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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/05/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella all'esito dell'udienza di discussione del 05.05.2025 ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5044/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “prestazione: pensione CP_
– assegno di invalidità ” e vertente
TRA rapp.to e difeso dall'avv. Daniela di Nuzzo ed elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio legale sito in Maddaloni (Ce) alla via Colle Puoti n.49
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to e difeso Controparte_2 dagli avvocati Luca Cuzzupoli, Itala De Benedictis, Davide Catalano, Ida Verrengia ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale in Caserta via Arena Località S. Benedetto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 31/07/2023, parte ricorrente come in epigrafe, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, aventi ad oggetto il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere l'assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge n. 222/1984 e chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase. Depositava altresì nuova documentazione medica e chiedeva disporsi il rinnovo delle operazioni peritali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' concludendo come in atti e, segnatamente, CP_1 per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Acquisita nuova documentazione medica e disposto il rinnovo delle operazioni peritali, la causa veniva decisa, all'esito dell'odierna con motivazione e dispositivo contestuali.
****
1 La domanda è fondata per quanto di ragione e va accolta nei limiti della presente motivazione.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al CP_1 pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
2 Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di Cassazione.
6085/14).
Il CTU nominato nella fase di a.t.p., esaminata la documentazione medica allegata e sottoponendo a visita medico legale la parte ricorrente ha ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 legge n. 222/1984 (cfr. relazione peritale in atti).
Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito, il Tribunale tenuto conto dei rilievi formulati in sede di ricorso in opposizione e della nuova documentazione medica allegata in atti, acquisita ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ha ritenuto necessario disporre il rinnovo delle operazioni peritali.
Il ctu, nominato nella fase di merito, all'esito della visita peritale ed analizzata la documentazione agli atti, ha riscontrato che il ricorrente è affetto da “ cardiopatia sclerotico ipertensiva ed aritmica per FA persistente, II stadio OMS, II classe NYHA, in soggetto già sottoposto a sostituzione valvolare mitralica, per via sternotomica, con protesi meccanica, in trattamento con AO. Bronchite asmatica cronica. Ipertrofia prostatica anamnestica, sintomatica. Spondilo disco artrosi con sofferenza radicolare neurogena dei metameri L3-S1; pregressa amputazione del II dito mano sinistra.
Sindrome depressiva reattiva grave” ed ha concluso nel senso che tali patologie riducono a meno di 1/3 la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ai sensi della Legge n° 222 del 12 giugno
1984. In relazione alla decorrenza del detto requisito sanitario ha precisato che “lo stato invalidante riscontrato
NON era del tutto documentato all'epoca della domanda amministrativa/revisione/revoca, ma è deducibile dalla documentazione esaminata, in atti, e può farsi risalire al mese di marzo 2023, per la documentata sofferenza neurogena radicolare e la patologia psichiatrica di successiva e più recente diagnosi” (cfr. relazione peritale in atti).
Si deve, pertanto, ritenere che le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise
Le spese di lite, di entrambe le fasi, sono compensate nella misura della metà, stante il riconoscimento del requisito sanitario rivendicato in un momento successivo rispetto alla proposizione della domanda CP_ amministrativa ed alla visita presso la commissione medica
La stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nelle controversie assistenziali il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione parziale o totale delle spese di lite”
(cfr. Corte di cassazione sentenza n. 26565 del 2012). CP_ La restante metà è posta a carico dell' e si liquida come da dispositivo con distrazione CP_ Sono poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza che si liquidano come da separati decreti
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
3 1) accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e dichiara che parte ricorrente i trova Parte_1 nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 legge n. 222/1984 dal mese di marzo 2023 CP_
2) condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite, detta metà che liquida in euro 1.800,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avv. DANIELA DI NUZZO compensando per metà la restante parte delle spese di lite CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate come da separati decreti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
4
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5044/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “prestazione: pensione CP_
– assegno di invalidità ” e vertente
TRA rapp.to e difeso dall'avv. Daniela di Nuzzo ed elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio legale sito in Maddaloni (Ce) alla via Colle Puoti n.49
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to e difeso Controparte_2 dagli avvocati Luca Cuzzupoli, Itala De Benedictis, Davide Catalano, Ida Verrengia ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale in Caserta via Arena Località S. Benedetto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 31/07/2023, parte ricorrente come in epigrafe, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, aventi ad oggetto il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere l'assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge n. 222/1984 e chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase. Depositava altresì nuova documentazione medica e chiedeva disporsi il rinnovo delle operazioni peritali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' concludendo come in atti e, segnatamente, CP_1 per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Acquisita nuova documentazione medica e disposto il rinnovo delle operazioni peritali, la causa veniva decisa, all'esito dell'odierna con motivazione e dispositivo contestuali.
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1 La domanda è fondata per quanto di ragione e va accolta nei limiti della presente motivazione.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al CP_1 pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
2 Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di Cassazione.
6085/14).
Il CTU nominato nella fase di a.t.p., esaminata la documentazione medica allegata e sottoponendo a visita medico legale la parte ricorrente ha ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 legge n. 222/1984 (cfr. relazione peritale in atti).
Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito, il Tribunale tenuto conto dei rilievi formulati in sede di ricorso in opposizione e della nuova documentazione medica allegata in atti, acquisita ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ha ritenuto necessario disporre il rinnovo delle operazioni peritali.
Il ctu, nominato nella fase di merito, all'esito della visita peritale ed analizzata la documentazione agli atti, ha riscontrato che il ricorrente è affetto da “ cardiopatia sclerotico ipertensiva ed aritmica per FA persistente, II stadio OMS, II classe NYHA, in soggetto già sottoposto a sostituzione valvolare mitralica, per via sternotomica, con protesi meccanica, in trattamento con AO. Bronchite asmatica cronica. Ipertrofia prostatica anamnestica, sintomatica. Spondilo disco artrosi con sofferenza radicolare neurogena dei metameri L3-S1; pregressa amputazione del II dito mano sinistra.
Sindrome depressiva reattiva grave” ed ha concluso nel senso che tali patologie riducono a meno di 1/3 la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ai sensi della Legge n° 222 del 12 giugno
1984. In relazione alla decorrenza del detto requisito sanitario ha precisato che “lo stato invalidante riscontrato
NON era del tutto documentato all'epoca della domanda amministrativa/revisione/revoca, ma è deducibile dalla documentazione esaminata, in atti, e può farsi risalire al mese di marzo 2023, per la documentata sofferenza neurogena radicolare e la patologia psichiatrica di successiva e più recente diagnosi” (cfr. relazione peritale in atti).
Si deve, pertanto, ritenere che le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise
Le spese di lite, di entrambe le fasi, sono compensate nella misura della metà, stante il riconoscimento del requisito sanitario rivendicato in un momento successivo rispetto alla proposizione della domanda CP_ amministrativa ed alla visita presso la commissione medica
La stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nelle controversie assistenziali il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione parziale o totale delle spese di lite”
(cfr. Corte di cassazione sentenza n. 26565 del 2012). CP_ La restante metà è posta a carico dell' e si liquida come da dispositivo con distrazione CP_ Sono poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza che si liquidano come da separati decreti
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
3 1) accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e dichiara che parte ricorrente i trova Parte_1 nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 legge n. 222/1984 dal mese di marzo 2023 CP_
2) condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite, detta metà che liquida in euro 1.800,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avv. DANIELA DI NUZZO compensando per metà la restante parte delle spese di lite CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate come da separati decreti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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