...]
e quali eredi di tenuto conto che la CP_3 CP_4 Controparte_1
denunzia di successione allegata non era idonea a dimostrare la qualità di eredi e che agli atti del giudizio di appello non era stato allegato né il certificato di morte di né il certificato storico di famiglia. Il Tribunale, inoltre, non Controparte_1
aveva verificato neanche la qualità di eredi di in capo a Persona_1 CP_2
(classe 1967) e i quali costituendosi avevano
[...] Controparte_1
depositato solo il certificato di morte di senza allegare alcuna Persona_1
prova della loro qualità di eredi.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha contestato il valore di prova idonea ad emettere il decreto ingiuntivo attribuito dal giudice di prime cure alla sentenza della Corte d'Appello n. 662/12 R.S., non contenendo la stessa alcuna statuizione di condanna anche generica, né potevano valere a tal fine le copie degli assegni prodotti in copia dagli odierni appellati.
2 Con il terzo motivo ha lamentato la contraddittorietà della sentenza n. Pt_1
662/12 R.S. della Corte d'Appello di Messina evidenziando che la Corte non si era espressamente pronunciata sulla domanda di risarcimento dei danni da lui svolta in via riconvenzionale ed accolta nel giudizio di primo grado sicché doveva ritenersi che la condanna degli odierni appellati al pagamento di una somma di denaro non fosse stata travolta dalla decisione di secondo grado;
in ogni caso, potendosi prospettare un contrasto tra dispositivo e motivazione, i – CP_1
piuttosto che agire in via monitoria, avrebbero dovuto impugnare la CP_4
sentenza innanzi alla Corte di Cassazione. Chiedeva quindi, in riforma della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'accertamento della inesistenza di diritti di credito in capo agli odierni appellati nei suoi confronti;
in subordine, chiedeva che venisse dichiarata la decadenza degli appellati dal diritto di proporre l'azione di ripetizione delle somme, con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.
e (classe 1967), n.q. di eredi di Controparte_1 Controparte_2 Per_1
(classe 1973), e si
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4
costituivano contestando le doglianze svolte da;
in ordine alla loro Parte_1
legittimazione attiva, evidenziavano che la qualità di eredi di in Controparte_1
capo a (classe 1973), e non Controparte_2 Controparte_3 CP_4 era stata contestata da nell'ambito del giudizio svoltosi innanzi alla Corte Pt_1
d'Appello sicché tale circostanza doveva ritenersi ormai acquisita in quanto non contestata dall'appellante. Evidenziavano, inoltre, che, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza di primo grado comportava automaticamente l'obbligo di ripristinare la situazione anteriore con conseguente diritto, in capo agli odierni appellati, di ripetere le somme corrisposte in esecuzione di un titolo poi caducato, diritto da far valere anche in altro autonomo giudizio, come accaduto nella specie.
Escludevano che vi fosse alcun contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 662/12 R.S. atteso che la Corte aveva chiaramente inteso rigettare l'unica domanda riconvenzionale svolta dal e accolta in primo grado, con conseguente riforma in tal senso della sentenza Pt_1
impugnata.
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
3 In relazione al primo motivo di gravame, si osserva che Controparte_2
e qualificandosi eredi di hanno CP_3 CP_4 Controparte_1
impugnato la sentenza del Tribunale di LL P.G. n. 22/04 R.S. innanzi alla
Corte d'Appello di Messina;
, nell'ambito di tale giudizio, non ha Parte_1
contestato tale qualità, difendendosi nel merito e contestando la fondatezza delle doglianze svolte dai – CP_1 CP_4
Secondo il costante orientamento della S.C., colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, propone impugnazione, deve fornire la prova, ex art. 2697 c.c., di tale sua qualità, posto che la titolarità, attiva o passiva, della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la sua negazione (Cass. Civ. Sez. 3, 27 settembre 2024 n.
25860).
Non essendovi stata, nel caso in esame, alcuna contestazione da parte del Pt_1
in ordine alla qualità di eredi di in capo a Controparte_1 CP_4 CP_2
e deve ritenersi che nel giudizio di appello tra le odierne parti in CP_3
causa la titolarità del diritto controverso abbia costituito un fatto pacifico, del quale nel presente procedimento non può che tenersi conto.
Come chiarito dalla S.C., infatti, qualora l'effettiva titolarità del rapporto controverso abbia costituito, nel precedente grado di giudizio, fatto pacifico per mancata contestazione ad opera di tutte le parti in causa, quella di esse che nel successivo grado la contesti ha l'onere di fornire la prova del suo contrario assunto, in quanto rivolto a mettere in discussione un fatto del quale si è già considerata acquisita la prova come fatto non contestato (Cass. Civ. Sez. lav., 1 settembre 2003 n. 12740).
Analoghe considerazioni devono svolgersi riguardo alla qualità di eredi di in capo a e (classe 1967); anche in Persona_1 CP_1 Controparte_2
tale ipotesi, infatti, a fronte del deposito del certificato di morte di Per_1
e della costituzione in giudizio da parte di e
[...] CP_1 Controparte_2
n.q. di eredi di alcuna contestazione è stata sollevata Persona_1 dall'opponente . Parte_1
4 Ne consegue, pertanto, il rigetto di tale eccezione.
Riguardo al secondo motivo di appello, si osserva che, come affermato dalla
S.C., la sentenza d'appello che, in riforma di quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il "solvens" formuli in sede di gravame - per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2 e 402, comma 1, c.p.c. – un'apposita domanda in tal senso, ovvero attivi un autonomo giudizio, tenendo conto che, ove si determini in quest'ultimo senso, non gli sarà opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia, perché la rinuncia implicita alla domanda di cui all'art. 346 c.p.c. ha valore processuale e non anche sostanziale (Cass. Civ. Sez. 3, 10 luglio 2018 n. 18062).
Ne consegue, pertanto, che nulla ostava a che gli odierni appellati agissero per la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, poi riformata, in sede monitoria, non avendo chiesto tale ripetizione nel giudizio di gravame, a prescindere quindi dalla circostanza che il pagamento a favore del fosse avvenuto nel corso del giudizio di secondo grado. Pt_1
Priva di pregio deve ritenersi l'affermazione (pag. 10 atto di appello) secondo cui il Tribunale non aveva dato atto che era stato emesso un decreto ingiuntivo sulla base di una sentenza non contenente alcuna condanna e non indicante la somma reclamata nonché di copie di assegni circolari fatte valere nei confronti del beneficiario.
Se con la sentenza n. 662/12 R.S. la Corte d'Appello di Messina avesse disposto la condanna di alla restituzione di quanto percepito in forza Parte_1
della sentenza di primo grado, i avrebbero ben potuto agire sulla Parte_2
scorta di tale titolo, senza necessità di presentare un ricorso monitorio;
gli assegni allegati, inoltre, attestavano l'avvenuta corresponsione al degli importi Pt_1
indicati nella sentenza di primo grado e dei quali è stata chiesta la ripetizione.
Parimenti infondato deve ritenersi il terzo motivo di impugnazione.
Alcun contrasto tra dispositivo e motivazione emerge dalla sentenza n. 662/12
R.S. della Corte d'Appello; in primo grado il Tribunale di LL P.G. in
5 accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da aveva Parte_1 condannato gli odierni appellati a pagare, a favore dello stesso, la somma di €
15.958,52, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di risarcimento danni. Il Tribunale aveva precisato in motivazione che appariva ragionevole la parametrazione della domanda risarcitoria agli importi versati, come desumibili dal bilancio approntato dal liquidatore (sia per conferimenti iniziali che per conferimenti successivi).
Nella sentenza di appello la Corte (pag. 13) ha affermato che la domanda riconvenzionale di risarcimento danni consistenti nella perdita dei versamenti non possa essere accolta, così statuendo in dispositivo: “in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni di ”. Parte_1
Dalla lettura dei provvedimenti richiamati non emerge alcuna discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza della Corte d'Appello sicché appare evidente che la Corte abbia inteso riformare la sentenza di primo grado rigettando la domanda riconvenzionale svolta da che era stata accolta dal Tribunale di Pt_1
LL P.G. con la sentenza n. 22/04 R.S.
L'appello proposto da deve, pertanto, essere rigettato. Parte_1
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Deve inoltre trovare applicazione l'art. 13 D.P.R. n. 115/02 che dispone che
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Deve quindi darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente;
l'obbligo di pagamento, a carico dell'appellante, sorge ex lege al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1478/22 R.S. del
Tribunale di LL OZ di TO, così provvede: rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
6 condanna l'appellante al pagamento, a favore degli appellati, delle spese processuali liquidate in € 10.000,00 per compensi (€ 2.000,00 fase studio, €
1.400,00 fase introduttiva, € 3.000,00 fase trattazione, € 3.600,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma.
Messina, 6 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott.ssa Vincenza Randazzo)
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