Decreto cautelare 13 marzo 2021
Ordinanza cautelare 14 aprile 2021
Sentenza 11 marzo 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 11/03/2022, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/03/2022
N. 00405/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00400/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
EC - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 400 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Letizia Garrisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ST EC, in persona del RE pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di EC, domiciliataria ex lege in EC, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto -OMISSIS-del RE di EC, notificato il 26 gennaio 2021, che ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata dal cittadino extracomunitario ricorrente di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, in pretesa conversione del precedente permesso di soggiorno per motivi umanitari, nonché, ove occorra, di ogni atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della ST di EC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2022 il dott. Giovanni Gallone e udita per la parte ricorrente il difensore avv.to M.R. Resa, in sostituzione dell’avv.to L. Garrisi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato l’11 marzo 2021 e depositato nella stessa data il ricorrente, cittadino extracomunitario di nazionalità senegalese e già titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato dalla ST di -OMISSIS- scaduto il 9 giugno 2017, ha impugnato, domandandone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia anche nelle forme dell’art. 56 c.p.a., il decreto -OMISSIS-del RE di EC, notificato il 26 gennaio 2021, che ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata dal predetto ricorrente di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, in pretesa conversione del precedente permesso di soggiorno per motivi umanitari, sulla scorta “dell’impossibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per lavoro autonomo per la posizione di irregolarità sul territorio nazionale in assenza di un titolo di soggiorno da convertire” e della circostanza che “la Polizia Locale di -OMISSIS- comunicava in data 22 settembre 2020 gli esiti negativi degli accertamenti di domicilio effettuati nel luogo indicato in sede di istanza”. Ha, inoltre, impugnato, ove occorra, ogni atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 5 comma 1, 4 e 9 del D. Lgs n. 286 del 1998, dell’art. 6 L. n. 241 del 1990 e della Circolare del Ministero dell’Interno PROT 2696/ CN del 31/10/2013, violazione del principio del legittimo affidamento, irragionevolezza;
2) violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 5 comma 5 del D. Lgs. n. 286 del 1998, carenza di motivazione e difetto di istruttoria;
3) violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 19 comma 1.1. e 1.2 del D. Lgs n. 286 del 1998, difetto di istruttoria;
4) violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 10 e 10 bis della L. n. 241 del 1990.
2. Con decreto cautelare presidenziale n. -OMISSIS-è stata respinta l’istanza di misure cautelari provvisorie monocratiche proposta dal ricorrente osservando che “prescindendo - allo stato - da ogni valutazione sul fumus boni juris (che, nel particolare caso di specie, appare opportuno riservare al Collegio all’esito della completa esplicazione del contraddittorio tra le parti in causa), tenuto conto sia che il provvedimento impugnato della ST di EC (che ha dichiarato inammissibile l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, in pretesa conversione del precedente permesso di soggiorno per motivi umanitari, presentata dall’extracomunitario ricorrente) è stato notificato all’odierno ricorrente il 26 Gennaio 2021, nel mentre il ricorso introduttivo del giudizio contenente l’istanza di tutela cautelare monocratica urgente è stato depositato (per libera scelta della parte ricorrente) solo in data 11 Marzo 2021, alle ore 18,54, sia che (contrariamente a quanto asserito nel ricorso) il provvedimento gravato non contiene l’ordine di lasciare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni, non si ravvisa la presenza di un pregiudizio di estrema gravità ed urgenza tale non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione”.
3. In data 18 marzo 2021 si è costituita in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura erariale, la ST di EC.
4. Il 7 aprile 2021 l’Avvocatura dello Stato ha depositato memorie difensive chiedendo il rigetto del ricorso e dell’annessa domanda cautelare.
5. Ad esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 13 aprile 2021, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-questa Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta da parte ricorrente osservando che “ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, appaiono infondate le censure formulate nel ricorso incentrate vuoi sul rilievo che l’impugnato provvedimento del RE di EC si baserebbe sull’erroneo presupposto dell’avvenuta presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, mediante conversione del precedente permesso di soggiorno per motivi umanitari, in data 3/8/2020, anziché il 18/6/2019 (o il 31/1/2020) in epoca comunque precedente il decreto della ST di -OMISSIS- del 13/7/2020 di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in quanto solo dal 3/8/2020 l’odierno ricorrente risulta titolare di partita I.V.A. necessaria per l’allegato inizio di attività per commercio ambulante (e non anche - peraltro - della licenza commerciale), vuoi sull’omesso preavviso di diniego di cui all’art. 10 bis della Legge 7/8/1990 n. 241 e ss.mm. (che avrebbe impedito al ricorrente di produrre - tempestivamente - la documentazione attestante la titolarità di un alloggio nel Comune di EC trasmessa in data 26/1/2021), poiché risulta che il preavviso di diniego è stato, invece, ritualmente comunicato con apposita nota della ST di EC del 30/11/2020”.
6. Con decreto n. -OMISSIS-l’apposita Commissione istituita presso questo T.A.R. ha respinto l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dal ricorrente.
7. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- la III^ Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto ex art. 62 c.p.a. da parte ricorrente sulla scorta della considerazione, tra l’altro, che “il ritardo nella presentazione dell’istanza non possa essere considerato addebitabile all’odierno appellante”.
8. Con nota del 18 settembre 2021 l’Avv. Serena Pugliese, già difensore costituito del ricorrente, ha dichiarato che quest’ultimo “con comunicazione del 31/08/2021 ha provveduto a revocare il mandato” in suo favore.
9. In data 20 settembre 2021 si è costituito in giudizio come nuovo difensore del ricorrente l’Avv. Letizia Garrisi, riportandosi agli scritti difensivi già depositati dal precedente difensore ed alle conclusioni ivi rassegnate.
10. All’udienza pubblica dell’8 febbraio 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.
Il Collegio, pur prendendo atto dei rilievi operati in sede di appello nell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- della III^ Sezione del Consiglio di Stato, non ritiene, infatti, di doversi discostare - in maniera sostanziale - da quanto già statuito da questa Sezione con l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-(riformata in appello).
2. Con il primo motivo di gravame parte ricorrente lamenta l’illegittimità dell’impugnato provvedimento negativo, in quanto lo stesso nel prendere atto “dell’impossibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per lavoro autonomo per la posizione di irregolarità sul territorio nazionale in assenza di un titolo di soggiorno da convertire” si sarebbe basato sull’erroneo presupposto dell’avvenuta presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, mediante conversione del precedente permesso di soggiorno per motivi umanitari, in data 3 agosto 2020, anziché il 18 giugno 2019 (o il 31 gennaio 2020) e, quindi, in epoca comunque precedente il decreto della ST di -OMISSIS- del 13 luglio 2020 di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata dallo stesso il 5 giugno 2017. Si deduce, poi, l’inosservanza della Circolare del Ministero dell’Interno 2696/CN del 31 ottobre 2013 secondo cui “la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale competente al rilascio è tenuta a formulare il proprio parere nel termine di 30 giorni in presenza di informazioni sullo straniero; il termine si riduce a 15 giorni nel caso in cui non vi siano segnalazioni. I suddetti termini sono gestiti da apposito contatore interno. Ciò in quanto nel caso di richiesta priva di informazioni, decorso il termine di 15 giorni, senza formulazione del prescritto parere, la ST procederà comunque al rinnovo del permesso di soggiorno, essendo l’inerzia della Commissione territoriale qualificabile come silenzio assenso”.
2.1 La censura non coglie nel segno.
L’errore in cui risulta caduta l’Amministrazione resistente in ordine alla data di effettiva presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, mediante conversione del precedente permesso di soggiorno per motivi umanitari, sembrerebbe irrilevante (ai fini di causa) atteso che solo dal 3 agosto 2020 l’odierno ricorrente risulta titolare di partita I.V.A. necessaria per l’allegato inizio di attività per commercio ambulante (e non anche - peraltro - della pur necessaria licenza commerciale).
Ciò porterebbe ad escludere, del pari, la rilevanza della eventuale addebitabilità o meno al ricorrente del ritardo nella presentazione dell’istanza (circostanza, invero, valorizzata dalla III^ Sezione del Consiglio di Stato nell’accogliere l’appello cautelare proposto da questi). Trattasi, infatti, di profilo attinente al piano psicologico che può assumere importanza, al più, ai fini della configurabilità di una eventuale responsabilità della P.A., ma che non può certo rifluire su quello dell’accertamento della illegittimità degli atti impugnati.
2.2 Non appare, nemmeno, conferente il richiamo alla Circolare del Ministero dell’Interno 2696/CN del 31 ottobre 2013, in quanto la stessa è da considerarsi superata, anche in relazione ai procedimenti di rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, in conseguenza delle modifiche al quadro normativo introdotte a partire dal Decreto Legge, 4 ottobre 2018 n. 113 (poi modificato dal Decreto Legge 21 ottobre 2020, n. 130). E, infatti, a diritto vigente, non opera, in sede di richiesta di parere necessario al rinnovo dei titoli di soggiorno, alcun meccanismo di formazione di silenzio assenso.
2.3 Comunque, indipendentemente da quanto testè osservato, ritiene il Collegio di dover precisare che l’eventuale fondatezza della censura in esame non potrebbe - in ogni caso - condurre all’annullamento dell’impugnato provvedimento negativo atteso che, trattandosi di provvedimento cd. plurimotivato, conserverebbe piena valenza ostativa rispetto alla pretesa sostanziale azionata dal ricorrente la mancata tempestiva esibizione da parte dello stesso della documentazione attestante la propria condizione abitativa (aspetto in relazione al quale sono state elevate da parte ricorrente le censure di cui al secondo e quarto motivo di gravame, da ritenere parimenti infondate per le ragioni di seguito espresse ai punti 3., 4. e 5.).
3. Con il secondo motivo di gravame si deduce l’illegittimità dell’impugnato provvedimento negativo per violazione dell’art. 5 comma 5 D. Lgs. n. 286 del 1998 (ad avviso del quale “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati (…) quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato (…) e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”), in quanto la ST di EC avrebbe erroneamente ritenuto che il ricorrente non abbia a disposizione un alloggio mancando di valutare la documentazione dallo stesso all’uopo esibita. In particolare, osserva parte ricorrente di aver esibito, in data 26 gennaio 2021, essendosi nel frattempo trasferito ad un altro indirizzo, nuova documentazione attestante la titolarità dell’alloggio.
3.1 La doglianza non è condivisibile.
È, infatti appena il caso di notare che all’atto del deposito da parte del ricorrente della nuova documentazione relativa alla condizione alloggiativa (avvenuto il 26 gennaio 2021), l’impugnato provvedimento risultava essere già stato adottato dalla P.A. (recando la data del 19 gennaio 2021).
Ne discende che la documentazione in parola rappresenta un elemento sopravvenuto rispetto alla spendita di potere da parte dell’Amministrazione resistente. L’omessa valutazione della stessa non è, pertanto, in grado di inficiare la legittimità del decreto negativo oggetto di impugnazione potendo, al più, rappresentare una circostanza su cui fondare l’attivazione del distinto potere di autotutela nelle forme della revoca ex art. 21 quinquies della L. n. 241 del 1990 e ss.mm..
Appare, peraltro, irrilevante - ai fini di causa - che il medesimo decreto sia stato notificato solo il successivo 26 gennaio 2021, atteso che la notifica è elemento estrinseco rispetto all’atto che ne forma oggetto il quale, per contro, è già perfetto in tutti i suoi elementi al momento dell’adozione.
4. Con il terzo motivo di gravame si lamenta l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di diniego per violazione dell’art. 19 comma 1.1. e 1.2 del D. Lgs n. 286 del 1998 e per il correlato (asserito) difetto di istruttoria. Secondo la difesa di parte ricorrente il D.L. n. 113/2018 (convertito in Legge il 5 dicembre 2018 e che ha escluso la possibilità di conversione del permesso di soggiorno ex art. 5 comma 6 del D. Lgs. n. 286 del 1998) non avrebbe portata retroattiva, con la conseguenza che il ricorrente, già titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari tempestivamente rinnovato, sia sarebbe comunque potuto avvalere della facoltà di conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro.
L’Amministrazione resistente avrebbe, poi, omesso di applicare, nel caso di specie, quanto previsto dall’art. 19 comma 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n. 286 del 1998, disposizione che impone al RE il compimento di una istruttoria finalizzata a valutare la possibilità del rilascio di un titolo di soggiorno per protezione speciale pur a fronte ad una richiesta di permesso di soggiorno ovvero in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale.
4.1 La censura non merita positivo apprezzamento.
Anzitutto, la stessa appare, nella sua prima parte del tutto inconferente.
E, infatti, preme rilevare che l’impugnato decreto ha respinto l’istanza avanzata dal ricorrente per la “assenza di un titolo di soggiorno da convertire”, e non per la lamentata applicazione retroattiva della normativa introdotta con il D.L. n. 113/2018.
Inoltre, non sussiste, nel caso che occupa, alcuna violazione del disposto dell’art. 19 comma 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n. 286 del 1998, atteso che quest’ultima disposizione si riferisce testualmente al “caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1”, nel mentre, nella vicenda in esame, non risulta essere mai stata allegata alcuna delle circostanze previste dal predetto comma 1.1 (id est “fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”).
5. Con il quarto motivo di gravame si lamenta l’illegittimità dell’impugnato provvedimento negativo per violazione dell’art. 10 del D. Lgs. n. 286 del 1998 e dell’art. 10 bis della Legge 7/8/1990 n. 241 e ss.mm.. In particolare, l’Amministrazione resistente avrebbe omesso di dare comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e ciò avrebbe impedito al ricorrente di produrre - tempestivamente - la documentazione attestante la titolarità di un alloggio nel Comune di EC successivamente trasmessa dallo stesso in data 26 gennaio 2021.
5.1 La censura è palesemente destituita di fondamento.
Risulta, infatti, “per tabulas” che il preavviso di diniego ex art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm. è stato ritualmente comunicato al ricorrente con apposita nota della ST di EC del 30 novembre 2020 trasmessa in pari data via PEC al difensore appositamente incaricato dall’extracomunitario istante (difensore che aveva, peraltro, formulato, sempre a mezzo PEC, il precedente 18 novembre 2020, una richiesta di informazioni sullo stato del procedimento nell’interesse proprio di -OMISSIS-).
6. Per le ragioni sopra succintamente esposte il ricorso deve essere respinto.
7. Sussistono, anche in considerazione delle condizioni subiettive del ricorrente, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, confermandosi il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposto con decreto n. 19/2021 dall’apposita Commissione costituita presso questo T.A.R. in ragione dell’evidente infondatezza della pretesa azionata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia EC - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in EC nella Camera di Consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.