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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 01/07/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, promossa da:
CONCITA Pt_1 con l'avv. BOSCO LUCA
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. ZAMBONI GIULIANO
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 cpc parte ricorrente in epigrafe emarginata, adiva l'intestato Tribunale di
Brindisi onde ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accogliere la domanda attorea
e, per l'effetto, previo espletamento C.T.U. per l'effettiva determinazione della percentuale di invalidità a carico della ricorrente, accertare e dichiarare che la ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetta, è invalida civile nella misura pari e/o superiore del 75% a decorrere dalla data della revisione e che possiede per questo i requisiti sanitari utili all'accredito della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 80 della legge n. 388 /2000 dalla data della revisione;
IN SUBORDINE
2) accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, previo espletamento C.T.U. per l'effettiva determinazione della percentuale di invalidità a carico del ricorrente, accertare e dichiarare che la ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetta, è invalida civile nella misura uguale o maggiore del 67% a decorrere dalla data della revisione e che possiede i requisiti sanitari utili all'esenzione del ticket, ausili e protesi, dalla data della revisione. IN OGNI CASO 3) condannare l' CP_2 convenuto al pagamento delle spese del giudizio, con loro totale distrazione in favore del sottoscritto procuratore per fattane anticipazione”.
In particolare, esponeva la ricorrente – già riconosciuta invalida dalla competente Commissione medica Inps nella misura del 100% - che a seguito di visita di revisione cui veniva sottoposta in data
18.04.2023 tale percentuale veniva ridotta con riconoscimento di una riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art.2 e 13 L.118/71 e art.9 DL 509/88, Percentuale 60%.
Ritenuta l'erroneità di tale valutazione introduceva il presente giudizio rassegnando le conclusioni innanzi trascritte. CP_ Si costituiva eccependo, preliminarmente, l'improponibilità della domanda ex art. 443 c.p.c per carenza di domanda amministrativa volta all'accredito delle prestazioni richieste;
nel merito,
l'infondatezza della pretesa per mancanza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento e l'erogazione della prestazione assistenziale anelata non trovando peraltro applicazione, al contenzioso in argomento l'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. (aggravamento in corso di causa).
Instava quindi per il rigetto.
Istruita la causa con l'espletamento della ctu, all'udienza odierna, all'esito della discussione mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, il Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e termini di cui appresso.
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di improponibilità della domanda per carenza di domanda amministrativa sollevata dal convenuto . CP_2
Ebbene, nella specie parte ricorrente ha chiesto che venisse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento del beneficio contributivo introdotto dall'art. 80, comma 3, della L.
n. 388/2000, che così recita: “A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo
1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento (…) è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva;
il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”. CP_ Pertanto, se è vero che nei confronti dell' all'atto della domanda di pensione, è richiesto che la parte presenti espressa istanza al fine di vedersi accreditare i già citati contributi figurativi, è altrettanto rispondente al vero che lo status di invalido civile in misura superiore al 74% deve necessariamente essere preesistente rispetto a tale richiesta. CP_ Nella circolare n. 29/2002 l' ha fornito le istruzioni operative per l'applicazione di tale norma, chiarendo quanto di seguito: “- Destinatari della norma: sono ricompresi, tra gli altri (sordomuti, invalidi di guerra, ecc), “gli invalidi civili (…) che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa con invalidità superiore al 74% (art. 2 L. n. 118/71 e art. 9 del D.Lgs. n.
509/1988)”; - Natura del beneficio: “Il riconoscimento disposto dalla norma in esame non si configura come un accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa, ma determina una maggiorazione di anzianità che assume rilevanza solo in funzione del riconoscimento e della liquidazione del trattamento pensionistico”; - Periodi che danno titolo al riconoscimento: “La maggiorazione di anzianità riconoscibile ai destinatari della norma spetta per i periodi di attività, con esclusione, pertanto, dei periodi coperti di contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa. A tal fine dovranno essere presi in considerazione i periodi di attività lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto”; - Attribuzione della maggiorazione di anzianita': “La maggiorazione di anzianità va attribuita all'atto della liquidazione della pensione o del supplemento”. - Presentazione della domanda e della relativa documentazione sanitaria: “L'attribuzione del beneficio in argomento è subordinata alla presentazione di apposita richiesta da parte degli interessati o dei loro superstiti, corredata di idonea documentazione. Ciò posto, la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste dalla legge (sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva, invalidità per qualsiasi causa con grado superiore al
74 per cento o invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al Decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834) potrà risultare certificata dalla documentazione appresso specificata. Sordomuti ed invalidi civili: il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle competenti Commissioni mediche ASL per l'accertamento dell'invalidità civile, completo della conferma operata dalla Commissione Medica di Verifica del Tesoro o del
Verbale di accertamento diretto della stessa Commissione Medica di Verifica, con l'acquisizione di eventuali revisioni sanitarie, avvenute o predisposte entro il quinquennio di riferimento per il godimento del beneficio”.
Si ricava dunque, in perfetta conformità con la lettera della legge, che l'assicurato può presentare l'apposita domanda di maggiorazione dell'anzianità contributiva solo in uno con la domanda di pensione.
Tale istanza deve essere corredata della prova della sussistenza del predetto requisito sanitario acquisita nei periodi pregressi interessati dalla maggiorazione. Detta prova consiste esclusivamente nella produzione del verbale della Commissione medica ASL di Prima Istanza o di Verifica risalente all'epoca per la quale si richieda il bonus contributivo. Orbene, qualora, come nella fattispecie per cui è causa, il verbale ASL riconoscesse un grado di invalidità non sufficiente al futuro godimento del beneficio contributivo, l'istante si troverebbe priva di un qualsiasi rimedio a tutela della propria posizione assicurativa.
Pretendere, come fatto dal convenuto , che l'interessata presenti una domanda amministrativa CP_2
CP_ all' al fine di veder accertato il proprio diritto alla maggiorazione contributiva equivale a invertire i termini logici dell'iter previsto dalla legge.
Anzitutto è impensabile che l'interessata debba attendere l'età pensionabile – epoca prima della quale, come visto, non può presentare l'istanza per il bonus contributivo - per poter verificare che nel corso della sua vita pregressa lavorativa è stata effettivamente invalida in misura superiore al 74%. Tale accertamento potrebbe infatti involgere periodi distanti nel tempo, con conseguente difficoltà di fornire la prova della sussistenza della condizione invalidante richiesta dalla legge. CP_ In secondo luogo, atteso che l' trattandosi di valutazione del grado di invalidità civile, considera come unica prova i verbali redatti dalle Commissioni ASL e che, com'è noto, tali verbali sono impugnabili nel termine perentorio di sei mesi dalla loro comunicazione, l'interessata, a distanza di anni e al momento della domanda di pensione, si troverebbe nell'impossibilità di superare la definitività di tale pregresso accertamento laddove non avesse potuto opporvisi tempestivamente.
Tanto più se si consideri che la maggiorazione in parola non consiste in un accreditamento di contributivi figurativi già durante la vita lavorativa, ma solo in un più favorevole calcolo dell'anzianità al momento del pensionamento: non esiste pertanto la possibilità attuale di veder modificato il proprio conto assicurativo, possibilità che giustificherebbe la presentazione di una apposita domanda amministrativa, come preteso invece dal convenuto ente previdenziale. CP_ L' stesso non contempla l'ipotesi di presentazione di detta domanda nel corso della vita lavorativa, come facilmente evincibile dalla surrichiamata circolare.
Attuale è invece la sola necessità di veder accertata la sussistenza del requisito sanitario per poter poi godere di un beneficio già previsto dalla legge.
Non si tratta infatti di accertare una mera situazione di fatto consistente in un'infermità o una menomazione fisica, ma di valutare la fondatezza di una domanda sorretta da un interesse giuridicamente tutelato (art. 100 c.p.c.).
Negare infatti la possibilità alla parte istante di ricorrere giudizialmente per veder accertato il proprio status di invalida civile in misura superiore al 74% equivale a privare la medesima del diritto di tutelare la propria posizione assicurativa, in palese violazione dell'art. 24 Cost.
È notorio che il lavoratore può chiedere, finanche nel corso stesso del rapporto, la tutela delle sue aspettative alle prestazioni assicurative, ancor prima del verificarsi degli eventi che condizionano l'erogazione di queste (tra le tante, Cass. 20 marzo 2001, n. 3963). Mutatis mutandis, analoga tutela deve essere consentita al lavoratore invalido prima che maturi il diritto alla pensione, a maggior ragione nel caso di specie, ove è richiesta la concomitanza tra lo svolgimento dell'attività lavorativa e il possesso del requisito sanitario prescritto e tale requisito è compiutamente accertabile solo nel momento della sua sussistenza e non a posteriori. Può inoltre affermarsi con la Suprema Corte che
“la richiesta del riconoscimento dello status di invalido civile potrebbe essere proposta non già per ottenere i benefici di cui alla legge 118 del 1971, ma ad altri fini, quali il diritto all'assunzione obbligatoria o il congedo per cure ai sensi dell'art. 26 della medesima legge n. 118” (Cass. civ. Sez. lavoro, 24-02-2004, n. 3679). Inoltre, in una fattispecie analoga, la giurisprudenza di merito è concordemente orientata nel ritenere che “il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave consente immediatamente al soggetto interessato, senza necessità di alcuna pronuncia accessoria di condanna, di richiedere la concessione di tutti i benefici previsti dalla legge in qualsivoglia settore di esplicazione della vita dello stesso” (Trib. Roma Sez. lavoro, 14-01-2010).
Allo stesso modo il riconoscimento dello status di invalido in misura superiore al 74% consente all'interessato di poter richiedere il bonus contributivo, una volta compiuta l'età pensionabile, ed è dunque un accertamento produttivo di effetti giuridici e non fine a se stesso.
In tale contesto non può ritenersi prodromica all'accertamento giudiziario dell'invalidità la preventiva domanda amministrativa di applicazione della maggiorazione pensionistica. CP_ Alla luce delle suesposte argomentazioni le doglianze di sul punto appaiono prive di fondamento alcuno e vanno disattese.
Venendo al merito, la domanda attrice è solo in parte fondata e deve esser accolta nei limiti di cui alla perizia resa alla quale integralmente si rimanda.
Nell'ambito del presente giudizio il ctu nominato, dott. alla luce della Persona_1 documentazione sanitaria sopravvenuta e dopo una dettagliata analisi delle condizioni di parte ricorrente, con motivazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e scevro da censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha specificato come le patologie accertate determinavano il riconoscimento, per la ricorrente, di una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 79% a decorrere dal mese di gennaio 2025, così come ampiamente argomentato nell'elaborato peritale in atti, al quale integralmente si rimanda, riportandosene qui, per brevità, le sole conclusioni: “• La OR , allo stato attuale, è da considerare Parte_2 invalida civile con riduzione della capacità lavorativa di una percentuale pari al 79% (L. 118/71).
Sono pertanto presenti i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile. • Alla luce dell'insorgenza delle ulteriori minorazioni riguardanti l'apparato osteo-articolare
e psichico, si ritiene che la percentuale invalidante pari al 79% si sia concretizzata solo nel mese di gennaio 2025, in occasione della visita diretta effettuata dallo scrivente. • Nel precedente periodo (dalla data della revoca del 18/4/23 al mese di dicembre 2024), vista la documentata presenza delle sole minorazioni relative alle conseguenze dell'intervento chirurgico sull'apparato mammario e quelle sull'apparato cardiocircolatorio (60+11), si ritiene che la percentuale invalidante non fosse superiore al 64%.”
Avverso tali risultanze inviate in bozza alle parti in data 12/04/2025, pervenivano le note discordi di CP_ pure dettagliatamente vagliate dal Ctu che, all'esito, rendeva la propria consulenza definitiva confermandola in ogni sua parte.
Le conclusioni del perito d'ufficio appaiono pienamente condivisibili dal Tribunale, in quanto immuni da vizi e censure.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere, nei termini di cui alla suddetta perizia e nei limiti della stessa, la domanda della ricorrente riconoscendo le condizioni sanitarie necessarie al riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 80 della legge n. 388/2000 a decorrere dal mese di gennaio 2025.
Le Spese di lite considerato che il riconoscimento del beneficio deve farsi risalire a momento successivo a quello dell'introduzione del presente giudizio, devono esser compensate integralmente. CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a) - riconosce che l'istante è invalida al 79% e che la stessa risulta possedere i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 80 della legge n. 388/2000 a decorrere dal mese di gennaio 2025;
b) - spese di lite compensate;
CP_ c) - spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 01/07/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio