Articolo 79 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 90Articolo 92
Versione
19 aprile 1942
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Versione
31 ottobre 2021
Art. 79.

Il sequestratario dell'immobile, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 1216 del codice, e' nominato, se non vi e' giudizio pendente, ((dal giudice di pace)) del luogo in cui si trova ((34)) ((37)) ((Il giudice di pace provvede con decreto, sentito il creditore.
Contro tale decreto e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile.)) ((34)) ((37))

La consegna dell'immobile al sequestratario deve risultare da processo verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario.
Copia del processo verbale deve essere notificata al creditore che non sia stato presente.

-------------- AGGIORNAMENTO (34)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data". ------------ AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 , come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2025.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2021
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