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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/02/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 5599/2020 posta in deliberazione il giorno 19.2.2025
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
E
) CP_1 P.IVA_2
Avv. PERROTTA DAVIDE
E
( ) Controparte_2 P.IVA_3
Avv. DE TILLA CATERINA
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 12723/2020 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.IL MINISTERO DELLA DIFESA ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto che, pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo 21522/2016 emesso su ricorso di (quale cessionaria dei crediti di ), Controparte_2 CP_1
con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore di quest'ultima della somma di euro 744.592,53, aveva così statuito: “ – revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna il al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
della somma di euro 18.818,86, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte opposta e della terza chiamata che liquida in complessivi euro 3.500,00 per ciascuna parte, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge”
Si sono costituiti in giudizio e instando per la Controparte_2 CP_1
reiezione dell'appello.
All'udienza odierna, dopo la discussione orale la causa è stata decisa ex art 281 sexies c.p.c. con lettura della sentenza in udienza.
2.Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda processuale appare opportuno riportare per esteso l'impugnata sentenza.
Con atto di citazione, notificato il 03.11.2016, il si Parte_1 opponeva al decreto ingiuntivo n. 21522/2016 (n.r.g. 34992/2016) emesso dal Tribunale di Roma in data 14.09.2016 e notificato il 22.09.2016 con cui gli era stato ingiunto, su ricorso di (quale cessionaria dei crediti di Controparte_2
), il pagamento in favore di quest'ultima della somma di euro 744.592,53, CP_1 oltre interessi legali dalle scadenze, nonché spese di procedura, importo dedotto come dovuto per il mancato pagamento di una serie di fatture relative a fornitura di energia elettrica. L'opponente eccepiva: - il difetto di legittimazione attiva della per mancata produzione di idoneo atto di cessione concluso Controparte_2 con la cedente;
-il pagamento parziale del credito ingiunto (in particolare, CP_1 avendo saldato 355 fatture sulle 458 totali oggetto di ingiunzione, di cui n. 132 fatture pagate in favore di e le restanti n. 223 fatture pagate CP_1 direttamente in favore di;
il mancato pagamento 103 fatture, per CP_2 un importo complessivo di € 77.211,99 per non avere mai ricevuto le relative fatture. Chiedeva la revoca del decreto opposto e, in subordine previa autorizzazione a chiamare in causa la chiedeva che, ove il Tribunale CP_1
2 avesse ritenuto non liberatorio il pagamento eseguito in favore di CP_1 quest'ultima fosse condannata alla restituzione di quanto a lei corrisposto dall'Amministrazione. Si costituiva in giudizio la , chiedendo Controparte_2 la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto limitatamente all'importo di euro 585.792,94 e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con condanna al pagamento del predetto importo, oltre agli interessi ex dlvo 231/2002 in relazione alle fatture azionate dalle singole scadenze al saldo. In particolare deduceva che la propria legittimazione trovava fondamento, oltre che nell'atto di cessione allegato al monitorio, anche nella qualità di di mandataria CP_2 all'incasso autorizzata direttamente da . Assumeva la mancanza di prova CP_1 dei pagamenti eseguiti, aggiungendo che quelli effettuati in favore di CP_1 non potevano considerarsi liberatori per il debitore. Precisava che successivamente al deposito del ricorso risultavano eseguiti pagamenti per euro 158.799,59, con un residuo credito di euro 585.792,94 di cui richiedeva il pagamento. All'esito della chiamata in causa da parte del , si costituiva Parte_1
la quale deduceva che il contratto di fornitura stipulato con il CP_1 [...]
rientrava nell'ambito di attuazione della Convenzione tra e Parte_1 CP_1
Consip S.p.A. oggetto, in data 23 giugno 2014, insieme ad altre posizioni, di cessione di credito da parte di a nell'ambito del rapporto di CP_1 CP_2 factoring fra queste ultime costituite. Assumeva che tale cessione era stata rifiutata dal debitore ceduto in data 7 luglio 2017, ma che non aveva potuto prontamente procedere ad effettuare i rimborsi di quanto eventualmente oggetto di accertato erroneo incasso a causa degli obblighi derivanti dalla procedura di concordato preventivo cui la Società era stata ammessa in data 11 aprile 2017 rilevando, in ogni caso, di non essere mai stata chiamata ad una riconciliazione degli incassi rispetto al debitore ceduto. Chiedeva il rigetto di ogni avversa pretesa, nonché l'accertamento del diritto di credito vantato da sui pagamenti CP_1 non eseguiti dal debitore opponente con condanna al pagamento per l'importo che risultasse dovuto. Il Tribunale, con ordinanza in data 15.03.2017, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione. La causa, istruita mediante produzione documentale, era trattenuta in decisione all'udienza del 26.02.2020, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc. Nel merito, parte opposta nella comparsa conclusionale ha dato atto che il ha provveduto a pagare, Parte_1 tardivamente, direttamente in favore della l'importo Controparte_2 complessivo di euro 178.877,31 a saldo del capitale portato da 189 fatture, chiedendo la condanna del medesimo al pagamento dei soli interessi ex Parte_1 dlvo 231/2002 maturati dalle singole scadenze al saldo, pari a complessivi euro 18.818,86. Con riferimento alle altre fatture, pure azionate nell'odierno giudizio monitorio, ha aggiunto di avere comunicato alla cedente in data CP_1
03.12.2018, la retrocessione con conseguente venir meno di ogni interesse ad ottenere una pronuncia del Tribunale sul punto. Le circostanze dedotte da
[...] non sono state contestate dalle parti, in particolare il CP_2 Parte_1 opponente non ha depositato né comparsa conclusionale, né memorie di replica,
3 contestando la debenza degli interessi, tardivamente, solo nelle memorie ex art. 183 VI co n. 2 cpc Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di parte opponente all'importo di euro 18.818,86 a titolo di interessi ex dlvo 231/2002 (a fronte del ritardo pagamento) dalle singole scadenze al saldo, non risultando contestato da parte opponente il conteggio allegato da parte opposta, relativo agli interessi sulle fatture non retrocesse (cfr. doc. 17 allegato alla comparsa conclusionale). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al dm n. 55/2014 e del valore della domanda (ovvero del decisum e non del petitum).
3.Con un unico motivo di appello il lamenta “ Erroneità della sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui, in applicazione del principio di non contestazione, ha stabilito che risulta ancora dovuto l'importo di euro 18.818,86 corrispondente agli interessi moratori.”, sostenendo la non applicabilità del principio di non contestazione ed assumendo infine “Al riguardo, ove ad ogni modo gli interessi risultassero dovuti, si rappresenta che il quantum non può che essere rideterminato al valore di euro 15.201,23 come da specchio (allegato 1); inoltre la controparte ha inserito altresì fatture non facenti parte del giudizio in questione, riepilogate nello specchio (allegato 2), calcolando interessi moratori per un importo pari ad € 1.842,53. Il Collegio vorrà pertanto, nel caso in cui accertasse che gli interessi moratori siano dovuti, rideterminare il quantum della pretesa.”
Va in primo luogo evidenziato che ha chiesto il Controparte_2
riconoscimento degli interessi ex lege 231 /2002 dalle singole scadenze delle fatture al saldo.
A prescindere da ogni altra considerazione si osserva che a fronte di una richiesta generica non può certo trovare applicazione il principio di non contestazione .
Tuttavia nel merito la doglianza è infondata.
Ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. n. 231/02, difatti, il termine di pagamento decorre: a) dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
b) dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) dalla data di
4 ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
Con riferimento al riparto dell'onere probatorio, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante , si richiamano le seguenti pronunzie della Corte di
Cassazione:
Ordinanza 17684/2020: “ Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, in difetto di predeterminazione convenzionale dei termini per il pagamento, l'art. 4 del d.lgs.
n. 231 del 2002 (nel testo, "ratione temporis" applicabile, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 192 del 2012) equipara, ai fini della individuazione del momento iniziale di decorrenza degli interessi moratori, la trasmissione della fattura alle richieste di pagamento di contenuto equivalente, in quanto la comune prassi commerciale e fiscale (secondo cui la fattura è emessa dopo la cessione dei beni o la prestazione dei servizi) è stata assunta dalla citata norma a base della presunzione "ex lege" sulla regolarità della sequenza tra l'esecuzione delle prestazione e la richiesta di pagamento;
ne consegue che, una volta avanzata da parte del creditore la pretesa volta ad ottenere gli interessi moratori a far data dalla emissione o ricezione della fattura, è onere del debitore, secondo l'ordinario criterio ex art. 2697 c.c., dimostrare che a tale data la prestazione di fornitura di beni o servizi non era ancora stata eseguita e, quindi, di non essere incorso nella mora, decorrente dal trentesimo giorno successivo all'adempimento dell'obbligazione. “
Già in precedenza la Corte di Cassazione con la sentenza 14465/2004 aveva affermato:
5 “ La subordinazione dei pagamenti da parte dello Stato all'obbligo della previa fatturazione (nella specie: per corrispettivi di opere in appalto pubblico) va escluso anche alla luce della nuova disciplina di attuazione della direttiva
2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, contenuta nel D.Lgs. n. 231 del 2002, che ha dettato una minuziosa disciplina della decorrenza degli interessi moratori stabilendone la automatica decorrenza (senza la necessità della costituzione in mora del debitore) alla scadenza del termine legale, variamente individuato, con riferimento ad una pluralità di fatti, quali la data di ricevimento della fattura da parte del debitore, o quella di ricevimento <div>, o quella di altri eventi (ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi o dell'accettazione o della verifica ai fini della conformità delle merci
o dei servizi rispetto alle previsioni contrattuali), finanche quando
(art. 4).”
Nel caso di specie va in primo luogo evidenziato che da un lato era stato pattuito quale termine di pagamento 30 gg. a data ricezione fattura, ma nel contempo anche la fatturazione elettronica e non risulta piuttosto contestato che l'inoltro allo Contr ichiarato come avvenuto nelle fatture non sia stato effettuato.
L'ulteriore eccezione concernente fatture non facenti parte del giudizio in questione, oltre che nuova è generica.
4.Le spese del grado seguono la soccombenza. Nel rapporto processuale con nei confronti della quale non sono state proposte domande da parte del CP_1
le spese da questa sostenute vanno dichiarate irripetibili. Parte_1
PQM
Rigetta l'appello e condanna il alla rifusione delle Parte_1
spese del grado in favore di che liquida in € 3.200,00 per Controparte_2
compensi, oltre rimborso spese gen.
Dichiara irripetibili le spese del grado sostenute da CP_1
6 IL PRESIDENTE EST.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 5599/2020 posta in deliberazione il giorno 19.2.2025
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
E
) CP_1 P.IVA_2
Avv. PERROTTA DAVIDE
E
( ) Controparte_2 P.IVA_3
Avv. DE TILLA CATERINA
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 12723/2020 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.IL MINISTERO DELLA DIFESA ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto che, pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo 21522/2016 emesso su ricorso di (quale cessionaria dei crediti di ), Controparte_2 CP_1
con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore di quest'ultima della somma di euro 744.592,53, aveva così statuito: “ – revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna il al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
della somma di euro 18.818,86, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte opposta e della terza chiamata che liquida in complessivi euro 3.500,00 per ciascuna parte, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge”
Si sono costituiti in giudizio e instando per la Controparte_2 CP_1
reiezione dell'appello.
All'udienza odierna, dopo la discussione orale la causa è stata decisa ex art 281 sexies c.p.c. con lettura della sentenza in udienza.
2.Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda processuale appare opportuno riportare per esteso l'impugnata sentenza.
Con atto di citazione, notificato il 03.11.2016, il si Parte_1 opponeva al decreto ingiuntivo n. 21522/2016 (n.r.g. 34992/2016) emesso dal Tribunale di Roma in data 14.09.2016 e notificato il 22.09.2016 con cui gli era stato ingiunto, su ricorso di (quale cessionaria dei crediti di Controparte_2
), il pagamento in favore di quest'ultima della somma di euro 744.592,53, CP_1 oltre interessi legali dalle scadenze, nonché spese di procedura, importo dedotto come dovuto per il mancato pagamento di una serie di fatture relative a fornitura di energia elettrica. L'opponente eccepiva: - il difetto di legittimazione attiva della per mancata produzione di idoneo atto di cessione concluso Controparte_2 con la cedente;
-il pagamento parziale del credito ingiunto (in particolare, CP_1 avendo saldato 355 fatture sulle 458 totali oggetto di ingiunzione, di cui n. 132 fatture pagate in favore di e le restanti n. 223 fatture pagate CP_1 direttamente in favore di;
il mancato pagamento 103 fatture, per CP_2 un importo complessivo di € 77.211,99 per non avere mai ricevuto le relative fatture. Chiedeva la revoca del decreto opposto e, in subordine previa autorizzazione a chiamare in causa la chiedeva che, ove il Tribunale CP_1
2 avesse ritenuto non liberatorio il pagamento eseguito in favore di CP_1 quest'ultima fosse condannata alla restituzione di quanto a lei corrisposto dall'Amministrazione. Si costituiva in giudizio la , chiedendo Controparte_2 la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto limitatamente all'importo di euro 585.792,94 e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con condanna al pagamento del predetto importo, oltre agli interessi ex dlvo 231/2002 in relazione alle fatture azionate dalle singole scadenze al saldo. In particolare deduceva che la propria legittimazione trovava fondamento, oltre che nell'atto di cessione allegato al monitorio, anche nella qualità di di mandataria CP_2 all'incasso autorizzata direttamente da . Assumeva la mancanza di prova CP_1 dei pagamenti eseguiti, aggiungendo che quelli effettuati in favore di CP_1 non potevano considerarsi liberatori per il debitore. Precisava che successivamente al deposito del ricorso risultavano eseguiti pagamenti per euro 158.799,59, con un residuo credito di euro 585.792,94 di cui richiedeva il pagamento. All'esito della chiamata in causa da parte del , si costituiva Parte_1
la quale deduceva che il contratto di fornitura stipulato con il CP_1 [...]
rientrava nell'ambito di attuazione della Convenzione tra e Parte_1 CP_1
Consip S.p.A. oggetto, in data 23 giugno 2014, insieme ad altre posizioni, di cessione di credito da parte di a nell'ambito del rapporto di CP_1 CP_2 factoring fra queste ultime costituite. Assumeva che tale cessione era stata rifiutata dal debitore ceduto in data 7 luglio 2017, ma che non aveva potuto prontamente procedere ad effettuare i rimborsi di quanto eventualmente oggetto di accertato erroneo incasso a causa degli obblighi derivanti dalla procedura di concordato preventivo cui la Società era stata ammessa in data 11 aprile 2017 rilevando, in ogni caso, di non essere mai stata chiamata ad una riconciliazione degli incassi rispetto al debitore ceduto. Chiedeva il rigetto di ogni avversa pretesa, nonché l'accertamento del diritto di credito vantato da sui pagamenti CP_1 non eseguiti dal debitore opponente con condanna al pagamento per l'importo che risultasse dovuto. Il Tribunale, con ordinanza in data 15.03.2017, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione. La causa, istruita mediante produzione documentale, era trattenuta in decisione all'udienza del 26.02.2020, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc. Nel merito, parte opposta nella comparsa conclusionale ha dato atto che il ha provveduto a pagare, Parte_1 tardivamente, direttamente in favore della l'importo Controparte_2 complessivo di euro 178.877,31 a saldo del capitale portato da 189 fatture, chiedendo la condanna del medesimo al pagamento dei soli interessi ex Parte_1 dlvo 231/2002 maturati dalle singole scadenze al saldo, pari a complessivi euro 18.818,86. Con riferimento alle altre fatture, pure azionate nell'odierno giudizio monitorio, ha aggiunto di avere comunicato alla cedente in data CP_1
03.12.2018, la retrocessione con conseguente venir meno di ogni interesse ad ottenere una pronuncia del Tribunale sul punto. Le circostanze dedotte da
[...] non sono state contestate dalle parti, in particolare il CP_2 Parte_1 opponente non ha depositato né comparsa conclusionale, né memorie di replica,
3 contestando la debenza degli interessi, tardivamente, solo nelle memorie ex art. 183 VI co n. 2 cpc Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di parte opponente all'importo di euro 18.818,86 a titolo di interessi ex dlvo 231/2002 (a fronte del ritardo pagamento) dalle singole scadenze al saldo, non risultando contestato da parte opponente il conteggio allegato da parte opposta, relativo agli interessi sulle fatture non retrocesse (cfr. doc. 17 allegato alla comparsa conclusionale). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al dm n. 55/2014 e del valore della domanda (ovvero del decisum e non del petitum).
3.Con un unico motivo di appello il lamenta “ Erroneità della sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui, in applicazione del principio di non contestazione, ha stabilito che risulta ancora dovuto l'importo di euro 18.818,86 corrispondente agli interessi moratori.”, sostenendo la non applicabilità del principio di non contestazione ed assumendo infine “Al riguardo, ove ad ogni modo gli interessi risultassero dovuti, si rappresenta che il quantum non può che essere rideterminato al valore di euro 15.201,23 come da specchio (allegato 1); inoltre la controparte ha inserito altresì fatture non facenti parte del giudizio in questione, riepilogate nello specchio (allegato 2), calcolando interessi moratori per un importo pari ad € 1.842,53. Il Collegio vorrà pertanto, nel caso in cui accertasse che gli interessi moratori siano dovuti, rideterminare il quantum della pretesa.”
Va in primo luogo evidenziato che ha chiesto il Controparte_2
riconoscimento degli interessi ex lege 231 /2002 dalle singole scadenze delle fatture al saldo.
A prescindere da ogni altra considerazione si osserva che a fronte di una richiesta generica non può certo trovare applicazione il principio di non contestazione .
Tuttavia nel merito la doglianza è infondata.
Ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. n. 231/02, difatti, il termine di pagamento decorre: a) dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
b) dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) dalla data di
4 ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
Con riferimento al riparto dell'onere probatorio, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante , si richiamano le seguenti pronunzie della Corte di
Cassazione:
Ordinanza 17684/2020: “ Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, in difetto di predeterminazione convenzionale dei termini per il pagamento, l'art. 4 del d.lgs.
n. 231 del 2002 (nel testo, "ratione temporis" applicabile, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 192 del 2012) equipara, ai fini della individuazione del momento iniziale di decorrenza degli interessi moratori, la trasmissione della fattura alle richieste di pagamento di contenuto equivalente, in quanto la comune prassi commerciale e fiscale (secondo cui la fattura è emessa dopo la cessione dei beni o la prestazione dei servizi) è stata assunta dalla citata norma a base della presunzione "ex lege" sulla regolarità della sequenza tra l'esecuzione delle prestazione e la richiesta di pagamento;
ne consegue che, una volta avanzata da parte del creditore la pretesa volta ad ottenere gli interessi moratori a far data dalla emissione o ricezione della fattura, è onere del debitore, secondo l'ordinario criterio ex art. 2697 c.c., dimostrare che a tale data la prestazione di fornitura di beni o servizi non era ancora stata eseguita e, quindi, di non essere incorso nella mora, decorrente dal trentesimo giorno successivo all'adempimento dell'obbligazione. “
Già in precedenza la Corte di Cassazione con la sentenza 14465/2004 aveva affermato:
5 “ La subordinazione dei pagamenti da parte dello Stato all'obbligo della previa fatturazione (nella specie: per corrispettivi di opere in appalto pubblico) va escluso anche alla luce della nuova disciplina di attuazione della direttiva
2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, contenuta nel D.Lgs. n. 231 del 2002, che ha dettato una minuziosa disciplina della decorrenza degli interessi moratori stabilendone la automatica decorrenza (senza la necessità della costituzione in mora del debitore) alla scadenza del termine legale, variamente individuato, con riferimento ad una pluralità di fatti, quali la data di ricevimento della fattura da parte del debitore, o quella di ricevimento <div>, o quella di altri eventi (ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi o dell'accettazione o della verifica ai fini della conformità delle merci
o dei servizi rispetto alle previsioni contrattuali), finanche quando
(art. 4).”
Nel caso di specie va in primo luogo evidenziato che da un lato era stato pattuito quale termine di pagamento 30 gg. a data ricezione fattura, ma nel contempo anche la fatturazione elettronica e non risulta piuttosto contestato che l'inoltro allo Contr ichiarato come avvenuto nelle fatture non sia stato effettuato.
L'ulteriore eccezione concernente fatture non facenti parte del giudizio in questione, oltre che nuova è generica.
4.Le spese del grado seguono la soccombenza. Nel rapporto processuale con nei confronti della quale non sono state proposte domande da parte del CP_1
le spese da questa sostenute vanno dichiarate irripetibili. Parte_1
PQM
Rigetta l'appello e condanna il alla rifusione delle Parte_1
spese del grado in favore di che liquida in € 3.200,00 per Controparte_2
compensi, oltre rimborso spese gen.
Dichiara irripetibili le spese del grado sostenute da CP_1
6 IL PRESIDENTE EST.
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