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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/05/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2714/2021 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
17.2.2025, previa concessione dei termini ridotti di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: risarcimento danni tra
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Rosario
Fortino, per mandato in atti;
attori
e
, nato il [...] a [...] Controparte_1
(cf ), e residente a[...] Marano Principato C.F._3
(CS) elettivamente domiciliato alla Via Serra, 1 presso l'Avv. Concetta Gigliotti, per mandato in atti;
convenuto nonché
, in persona del sindaco pro tempore Dr. con sede Controparte_2 CP_3
legale in Lattarico (CS), Via Nicola Mari, 28- 87010 e l in persona del Controparte_4
commissario pro tempore, con sede in viale Crati c/da Vagliolise;
Chiamati contumaci-
CONCLUSIONI Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno convenuto dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2 CP_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti e di quelli ulteriori oggetto
[...]
di accertamento a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso in precedenza, rubricato al n. 4227/2015 R.G.),
a seguito di fenomeni infiltrativi scaturenti dalla mancanza di adeguato sistema di regimentazione delle acque meteoriche dell'appezzamento di terreno di proprietà di
, nonché all'esecuzione delle opere di manutenzione del fondo ivi Controparte_1 individuate.
A fondamento delle domande spiegate gli attori hanno esposto:
- che, con ricorso proposto ex art. 696 bis c.p.c., avevano lamentato l'incontrollato deflusso nella relativa proprietà delle acque superficiali provenienti dai terreni di proprietà del convenuto;
- che le acque meteoriche avevano determinato danni alla cunetta in cemento posta a base del muro, nonché per il danneggiamento dei lastroni in cemento, sconnessi tra loro, il danneggiamento del marciapiede e la consequenziale turbativa di staticità dell'immobile di proprietà . Parte_3
- che, all'esito del suddetto accertamento tecnico preventivo, il nominato ctu aveva specificato: “ che...le acque meteoriche dell'appezzamento di terreno di proprietà del Sig.
[...]
, scorrono incontrollate in superficie e scendono con velocità a valle invadendo la proprietà CP_1 dei ricorrenti. Il muro di recinzione del fabbricato di proprietà non realizzato a perfetta _4 regola d'arte, è sprovvisto di fori per il deflusso delle acque;
non sono presenti pozzetti per la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali. Si crea pertanto una barriera per cui le acque meteoriche provenienti dal versante a monte del fabbricato convogliano verso la proprietà e Pt_1
con i danni consequenziali” e quantificato i danni, causati dall'infiltrazione delle Pt_2 acque, in complessivi € 6.978,00;
, costituendosi, in giudizio, ha eccepito l'inutilizzabilità degli esiti del Controparte_1
procedimento per atp, essendo stato il giudizio di merito introdotto dopo molti anni dalla celebrazione del procedimento conservativo, nonchè la prescrizione dell'azione promossa per decorso del termine quinquiennale dal deposito della ctu, e, nel merito, il proprio difetto di legittimazione passiva, sul rilievo che unici soggetti civilmente responsabili verso i terzi dei danni causati dal difettoso sistema di deflusso delle acque dovevano ritenersi l' ed il , nei cui confronti chiedeva l'estensione del _4 Controparte_2 contraddittorio.
All'uopo, ha allegato che gli interventi realizzati dai suddetti Enti avrebbero alterato di non poco gli equilibri idrogeologici dell'intera area, non avendo questi tenuto conto dell'andamento altimetrico e planimetrico del terreno per la realizzazione delle opere e che tale situazione aveva indotto il deducente già nell'anno 2012, con racc./ar datata
24.12.12, a diffidare il ad intervenire immediatamente per Controparte_2
l'esecuzione delle opere necessarie, come da ordinanza che lo stesso emanava, alla creazione dei solchi nei terreni di natura agricola.
Ha, quindi, eccepito di essersi reso da subito disponibile a collaborare alla luce dei presunti danni lamentati dagli odierni attori evidenziando che gli stessi dovevano richiedere anche l'intervento degli entri, rimasti inerti.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, non costituiti, nei cui confronti gli istanti hanno esteso la domanda, la causa, quindi, previa acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di a.t.p., dopo l'espletamento di prova orale e nuova consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 17.2.2025 è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate, con assegnazione dei termini (ridotti) di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
Tanto premesso, deve respingersi l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria spiegata da parte attrice.
Ed invero, il danno da infiltrazioni d'acqua costituisce un illecito permanente.
In termini giuridici, un illecito permanente è una situazione che continua nel tempo, come nel caso delle infiltrazioni. L'illecito non si esaurisce al momento del danno iniziale, ma continua finché la situazione dannosa non viene eliminata (Cassazione sent. n. 25835 del 5 settembre 2023).
Protraendosi quindi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa. (Cass. ord. n 34377 del 22 novembre 2022).
Nel caso di specie il danno da infiltrazioni d'acqua risulta essere ancora in atto, tenuto conto che non sono stati eseguiti gli interventi indicati nel precedente procedimento di Atp instaurato tra le medesime parti e che i fenomeni infiltrativi, per come accertato dal ctu nominato in giudizio, sono ancora in corso.
Ciò posto, la domanda deve ritenersi fondata, nei termini e per le ragioni di seguito evidenziate.
Deve premettersi che, in punto di diritto la vicenda dedotta in giudizio va ricondotta nell'ambito della previsione di cui all'art. 2051 c.c., che pone a carico del custode della cosa fonte del danno una responsabilità di carattere oggettivo, che prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo, salva la prova liberatoria del caso fortuito che deve essere fornita dal custode.
Allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui (cfr. Cass. civ. n. 5808/2019, n. 30775/2017 e n. 11225/2017).
E segnatamente, occorre dimostrare che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (così
Cass. civ. n. 30775/2017, n. 11526/17, n. 2660/2013 n. 15389/2011), che deve quindi presentarsi come “causa” dell'incidente e non come mera “occasione” dello stesso (cfr.
Cass. civ. n. 10938/2018 e n. 23919/2013).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd.
“caso fortuito”, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva
(cfr. Cass. civ. n. 30775/2017).
Sul punto, la Corte di nomofilachia ha avuto occasione di precisare che, in tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità “ex ante”, predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita;
ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (Cass. civ. n. 1725/2019).
Ciò posto, deve ritenersi provato tanto il rapporto di custodia con il bene da cui proviene il danno lamentato da parte attrice, quanto la necessità di provvedere alla realizzazione di un sistema di regimentazione delle acque che ne consenta il deflusso controllato nella proprietà attorea.
Ed invero, il ctu nominato nel presente giudizio, sulla scorta della documentazione prodotta, delle risultanze dell'accertamento tecnico espletato in via preventiva nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, nonché della verifica dello stato attuale dei luoghi, ha chiarito che “Dalle rilevazioni effettuate durante le operazioni peritali svoltesi in data 18/12/2023 (Rif. Allegato C – Rilievo fotografico), emerge che lungo tutto il lato
Sud, al confine con la proprietà di parte resistente, è stato eretto un muro di contenimento in conglomerato cementizio armato, di altezza media pari a circa mt. 2, con giunto tecnico nella mezzeria;
tale muro è munito di fori, per tutta la sua lunghezza e posti trasversalmente alla sezione, adibiti allo smaltimento delle acque piovane. Il muro si presenta in buono stato di conservazione e non presenta alcuna fessurazione e/o crepa.
La zona compresa tra predetto muro ed il fabbricato è pavimentata con lastroni di cemento per una ampiezza di circa mt. 2,5; tali lastroni si presentano sconnessi tra di loro. Tra la fine di predetta pavimentazione ed il muro esterno del fabbricato, è stato realizzato un ulteriore marciapiede sempre in cemento che, al momento del sopralluogo, si presenta lesionato a tratti sia trasversalmente che longitudinalmente;
tale marciapiede, inoltre, risulta separato dai predetti lastroni per via della presenza di un canale di scolo delle acque piovane;
infine, al piede del muro vi è una cunetta “alla francese” in cemento che, allo stato attuale, risulta completamente danneggiata e, pertanto, inservibile”.
Ha, ancora, evidenziato che “Il terreno di proprietà della resistente che confina con il muro sopra descritto, è delimitato a Sud dalla strada comunale denominata Via Regina Bivio;
esso ha un dislivello di circa mt. 32 ed una pendenza di circa il 25% ” e che ivi “sono completamente assenti qualsivoglia accorgimento per la canalizzazione delle acque piovane che, pertanto, scorrono, per la maggior parte, incontrollate in superficie scendendo con velocità a valle verso l'abitazione di proprietà della ricorrente. Tale situazione è ancor più accentuata dal fato che il muro di contenimento presente ad Ovest della proprietà della ricorrente e che delimita il terreno di proprietà della resistente con il fabbricato eretto e di proprietà della non è fornito di alcun foro per il _4 deflusso delle acque piovane;
né è presente alcun pozzetto per la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali: pertanto, in questa zona si crea una vera e propria barriera, per cui le acque meteoriche provenienti dal versante a monte del fabbricato convogliano tutte, inevitabilmente, verso la proprietà della ricorrente”.
Accertata la completa assenza di qualsivoglia accorgimento relativamente alla canalizzazione delle acque meteoriche posto in essere dai proprietari dei fondi confinanti con la proprietà degli attori l'ausiliario, ha individuato gli interventi da dover porre in essere al fine di permettere la corretta canalizzazione delle acque meteoriche, onde evitare ulteriori aggravi dei danni già presenti sull'immobile di proprietà della ricorrente, nonché pericolo per la stessa e quantificato in € 8.000,00, oltre iva e contributi, i costi per il ripristino della normale fruibilità della proprietà della ricorrente.
In occasione dell'integrazione resa su sollecitazione della scrivente, in ordine al grado di responsabilità imputabile a ciascuno degli odierni convenuti, il tecnico, con accertamento condivisibile, ha chiarito, quindi, che il 60 % della responsabilità è “imputabile a
[...]
, proprietario del terreno agricolo confinante a Sud con la proprietà attorea, il quale CP_1 dovrebbe eseguire i lavori descritti ai punti a, b e c della precedente relazione e che, di seguito, si riportano: (1) predisporre sul terreno idonei fossi di scolo, al fine di garantire la canalizzazione delle acque meteoriche, in maniera tale da regolamentarne il loro scolo e deflusso in caso di abbondanti rovesci;
(2) prevedere la realizzazione di almeno tre pozzetti, muniti di idonee griglie, per la raccolta delle acque, da sistemare due agli estremi del muro di recinzione presente a monte del fabbricato _4 ed uno a monte del muro di proprietà della ricorrente al confine con la particella n. 763; (3) le acque raccolte da predetti pozzetti dovranno essere incanalate mediante tubazione interrata di idonea sezione, che dovrà convogliare verso valle con immissione nelle griglie esistenti poste lungo il ciglio stradale di Via Rizzuti;
ii) 30% a carico del poiché deve garantire il corretto funzionamento delle Controparte_2
griglie di scolo già presenti, e realizzare i lavori di cui al punto d della precedente relazione, che di seguito vado a riportare: (1) Si consiglia la sistemazione, laddove non fosse già stata eseguita, dei margini della strada comunale Via Regina, in maniera tale da evitare il deflusso incontrollato delle acque meteoriche verso valle lungo il terreno di proprietà della resistente. iii) 10% a carico della
proprietaria del fabbricato posto ad Ovest rispetto alla proprietà di parte attrice, la quale _4 dovrebbe realizzare dei fori di scolo lungo il muro di cinta che delimita il proprio possedimento con il terreno di proprietà del Sig. : ciò garantirebbe il fatto che le acque meteoriche Controparte_1 eventualmente sfuggite ai canali di scolo, abbiano comunque la possibilità di defluire direttamente in quella zona circoscritta, senza che possa capitare l'evenienza che le stesse possano dirigersi verso
l'abitazione di parte attrice, arrecando ulteriori danni o, addirittura, ristagnare nel sottosuolo rischiando, così, l'insorgere di smottamenti del terreno stesso verso valle.”
Posto che il mero invio di una lettera raccomandata nel 2012 da parte del di una CP_1
missiva in cui si diffidava l'amministrazione comunale all'esecuzione di una programmazione per gli interventi di realizzare appare insufficiente ad integrare una valida causa di esonero da responsabilità, non trattandosi di fortuito in senso stretto o di un atto dello stesso danneggiato o di un terzo che si sia rivelato come causa esclusiva dell'evento, deve peraltro escludersi che la mancata esecuzione degli interventi prescritti al convenuto sia giustificata dalla mancata collaborazione degli altri enti coinvolti atteso che il consulente ha evidenziato “ che le opere poste a carico del Sig. , possono essere Controparte_1 realizzate indipendentemente dall'intervento delle altre parti coinvolte, poiché interamente ricadenti all'interno del proprio possedimento;
l'unico momento in cui deve obbligatoriamente intervenire il
è quando si devono realizzare i raccordi dei canali con le griglie già presenti e Controparte_2 poste lungo il ciglio stradale di Via Rizzuti, al fine di garantire che queste possano correttamente accogliere e far defluire le acque piovane provenienti dai pozzetti realizzati dal predetto Sig. .” CP_1
Il tecnico ha, quindi, escluso che non si ponga il problema dell'attraversamento delle proprietà di terzi delle opere da realizzare, atteso “che le tubazioni interrate, al fine di raggiungere la Via Rizzuti, possono essere realizzate in maniera tale da passare esclusivamente attraverso la proprietà di parte ricorrente, la quale ha tutto l'interesse affinché tali opere vengano realizzate: infatti, le opere da realizzare, se eseguite a regola d'arte sfruttando le attuali tecniche di realizzazione, non andranno in alcun modo a modificare lo stato dell'arte né, tantomeno, andranno ad arrecare danni alla proprietà della ricorrente”.
Conseguentemente, , il e l' devono essere Controparte_1 Controparte_2 _4
condannate all'esecuzione ciascuna delle opere indicate dal CTU nelle relazioni depositate in atti, oltre al pagamento, in favore di parte attrice ed in solido tra loro, della somma di euro 8.000,00, somma necessaria al ripristino delle condizioni di ordinaria fruibilità del cespite di proprietà attorea, sulla scorta del computo metrico estimativo accluso alla relazione peritale. La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è, invero, prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali, con la conseguenza che l'impugnazione da parte di uno dei condannati, volta a sostenere la responsabilità anche di altro dei potenziali responsabili o una diversa misura della colpa tra i convenuti già condannati, presuppone il tempestivo e rituale dispiegamento davanti al giudice del merito della domanda di rivalsa nei confronti di costoro, non venendo meno, proprio in forza dell'art. 2055 c.c., la sua responsabilità per l'intero nei confronti del danneggiato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, ai medi tabellari, da ritenersi congrui in relazione all'attività espletata,
e, stante l'ammissione degli attori al gratuito patrocinio, il relativo pagamento deve essere eseguito in favore dello Stato.
Spese di ctu definitivamente a carico dell'erario.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
➢ DICHIARA la CONTUMACIA del e dell Controparte_2 _4
;
[...]
➢ IN ACCOGLIMENTO della domanda attorea, CONDANNA il CP_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore e l
[...] Controparte_4 in persona del commissario pro tempore, ciascuno all'esecuzione delle opere indicate nelle pagine 2, 3 e 4 della relazione tecnica a firma dell'Ing. Pt_1
depositata in data 13.2.2025, qui da intendersi integralmente richiamata:
➢ CONDANNA i convenuti al pagamento della somma di euro 8.000,00 in favore di parte attrice, in solido tra loro;
➢ CONDANNA i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidandole nell'importo prenotato a debito quanto alle spese vive ed in euro
2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario; ➢ PONE le spese di ctu a carico dell'erario.
Cosenza, 15.5.2025
il Giudice
Germana Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2714/2021 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
17.2.2025, previa concessione dei termini ridotti di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: risarcimento danni tra
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Rosario
Fortino, per mandato in atti;
attori
e
, nato il [...] a [...] Controparte_1
(cf ), e residente a[...] Marano Principato C.F._3
(CS) elettivamente domiciliato alla Via Serra, 1 presso l'Avv. Concetta Gigliotti, per mandato in atti;
convenuto nonché
, in persona del sindaco pro tempore Dr. con sede Controparte_2 CP_3
legale in Lattarico (CS), Via Nicola Mari, 28- 87010 e l in persona del Controparte_4
commissario pro tempore, con sede in viale Crati c/da Vagliolise;
Chiamati contumaci-
CONCLUSIONI Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno convenuto dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2 CP_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti e di quelli ulteriori oggetto
[...]
di accertamento a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso in precedenza, rubricato al n. 4227/2015 R.G.),
a seguito di fenomeni infiltrativi scaturenti dalla mancanza di adeguato sistema di regimentazione delle acque meteoriche dell'appezzamento di terreno di proprietà di
, nonché all'esecuzione delle opere di manutenzione del fondo ivi Controparte_1 individuate.
A fondamento delle domande spiegate gli attori hanno esposto:
- che, con ricorso proposto ex art. 696 bis c.p.c., avevano lamentato l'incontrollato deflusso nella relativa proprietà delle acque superficiali provenienti dai terreni di proprietà del convenuto;
- che le acque meteoriche avevano determinato danni alla cunetta in cemento posta a base del muro, nonché per il danneggiamento dei lastroni in cemento, sconnessi tra loro, il danneggiamento del marciapiede e la consequenziale turbativa di staticità dell'immobile di proprietà . Parte_3
- che, all'esito del suddetto accertamento tecnico preventivo, il nominato ctu aveva specificato: “ che...le acque meteoriche dell'appezzamento di terreno di proprietà del Sig.
[...]
, scorrono incontrollate in superficie e scendono con velocità a valle invadendo la proprietà CP_1 dei ricorrenti. Il muro di recinzione del fabbricato di proprietà non realizzato a perfetta _4 regola d'arte, è sprovvisto di fori per il deflusso delle acque;
non sono presenti pozzetti per la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali. Si crea pertanto una barriera per cui le acque meteoriche provenienti dal versante a monte del fabbricato convogliano verso la proprietà e Pt_1
con i danni consequenziali” e quantificato i danni, causati dall'infiltrazione delle Pt_2 acque, in complessivi € 6.978,00;
, costituendosi, in giudizio, ha eccepito l'inutilizzabilità degli esiti del Controparte_1
procedimento per atp, essendo stato il giudizio di merito introdotto dopo molti anni dalla celebrazione del procedimento conservativo, nonchè la prescrizione dell'azione promossa per decorso del termine quinquiennale dal deposito della ctu, e, nel merito, il proprio difetto di legittimazione passiva, sul rilievo che unici soggetti civilmente responsabili verso i terzi dei danni causati dal difettoso sistema di deflusso delle acque dovevano ritenersi l' ed il , nei cui confronti chiedeva l'estensione del _4 Controparte_2 contraddittorio.
All'uopo, ha allegato che gli interventi realizzati dai suddetti Enti avrebbero alterato di non poco gli equilibri idrogeologici dell'intera area, non avendo questi tenuto conto dell'andamento altimetrico e planimetrico del terreno per la realizzazione delle opere e che tale situazione aveva indotto il deducente già nell'anno 2012, con racc./ar datata
24.12.12, a diffidare il ad intervenire immediatamente per Controparte_2
l'esecuzione delle opere necessarie, come da ordinanza che lo stesso emanava, alla creazione dei solchi nei terreni di natura agricola.
Ha, quindi, eccepito di essersi reso da subito disponibile a collaborare alla luce dei presunti danni lamentati dagli odierni attori evidenziando che gli stessi dovevano richiedere anche l'intervento degli entri, rimasti inerti.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, non costituiti, nei cui confronti gli istanti hanno esteso la domanda, la causa, quindi, previa acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di a.t.p., dopo l'espletamento di prova orale e nuova consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 17.2.2025 è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate, con assegnazione dei termini (ridotti) di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
Tanto premesso, deve respingersi l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria spiegata da parte attrice.
Ed invero, il danno da infiltrazioni d'acqua costituisce un illecito permanente.
In termini giuridici, un illecito permanente è una situazione che continua nel tempo, come nel caso delle infiltrazioni. L'illecito non si esaurisce al momento del danno iniziale, ma continua finché la situazione dannosa non viene eliminata (Cassazione sent. n. 25835 del 5 settembre 2023).
Protraendosi quindi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa. (Cass. ord. n 34377 del 22 novembre 2022).
Nel caso di specie il danno da infiltrazioni d'acqua risulta essere ancora in atto, tenuto conto che non sono stati eseguiti gli interventi indicati nel precedente procedimento di Atp instaurato tra le medesime parti e che i fenomeni infiltrativi, per come accertato dal ctu nominato in giudizio, sono ancora in corso.
Ciò posto, la domanda deve ritenersi fondata, nei termini e per le ragioni di seguito evidenziate.
Deve premettersi che, in punto di diritto la vicenda dedotta in giudizio va ricondotta nell'ambito della previsione di cui all'art. 2051 c.c., che pone a carico del custode della cosa fonte del danno una responsabilità di carattere oggettivo, che prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo, salva la prova liberatoria del caso fortuito che deve essere fornita dal custode.
Allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui (cfr. Cass. civ. n. 5808/2019, n. 30775/2017 e n. 11225/2017).
E segnatamente, occorre dimostrare che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (così
Cass. civ. n. 30775/2017, n. 11526/17, n. 2660/2013 n. 15389/2011), che deve quindi presentarsi come “causa” dell'incidente e non come mera “occasione” dello stesso (cfr.
Cass. civ. n. 10938/2018 e n. 23919/2013).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd.
“caso fortuito”, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva
(cfr. Cass. civ. n. 30775/2017).
Sul punto, la Corte di nomofilachia ha avuto occasione di precisare che, in tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità “ex ante”, predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita;
ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (Cass. civ. n. 1725/2019).
Ciò posto, deve ritenersi provato tanto il rapporto di custodia con il bene da cui proviene il danno lamentato da parte attrice, quanto la necessità di provvedere alla realizzazione di un sistema di regimentazione delle acque che ne consenta il deflusso controllato nella proprietà attorea.
Ed invero, il ctu nominato nel presente giudizio, sulla scorta della documentazione prodotta, delle risultanze dell'accertamento tecnico espletato in via preventiva nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, nonché della verifica dello stato attuale dei luoghi, ha chiarito che “Dalle rilevazioni effettuate durante le operazioni peritali svoltesi in data 18/12/2023 (Rif. Allegato C – Rilievo fotografico), emerge che lungo tutto il lato
Sud, al confine con la proprietà di parte resistente, è stato eretto un muro di contenimento in conglomerato cementizio armato, di altezza media pari a circa mt. 2, con giunto tecnico nella mezzeria;
tale muro è munito di fori, per tutta la sua lunghezza e posti trasversalmente alla sezione, adibiti allo smaltimento delle acque piovane. Il muro si presenta in buono stato di conservazione e non presenta alcuna fessurazione e/o crepa.
La zona compresa tra predetto muro ed il fabbricato è pavimentata con lastroni di cemento per una ampiezza di circa mt. 2,5; tali lastroni si presentano sconnessi tra di loro. Tra la fine di predetta pavimentazione ed il muro esterno del fabbricato, è stato realizzato un ulteriore marciapiede sempre in cemento che, al momento del sopralluogo, si presenta lesionato a tratti sia trasversalmente che longitudinalmente;
tale marciapiede, inoltre, risulta separato dai predetti lastroni per via della presenza di un canale di scolo delle acque piovane;
infine, al piede del muro vi è una cunetta “alla francese” in cemento che, allo stato attuale, risulta completamente danneggiata e, pertanto, inservibile”.
Ha, ancora, evidenziato che “Il terreno di proprietà della resistente che confina con il muro sopra descritto, è delimitato a Sud dalla strada comunale denominata Via Regina Bivio;
esso ha un dislivello di circa mt. 32 ed una pendenza di circa il 25% ” e che ivi “sono completamente assenti qualsivoglia accorgimento per la canalizzazione delle acque piovane che, pertanto, scorrono, per la maggior parte, incontrollate in superficie scendendo con velocità a valle verso l'abitazione di proprietà della ricorrente. Tale situazione è ancor più accentuata dal fato che il muro di contenimento presente ad Ovest della proprietà della ricorrente e che delimita il terreno di proprietà della resistente con il fabbricato eretto e di proprietà della non è fornito di alcun foro per il _4 deflusso delle acque piovane;
né è presente alcun pozzetto per la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali: pertanto, in questa zona si crea una vera e propria barriera, per cui le acque meteoriche provenienti dal versante a monte del fabbricato convogliano tutte, inevitabilmente, verso la proprietà della ricorrente”.
Accertata la completa assenza di qualsivoglia accorgimento relativamente alla canalizzazione delle acque meteoriche posto in essere dai proprietari dei fondi confinanti con la proprietà degli attori l'ausiliario, ha individuato gli interventi da dover porre in essere al fine di permettere la corretta canalizzazione delle acque meteoriche, onde evitare ulteriori aggravi dei danni già presenti sull'immobile di proprietà della ricorrente, nonché pericolo per la stessa e quantificato in € 8.000,00, oltre iva e contributi, i costi per il ripristino della normale fruibilità della proprietà della ricorrente.
In occasione dell'integrazione resa su sollecitazione della scrivente, in ordine al grado di responsabilità imputabile a ciascuno degli odierni convenuti, il tecnico, con accertamento condivisibile, ha chiarito, quindi, che il 60 % della responsabilità è “imputabile a
[...]
, proprietario del terreno agricolo confinante a Sud con la proprietà attorea, il quale CP_1 dovrebbe eseguire i lavori descritti ai punti a, b e c della precedente relazione e che, di seguito, si riportano: (1) predisporre sul terreno idonei fossi di scolo, al fine di garantire la canalizzazione delle acque meteoriche, in maniera tale da regolamentarne il loro scolo e deflusso in caso di abbondanti rovesci;
(2) prevedere la realizzazione di almeno tre pozzetti, muniti di idonee griglie, per la raccolta delle acque, da sistemare due agli estremi del muro di recinzione presente a monte del fabbricato _4 ed uno a monte del muro di proprietà della ricorrente al confine con la particella n. 763; (3) le acque raccolte da predetti pozzetti dovranno essere incanalate mediante tubazione interrata di idonea sezione, che dovrà convogliare verso valle con immissione nelle griglie esistenti poste lungo il ciglio stradale di Via Rizzuti;
ii) 30% a carico del poiché deve garantire il corretto funzionamento delle Controparte_2
griglie di scolo già presenti, e realizzare i lavori di cui al punto d della precedente relazione, che di seguito vado a riportare: (1) Si consiglia la sistemazione, laddove non fosse già stata eseguita, dei margini della strada comunale Via Regina, in maniera tale da evitare il deflusso incontrollato delle acque meteoriche verso valle lungo il terreno di proprietà della resistente. iii) 10% a carico della
proprietaria del fabbricato posto ad Ovest rispetto alla proprietà di parte attrice, la quale _4 dovrebbe realizzare dei fori di scolo lungo il muro di cinta che delimita il proprio possedimento con il terreno di proprietà del Sig. : ciò garantirebbe il fatto che le acque meteoriche Controparte_1 eventualmente sfuggite ai canali di scolo, abbiano comunque la possibilità di defluire direttamente in quella zona circoscritta, senza che possa capitare l'evenienza che le stesse possano dirigersi verso
l'abitazione di parte attrice, arrecando ulteriori danni o, addirittura, ristagnare nel sottosuolo rischiando, così, l'insorgere di smottamenti del terreno stesso verso valle.”
Posto che il mero invio di una lettera raccomandata nel 2012 da parte del di una CP_1
missiva in cui si diffidava l'amministrazione comunale all'esecuzione di una programmazione per gli interventi di realizzare appare insufficiente ad integrare una valida causa di esonero da responsabilità, non trattandosi di fortuito in senso stretto o di un atto dello stesso danneggiato o di un terzo che si sia rivelato come causa esclusiva dell'evento, deve peraltro escludersi che la mancata esecuzione degli interventi prescritti al convenuto sia giustificata dalla mancata collaborazione degli altri enti coinvolti atteso che il consulente ha evidenziato “ che le opere poste a carico del Sig. , possono essere Controparte_1 realizzate indipendentemente dall'intervento delle altre parti coinvolte, poiché interamente ricadenti all'interno del proprio possedimento;
l'unico momento in cui deve obbligatoriamente intervenire il
è quando si devono realizzare i raccordi dei canali con le griglie già presenti e Controparte_2 poste lungo il ciglio stradale di Via Rizzuti, al fine di garantire che queste possano correttamente accogliere e far defluire le acque piovane provenienti dai pozzetti realizzati dal predetto Sig. .” CP_1
Il tecnico ha, quindi, escluso che non si ponga il problema dell'attraversamento delle proprietà di terzi delle opere da realizzare, atteso “che le tubazioni interrate, al fine di raggiungere la Via Rizzuti, possono essere realizzate in maniera tale da passare esclusivamente attraverso la proprietà di parte ricorrente, la quale ha tutto l'interesse affinché tali opere vengano realizzate: infatti, le opere da realizzare, se eseguite a regola d'arte sfruttando le attuali tecniche di realizzazione, non andranno in alcun modo a modificare lo stato dell'arte né, tantomeno, andranno ad arrecare danni alla proprietà della ricorrente”.
Conseguentemente, , il e l' devono essere Controparte_1 Controparte_2 _4
condannate all'esecuzione ciascuna delle opere indicate dal CTU nelle relazioni depositate in atti, oltre al pagamento, in favore di parte attrice ed in solido tra loro, della somma di euro 8.000,00, somma necessaria al ripristino delle condizioni di ordinaria fruibilità del cespite di proprietà attorea, sulla scorta del computo metrico estimativo accluso alla relazione peritale. La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è, invero, prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali, con la conseguenza che l'impugnazione da parte di uno dei condannati, volta a sostenere la responsabilità anche di altro dei potenziali responsabili o una diversa misura della colpa tra i convenuti già condannati, presuppone il tempestivo e rituale dispiegamento davanti al giudice del merito della domanda di rivalsa nei confronti di costoro, non venendo meno, proprio in forza dell'art. 2055 c.c., la sua responsabilità per l'intero nei confronti del danneggiato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, ai medi tabellari, da ritenersi congrui in relazione all'attività espletata,
e, stante l'ammissione degli attori al gratuito patrocinio, il relativo pagamento deve essere eseguito in favore dello Stato.
Spese di ctu definitivamente a carico dell'erario.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
➢ DICHIARA la CONTUMACIA del e dell Controparte_2 _4
;
[...]
➢ IN ACCOGLIMENTO della domanda attorea, CONDANNA il CP_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore e l
[...] Controparte_4 in persona del commissario pro tempore, ciascuno all'esecuzione delle opere indicate nelle pagine 2, 3 e 4 della relazione tecnica a firma dell'Ing. Pt_1
depositata in data 13.2.2025, qui da intendersi integralmente richiamata:
➢ CONDANNA i convenuti al pagamento della somma di euro 8.000,00 in favore di parte attrice, in solido tra loro;
➢ CONDANNA i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidandole nell'importo prenotato a debito quanto alle spese vive ed in euro
2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario; ➢ PONE le spese di ctu a carico dell'erario.
Cosenza, 15.5.2025
il Giudice
Germana Maffei